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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 14/10/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 422/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, all'udienza del 14/10/2025, all'esito della camera di consiglio (ore 11.20), ha pronunciato – dando lettura (in assenza dei difensori delle parti, allontanatesi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 422 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Parte_1 C.F._1
OR ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni Viale G. Leopardi n. 18, giusta delega in atti appellante
E
(C.F. - P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Procuratore ad negotia Dr. , rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Orsini Controparte_2
CI e dall'Avv. Valentina Orsini CI Bruno ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Perugia, Via Danzetta n. 7, giusta delega in atti
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3 C.F._2
AR AS ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni al Corso del Popolo n.
79, giusta delega in atti appellati Oggetto: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 14.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la sig.ra ha proposto Parte_1 impugnazione avverso la sentenza n. 26/2025 del 27/01/2025 pubblicata in data 03/02/2025, emessa dal Giudice di Pace di Terni nella causa civile derubricata al R.G. n.° 2217/2022
A fondamento dell'appello sono stati addotti i seguenti motivi:
- Illogicità e contraddittorietà della motivazione per violazione degli artt. 115, e 132, n. 4,
c.p.c. nonché per errata valutazione delle risultanze probatorie ex art 116 c.p.c. risulando illogica e ingiusta la quantificazione del quantum debeautur a titolo di risarcimento del danno, in particolare, viene impugnata la parte della sentenza in cui non viene considerata la fattura n. 1178/2022 che non è stata considerata riconducibile all'evento del 04/02/2020.
Tale valutazione risulta errata poiché il Giudice di Pace si è limitato a non considerare dovuto l'importo di € 1.450,00 senza addurre alcun tipo di ragione e motivazione valida sul rigetto, al contrario, questo ulteriore importo (sostenuto dalla per Parte_1
l'intervento chirurgico in data 19/04/2022 sul cane costituisce un ulteriore Persona_1 danno economico subito dall'appellante per fatto ed esclusiva colpa dell'Assicurato della che doveva essere risarcito senza considerare la documentazione probatoria CP_1 prodotta da parte attrice, inoltre, il danno è stato liquidato decurtando l'importo scoperto di €
250,00 previsto nel contratto di assicurazione per la responsabilità civile;
- Erroneità della motivazione in conseguenza della mancata disposizione della ctu medico legale veterinaria, infatti, il cane in conseguenza alle lesioni fisiche riportate Persona_1 nel infortunio subito in data 04/02/2020, non ha potuto più partecipare a nessuna esposizione e/o a gare cinofile così determinando un importante danno economico alla sig.ra quantificato forfettariamente nella complessiva somma € 6.720,00 Parte_1
(derivante da € 1.000,00 quale somma dovuta per rimpiazzo di un cucciolo di pari razza, €
800,00 quali spese di accrescimento e mantenimento per il 1° anno di vita comprese le vaccinazioni, € 2.500,00 quali spese di accrescimento e mantenimento dal giorno della nascita 03/03/2016 fino al giorno dell'infortunio subito che ha determinato l'invalidità permanente al cane;
nonché € 2.420,00 per le spese mediche sostenute per gli interventi chirurgici eseguiti), ma che in sede di domanda giudiziale è stato contenuto nella richiesta di
€ 5.000,00 entro il limite della competenza per valore del Giudice di Pace adito. Con comparsa del 22.5.2025 si è costituito l'appellato deducendo l'infondatezza di tutti i CP_1 motivi di impugnazione e, solo nel caso di accoglimento dell'appello principale, ha inteso spiegare appello incidentale evidenziando la violazione degli artt. 2052 c.c. e 246, 115 e 116 c.p.c. nella parte della motivazione in cui viene ricostruita la dinamica del sinistro. Il Giudice di prime avrebbe errato nella ricostruzione ponendo a fondamento della sua decisione testimonianze inattendibili, quale quella del teste che, avendo in cura l'altro cane coinvolto nel sinistro, aveva Testimone_1 interesse diretto nella controversia.
Con comparsa del 19.3.2025 si è costituito l'appellato contestando l'atto di Controparte_3 appello principale e proponendo, a sua volta, appello incidentale in relazione al disposto della sentenza che ha statuito la condanna in solido (proprietario del cane e compagnia assicurativa) sia riguardo al risarcimento dei danni che delle spese di lite. Al contrario, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto condannare il sig. al risarcimento dei danni in favore della e CP_3 Pt_1 contestualmente manlevarlo, in virtù del contratto assicurativo in atti, condannando al pagamento del risarcimento e delle spese di giudizio la Controparte_1
All'esito dell'udienza del 17.6.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 14.10.2025 per la discussione orale.
