Sentenza 22 agosto 2003
Massime • 1
In tema di divisione ereditaria, il principio posto dall'art. 729 cod. civ. - a mente del quale, nell'ipotesi di uguaglianza di quote, l'assegnazione delle porzioni uguali è fatta mediante estrazione a sorte - non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, ed è, pertanto, derogabile in base a valutazioni prettamente discrezionali, insindacabili in sede di legittimità salvo che sotto il profilo dell'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/08/2003, n. 12333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12333 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON IE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TARQUINIO PRISCO 12, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO ARRICALE, difesa dall'avvocato STEFANO RUBINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ON IE;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 15360/00 proposto da:
ON IE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO DE BELVIS, che lo difende unitamente all'avvocato FRANCO BONETTI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
ON IE;
- intimata -
avverso la sentenza n. 892/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 22/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/03 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
La Corte preliminarmente dispone la riunione dei due ricorsi separatamente proposti avendo la stessa sentenza;
udito l'Avvocato RUBINO Stefano, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato DE BELVIS Alessandro, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per rigetto ricorso principale e dichiara inammissibile ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 29 febbraio 1988 ET TI citò davanti al Tribunale di Bologna sua figlia LA TI, chiedendo che si procedesse alla divisione dei beni di loro comune proprietà, previo accertamento del proprio diritto di abitazione sull'immobile ubicato in via E. Lepido n. 18 in quella città, che gli era stato attribuito dalla convenuta con una scrittura del 5 giugno 1986. Quest'ultima non si oppose alla domanda di scioglimento della comunione, ma eccepì la nullità del negozio relativo al diritto vantato dal padre, che gli era stato trasferito a titolo gratuito e senza la forma richiesta ad substantiam, sostenne infine di essere proprietaria in via esclusiva di alcuni beni mobili e chiese che venisse disposta la divisione di altri.
All'esito dell'istruzione della causa, consistita nell'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio, con sentenza dell'8 settembre 1996 il Tribunale, riconosciuta la spettanza. del diritto di abitazione sull'appartamento in questione all'attore, lo assegnò a quest'ultimo insieme con un altro ubicato al Lido di Spina e con tutti i mobili costituenti il loro arredamento, mentre assegnò alla convenuta l'altro appartamento sito in Calderara di Reno e le attribuì come conguaglio la somma di lire 21.190.000, oltre alla rivalutazione monetaria.
Impugnata in via principale da LA TI e incidentalmente da ET TI, la decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte di appello di Bologna, che, con sentenza del 22 luglio 1999, ha mantenuto fermo quanto era stato deciso circa gli immobili, ma ha precisato che il valore dell'immobile di Bologna doveva essere calcolato tenendo conto dell'estensione del diritto di abitazione anche all'autorimessa, ha assegnato alcuni beni mobili all'originaria convenuta, ha quindi rideterminato il conguaglio a lei dovuto in lire 13.385.000.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione LA TI, in base a sei motivi. ET TI si è costituito con controricorso, formulando anche un motivo di impugnazione in via incidentale. In udienza è stata preliminarmente disposta, in applicazione dell'art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei distinti procedimenti cui avevano dato luogo i due ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso principale LA TI sostiene che, nel corso del giudizio, l'attore aveva modificato l'iniziale domanda di divisione ereditaria in quella di divisione ordinaria e lamenta che dalla Corte di appello "tale motivo di impugnazione è stato liquidato semplicemente ... con la inammissibilità dello stesso motivo non essendo stata individuata la domanda nuova dell'attore".
La doglianza è infondata.
La deduzione che il giudice di secondo grado ha ritenuto generica è quella - effettivamente tale - con cui LA TI si era limitata ad affermare che il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto "della circostanza che la convenuta ha dichiarato di non accettare il contraddittorio su domande nuove dell'attore". D'altra parte, non è stato affatto omesso l'esame dell'assunto della stessa TI, secondo cui "l'attore chiedeva una divisione ereditaria, ex artt. 713 e ss.
CC ... nel mentre la impugnata sentenza ha emesso un provvedimento avente contenuto di divisione giudiziale ordinaria, ed emanando così una sentenza 'ultra petita'": in proposito la Corte di appello ha rilevato che lo scioglimento della comunione era stato chiesto da entrambe le parti e che "la divisione si distingue in volontaria, o amichevole, e giudiziale;
e non anche ereditaria", ne' a queste argomentazioni la ricorrente ha opposto contestazioni di sorta. Con il secondo motivo LA TI sostiene che erroneamente, con la sentenza impugnata, "è stata attribuita maggiore rilevanza ad una scrittura privata ... piuttosto che ad un atto pubblico", essendosi fatta prevalere la prima (con cui lei stessa aveva ceduto al padre il diritto di abitazione nell'appartamento di Bologna) sul secondo (con il quale in precedenza il medesimo ET TI aveva rinunciato all'eredità di sua moglie e quindi anche a tale diritto) .
Anche questa censura va disattesa.
