Sentenza 6 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/05/2002, n. 6434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6434 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA 06 4 34 / 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G.N. 19772/99 Cron.18356 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Dott. Paolo STILE Consigliere Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere Ud. 19/03/02 ConsigliereDott. Giovanni AMOROSO ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: NE DE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato GIAMPAOLO PETTI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 1141 ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in calce alla -1- copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 6764/99 del Tribunale di -TORINO, depositata il 05/02/99 1376/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato DI LULLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo La signora VE ET, nata il 24.12.1938, il [...] ha maturato i requisiti anagrafici (compimento del 55° anno di età) e contributivi per la pensione di vecchiaia, che l'Inps le ha corrisposto con decorrenza dal 1.1.1994, senza integrazione al trattamento minimo, superando ella i più restrittivi limiti di reddito previsti, a partire dal 1° gennaio 1993, dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503. La domanda della VE, argomentata con il secondo comma art. 4, che mantiene in vigore la precedente del medesimo disciplina reddituale, nella quale la VE rientrava, per i pensionati in essere al 31 dicembre 1993, è stata respinta dal Pretore di Torino, e poi, in sede di appello, dal locale quali hanno interpretato il secondo comma Tribunale, dell'art. 4 in esame come "pensionati che già godono di pensione al 31.12.1993". Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la VE, con unico motivo, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.. L' intimato Istituto si è costituito con sola procura. Motivi della decisione 3 Con unico motivo di ricorso la ricorrente, deducendo dell'art. 4 D.Lgs. 30 violazione e falsa applicazione dicembre 1992, n. 503; art. 11. comma 38 Legge 24 dicembre 1993, n. 537 (art. 360, n. 3 c.p.c.), censura la interpretazione data dalla sentenza impugnata alle norme citate. Il ricorso è fondato. La controversia riguarda 1' interpretazione dell'art. 4, comma 2, D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503; su tale questione questa Corte si è già pronunciata con le conformi sentenze 8- 1-2000 n. 132 e 12-5-2000 n.6154, cui questo collegio si uniforma, per la persuasività degli argomenti addotti e per ragioni di nomofilachia. notare che l'art. 6 del Si deve quindi riassuntivamente 12 settembre 1983 n. 463, convertito con legge 11 D.L. novembre 1983 n. 638, disponeva, nel testo originario, che l'integrazione minimo non spettasse ai al possedessero redditi propri per un pensionati che importo superiore a due volte 1'ammontare annuo del trattamento minimo. L'art. 4 del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 503 modificò che, con effetto dal 1° tale disposizione, statuendo gennaio 1993, per i pensionati coniugati si prendesse in 4 considerazione anche il reddito del coniuge, che, dovutocumulato con quello del pensionato, non avrebbe superare il triplo dell'ammontare annuo del trattamento minimo. Il secondo comma dell'art. 4 citato dispose, peraltro, che restasse in vigore la previgente disciplina per i pensionati in essere alla data del 31 dicembre 1992. Sia la decorrenza della modifica, sia la data del 31 dicembre 1992, furono successivamente differite di un anno dall'art. 11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, che, per i "lavoratori andati in pensione" successivamente al 31 dicembre 1993 e fino al 31 dicembre 1994, elevò il limite di reddito incompatibile a cinque minimo;
dal 1° gennaio 1995 il limitevolte il trattamento di reddito è pari а tre volte l'ammontare annuo del 2, comma 14, della trattamento minimo, mentre con l'art. legge 8 agosto 1995 335, il predetto limite di n. reddito fu poi portato a quattro volte l'ammontare annuo del citato trattamento minimo. La presente controversia verte sul significato da dare alle espressioni "pensionati in essere" e "lavoratori andati in pensione", sostenendo il Tribunale che non si debba guardare al momento di maturazione dei 5 requisiti per il pensionamento ma а quello di decorrenza della pensione. Dai testi legislativi, come già evidenziato da Cass., 15 maggio 1991 n. 5433 e 132/2000 cit., si deduce che il legislatore ha distinto il momento in cui sorge il decorrenza deldiritto alla pensione da quello della trattamento previdenziale. L'art. 9 del R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636, conv. con legge 6 luglio 1939 n. 272, nel testo modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952 n. 218, dispone esplicitamente alla pensione: 1) al "l'assicuratoche ha diritto anno di età per gli del sessantesimo compimento anno di età per leuomini e del cinquantacinquesimo donne quando siano trascorsi almeno quindici anni dalla data iniziale dell' assicurazione e risultino versati о accreditati in di lui favore" determinati contributi. Lo stesso art. 18 del D. P. R. 27 aprile 1968 n. 488 distingue il momento di perfezionamento del diritto da quello della decorrenza degli effetti economici;