All'udienza cartolare del 14.10.2025, invitate le parti a precisare le conclusioni ed esaurita la discussione orale, il Giudice si è ritirato in camera di consiglio.
L'appello principale è infondato e va rigettato per i motivi di seguito illustrati.
In primo luogo, infatti, deve rilevarsi che la sig.ra ha ottenuto il risarcimento del danno ed il Pt_1 pagamento di quanto dovuto subito dopo la pubblicazione della sentenza e, nonostante la compagnia assicuratrice le abbia offerto il pagamento della sorte intera (senza decurtazione della franchigia), ha impugnato la sentenza anche in relazione a questo profilo che risultava sostanzialmente superato.
Secondo la tesi di parte appellata l'errore in cui è incorso il Giudice di Pace consisterebbe nel mancato riconoscimento delle spese mediche sostenute per il secondo intervento praticato al cane al ginocchio sinistro stante la mancata valorizzazione dei certificati medici, della Persona_1 relazione medico- veterinaria di parte e nella mancata ammissione di CTU medico-veterinaria.
Tuttavia, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, la documentazione medico- veterinaria e la relazione veterinaria del Dott. sono state tempestivamente contestate dalla Pt_2
Compagnia Assicurativa. Le spese del secondo intervento, quindi, non essendo direttamente riconducibili al sinistro (come motivatamente indicato dal Giudice di Pace), sono state correttamente escluse dal risarcimento del danno. Per quanto riguarda la mancata ammissione della CTU medico-veterinaria, inoltre, occorre rilevare che il Giudice non è obbligato a disporre l'incombente ma, ex art. 61 c.p.c., può farsi assistere da consulenti tecnici in possesso di adeguate conoscenze ed esperienze nel settore di riferimento, circostanza che, nel caso di specie, non è stata ritenuta necessaria in quanto è stato escluso il nesso causale tra la condotta del cane e l'operazione effettuata sul cane sull'arto CP_4 Persona_1 estraneo all'evento e non attinto da quest'ultimo.
Venendo al secondo motivo di gravame, concernente nuovamente la mancata ammissione della
CTU medico-veterinaria, lo stesso risulta infondato perché la sig.ra aveva richiesto lo Pt_1 svolgimento C.T.U. medico veterinaria per la quantificazione delle lesioni riportate dal cane in conseguenza dell'aggressione subita in data 04/02/2020 e della congruità delle spese mediche sostenute per gli interventi chirurgici eseguiti, non in riferimento all'asserito lucro cessante legato alla mancata possibilità di far partecipare l'animale a gare cinofile.
In ogni caso, poi, nella sentenza risultano adeguatamente motivate le ragioni per le quali non è stato riconosciuto all'attrice un danno da lucro cessante, punto della motivazione che, logicamente, concerne anche le ragioni per cui non è stata ammessa una CTU eventualmente diretta a quel tipo di accertamento.
La sig.ra infatti, ha solo allegato di aver patito un danno da lucro cessante, senza fornire Pt_1 adeguata prova al riguardo.
Per quanto riguarda l'appello incidentale del sig. avente ad oggetto l'omessa Controparte_3 condanna con manleva, questo deve ritenersi inammissibile ex art. 345 c.p.c. essendo state proposte domande nuove rispetto al primo grado di giudizio.
Stante il mancato accoglimento dell'appello principale, quindi, non deve essere esaminato l'appello incidentale di che era stato spiegato solo in via subordinata. CP_1
Alla luce di tutte le motivazioni che precedono, pertanto, deve essere confermata la sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M.
