TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 09/06/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 3915/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice
all'esito dell'udienza del 04.06.2025, rimessa la causa in decisione al Collegio, e della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Carmen Parte_1 C.F._1
Tedesco e elett.e dom.ta presso il suo studio in Latina Via Aldo Zanetti n. 7,
RICORRENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/09/2023 proponeva domanda di Parte_1
separazione giudiziale chiedendo dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e di assumere i provvedimenti nell'interesse della prole.
Allegava che in data 12.12.2011 contraeva matrimonio in Camerun (Africa) con
[...]
nato a Yaounde in [...] il [...] e con cittadinanza italiana Controparte_1 e che dall'unione in data 06.05.2017, a Roma, era nato ma che il matrimonio entrava Per_1
in crisi allorquando il signor si trasferiva per vivere Controparte_1
stabilmente e lavorare a Wuppertal, in Germania, non tenendo conto della sua professione di infermiera professionista presso l'ASL di Latina.
Esponeva che il resistente dalla nascita del figlio era venuto in Italia circa una volta l'anno per trattenersi una settimana o poco meno e che aveva cercato telefonicamente il figlio ogni
20 giorni circa, non provvedendo a versare alcunchè per le esigenze del minore.
Ancora, rilevava che il signor non aveva mai trascorso Controparte_1
periodi feriali con il figlio e che aveva sempre violato e trascurato i suoi doveri morali Per_1
e materiali di genitore, con estremo pregiudizio per il minore.
In relazione al regime di affidamento e collocamento del figlio osservava che lo stesso Per_1
aveva sempre vissuto unitamente alla madre presso la casa dei nonni materni.
Proseguiva affermando che il resistente era impiegato presso la Società EDEKA che si occupava di import/export di generi alimentari e ricopriva il ruolo di addetto alla logistica, percependo un reddito mensile di € 2.500/3.000 mensile, ma che lo stesso le aveva comunicato che si era licenziato.
Riteneva, quindi, di aver diritto all'affido esclusivo del figlio minore sulla considerazione che il padre si era reso inadempiente rispetto alle statuizioni economiche, evitando di versare un qualsiasi contributo per il mantenimento del bambino, nonché tenuto conto del fatto che le decisioni di maggiore importanza per il minore erano difficilmente assumibili congiuntamente e previo concerto, in quanto il resistente, oltre ad abitare all'estero, si disinteressava totalmente del figlio.
Concludeva chiedendo: “Nel merito dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
affidare il figlio minore in Per_1
via esclusiva alla madre e disporre il collocamento presso l'abitazione della stessa;
provvedersi in capo a l'obbligo di corrispondere, a titolo di Controparte_1
mantenimento per il figlio € 300,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Per_1
ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario. In merito alle spese straordinarie le stesse saranno ripartite al 50% tra i coniugi;
per spese straordinarie dovranno essere intese quelle previste dal protocollo approvato presso il Tribunale di Latina, ivi comprese le modalità di concertazione preventiva per alcune spese straordinarie in esso ricomprese. Atteso il disaccordo del signor Voglia il Controparte_1 Tribunale adito, autorizzare l'aggiunta del cognome materno al minore Persona_2
che diverrà pertanto per ragioni
[...] Persona_3 CP_1
oggettive, ovvero le difficoltà riscontrate in ogni ambiente scolastico e ludico, di pronunciare
e scrivere il cognome In merito al diritto di visita del minore CP_1 Per_1
mai esercitato dal padre la signora nulla osta alla Controparte_1 Parte_1
frequentazione padre-figlio, se e quando avrà intenzione di esercitare il suo diritto sarà libero di farlo, purchè non sia consentito l'espatrio del minore e le visite avvengano ove il minore vive e risiede con la madre.”.
Il Presidente e Giudice relatore, con ordinanza del 17 luglio 2024 disponeva l'affidamento in via esclusiva del minore alla madre, collocando lo stesso presso la stessa, ordinando il rinnovo della notifica e rinviando all'udienza del 22 gennaio 2025 per verifica.
All'esito di tale ultima udienza, con ordinanza del 25.01.2025 venivano assunti i provvedimenti temporanei e urgenti e i coniugi venivano autorizzati a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e venivano adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti affidando in via esclusiva il minore alla madre, collocando lo stesso presso Per_1
quest'ultima, prevedendo che il padre potesse avere con sé il figlio nelle occasioni in cui faceva rientro in Italia e nel luogo di residenza del minore ovvero nelle località circostanti, con divieto di espatrio;
poneva a carico del padre l'assegno di mantenimento per il figlio di €
300,00 mensili, con decorrenza dalla mensilità di febbraio 2025, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da versare entro il quinto giorno del mese, oltre al concorso al 50% nelle spese straordinarie come da protocollo vigente presso il Tribunale di Latina;
rinviava all'udienza del 04 giugno 2025, ore 12, per la discussione orale della causa sullo stato e la rimessione al collegio per la sentenza non definitiva.
