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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 12/11/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 1189 /2025
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo, provvedendo con riferimento all'udienza del 12/11/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc, rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate:
- per parte ricorrente dall'Avv. PERNICE VINCENZO FABIO il quale ha chiesto “- ritenere e dichiarare infondata in fatto e in diritto la pretesa restitutoria spiegata nella comunicazione Inps datata 7/01/2025; - ritenere e dichiarare non dovuta la somma di euro 6.360,43 oggetto della richieste di restituzione Inps specificata in premessa rivolta alla ricorrente Parte_1
- condannare l'Inps alle spese del presente giudizio oltre spese forfettarie, iva e cpa, da
[...] distrarsi in favore del procuratore costituito che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso compensi;
- in subordine ed in caso di mancato accoglimento del ricorso, sollevare il ricorrente dalle spese di lite ai sensi e per gli effetti di cui all'art.152 dd.aa. c.p.c., avendo il medesimo dichiarato che nell'anno anteriore alla presentazione della domanda il reddito proprio e del proprio nucleo familiare inferiore al doppio di quello stabilito dall'art.76 commi da 1 a 3 d.lgs.n.113/92 come da autocertificazione allegata che costituisce parte integrante al presente ricorso”;
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. RIZZO ANTONINO il quale ha dedotto “è sopraggiunta Cass. SSUU 23476/2025 pertinente alla fattispecie oggetto di causa. L ritiene CP_1 criticabile la soluzione seguita dalla Corte e insiste per il rigetto della domanda di parte avversa. In subordine dato atto dell'incerto quadro giurisprudenziale chiede compensarsi le spese”;
Visti gli atti del fascicolo,
Ritenuta la controversia di natura documentale, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1189 /2025 R.G.L. oggetto: Ripetizione di indebito vertente tra
, nata a [...] il [...] CF Parte_1 C.F._1
, in giudizio con l'avv. PERNICE VINCENZO FABIO giusta procura in atti, ricorrente
[...]
nei confronti di
I.N.P.S. CF rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO, giusta procura in P.IVA_1
atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente dopo aver premesso che
“con lettera raccomandata datata 7/01/2025 (l'INPS le) comunicava … un sollecito di pagamento di somme indebitamente percepite su prestazione disoccupazione n.13/408004 dell'importo complessivo di euro 6.360,43 per il periodo dal 20/01/2013 al 20/09/2013 e ne chiedeva la sollecita restituzione in quanto non spettante” ha instaurato il presente giudizio chiedendo “- ritenere e dichiarare infondata in fatto e in diritto la pretesa restitutoria spiegata nella comunicazione Inps datata 7/01/2025; - ritenere e dichiarare non dovuta la somma di euro 6.360,43 oggetto della richieste di restituzione Inps specificata in premessa rivolta alla ricorrente Parte_1
.
[...] Costituitosi in giudizio l'INPS ha contestato quanto dedotto ed eccepito dalla ricorrente, ha allegato le ragioni della sussistenza del contestato indebito ed ha chiesto al Tribunale “Rigettare il ricorso perché infondato;
con vittoria di spese di lite. - In subordine disporre rinvio o sospensione del giudizio nelle more della decisione delle SSUU sulla questione giuridica oggetto di causa - In estremo subordine in caso di accoglimento della domanda, compensare le spese”
Così instaurato il contraddittorio, nell'udienza di discussione del dì 11.6.2026 il Tribunale
“considerato che con ordinanza del 23 settembre u.s. è stata sottoposta all'esame delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione la questione della ripetibilità dei trattamenti di disoccupazione percepiti dal lavoratore a seguito di licenziamento dichiarato illegittimo, nel caso in cui all'ordine di reintegrazione non sia conseguita l'effettiva ricostituzione del rapporto di lavoro” e “ritenuto che la presente controversia ha ad oggetto la risoluzione della medesima questione di diritto rimessa alle Sezioni Unite con la conseguenza che appare opportuno differire ogni decisione ad esito della statuizione che sarà adottata dal giudice della nomofilachia”, ha fissato per la decisione l'udienza odierna nelle quali le parti hanno concluso come da verbale che precede.
Nel corso del giudizio è intervenuta la attesa pronuncia del giudice della legittimità il quale ha affermato che “il ripristino solo de iure del rapporto di lavoro non legittima l'INPS a ripetere l'indennità di mobilità versata, fondandosi quest'ultima sul presupposto della disoccupazione di fatto, durante la quale permane lo stato di bisogno economico che costituisce il fondamento dell'emolumento previdenziale, sotto l'egida dell'art. 38 Cost. che riconosce il diritto dei lavoratori alla previsione e alla concreta assicurazione di “mezzi adeguati alle loro esigenze” per il caso di
“disoccupazione involontaria” atteso che “il concetto di disoccupazione involontaria deve … essere inteso nella sua accezione fattuale solo ricollegata allo status di lavoratore privato della possibilità di svolgere la prestazione di lavoro e, di conseguenza, privato della retribuzione.”