55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione innanzi al
Tribunale, in base al valore (scaglione da 1.100,00 a 5.200,00 €), alla natura e alla complessità
(inferiore alla media) della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di E Parte_1 Controparte_1 CP_3 avverso la sentenza n. 26/2025 del Giudice di Pace di Terni, ogni altra difesa,
[...] eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna alla rifusione in favore di E DI Parte_1 Parte_3 elle spese processuali del presente grado di giudizio, che Controparte_3 liquida in € 1.278,00, ciascuno, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
Terni, 14.10.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, all'udienza del 14/10/2025, all'esito della camera di consiglio (ore 11.20), ha pronunciato – dando lettura (in assenza dei difensori delle parti, allontanatesi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 422 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Parte_1 C.F._1
OR ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni Viale G. Leopardi n. 18, giusta delega in atti appellante
E
(C.F. - P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Procuratore ad negotia Dr. , rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Orsini Controparte_2
CI e dall'Avv. Valentina Orsini CI Bruno ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Perugia, Via Danzetta n. 7, giusta delega in atti
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3 C.F._2
AR AS ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni al Corso del Popolo n.
79, giusta delega in atti appellati Oggetto: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 14.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la sig.ra ha proposto Parte_1 impugnazione avverso la sentenza n. 26/2025 del 27/01/2025 pubblicata in data 03/02/2025, emessa dal Giudice di Pace di Terni nella causa civile derubricata al R.G. n.° 2217/2022
A fondamento dell'appello sono stati addotti i seguenti motivi:
- Illogicità e contraddittorietà della motivazione per violazione degli artt. 115, e 132, n. 4,
c.p.c. nonché per errata valutazione delle risultanze probatorie ex art 116 c.p.c. risulando illogica e ingiusta la quantificazione del quantum debeautur a titolo di risarcimento del danno, in particolare, viene impugnata la parte della sentenza in cui non viene considerata la fattura n. 1178/2022 che non è stata considerata riconducibile all'evento del 04/02/2020.
Tale valutazione risulta errata poiché il Giudice di Pace si è limitato a non considerare dovuto l'importo di € 1.450,00 senza addurre alcun tipo di ragione e motivazione valida sul rigetto, al contrario, questo ulteriore importo (sostenuto dalla per Parte_1
l'intervento chirurgico in data 19/04/2022 sul cane costituisce un ulteriore Persona_1 danno economico subito dall'appellante per fatto ed esclusiva colpa dell'Assicurato della che doveva essere risarcito senza considerare la documentazione probatoria CP_1 prodotta da parte attrice, inoltre, il danno è stato liquidato decurtando l'importo scoperto di €
250,00 previsto nel contratto di assicurazione per la responsabilità civile;
- Erroneità della motivazione in conseguenza della mancata disposizione della ctu medico legale veterinaria, infatti, il cane in conseguenza alle lesioni fisiche riportate Persona_1 nel infortunio subito in data 04/02/2020, non ha potuto più partecipare a nessuna esposizione e/o a gare cinofile così determinando un importante danno economico alla sig.ra quantificato forfettariamente nella complessiva somma € 6.720,00 Parte_1
(derivante da € 1.000,00 quale somma dovuta per rimpiazzo di un cucciolo di pari razza, €
800,00 quali spese di accrescimento e mantenimento per il 1° anno di vita comprese le vaccinazioni, € 2.500,00 quali spese di accrescimento e mantenimento dal giorno della nascita 03/03/2016 fino al giorno dell'infortunio subito che ha determinato l'invalidità permanente al cane;
nonché € 2.420,00 per le spese mediche sostenute per gli interventi chirurgici eseguiti), ma che in sede di domanda giudiziale è stato contenuto nella richiesta di
€ 5.000,00 entro il limite della competenza per valore del Giudice di Pace adito. Con comparsa del 22.5.2025 si è costituito l'appellato deducendo l'infondatezza di tutti i CP_1 motivi di impugnazione e, solo nel caso di accoglimento dell'appello principale, ha inteso spiegare appello incidentale evidenziando la violazione degli artt. 2052 c.c. e 246, 115 e 116 c.p.c. nella parte della motivazione in cui viene ricostruita la dinamica del sinistro. Il Giudice di prime avrebbe errato nella ricostruzione ponendo a fondamento della sua decisione testimonianze inattendibili, quale quella del teste che, avendo in cura l'altro cane coinvolto nel sinistro, aveva Testimone_1 interesse diretto nella controversia.
Con comparsa del 19.3.2025 si è costituito l'appellato contestando l'atto di Controparte_3 appello principale e proponendo, a sua volta, appello incidentale in relazione al disposto della sentenza che ha statuito la condanna in solido (proprietario del cane e compagnia assicurativa) sia riguardo al risarcimento dei danni che delle spese di lite. Al contrario, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto condannare il sig. al risarcimento dei danni in favore della e CP_3 Pt_1 contestualmente manlevarlo, in virtù del contratto assicurativo in atti, condannando al pagamento del risarcimento e delle spese di giudizio la Controparte_1
All'esito dell'udienza del 17.6.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 14.10.2025 per la discussione orale.
