Decreto cautelare 20 giugno 2025
Ordinanza cautelare 18 luglio 2025
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 05/03/2026, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00473/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00517/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 517 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Maria Lei, Antonello Sebastiano Peru, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sonia Sau, Mattia Pani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) della determinazione del Direttore del Servizio pesca e acquacoltura dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale prot. n. -OMISSIS-, trasmessa via PEC in pari data, con la quale si è rigettata la domanda di rinnovo dell’autorizzazione alla pesca del corallo rosso per la stagione 2025 (doc. all. n. 1), in dichiarata applicazione dell’art. 9, comma 1, della legge regionale n. 59/1979;
2) del preavviso diniego prot. n. -OMISSIS- (doc. all. n. 2);
3) di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale a quelli impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Autonoma della Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. RI RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- parte ricorrente ha impugnato il provvedimento epigrafato con cui la Regione Sardegna ha rigettato la sua domanda di rinnovo dell’autorizzazione alla pesca del corallo rosso per la stagione 2025;
- resiste in giudizio la Regione Sardegna;
- con ordinanza cautelare n. 164 del 20 giugno 2025 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare;
- in sede di appello cautelare, il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare, “ consentendo all’interessato lo svolgimento dell’attività di raccolta dei coralli per l’anno 2025 ” (Cons. Stato, sez. VI, 29 agosto 2025, n. 3099);
- il ricorrente ha rappresentato che “ L’autorizzazione per la stagione di pesca 2025 è stata concessa dall’Amministrazione resistente ” e che “ La stagionalità dell’autorizzazione richiesta ha fatto cessare l’interesse alla decisione del ricorso ” e, perciò, “ Si è concordata con controparte la declaratoria della sopravvenuta carenza di interesse, con spese compensate ” (dichiarazione del 13 febbraio 2026);
- all’udienza pubblica del 4 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che, alla luce della dichiarazione resa dalla parte ricorrente, non resti al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, compensando le spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Antonio AI, Presidente FF
RI RA, Primo Referendario, Estensore
Roberto Montixi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI RA | Antonio AI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.