Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/11/2016, n. 51923
CASS
Sentenza 9 novembre 2016

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La condotta del presidente di un'associazione svolgente attività socio-assistenziale che indebitamente si appropria di somme di denaro ricevute a titolo di finanziamento da parte di un ente pubblico integra il delitto di peculato se il trasferimento del denaro da parte del suddetto ente sia avvenuto con un vincolo di destinazione, risultante da espressa diposizione normativa o da una sua manifestazione di volontà, in virtù del quale la gestione del denaro, che conserva la sua natura di pecunia pubblica, comporta lo svolgimento di un servizio pubblico.

Commentario1

  • 1Il delitto di peculato può essere perfezionato anche dal presidente di una associazione di volontariato avente natura privatistica
    Redazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 18 aprile 2023

    Attraverso la sentenza n. 18960 del 22 marzo 2022 (depositata in data 12 maggio 2022), la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, si è occupata del delitto di peculato (art. 314 del c.p.), ed in particolare del suo perfezionamento in capo al presidente di una associazione di volontariato. In particolare, secondo il Supremo Consesso, il presidente di una associazione di volontariato riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio (art. 358 del c.p.): pertanto, la condotta di appropriazione indebita di somme di denaro da quest'ultimo realizzata perfezionerà la più grave (e propria) fattispecie di peculato, in luogo della comune, e più lieve, fattispecie di cui all' art. 646 del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/11/2016, n. 51923
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 51923
Data del deposito : 9 novembre 2016

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