TRIB
Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 09/11/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott. Fabio Luongo - Presidente
Dott.ssa TA MA - Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 8064/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 18/07/2025 da con il proc. e dom. avv. PANNI' CATERINA Parte_1
per mandato allegato al ricorso e da , con il proc. e dom. avv. MANSUTTI FILIPPO Parte_2
per mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa TA MA,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e Oggetto: chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
separazione
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 16/10/2004 in
PO (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 5, parte 1, dell'anno 2004;
1 - dato atto che dal matrimonio sono nate le figlie (il 04.07.2005), Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente, (il 07.12.2009), Per_2
(il 20.11.2011) e (il 15.12.2016), minorenni;
Per_3 Per_4
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi delle figlie minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
-omologa la separazione dei sig.ri , nata a [...] Parte_1
(POLONIA) il 22/02/1981, e , nato a [...] il Parte_2
10/03/1980, uniti in matrimonio in PO (UD) in data 16/10/2004, alle seguenti condizioni:
1. Dispone che le figlie minori e siano affidate ad entrambi i Per_2 Per_3 Per_4
genitori con collocazione prevalente presso la madre nella casa attualmente destinata a casa familiare.
2. Le decisioni di maggior interesse per le figlie verranno prese di comune accordo tra le parti.
3. Dispone che la casa famigliare in comproprietà sia assegnata alla madre, RA
, genitore presso la quale sono collocate prevalentemente le figlie minori. Pt_1
4. Dispone che la collocazione delle figlie minori e seguirà il Per_2 Per_3 Per_4
calendario dei turni lavorativi dei genitori, nonché delle volontà delle stesse oltre che, delle esigenze scolastiche e extrascolastiche delle figlie;
dispone che il padre potrà stare con le figlie due/tre volte a settimana (indicativamente lunedì,
2 mercoledì e venerdì) dal pomeriggio, dopo il termine delle lezioni, o di esecuzione dei compiti scolastici o delle attività extrascolastiche, per tenerle per la cena
(indicativamente per le 18.30/19.00) e riportarle alla madre per il pernottamento
(indicativamente entro le 20.30/21.00), in modo che la mattina successiva possano essere accompagnate a scuola dalla madre o anche dal padre, qualora disponibile.
Prende atto che, quando le figlie si troveranno con il padre, questi dovrà essere effettivamente presente con loro con compiti di cura, educazione e assistenza morale delle stesse, avrà la responsabilità del controllo di esecuzione di compiti scolastici, di accompagnamento alle attività extrascolastiche e di quanto necessario per le figlie stesse.
5. Dispone che i fine settimana siano alternati tra i genitori;
in considerazione della collocazione delle figlie presso la madre, dispone che il padre potrà recarsi a prendere le figlie, assecondando l'interesse e le volontà delle stesse, per trascorrere il fine settimana assieme con pernottamento delle figlie presso l'abitazione del padre, quindi dal sabato mattina alla domenica sera.
6. dispone che durante il periodo natalizio e pasquale e Per_2 Per_3 Per_4
trascorreranno con ciascun genitore metà delle vacanze scolastiche con alternanza delle principali festività, ovvero Natale e Capodanno, Pasqua e Pasquetta;
nel periodo estivo, dispone che le minori trascorreranno con ciascun genitore sino a tre settimane di vacanza, siano esse consecutive, ma anche non consecutive, da concordarsi preventivamente entro il 30 giugno di ogni anno.
7. Prende atto che le parti danno reciproco assenso alla modifica, in accordo, del calendario settimanale e delle festività assecondando sempre l'interesse e le volontà delle figlie minori.
8. Dà atto che le parti si impegnano reciprocamente a comunicare tempestivamente all'altro genitore eventuali modifiche dei propri turni lavorativi che incidano sulla
3 collocazione delle figlie privilegiando, quando possibile, l'affidamento in favore dell'altro genitore in caso di assenza o ritardi.
9. Nei periodi in cui le minori saranno collocate presso un genitore, l'altro potrà effettuare una chiamata/videochiamata giornaliera, rispettando gli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie.