la novella modificativa di tale articolo precisa che la pensione di vecchiaia e quella per invalidità ivi indicate "decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello sempreché a tale data di presentazione della domanda, 6 risultino perfezionati i relativi requisiti", statuendo, al secondo comma, che "qualora detti requisiti, pur non sussistendo alla data della domanda, risultino, tuttavia, posseduti prima della definizione ella domanda stessa della decisione del successivo ricorso in via amministrativa, la pensione di vecchiaia e quella per invalidità sono corrisposte con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui perfezionato il relativo diritto". Sulla base di tali argomenti esegetici questa corte ha di ritenuto che la distinzione tra momento perfezionamento del diritto e decorrenza del trattamento previdenziale è stata mantenuta anche dall'art. 6 della legge 23 aprile 1981 n. 155, il quale ha stabilito che la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese ha compiutosuccessivo a quello nel quale l'assicurato l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui а tale data non risultino soddisfatti i. requisiti di anzianità (cui, a decorrere dal 1° contributiva e assicurativa gennaio 1993, deve aggiungersi il requisito della cessazione del rapporto di lavoro: art. 1, comma 7, del D.L.vo n. 503/92), dal primo giorno del mese successivo а quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti. 7 Da quanto fin qui esposto discende che anche l'art. 6 del 1983 n. 463, convertito con legge 11 D.L. 12 settembre novembre 1983 n. 638, come modificato con l'art. 4 del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 503 e, successivamente, con l'art. 11. comma 38, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, non ha espunto né modificato il principio originariamente stabilito, del sorgere del diritto al momento di maturazione di tutti i presentazione dellarequisiti (cui si era aggiunta la necessaria domanda amministrativa). Di conseguenza "pensionati in essere alla data del 31 dicembre 1993" sono coloro quali entro tale data a pensione ed hannohanno perfezionato il diritto presentato la relativa domanda, anche se sono entrati in godimento del primo rateo dal 1° gennaio 1994. Questa corte ha tratto argomento anche dalle osservazioni della dottrina, che ha sottolineato il riferimento della norma ai "pensionati" anziché alle "pensioni", e dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 92/93, che ha adottato la stessa ordine allasoluzione interpretativa in elevazione graduale, in ragione di un anno ogni due anni, a partire dal 1994, del limite di età pensionabile, disposta con l'art. 1 del citato D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 503. 8 Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata, e, poiché non è contestato che la ricorrente possedeva il requisito reddituale previsto dalla disciplina vigente, sussistono i presupposti di legge previsti dall'art. 384 c.p.c., come modificato dall'art. 66 Legge 26 novembre 1990, n. 353 (accoglimento del ricorso per violazione di legge e non necessità di ulteriori accertamenti di fatto), perché questa Corte decida la controversia nel merito, eaccogliendo il ricorso introduttivo del giudizio condannando l'Inps a riliquidare la pensione di vecchiaia con inclusione della integrazione al trattamento minimo. Le spese processuali dei gradi di merito vengono compensate tra le parti, non essendo ancora intervenuta a quel tempo la interpretazione nomofilattica di questa Corte. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 10,00 oltre Euro duemilacinquecento per onorari di avvocato.
p.q.m.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, condanna l'Inps а riliquidare la pensione di vecchiaia con inclusione della integrazione al trattamento minimo. Compensa le spese processuali dei gradi di merito e condanna 1'Inps а pagare le spese del presente giudizio 9 liquidate in Euro 10,00 . duemilacinquecento per onorari di Così deciso in Roma, nella camera Lavoro, il 19 marzo 2001 Il Presidente Velim. Il Consigliere Estensore IL CANCELLIER Der ato in Cancelleria IL CANCELLIER Pv-itm-pensionati in essere RG 19772/1999 10 oltre Euro avvocato. di consiglio della Sezione m 3 5 . 3 7 N 8 3 1 - G 1 - G E L E E L A L D . D R D O I E T S L ' T A S E A T I R 1 I I 0 N O L A T S E S S A I P O S A G , A T I , E D O N E G S R R I D , O L L I O B D A O S T P M A I D T E N S E E