Verificata la regolarità della notifica, nella contumacia del resistente, la causa all'udienza del
04.06.2025, era rimessa al Collegio per la decisione su richiesta di parte ricorrente.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dalle parti evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Sussistono, pertanto, i presupposti per autorizzare i coniugi a vivere separati. In ordine al figlio minore, parte ricorrente all'udienza di rimessione della causa in decisione dinanzi al Collegio, previa rinuncia all'escussione dei testi indicati, chiedeva che la causa fosse rimessa in decisione e contestava i provvedimenti provvisori nella parte in cui era stato stabilito che le decisioni di maggior interesse per il minore avrebbero dovuto essere assunte di concerto con il genitore non convivente, in quanto tale indicazione appariva generica e, inoltre, in contraddizione con la decisione di affido esclusivo, per cui chiedeva che tutte le decisioni fossero assunte esclusivamente dalla madre.
La ricorrente, presente personalmente, dichiarava quanto segue: “il resistente non si è più fatto vivo né con me né con mio figlio eccetto il 6.5.2025 alle 18.00 di sera in cui faceva gli auguri al figlio e prometteva lui un regalo, mai arrivato, per cui il bambino si è agitato.
Preciso che il rapporto matrimoniale è cessato appena nato il bambino, in cui il resistente si trasferiva in Germania. Veniva in Italia una volta l'anno fino a quando mio figlio ha compiuto
5 anni. Ora non si vedono da un paio di anni e pure con me non si è fatto più sentire né vedere né con me né con lui. Preciso, inoltre, che una volta, appena nato, mi disse che voleva portare il bambino in Africa perché avrebbe avuto un futuro e un'istruzione migliore precisando che il padre è capo tribù e che l'usanza del primo figlio maschio è quella di crescere nella tribù in Africa”.
Tanto premesso deve ritenersi che, a fronte dell'assenza del padre nella vita del minore, determinata anche dal trasferimento e dalla residenza fissata in Germania, ulteriormente avvalorata dalla mancata partecipazione al giudizio e dal totale disinteresse mostrato nei confronti del minore, il regime bi-genitoriale risulti pregiudizievole per la prole, anche in quanto, per effetto della distanza degli ex coniugi e dell'assenza del resistente, per la madre appare difficile concertarsi previamente con lo stesso per le decisioni in favore minore.
La deroga al regime condiviso è, altresì, motivata dalla mancata assistenza materiale di cui si
è reso responsabile il padre nei confronti del figlio, come allegato dalla ricorrente e non sconfessato dal resistente, che non si è costituito e ha omesso ogni prova contraria.
La parte all'udienza di rimessione al Collegio ha mutato la propria domanda chiedendo non solo l'affido esclusivo ma anche che le decisioni di maggiore interesse in favore del figlio fossero assunte in via esclusiva dalla stessa.
Si tenga presente all'uopo che l'art. 337 quater Codice Civile prevede che il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma.
La norma, inoltre, dispone che il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice e, salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
Nel caso di specie, in assenza di richiesta del resistente e visto il contegno assunto, peraltro, dallo stesso, la madre -che può contare su un lavoro stabile e sull'aiuto dei propri genitori, oltre ad essersi occupata della crescita del minore in via esclusiva sia dal punto di vista morale che psicologico che materiale, tenuto conto anche del fatto che il bambino non ha mai instaurato un rapporto di frequentazione con il padre, che si è allontanato dall'Italia poco dopo la sua nascita- appare il genitore più idoneo ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
Si tenga conto della totale anaffettività del genitore nei confronti del figlio, disinteressato alle sue esigenze, tali da pregiudicare il suo corretto sviluppo, omettendo persino di incontrare il figlio da diverso tempo (cfr. sul punto Cass. Civ., Sez. I, sent. 17 gennaio 2017, n. 977).
Sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità di crescere e educare il figlio, visto che il resistente non ha svolto in passato il proprio ruolo e che abita in paese estero ove si è volontariamente trasferito, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore ricorrente, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore, la richiesta di affidamento esclusivo avanzata va accolta.
Il resistente, infatti, non costituendosi, non ha dimostrato che il trasferimento ha avuto luogo per ragioni valide, come opportunità di lavoro o miglioramento delle condizioni di vita e la ricorrente allega che lo stesso non avrebbe tenuto conto delle esigenze del nucleo famigliare e del bambino allontanandosi dopo la sua nascita in Germania senza mai farvi ritorno.