10. In ragione del collocamento prevalente presso la madre, dispone che il padre versi alla madre su conto corrente intestato esclusivamente a quest'ultima, a titolo
Per_ di contributo al mantenimento delle figlie , e la somma Per_2 Per_3 Per_4
di Euro 350,00 (trecentocinquanta//00) mensili, somma che sarà versata entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal primo mese in cui il signor si sarà Pt_2
trasferito presso altra residenza (fino a quando infatti il signor permarrà Pt_2
presso la casa familiare, provvederà al pagamento, oltre del 50% della rata del muto, del 50% delle utenze, come di seguito indicato, rimanendo sospeso per il momento il contributo al mantenimento delle figlie), e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
11. Dà atto che l'importo dell'Assegno Unico sarà direttamente ed integralmente percepito dalla madre, la quale, comunque, provvederà ad incassarlo sul conto corrente personale e, ogni due mesi, invierà al signor un prospetto con la Pt_2
specifica delle spese effettuate con l'assegno unico.
12. Le spese straordinarie come individuate nel Protocollo in uso presso il
Tribunale di Udine, per accordo delle parti è inclusa anche la mesa scolastica, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, i quali ne potranno avanzare richiesta, anche a mezzo mail o messaggio di testo, entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui le spese sono state sostenute affinché vengano rimborsate entro la fine del mese in cui la richiesta è stata avanzata.
4 13. dà atto che la madre, genitore nel cui nucleo famigliare risultano iscritte le minori, si attiverà prontamente per il riconoscimento e mantenimento del contributo regionale Dote Famiglia e per eventuali ulteriori e/o diversi contributi siano essi comunali, regionali o statali, che verranno percepiti da uno dei due genitori e la cui spesa rimborsata sia stata condivisa. Il padre si impegna a collaborare efficacemente per la produzione di documenti o/o dichiarazioni che dovessero essere richieste.
14. Dà atto che eventuali rimborsi e/o sussidi statali o provenienti da altri enti pubblici, per le spese sostenute a favore dei figli, andranno indicativamente a beneficio di entrambi i genitori o del genitore che le abbia sostenute e/o che possiede i requisiti per agevolarsi di tale vantaggio.
15. Dà atto che le detrazioni per le spese straordinarie ai fini Irpef verranno imputate al 50% tra i genitori, ovvero nella diversa misura accordata, o a favore del genitore che le abbia sostenute se non rimborsate dall'altro.
16. Dà atto che le parti si prestano reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio per sé stessi e per le figlie minori.
17. Dà atto che il signor si impegna a reperire una idonea diversa Pt_2
abitazione presso la quale trasferirsi;
nelle more, in accordo con la RA , Pt_1
i coniugi coabiteranno nella casa famigliare, mentendo un rapporto improntato alla serena e civile convivenza nel preminente interesse della prole. Prende atto che il signor ricercherà un impiego lavorativo impegnandosi a provvedere al Pt_2
proprio trasferimento in altro alloggio entro il 30 giugno 2026, data che, in ogni caso, non potrà essere considerata tassativa e dal cui mancato rispetto non conseguiranno effetti negativi. Dà atto che sino all'effettivo trasferimento, le utenze dell'abitazione (luce, gas e acqua) continueranno ad essere a carico di
5 entrami i coniugi. Successivamente, dà atto che la RA provvederà alla Pt_1
loro voltura.
18. Dà atto che i coniugi manterranno attivo il conto corrente cointestato presso
CreditAgricole n. 15083128 nel quale si impegnano a versare la somma di Euro
400,00 ciascuno a copertura, pro quota, della rata del muto e delle utenze mensili dell'abitazione, fino all'effettivo trasferimento del signor Pt_2
Successivamente al proprio trasferimento, prende atto che il signor Pt_2
verserà solamente il 50% della rata mensile del mutuo, dell'importo indicativo di
Euro 280,00, oltre al mantenimento delle figlie nella misura precedentemente indicata.
19. Dà atto che ciascuno dei coniugi aprirà un proprio conto corrente personale nel quale farà confluire le proprie entrate, precisando che la RA , ivi Pt_1
incasserà il contributo di mantenimento e l'assegno unico.
20. Dà atto che il signor si è impegnato a cedere alla RA , che Pt_2 Pt_1
ha accettato, la proprietà dell'autovettura Ford SMax TG. DD911FJ, da formalizzarsi entro e non oltre il 31.08.2025 presso agenzia abilitata, con costi interamente a carico della RA . Nell'eventualità fossero state accertate Pt_1
tasse di possesso pregresse non versate, dà atto che i signori e Pt_2 Pt_1
hanno concordato la compartecipazione alla spesa per il 50%.
21. Nulla i signori e reciprocamente a pretendere essendo Pt_2 Pt_1
ciascuno titolare di reddito autonomo e quindi autosufficienti.
22. Spese legali in solido tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 5, parte 1, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2004.
