Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2019, n. 2970
CASS
Sentenza 26 settembre 2019

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In tema di incidente d'esecuzione promosso dal pubblico ministero al fine di ottenere l'applicazione, ai sensi dell'art. 183 disp. att. cod. proc. pen., di una pena accessoria predeterminata per legge, conseguente di diritto alla condanna, su cui non si sia provveduto in sentenza, non danno luogo a rinuncia all'originaria domanda le difformi conclusioni che il pubblico ministero abbia rassegnato in udienza, dovendo la rinuncia essere espressa con modalità formali che la identifichino come tale, senza che possa inferirsi da semplici fatti concludenti.

In caso di applicazione della pena militare accessoria della rimozione, ai sensi degli artt. 29 e 33 cod. pen. mil. pace, a militare rivestito di un grado o appartenente ad una classe superiore all'ultima, non si configura un'ipotesi di violazione del principio del "ne bis in idem" qualora al predetto sia stata irrogata altresì la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, atteso che la suddetta pena non comporta di per sé la cessazione dal servizio, che può essere disposta soltanto dall'autorità amministrativa all'esito del procedimento disciplinare incardinato sul fondamento dell'adozione della rimozione medesima. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, ad ogni modo, nessuna duplicazione sanzionatoria potrebbe mai ravvisarsi tra la rimozione e la sospensione dal servizio, in quanto disposte all'esito di procedimenti complementari, diretti al soddisfacimento di finalità giuridiche e sociali differenti e sottoposte a regole applicative distinte, in specie con riguardo alla valutazione della gravità del fatto, che costituisce oggetto di apprezzamento in concreto nell'ambito del procedimento disciplinare, mentre, nel procedimento penale, la rimozione consegue "ex lege" alla condanna).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2019, n. 2970
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2970
    Data del deposito : 26 settembre 2019

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