Né lo stesso ha provato di aver voluto trasferire il nucleo e il minore all'estero, per cui risulta un allontanamento volontario e immotivato e un disinteresse totale per il bambino, avendo la madre allegato che non ha più neppure fatto ritorno in Italia per esercitare il suo diritto di visita da un paio di anni, mentre prima tale diritto era esercitato solo una volta l'anno. Lo stesso, poi, risulta aver totalmente eluso sin dalla nascita il suo obbligo di assistenza materiale del figlio.
Pertanto, vi è la necessità nell'interesse del minore che le decisioni inerenti allo stesso siano demandate in via esclusiva alla madre, unico centro di riferimento affettivo, educativo ed economico per il figlio, tenuto conto del disinteresse paterno.
Trattasi della soluzione più idonea a tutelare l'interesse morale e materiale dello stesso e a permettere il migliore sviluppo della sua personalità attraverso l'esercizio unitario e coerente della responsabilità genitoriale da parte dell'unico genitore che ha dimostrato capacità di cura ed interesse effettivo verso di lui.
La stessa potrà, quindi, adottare in autonomia tutte le decisioni nell'interesse del figlio, comprese quelle di richiesta di documenti validi per l'espatrio ma non quelle di maggiore interesse in materia di salute, istruzione e residenza.
Il minore resterà, quindi, collocato presso la madre, in continuità con lo stato di fatto esistente con affido esclusivo alla stessa, mentre va rigettata la richiesta di assumere in autonomia le maggiori decisioni nell'interesse del figlio, per quanto di seguito precisato.
La ricorrente, in primo luogo, nel ricorso introduttivo chiede l'affido esclusivo, come disposto dal Presidente nei provvedimenti temporanei e urgenti e non quello super esclusivo.
Avverso questi ultimi non proponeva reclamo né, successivamente, procedeva a depositare separato ricorso allegando motivi sopravvenuti.
Ne deriva che la domanda nuova proposta in sede di rimessione della causa in decisione non
è conosciuta dalla controparte, che ha ricevuto la notifica dell'atto introduttivo con la richiesta di regime di affidamento esclusivo.
Inoltre, la parte, all'udienza indicata, rinunciava all'escussione dei testi e all'istruttoria e chiedeva rimettersi la causa in decisione.
Ne deriva che non sussistono ragioni eccezionali o, comunque, non vi è prova di esse per disporre che le decisioni di maggiore interesse per il figlio siano adottate da uno solo dei genitori.
Quanto al mantenimento, tenuto anche conto delle esigenze del minore di anni otto, della permanenza esclusiva presso la madre e delle condizioni economiche di quest'ultima, come da dichiarazioni dei redditi in atti, si stima congruo prevedere un assegno di € 300,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario oltre a spese straordinarie ripartite al 50% tra i coniugi, come previste dal protocollo approvato presso il Tribunale di Latina.
In merito al diritto di visita del minore data l'interruzione degli incontri da parte del Per_1
padre che vive all'estero, non è, allo stato, possibile stabilire un calendario di visita predeterminato. Tenuto conto che la madre si è dichiarata in ogni caso disponibile a far vedere il minore al padre quando vuole, gli incontri potranno essere organizzati sulla base di accordi presi di volta in volta e il resistente sarà libero di vedere il minore ogni qual volta torna in
Italia, senza possibilità di espatrio del minore e nel suo luogo di residenza.
Va, infine, disposta la compensazione delle spese di causa, visto che parte ricorrente non ha chiesto la condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti del resistente.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso:
- DICHIARA la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
coniugati in data 06.12.2011 in Yaounde (Camerun), matrimonio trascritto nel
[...]
Registro al numero 12 Parte II serie C anno 2016 del Comune di Pontinia,
- AUTORIZZA i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto,
- AFFIDA il figlio in via esclusiva alla madre, con residenza e collocazione presso la Per_1
stessa,
- DISPONE che il padre possa incontrare il minore sulla base di accordi presi di volta in volta con la madre presso il luogo di residenza e con divieto di espatrio,
- DISPONE in capo a l'obbligo di corrispondere, a titolo di Controparte_1 mantenimento per il figlio € 300,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Per_1
ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre alle spese straordinarie al 50% tra i coniugi, come previste dal protocollo approvato presso il Tribunale di Latina, ivi comprese le modalità di concertazione preventiva per alcune spese straordinarie in esso ricomprese,
- ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pontinia di provvedere all'annotazione della presente sentenza nei registri,
- COMPENSA le spese di causa.