Udine, li 30/10/2025
6 Il Giudice relatore
Dott.ssa TA MA
Il Presidente
Dott. Fabio Luongo
7
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott. Fabio Luongo - Presidente
Dott.ssa TA MA - Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 8064/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 18/07/2025 da con il proc. e dom. avv. PANNI' CATERINA Parte_1
per mandato allegato al ricorso e da , con il proc. e dom. avv. MANSUTTI FILIPPO Parte_2
per mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa TA MA,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e Oggetto: chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
separazione
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 16/10/2004 in
PO (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 5, parte 1, dell'anno 2004;
1 - dato atto che dal matrimonio sono nate le figlie (il 04.07.2005), Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente, (il 07.12.2009), Per_2
(il 20.11.2011) e (il 15.12.2016), minorenni;
Per_3 Per_4
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi delle figlie minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
-omologa la separazione dei sig.ri , nata a [...] Parte_1
(POLONIA) il 22/02/1981, e , nato a [...] il Parte_2
10/03/1980, uniti in matrimonio in PO (UD) in data 16/10/2004, alle seguenti condizioni:
1. Dispone che le figlie minori e siano affidate ad entrambi i Per_2 Per_3 Per_4
genitori con collocazione prevalente presso la madre nella casa attualmente destinata a casa familiare.
2. Le decisioni di maggior interesse per le figlie verranno prese di comune accordo tra le parti.
3. Dispone che la casa famigliare in comproprietà sia assegnata alla madre, RA
, genitore presso la quale sono collocate prevalentemente le figlie minori. Pt_1
4. Dispone che la collocazione delle figlie minori e seguirà il Per_2 Per_3 Per_4
calendario dei turni lavorativi dei genitori, nonché delle volontà delle stesse oltre che, delle esigenze scolastiche e extrascolastiche delle figlie;
dispone che il padre potrà stare con le figlie due/tre volte a settimana (indicativamente lunedì,
2 mercoledì e venerdì) dal pomeriggio, dopo il termine delle lezioni, o di esecuzione dei compiti scolastici o delle attività extrascolastiche, per tenerle per la cena
(indicativamente per le 18.30/19.00) e riportarle alla madre per il pernottamento
(indicativamente entro le 20.30/21.00), in modo che la mattina successiva possano essere accompagnate a scuola dalla madre o anche dal padre, qualora disponibile.
Prende atto che, quando le figlie si troveranno con il padre, questi dovrà essere effettivamente presente con loro con compiti di cura, educazione e assistenza morale delle stesse, avrà la responsabilità del controllo di esecuzione di compiti scolastici, di accompagnamento alle attività extrascolastiche e di quanto necessario per le figlie stesse.
5. Dispone che i fine settimana siano alternati tra i genitori;
in considerazione della collocazione delle figlie presso la madre, dispone che il padre potrà recarsi a prendere le figlie, assecondando l'interesse e le volontà delle stesse, per trascorrere il fine settimana assieme con pernottamento delle figlie presso l'abitazione del padre, quindi dal sabato mattina alla domenica sera.
6. dispone che durante il periodo natalizio e pasquale e Per_2 Per_3 Per_4
trascorreranno con ciascun genitore metà delle vacanze scolastiche con alternanza delle principali festività, ovvero Natale e Capodanno, Pasqua e Pasquetta;
nel periodo estivo, dispone che le minori trascorreranno con ciascun genitore sino a tre settimane di vacanza, siano esse consecutive, ma anche non consecutive, da concordarsi preventivamente entro il 30 giugno di ogni anno.
7. Prende atto che le parti danno reciproco assenso alla modifica, in accordo, del calendario settimanale e delle festività assecondando sempre l'interesse e le volontà delle figlie minori.
8. Dà atto che le parti si impegnano reciprocamente a comunicare tempestivamente all'altro genitore eventuali modifiche dei propri turni lavorativi che incidano sulla
3 collocazione delle figlie privilegiando, quando possibile, l'affidamento in favore dell'altro genitore in caso di assenza o ritardi.
9. Nei periodi in cui le minori saranno collocate presso un genitore, l'altro potrà effettuare una chiamata/videochiamata giornaliera, rispettando gli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie.
10. In ragione del collocamento prevalente presso la madre, dispone che il padre versi alla madre su conto corrente intestato esclusivamente a quest'ultima, a titolo
Per_ di contributo al mantenimento delle figlie , e la somma Per_2 Per_3 Per_4
di Euro 350,00 (trecentocinquanta//00) mensili, somma che sarà versata entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal primo mese in cui il signor si sarà Pt_2
trasferito presso altra residenza (fino a quando infatti il signor permarrà Pt_2
presso la casa familiare, provvederà al pagamento, oltre del 50% della rata del muto, del 50% delle utenze, come di seguito indicato, rimanendo sospeso per il momento il contributo al mantenimento delle figlie), e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
11. Dà atto che l'importo dell'Assegno Unico sarà direttamente ed integralmente percepito dalla madre, la quale, comunque, provvederà ad incassarlo sul conto corrente personale e, ogni due mesi, invierà al signor un prospetto con la Pt_2
specifica delle spese effettuate con l'assegno unico.