Nessun principio, ne' in particolare quello della "gerarchia delle prove" invocato dalla ricorrente, osta infatti a che si possa riacquistare per scrittura privata, come è consentito dall'art. 1350 n. 4 cod. civ., un diritto di abitazione di cui si sia anteriormente disposto con un atto pubblico: anche sotto il dedotto profilo probatorio, il valore della scrittura privata, che come nella specie sia stata riconosciuta, non è diverso da quello dell'atto pubblico (art. 2702 cod. civ.). Con il terzo motivo del ricorso principale LA TI, premesso che la cessione del diritto di abitazione avrebbe dovuto essere considerata nulla perché "l'oggetto del contratto era impossibile" a causa della mancanza del "rapporto di sinallagmaticità e di corrispettività", lamenta che "il Giudice non si è pronunciato sul punto".
Neppure questa doglianza può essere accolta.
La Corte di appello non ha eluso la questione, poiché ha dato atto che LA TI aveva contestato "la fondatezza della ragione posta dal Tribunale a motivo del riconoscimento del diritto di abitazione vantato da TI ET, ovverosia il ritenuto collegamento sinallagmatico tra la rinuncia di quello all'eredità della moglie e l'attribuzione allo stesso, da parte della figlia LA, del medesimo diritto di abitazione", ma ha altresì rilevato che non era stato censurato "l'avvenuto riconoscimento di tale diritto (di abitazione), che anzi l'appellante ammette espressamente spettare comunque a TI ET 'ex lege, quale effetto legale collaterale dello status di coniuge superstite'". Anche il motivo di ricorso in esame, come il primo, difetta dunque del requisito della congruenza con il contenuto della sentenza impugnata.
Con il quarto motivo si sostiene che i lotti formati dal consulente tecnico di ufficio avrebbero dovuto essere assegnati mediante estrazione a sorte, poiché i previsti conguagli li rendevano equivalenti, mentre "la discrezionalità del Giudice di procedere alla distribuzione per assegnazione è limitata al solo caso in cui le porzioni siano diseguali".
La censura non è fondata.
La giurisprudenza di questa Corte - da cui non vi sono ragioni per discostarsi, ne' del resto la ricorrente ne ha prospettato alcuna - si è costantemente orientata nel senso che il criterio dell'estrazione a sorte è stabilito, per l'ipotesi di uguaglianza di quote, soltanto in via tendenziale, poiché vi si può derogare in base a valutazioni prettamente discrezionali, che quindi sono insindacabili in sede di legittimità, salvo che sotto il profilo dell'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (v., per tutte, Cass. 9 dicembre 1995 n. 12630, 27 giugno 1996 n. 5947): vizi che la ricorrente non ha denunciato e da cui comunque la sentenza impugnata è immune, avendo il giudice di secondo grado giustificato in maniera esauriente e coerente la decisione sul punto, rilevando che "con criterio logico, e tenendo conto del diritto di abitazione che gravava sull'appartamento di via Lepido di Bologna, (il Tribunale) ha attribuito tale bene al titolare del medesimo diritto".
Nel quinto motivo del ricorso principale sono indicate quattro deduzioni delle quali "nella riformanda sentenza non si tiene conto":
l'assenza di riconoscimenti espressi del diritto vantato dall'altra parte;
l'appartenenza alla ricorrente, in proprietà, di metà dell'immobile di via Lepido a Bologna;
il fatto che "il diritto di abitazione è un 'minus' rispetto al diritto di proprietà (che anzi lo comprende)"; il mancato esercizio di fatto in via esclusiva di tale diritto da parte di ET TI, il quale aveva preteso che "la figlia si caricasse degli oneri condominiali".
La doglianza va disattesa.
Si tratta, infatti, di circostanze palesemente ininfluenti, dalle quali la ricorrente trae l'incongrua conseguenza che i compendi rispettivamente assegnati a lei e a suo padre dovessero essere comparati senza previamente detrarre, dal valore dell'appartamento di via Lepido, quello del diritto di abitazione che sull'intero immobile già competeva ad ET TI.
Con il sesto motivo del ricorso principale si sostiene che tale diritto doveva semmai essere valutato alla stregua dei bisogni del suo titolare, che ne costituivano il limite, per il disposto dell'art. 1022 cod. civ. Neppure questa censura può essere accolta. Lo impedisce, in radice, la sua novità: la questione non è compresa tra quelle devolute da LA TI al giudice di appello, sicché ne è precluso l'esame in questa sede. Il ricorso principale,
per questi motivi
, va rigettato. L'incidentale deve invece essere dichiarato inammissibile, poiché non contiene alcuna esposizione, pur se sommaria, dei fatti di causa, i quali non si desumono affatto dal complessivo contesto del controricorso, nel quale vengono senz'altro presupposti, sia nella confutazione delle tesi avversarie, sia nell'esposizione della doglianza formulata da ET TI (con cui si denuncia un errore di calcolo nella determinazione del conguaglio, in cui sarebbero incorsi il consulente tecnico di ufficio e conseguentemente il Tribunale e la Corte di appello). L'atto è dunque privo del requisito che l'art. 366 n. 3 cod. proc. civ. esige, indipendentemente dall'essere questa Corte adita in via principale o incidentale (v., da ultimo, Cass. 3 giugno 2002 n. 7998). Le spese del giudizio di cassazione vengono compensate tra le parti, stante la reciproca loro soccombenza.
DISPOSITIVO
La Corte rigetta il ricorso principale;
dichiara inammissibile l'incidentale; compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2003