Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/06/2025, n. 2181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2181 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11462/2023
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Condò ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc nella causa civile di I Grado promossa da brasiliana, nata in [...]/DF, Brasile, il Parte_1
24/04/1957, codice fiscale italiano , C.F._1
brasiliana, nata in [...]/RJ, Parte_2
Brasile, il 10/08/1983, codice fiscale italiano , C.F._2
brasiliana, nata in [...]/RJ, Parte_3
Brasile, il 12/02/1982, codice fiscale italiano;
C.F._3
rappresentate e difese dall'Avv. Giovanni Bonato (C.F. ), C.F._4
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del con il patrocinio ex Controparte_1 Controparte_2
lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
CONVENUTO - CONTUMACE
pagina 1 di 7
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, come da ricorso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis:
1) accertare e dichiarare che i ricorrenti ( Parte_1 Parte_4
e ) sono cittadini italiani dalla nascita, in
[...] Parte_3
ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2) ordinare al , in persona del Ministro protempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Controparte_1
Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato
Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti.”.
Fatto e diritto
I ricorrenti hanno agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di (o Gio. Persona_1
o , nato a [...] (provincia di Lucca), in data Persona_1 Persona_2
20/08/1838 come risulta dall'estratto per riassunto dal registro degli atti di battesimo (v. all.
3).
Nel ricorso si legge che (o o non ha Persona_1 Pt_5 Persona_1 Persona_2
mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione , rilasciato dal Ministero della Giustizia NumeroDiCartaIden_1
Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri, prodotto in giudizio nella versione in lingua originale, nonché tradotto e apostillato (v. all. 4). Nonostante approfondite ricerche non è stato rinvenuto l'atto di matrimonio di tra (o o Persona_1 Persona_1
pagina 2 di 7 e (o da , come risulta dal certificato negativo Per_1 Controparte_3 CP_3 CP_4
di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 5).
- dall'unione coniugale tra (o Gio. o e Persona_1 Persona_1 Persona_2 [...]
(o da è nato in data [...], nella Controparte_3 CP_3 CP_4 Persona_3
città di Capivari (Brasile), come risulta dal certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 6).
- ha contratto matrimonio con in data 24/12/1921, nella città di Persona_3 Persona_4
MA da Fé (Brasile), come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 7).
- dall'unione tra e da ( è nato in data [...], Persona_3 CP_3 Per_5 Per_1 Persona_6
nella città di MA da Fé (Brasile), come risulta dal certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 8).
- ha contratto matrimonio con in data 12/02/1944, nella città di Persona_6 Persona_7
Niterói (Brasile), come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 9). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Persona_7
Parte_4
- dall'unione coniugale tra e è nata in [...]_6 Parte_4 Parte_1
24/04/1957, nella città di Brasilia (Brasile), come risulta dal certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 10).
- ha contratto matrimonio con in data 12/07/1979, Parte_1 Persona_8
nella città di Rio Bonito (Brasile), come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato(v. all. 11). Successivamente al matrimonio, passerà a Parte_1
chiamarsi con il nome Parte_1
- dall'unione coniugale tra e è nata Parte_1 Persona_8 [...]
data 12/02/1982, nella città di Rio de Janeiro (Brasile), come risulta dal Parte_3
certificato integrale di nascita prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 12).
- dall'unione coniugale tra e è nata Parte_1 Persona_8 [...]
data 10/08/1983, nella città di Rio de Janeiro (Brasile), come risulta dal Parte_4
certificato integrale di nascita prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 13).
pagina 3 di 7 Riassuntivamente, dalla sopra indicata linea di discendenza risulta, chiaramente, provato e incontroverso che:
l'avo (o o era sicuramente Persona_1 Pt_5 Persona_1 Persona_2
cittadino italiano per nascita, essendo nato in Italia, in [...] , non avendo mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non essendosi mai naturalizzato.
(o Gio. o ha trasmesso la cittadinanza Persona_1 Persona_1 Persona_2
italiana iure sanguinis a tutti i suoi discendenti, ossia, inizialmente, al suo proprio figlio Persona_3
ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis al suo proprio figlio Persona_3 Per_6
[...]
ha trasmesso, a sua volta, la cittadinanza italiana iure sanguinis alla sua propria Persona_6
figlia, ossia: ( (odierna ricorrente). Parte_1 Per_8
ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis alle sue proprie Parte_1 Persona_8
figlie e (odierne ricorrenti). “. Parte_3 Parte_4
Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni.
Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto
[...]
, in persona del ministro l.r.p.t., deve dichiararsi la sua contumacia. CP_1
La controversia viene decisa sulla base della normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1 lett. b) D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio
2025 n. 74).
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano”
(Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti pagina 4 di 7 disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_1
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, a conferma degli infruttuosi tentativi di prenotazione, sono state prodotte le schermate e le ricevute di invio per posta raccomandata delle ricorrenti: - la signora (v. all. n. 15); - la signora Parte_1 Parte_4
(v. all. n. 16); - la signora (v. all. n. 17). Tuttavia, il Parte_3
, a oggi, non risulta abbia fornito alcuna risposta, le ricorrenti non hanno ricevuto Parte_6
alcuna convocazione, né sono state inserite in una lista di attesa.
La linea di discendenza illustrata in ricorso trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di pagina 5 di 7 cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta delle ricorrenti dal cittadino italiano
(o . o . Persona_1 Persona_1 Persona_2
Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come risulta Parte_7
dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
• accerta che le ricorrenti sono cittadini italiani;
• conseguentemente, ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Controparte_1
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di pagina 6 di 7 legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
• compensa le spese.
Si comunichi.
Firenze, 20.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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