12. Le spese straordinarie come individuate nel Protocollo in uso presso il
Tribunale di Udine, per accordo delle parti è inclusa anche la mesa scolastica, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, i quali ne potranno avanzare richiesta, anche a mezzo mail o messaggio di testo, entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui le spese sono state sostenute affinché vengano rimborsate entro la fine del mese in cui la richiesta è stata avanzata.
4 13. dà atto che la madre, genitore nel cui nucleo famigliare risultano iscritte le minori, si attiverà prontamente per il riconoscimento e mantenimento del contributo regionale Dote Famiglia e per eventuali ulteriori e/o diversi contributi siano essi comunali, regionali o statali, che verranno percepiti da uno dei due genitori e la cui spesa rimborsata sia stata condivisa. Il padre si impegna a collaborare efficacemente per la produzione di documenti o/o dichiarazioni che dovessero essere richieste.
14. Dà atto che eventuali rimborsi e/o sussidi statali o provenienti da altri enti pubblici, per le spese sostenute a favore dei figli, andranno indicativamente a beneficio di entrambi i genitori o del genitore che le abbia sostenute e/o che possiede i requisiti per agevolarsi di tale vantaggio.
15. Dà atto che le detrazioni per le spese straordinarie ai fini Irpef verranno imputate al 50% tra i genitori, ovvero nella diversa misura accordata, o a favore del genitore che le abbia sostenute se non rimborsate dall'altro.
16. Dà atto che le parti si prestano reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio per sé stessi e per le figlie minori.
17. Dà atto che il signor si impegna a reperire una idonea diversa Pt_2
abitazione presso la quale trasferirsi;
nelle more, in accordo con la RA , Pt_1
i coniugi coabiteranno nella casa famigliare, mentendo un rapporto improntato alla serena e civile convivenza nel preminente interesse della prole. Prende atto che il signor ricercherà un impiego lavorativo impegnandosi a provvedere al Pt_2
proprio trasferimento in altro alloggio entro il 30 giugno 2026, data che, in ogni caso, non potrà essere considerata tassativa e dal cui mancato rispetto non conseguiranno effetti negativi. Dà atto che sino all'effettivo trasferimento, le utenze dell'abitazione (luce, gas e acqua) continueranno ad essere a carico di
5 entrami i coniugi. Successivamente, dà atto che la RA provvederà alla Pt_1
loro voltura.
18. Dà atto che i coniugi manterranno attivo il conto corrente cointestato presso
CreditAgricole n. 15083128 nel quale si impegnano a versare la somma di Euro
400,00 ciascuno a copertura, pro quota, della rata del muto e delle utenze mensili dell'abitazione, fino all'effettivo trasferimento del signor Pt_2
Successivamente al proprio trasferimento, prende atto che il signor Pt_2
verserà solamente il 50% della rata mensile del mutuo, dell'importo indicativo di
Euro 280,00, oltre al mantenimento delle figlie nella misura precedentemente indicata.
19. Dà atto che ciascuno dei coniugi aprirà un proprio conto corrente personale nel quale farà confluire le proprie entrate, precisando che la RA , ivi Pt_1
incasserà il contributo di mantenimento e l'assegno unico.
20. Dà atto che il signor si è impegnato a cedere alla RA , che Pt_2 Pt_1
ha accettato, la proprietà dell'autovettura Ford SMax TG. DD911FJ, da formalizzarsi entro e non oltre il 31.08.2025 presso agenzia abilitata, con costi interamente a carico della RA . Nell'eventualità fossero state accertate Pt_1
tasse di possesso pregresse non versate, dà atto che i signori e Pt_2 Pt_1
hanno concordato la compartecipazione alla spesa per il 50%.
21. Nulla i signori e reciprocamente a pretendere essendo Pt_2 Pt_1
ciascuno titolare di reddito autonomo e quindi autosufficienti.
22. Spese legali in solido tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 5, parte 1, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2004.
Udine, li 30/10/2025
6 Il Giudice relatore
Dott.ssa TA MA
Il Presidente
Dott. Fabio Luongo
7