Sentenza 9 novembre 2016
Massime • 1
La condotta del presidente di un'associazione svolgente attività socio-assistenziale che indebitamente si appropria di somme di denaro ricevute a titolo di finanziamento da parte di un ente pubblico integra il delitto di peculato se il trasferimento del denaro da parte del suddetto ente sia avvenuto con un vincolo di destinazione, risultante da espressa diposizione normativa o da una sua manifestazione di volontà, in virtù del quale la gestione del denaro, che conserva la sua natura di pecunia pubblica, comporta lo svolgimento di un servizio pubblico.
Commentario • 1
- 1. Il delitto di peculato può essere perfezionato anche dal presidente di una associazione di volontariato avente natura privatisticaRedazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 18 aprile 2023
Attraverso la sentenza n. 18960 del 22 marzo 2022 (depositata in data 12 maggio 2022), la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, si è occupata del delitto di peculato (art. 314 del c.p.), ed in particolare del suo perfezionamento in capo al presidente di una associazione di volontariato. In particolare, secondo il Supremo Consesso, il presidente di una associazione di volontariato riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio (art. 358 del c.p.): pertanto, la condotta di appropriazione indebita di somme di denaro da quest'ultimo realizzata perfezionerà la più grave (e propria) fattispecie di peculato, in luogo della comune, e più lieve, fattispecie di cui all' art. 646 del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/11/2016, n. 51923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51923 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2016 |
Testo completo
m 5 1 9 2 3/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 09/11/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1734 -Presidente - FRANCESCO IPPOLITO REGISTRO GENERALE N.27154/2016 ANNA PETRUZZELLIS - Rel. Consigliere - ANDREA TRONCI STEFANO MOGINI ALESSANDRA BASSI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CA IU nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 12/01/2016 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/11/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del AGNELLO ROSSI, che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi;
Udito il difensore Avv. CLARA VENETO, in sostituzione dell'Avv. ROBERTO GRITTINI, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
аб RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 12.01.2016 la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia con cui il Tribunale dello stesso capoluogo aveva dichiarato i coniugi GI CA e MA IA TA incaricati di pubblico servizio in - ragione della rispettiva veste di presidente e vicepresidente del Consiglio Direttivo dell'associazione "Pubblica Assistenza Eurosoccorso Milano" - colpevoli del contestato reato di peculato continuato, per essersi appropriati delle somme complessive di € 36.519,43 (lo CA) e di € 10.475,00 (I'AULITO), "depositate sui conti correnti dell'Associazione, provenienti dalle risorse economiche quali contributi degli associati, di persone fisiche e giuridiche sia pubbliche che private, quale l'A.S.L. Milano, di organismi internazionali, di donazioni e lasciti testamentari, nonché da rimborsi derivati da convenzioni, effettuando operazioni bancarie (assegni, bonifici, giroconti e prelievi di denaro contante) sui conti correnti intestati a Pubblica Assistenza Eurosoccorso Milano>>". Rilevava il giudice territoriale che nessun dubbio aveva ragion d'essere in ordine al pieno e consapevole concorso dell'AULITO, indicata dalla difesa come mera esecutrice delle disposizioni impartitele dal marito e coimputato, per il resto essendo esente da critiche di sorta il trattamento sanzionatorio, sul quale in particolare si erano appuntate le doglianze degli imputati. Puntualizzava, inoltre, in relazione alla qualità di incaricati di pubblico servizio dei due prevenuti, oggetto di contestazione solo con le conclusioni rassegnate all'udienza del 12.01.2016, come la questione fosse del tutto estranea al tenore degli appelli proposti e perciò tardivamente dedotta.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il comune difensore dello CA e dell'AULITO, sulla scorta di due distinti atti, l'identità del cui contenuto ne legittima l'esposizione unitaria.
2.1 Il legale ricorrente censura, in primo luogo, la mancata disamina, da parte della Corte d'appello, della questione giuridica da ultimo enunciata, significando come la corretta interpretazione dell'art. 585 co. 4 cod. proc. pen., alla luce del tenore del disposto di cui all'art. 2 punto 88 della legge delega per l'emanazione del vigente codice di rito, debba condurre ad affermare la possibilità di estendere lo "originario thema decidendum a punti (della sentenza) diversi da quelli originariamente trattati, pur sempre però nell'ambito del capo cui si riferiva l'impugnazione principale". Non senza aggiungere, in ogni caso, la liceità della 2 sottoposizione della questione a questa Suprema Corte, in quanto deducibile per la prima volta in sede di giudizio per cassazione, a mente dell'ultimo comma dell'art. 609 cod. proc. pen.