Ha quindi precisato la Corte “a ciò consegue che, ai fini della erogazione della indennità di mobilità/disoccupazione, (come anche della Naspi), è più corretto considerare la situazione de facto che, determinata dalla decisione giudiziale di reintegrazione, sia poi seguita dalla sua effettiva ottemperanza ed invece ritenere non rispondente ai principi costituzionali di solidarietà e sostegno la considerazione della situazione de iure, non potendo, quest'ultima, assicurare il concreto ripristino funzionale del rapporto di lavoro, ben potendo, il datore di lavoro, lasciare insoddisfatto l'ordine giudiziale” (cfr. Cass. SSUU Sentenza n. 23476 del 18/08/2025, Rv. 675782 -
01).
In applicazione quindi dei suddetti principi dai quali non sussistono argomentate ragioni per discostarsi, il ricorso va accolto
Quanto alle spese del giudizio esse seguono la soccombenza e tenuto conto del valore della controversia, dell'attività effettivamente posta in essere, del mancato espletamento della fase istruttoria applicato il DM 55/2014 si liquidano in complessivi € 2.695,50 oltre rimborso spese generali, cassa ed iva da distrarre in favore del procuratore antistatario e da compensare in misura della metà tenuto conto della precedente oscillazione della giurisprudenza di legittimità e della circostanza che la su richiamata pronuncia a sezioni unite sia intervenuta solo in corso di causa.
PQM
Il Tribunale di Marsala definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni diversa domanda istanza ed eccezione rigettata
- accoglie il ricorso e per l'effetto, dichiara non dovuta dalla ricorrente la somma di cui alla comunicazione Inps del 7/01/2025;
- condanna l'INPS in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio che liquida in € 2.695,50 oltre accessori di legge se dovuti, da distrarre in favore del procuratore antistatario e da compensare in misura della metà.
Così deciso in Marsala, nell'udienza del 12 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo
Sezione Lavoro
Proc. N. 1189 /2025
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo, provvedendo con riferimento all'udienza del 12/11/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc, rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate:
- per parte ricorrente dall'Avv. PERNICE VINCENZO FABIO il quale ha chiesto “- ritenere e dichiarare infondata in fatto e in diritto la pretesa restitutoria spiegata nella comunicazione Inps datata 7/01/2025; - ritenere e dichiarare non dovuta la somma di euro 6.360,43 oggetto della richieste di restituzione Inps specificata in premessa rivolta alla ricorrente Parte_1
- condannare l'Inps alle spese del presente giudizio oltre spese forfettarie, iva e cpa, da
[...] distrarsi in favore del procuratore costituito che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso compensi;
- in subordine ed in caso di mancato accoglimento del ricorso, sollevare il ricorrente dalle spese di lite ai sensi e per gli effetti di cui all'art.152 dd.aa. c.p.c., avendo il medesimo dichiarato che nell'anno anteriore alla presentazione della domanda il reddito proprio e del proprio nucleo familiare inferiore al doppio di quello stabilito dall'art.76 commi da 1 a 3 d.lgs.n.113/92 come da autocertificazione allegata che costituisce parte integrante al presente ricorso”;
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. RIZZO ANTONINO il quale ha dedotto “è sopraggiunta Cass. SSUU 23476/2025 pertinente alla fattispecie oggetto di causa. L ritiene CP_1 criticabile la soluzione seguita dalla Corte e insiste per il rigetto della domanda di parte avversa. In subordine dato atto dell'incerto quadro giurisprudenziale chiede compensarsi le spese”;
Visti gli atti del fascicolo,
Ritenuta la controversia di natura documentale, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1189 /2025 R.G.L. oggetto: Ripetizione di indebito vertente tra
, nata a [...] il [...] CF Parte_1 C.F._1
, in giudizio con l'avv. PERNICE VINCENZO FABIO giusta procura in atti, ricorrente
[...]
nei confronti di
I.N.P.S. CF rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO, giusta procura in P.IVA_1
atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente dopo aver premesso che
“con lettera raccomandata datata 7/01/2025 (l'INPS le) comunicava … un sollecito di pagamento di somme indebitamente percepite su prestazione disoccupazione n.13/408004 dell'importo complessivo di euro 6.360,43 per il periodo dal 20/01/2013 al 20/09/2013 e ne chiedeva la sollecita restituzione in quanto non spettante” ha instaurato il presente giudizio chiedendo “- ritenere e dichiarare infondata in fatto e in diritto la pretesa restitutoria spiegata nella comunicazione Inps datata 7/01/2025; - ritenere e dichiarare non dovuta la somma di euro 6.360,43 oggetto della richieste di restituzione Inps specificata in premessa rivolta alla ricorrente Parte_1
.