All'udienza cartolare del 14.10.2025, invitate le parti a precisare le conclusioni ed esaurita la discussione orale, il Giudice si è ritirato in camera di consiglio.
L'appello principale è infondato e va rigettato per i motivi di seguito illustrati.
In primo luogo, infatti, deve rilevarsi che la sig.ra ha ottenuto il risarcimento del danno ed il Pt_1 pagamento di quanto dovuto subito dopo la pubblicazione della sentenza e, nonostante la compagnia assicuratrice le abbia offerto il pagamento della sorte intera (senza decurtazione della franchigia), ha impugnato la sentenza anche in relazione a questo profilo che risultava sostanzialmente superato.
Secondo la tesi di parte appellata l'errore in cui è incorso il Giudice di Pace consisterebbe nel mancato riconoscimento delle spese mediche sostenute per il secondo intervento praticato al cane al ginocchio sinistro stante la mancata valorizzazione dei certificati medici, della Persona_1 relazione medico- veterinaria di parte e nella mancata ammissione di CTU medico-veterinaria.
Tuttavia, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, la documentazione medico- veterinaria e la relazione veterinaria del Dott. sono state tempestivamente contestate dalla Pt_2
Compagnia Assicurativa. Le spese del secondo intervento, quindi, non essendo direttamente riconducibili al sinistro (come motivatamente indicato dal Giudice di Pace), sono state correttamente escluse dal risarcimento del danno. Per quanto riguarda la mancata ammissione della CTU medico-veterinaria, inoltre, occorre rilevare che il Giudice non è obbligato a disporre l'incombente ma, ex art. 61 c.p.c., può farsi assistere da consulenti tecnici in possesso di adeguate conoscenze ed esperienze nel settore di riferimento, circostanza che, nel caso di specie, non è stata ritenuta necessaria in quanto è stato escluso il nesso causale tra la condotta del cane e l'operazione effettuata sul cane sull'arto CP_4 Persona_1 estraneo all'evento e non attinto da quest'ultimo.
Venendo al secondo motivo di gravame, concernente nuovamente la mancata ammissione della
CTU medico-veterinaria, lo stesso risulta infondato perché la sig.ra aveva richiesto lo Pt_1 svolgimento C.T.U. medico veterinaria per la quantificazione delle lesioni riportate dal cane in conseguenza dell'aggressione subita in data 04/02/2020 e della congruità delle spese mediche sostenute per gli interventi chirurgici eseguiti, non in riferimento all'asserito lucro cessante legato alla mancata possibilità di far partecipare l'animale a gare cinofile.
In ogni caso, poi, nella sentenza risultano adeguatamente motivate le ragioni per le quali non è stato riconosciuto all'attrice un danno da lucro cessante, punto della motivazione che, logicamente, concerne anche le ragioni per cui non è stata ammessa una CTU eventualmente diretta a quel tipo di accertamento.
La sig.ra infatti, ha solo allegato di aver patito un danno da lucro cessante, senza fornire Pt_1 adeguata prova al riguardo.
Per quanto riguarda l'appello incidentale del sig. avente ad oggetto l'omessa Controparte_3 condanna con manleva, questo deve ritenersi inammissibile ex art. 345 c.p.c. essendo state proposte domande nuove rispetto al primo grado di giudizio.
Stante il mancato accoglimento dell'appello principale, quindi, non deve essere esaminato l'appello incidentale di che era stato spiegato solo in via subordinata. CP_1
Alla luce di tutte le motivazioni che precedono, pertanto, deve essere confermata la sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M.
55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione innanzi al
Tribunale, in base al valore (scaglione da 1.100,00 a 5.200,00 €), alla natura e alla complessità
(inferiore alla media) della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di E Parte_1 Controparte_1 CP_3 avverso la sentenza n. 26/2025 del Giudice di Pace di Terni, ogni altra difesa,
[...] eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna alla rifusione in favore di E DI Parte_1 Parte_3 elle spese processuali del presente grado di giudizio, che Controparte_3 liquida in € 1.278,00, ciascuno, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
Terni, 14.10.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)