2.2 Denuncia, quindi, violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) dello stesso codice, appunto per erronea applicazione dell'art. 314 in rapporto all'art. 358 cod. pen.: premesso, sulla scorta del richiamo alla giurisprudenza di legittimità, che "la gestione del patrimonio di un ente privato svolgente attività assistenziale, che per la realizzazione dei propri fini riceve l'erogazione di somme di denaro della pubblica amministrazione, integra un pubblico servizio solo se il denaro corrispostogli conservi natura pubblica" il che "si verifica esclusivamente - qualora il trasferimento delle somme di denaro avvenga con vincolo di destinazione" assume il ricorrente l'inesistenza, "all'interno della convenzione tra la suddetta Associazione e l'ente pubblico, di clausole capaci di vincolare i finanziamenti corrisposti a specifiche finalità", donde l'errore commesso dai giudici di merito, malamente giunti ad attribuire ai bonifici eseguiti dai due imputati "natura di finanziamenti pubblici, nonostante le somme derivanti a titolo di rimborso da parte dell'ente pubblico fossero state inglobate e pertanto disperse anteriormente nel patrimonio autonomo dell'Associazione", con conseguente veste di "gestore del patrimonio privato" dell'ente medesimo in capo allo CA e, per l'effetto, anche all'AULITO, che operava su sua delega.
2.3 Strettamente connessa alle argomentazioni illustrate è l'ulteriore doglianza con cui si deduce vizio di motivazione, in relazione a tutti i profili di legge della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità.
2.4 Investe sempre il vizio di cui all'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. l'ultima censura formalizzata, in tema di trattamento sanzionatorio, in ragione dell'asserita violazione dell'obbligo di motivazione "in ordine all'entità della pena da doversi applicare al caso di specie", anche alla luce della richiesta a suo tempo formulata dal p.m. d'udienza nel corso del giudizio di primo grado, nonché del comportamento collaborativo tenuto dagli imputati. CONSIDERATO IN DIRITTO Entrambi i ricorsi, conformemente alle conclusioni rassegnate dal P.G., 1. vanno dichiarati inammissibili, con le conseguenti statuizioni di cui all'art. 616 cod. proc. pen., nella misura di giustizia indicata in dispositivo.
2. Manifestamente infondata - quantunque non conferente rispetto alla reale questione dedotta, su cui infra è l'affermazione posta a sostegno del primo - motivo di doglianza, in ordine alla valenza del deposito di motivi nuovi, ex art. 3 585 co. 4 del codice di rito, rispetto alla definizione dell'esatto perimetro del thema decidendum devoluto al giudice d'appello. A tale riguardo, vale quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 4683 del 25.02.1998, Bono, Rv. 210159, secondo cui "I "motivi nuovi" a sostegno dell'impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585, quarto comma, cod. proc. pen., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311, quarto comma, cod. proc. pen.) ed il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611, primo comma, cod. proc. pen.), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen." (adde, in senso conforme, da ultimo e fra le tante, Sez. 5, sent. n. 4184 del 20.11.2014 dep. 28.01.2015, Rv. 262180 e Sez. 2, sent. n. 15940 del - 19.02.2016, Rv. 266668, quest'ultima in tema di appello in ambito di prevenzione). Ne discende, quale logico corollario, che la statuizione in ordine alla sussistenza o meno della veste di incaricato di pubblico servizio e, per l'effetto, in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, costituisce punto distinto della decisione, suscettibile di autonoma considerazione. Vero è, come pure sostenuto dal difensore ricorrente all'esito del medesimo primo motivo di censura, che l'ultimo comma dell'art. 609 cod. proc. pen. legittima la proposizione in sede di legittimità e, dunque, anche per la prima volta delle questioni rilevabili d'ufficio e tale è senza meno quella che inerisce - al corretto inquadramento giuridico della fattispecie concreta. Ma tanto vale, in quanto non vi sia necessità di accertamenti in punto di fatto, mai sollecitati in precedenza, nel corso dei giudizi di merito, ed ovviamente preclusi in quello innanzi a questa Suprema Corte, attese le caratteristiche sue proprie (v., in termini, Cass. Sez. 1, sent. n. 13387 del 16.05.2013 - dep. 21.03.2014, Rv. 259730): il che è esattamente quanto si verifica nel caso in esame. Nel contestare, alla stregua del secondo motivo dei ricorsi, l'attribuzione della qualità di incaricato di pubblico servizio allo CA ed all'AULITO, la difesa degli imputati ha richiamato la giurisprudenza di legittimità in particolare di - questa sezione la quale ha precisato che "L'erogazione di somme di denaro da parte di un ente pubblico non implica che nella gestione delle medesime si abbia un servizio pubblico: perché ciò si verifichi è necessario che la natura del denaro sia pubblica il che ricorre esclusivamente quando il trasferimento dal suddetto ente nella disponibilità del privato avviene con vincolo di destinazione;
tale vincolo può risultare o da espressa disposizione normativa o da manifestazione di volontà della pubblica amministrazione ... (così Sez. 6, sent. n. 3755 del " 4аб 24.10.1995, Rv. 203320). E, ancora e correlativamente, che, "In tema di appalto pubblico di servizi, non è configurabile il delitto di peculato, ma eventualmente altri reati, nella condotta di indebita gestione e destinazione, da parte dell'appaltatore, di somme di provenienza pubblica, la cui ricezione costituisce il pagamento, da parte dell'appaltante soggetto pubblico, del corrispettivo per l'attività di fornitura di un servizio pattuito" (cfr. Sez. 6, sent. n. 41579 del 05.06.2013, Rv. 256803; conf. Sez. 6, sent. n. 3724 del 19.12.2012 -dep. 23.01.2013, Rv. 254432). Sennonché è agevole rilevare, per un verso, che la sentenza di primo grado ha esplicitato che l'associazione facente capo agli odierni ricorrenti "riceveva finanziamenti erogati da enti pubblici, tra cui l'ASL di Milano, per lo svolgimento di tale attività", vale a dire finalizzati all'oggetto sociale della onlus in questione attiva nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, in particolare attraverso l'apprestamento di "servizi di soccorso mediante ambulanza" come indirettamente ribadito anche dal richiamo alla erogazione, appunto, di finanziamenti pubblici vincolati, di cui alla nota relativa giusto al passaggio sopra testualmente riprodotto;
con l'ulteriore rilievo che l'anzidetta statuizione non è stata mai posta in discussione in sede di appello. Per altro verso, va osservato che la vicenda oggetto della sentenza n. 41579/2013 (come pure della precedente pronuncia n. 3724/2013) attiene all'illecita appropriazione di somme aventi natura dicome detto chiaramente nella trascritta massima - corrispettivo pattuito per la prestazione in effetti resa nell'ambito di un contratto di appalto di servizi, da tanto e solo da tanto discendendo il venir meno della - - natura di pecunia publica del denaro versato: donde la palese diversità, in punto di fatto, della vicenda esaminata, rispetto a quella per cui è processo e sulla quale si è già formato un vincolo di definitività, che certo non può essere posto in discussione dall'inopinato riferimento, contenuto nei proposti ricorsi, ad una imprecisata convenzione esistente fra l'ASL e l'associazione degli imputati. In definitiva, le considerazioni che precedono valgono a delineare la palese inconsistenza della questione giuridica che costituisce l'effettivo oggetto anche del primo motivo di ricorso, come tale declinabile unicamente in termini di fondatezza/infondatezza, a prescindere perciò dalla motivazione del provvedimento di rigetto del giudice d'appello, che, di fronte ad una questione in punto di diritto, avrebbe dovuto diversamente motivare. Esse, inoltre, assorbono, all'evidenza, anche il vizio denunciato con il terzo motivo dei ricorsi, in ordine al difetto di motivazione circa la diversa qualificazione giuridica dei fatti. 5 3. Congrua e lineare, infine, è la motivazione con cui la Corte territoriale ha disatteso il motivo d'appello avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio, onde la stessa non risulta in alcun modo censurabile in questa sede.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quella della somma di € 1.500,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 09.11.2016 Il Presidente E Il Consigliere est. Andra dronc DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 6 DIC 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposto ON E 606