[...] Costituitosi in giudizio l'INPS ha contestato quanto dedotto ed eccepito dalla ricorrente, ha allegato le ragioni della sussistenza del contestato indebito ed ha chiesto al Tribunale “Rigettare il ricorso perché infondato;
con vittoria di spese di lite. - In subordine disporre rinvio o sospensione del giudizio nelle more della decisione delle SSUU sulla questione giuridica oggetto di causa - In estremo subordine in caso di accoglimento della domanda, compensare le spese”
Così instaurato il contraddittorio, nell'udienza di discussione del dì 11.6.2026 il Tribunale
“considerato che con ordinanza del 23 settembre u.s. è stata sottoposta all'esame delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione la questione della ripetibilità dei trattamenti di disoccupazione percepiti dal lavoratore a seguito di licenziamento dichiarato illegittimo, nel caso in cui all'ordine di reintegrazione non sia conseguita l'effettiva ricostituzione del rapporto di lavoro” e “ritenuto che la presente controversia ha ad oggetto la risoluzione della medesima questione di diritto rimessa alle Sezioni Unite con la conseguenza che appare opportuno differire ogni decisione ad esito della statuizione che sarà adottata dal giudice della nomofilachia”, ha fissato per la decisione l'udienza odierna nelle quali le parti hanno concluso come da verbale che precede.
Nel corso del giudizio è intervenuta la attesa pronuncia del giudice della legittimità il quale ha affermato che “il ripristino solo de iure del rapporto di lavoro non legittima l'INPS a ripetere l'indennità di mobilità versata, fondandosi quest'ultima sul presupposto della disoccupazione di fatto, durante la quale permane lo stato di bisogno economico che costituisce il fondamento dell'emolumento previdenziale, sotto l'egida dell'art. 38 Cost. che riconosce il diritto dei lavoratori alla previsione e alla concreta assicurazione di “mezzi adeguati alle loro esigenze” per il caso di
“disoccupazione involontaria” atteso che “il concetto di disoccupazione involontaria deve … essere inteso nella sua accezione fattuale solo ricollegata allo status di lavoratore privato della possibilità di svolgere la prestazione di lavoro e, di conseguenza, privato della retribuzione.”
Ha quindi precisato la Corte “a ciò consegue che, ai fini della erogazione della indennità di mobilità/disoccupazione, (come anche della Naspi), è più corretto considerare la situazione de facto che, determinata dalla decisione giudiziale di reintegrazione, sia poi seguita dalla sua effettiva ottemperanza ed invece ritenere non rispondente ai principi costituzionali di solidarietà e sostegno la considerazione della situazione de iure, non potendo, quest'ultima, assicurare il concreto ripristino funzionale del rapporto di lavoro, ben potendo, il datore di lavoro, lasciare insoddisfatto l'ordine giudiziale” (cfr. Cass. SSUU Sentenza n. 23476 del 18/08/2025, Rv. 675782 -
01).
In applicazione quindi dei suddetti principi dai quali non sussistono argomentate ragioni per discostarsi, il ricorso va accolto
Quanto alle spese del giudizio esse seguono la soccombenza e tenuto conto del valore della controversia, dell'attività effettivamente posta in essere, del mancato espletamento della fase istruttoria applicato il DM 55/2014 si liquidano in complessivi € 2.695,50 oltre rimborso spese generali, cassa ed iva da distrarre in favore del procuratore antistatario e da compensare in misura della metà tenuto conto della precedente oscillazione della giurisprudenza di legittimità e della circostanza che la su richiamata pronuncia a sezioni unite sia intervenuta solo in corso di causa.
PQM
Il Tribunale di Marsala definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni diversa domanda istanza ed eccezione rigettata
- accoglie il ricorso e per l'effetto, dichiara non dovuta dalla ricorrente la somma di cui alla comunicazione Inps del 7/01/2025;
- condanna l'INPS in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio che liquida in € 2.695,50 oltre accessori di legge se dovuti, da distrarre in favore del procuratore antistatario e da compensare in misura della metà.
Così deciso in Marsala, nell'udienza del 12 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo