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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 27/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ER
Sezione Civile
N. R.G. VG 4386/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Pt_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Bassan Maria del Foro di Vicenza
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Balzaretti Davide del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 18/12/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Schio (VI) il 04/09/2021, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 35, Parte I, Anno 2021. Dall'unione è nato, in data 16/06/2021, il figlio ancora minore. Persona_1
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età del figlio minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI ER
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Pt_1 Controparte_1 matrimonio celebrato con rito civile in Schio (VI) il 04/09/2021, trascritto nei Registri dello
Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 35, Parte I, Anno 2021 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni pagina 2 di 3 di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà nel momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3. il figlio minore manterrà la collocazione abitativa prevalente e la residenza anagrafica Par presso la madre. Il signor vedrà e terrà con sé il figlio minore un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato mattina alla domenica sera, una settimana durante le vacanze di fine anno, trascorrendo ad anni alterni la festività di Natale o quella di Capodanno con ciascuno dei genitori, tre giorni durante le vacanze pasquali trascorrendo ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello del lunedì in albis con ciascuno dei genitori, e sempre ad anni alterni ogni altra vacanza scolastica ed ogni altro ponte e festività, ed inoltre due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordare preventivamente entro il
31 maggio di ciascun anno con la madre. Entrambi i genitori si impegnano ad adattare e variare, di comune accordo, i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore, in considerazione dei preminenti impegni e delle necessità del figlio stesso;
4. il signor si obbliga a corrispondere a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 Pt_1 di ciascun mese alla signora a titolo di contributo di mantenimento Controparte_1 del figlio l'importo di euro 300,00 (trecento/00), rivalutabili Persona_1 annualmente in base agli indici Istat. Le spese straordinarie per il figlio minore, come individuate e regolamentate del “Protocollo” del Tribunale di Vercelli del 21/12/2018, verranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore e i coniugi beneficeranno in pari misura del 50% ciascuno delle relative detrazioni fiscali, impegnandosi reciprocamente a fornire tempestivamente copia della relativa documentazione fiscale;
5. l'assegno unico Inps per il figlio verrà ripartito tra i signori e Pt_1 CP_1 al 50% ciascuno;
[...]
6. la casa familiare sita in Vercelli, via F. Testi n. 16 rimane assegnata, con l'uso dei mobili di arredo, alla signora presso cui mantiene collocazione abitativa e Controparte_1 residenza anagrafica il figlio minore, la quale provvederà a volturare a proprio nome tutte le utenze domestiche;
7. si dà atto che i coniugi dichiarano reciprocamente di non avere pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento essendo entrambi autosufficienti;
8. si dà atto che le spese di procedura saranno compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, Presidente dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 27/01/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ER
Sezione Civile
N. R.G. VG 4386/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Pt_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Bassan Maria del Foro di Vicenza
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Balzaretti Davide del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 18/12/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Schio (VI) il 04/09/2021, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 35, Parte I, Anno 2021. Dall'unione è nato, in data 16/06/2021, il figlio ancora minore. Persona_1
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età del figlio minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI ER
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Pt_1 Controparte_1 matrimonio celebrato con rito civile in Schio (VI) il 04/09/2021, trascritto nei Registri dello
Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 35, Parte I, Anno 2021 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni pagina 2 di 3 di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà nel momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3. il figlio minore manterrà la collocazione abitativa prevalente e la residenza anagrafica Par presso la madre. Il signor vedrà e terrà con sé il figlio minore un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato mattina alla domenica sera, una settimana durante le vacanze di fine anno, trascorrendo ad anni alterni la festività di Natale o quella di Capodanno con ciascuno dei genitori, tre giorni durante le vacanze pasquali trascorrendo ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello del lunedì in albis con ciascuno dei genitori, e sempre ad anni alterni ogni altra vacanza scolastica ed ogni altro ponte e festività, ed inoltre due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordare preventivamente entro il
31 maggio di ciascun anno con la madre. Entrambi i genitori si impegnano ad adattare e variare, di comune accordo, i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore, in considerazione dei preminenti impegni e delle necessità del figlio stesso;
4. il signor si obbliga a corrispondere a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 Pt_1 di ciascun mese alla signora a titolo di contributo di mantenimento Controparte_1 del figlio l'importo di euro 300,00 (trecento/00), rivalutabili Persona_1 annualmente in base agli indici Istat. Le spese straordinarie per il figlio minore, come individuate e regolamentate del “Protocollo” del Tribunale di Vercelli del 21/12/2018, verranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore e i coniugi beneficeranno in pari misura del 50% ciascuno delle relative detrazioni fiscali, impegnandosi reciprocamente a fornire tempestivamente copia della relativa documentazione fiscale;
5. l'assegno unico Inps per il figlio verrà ripartito tra i signori e Pt_1 CP_1 al 50% ciascuno;
[...]
6. la casa familiare sita in Vercelli, via F. Testi n. 16 rimane assegnata, con l'uso dei mobili di arredo, alla signora presso cui mantiene collocazione abitativa e Controparte_1 residenza anagrafica il figlio minore, la quale provvederà a volturare a proprio nome tutte le utenze domestiche;
7. si dà atto che i coniugi dichiarano reciprocamente di non avere pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento essendo entrambi autosufficienti;
8. si dà atto che le spese di procedura saranno compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, Presidente dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 27/01/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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