Latina, 09.06.2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice
all'esito dell'udienza del 04.06.2025, rimessa la causa in decisione al Collegio, e della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Carmen Parte_1 C.F._1
Tedesco e elett.e dom.ta presso il suo studio in Latina Via Aldo Zanetti n. 7,
RICORRENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/09/2023 proponeva domanda di Parte_1
separazione giudiziale chiedendo dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e di assumere i provvedimenti nell'interesse della prole.
Allegava che in data 12.12.2011 contraeva matrimonio in Camerun (Africa) con
[...]
nato a Yaounde in [...] il [...] e con cittadinanza italiana Controparte_1 e che dall'unione in data 06.05.2017, a Roma, era nato ma che il matrimonio entrava Per_1
in crisi allorquando il signor si trasferiva per vivere Controparte_1
stabilmente e lavorare a Wuppertal, in Germania, non tenendo conto della sua professione di infermiera professionista presso l'ASL di Latina.
Esponeva che il resistente dalla nascita del figlio era venuto in Italia circa una volta l'anno per trattenersi una settimana o poco meno e che aveva cercato telefonicamente il figlio ogni
20 giorni circa, non provvedendo a versare alcunchè per le esigenze del minore.
Ancora, rilevava che il signor non aveva mai trascorso Controparte_1
periodi feriali con il figlio e che aveva sempre violato e trascurato i suoi doveri morali Per_1
e materiali di genitore, con estremo pregiudizio per il minore.
In relazione al regime di affidamento e collocamento del figlio osservava che lo stesso Per_1
aveva sempre vissuto unitamente alla madre presso la casa dei nonni materni.
Proseguiva affermando che il resistente era impiegato presso la Società EDEKA che si occupava di import/export di generi alimentari e ricopriva il ruolo di addetto alla logistica, percependo un reddito mensile di € 2.500/3.000 mensile, ma che lo stesso le aveva comunicato che si era licenziato.
Riteneva, quindi, di aver diritto all'affido esclusivo del figlio minore sulla considerazione che il padre si era reso inadempiente rispetto alle statuizioni economiche, evitando di versare un qualsiasi contributo per il mantenimento del bambino, nonché tenuto conto del fatto che le decisioni di maggiore importanza per il minore erano difficilmente assumibili congiuntamente e previo concerto, in quanto il resistente, oltre ad abitare all'estero, si disinteressava totalmente del figlio.
Concludeva chiedendo: “Nel merito dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
affidare il figlio minore in Per_1
via esclusiva alla madre e disporre il collocamento presso l'abitazione della stessa;
provvedersi in capo a l'obbligo di corrispondere, a titolo di Controparte_1
mantenimento per il figlio € 300,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Per_1
ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario. In merito alle spese straordinarie le stesse saranno ripartite al 50% tra i coniugi;
per spese straordinarie dovranno essere intese quelle previste dal protocollo approvato presso il Tribunale di Latina, ivi comprese le modalità di concertazione preventiva per alcune spese straordinarie in esso ricomprese. Atteso il disaccordo del signor Voglia il Controparte_1 Tribunale adito, autorizzare l'aggiunta del cognome materno al minore Persona_2
che diverrà pertanto per ragioni
[...] Persona_3 CP_1
oggettive, ovvero le difficoltà riscontrate in ogni ambiente scolastico e ludico, di pronunciare
e scrivere il cognome In merito al diritto di visita del minore CP_1 Per_1
mai esercitato dal padre la signora nulla osta alla Controparte_1 Parte_1
frequentazione padre-figlio, se e quando avrà intenzione di esercitare il suo diritto sarà libero di farlo, purchè non sia consentito l'espatrio del minore e le visite avvengano ove il minore vive e risiede con la madre.”.
Il Presidente e Giudice relatore, con ordinanza del 17 luglio 2024 disponeva l'affidamento in via esclusiva del minore alla madre, collocando lo stesso presso la stessa, ordinando il rinnovo della notifica e rinviando all'udienza del 22 gennaio 2025 per verifica.
All'esito di tale ultima udienza, con ordinanza del 25.01.2025 venivano assunti i provvedimenti temporanei e urgenti e i coniugi venivano autorizzati a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e venivano adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti affidando in via esclusiva il minore alla madre, collocando lo stesso presso Per_1
quest'ultima, prevedendo che il padre potesse avere con sé il figlio nelle occasioni in cui faceva rientro in Italia e nel luogo di residenza del minore ovvero nelle località circostanti, con divieto di espatrio;
poneva a carico del padre l'assegno di mantenimento per il figlio di €
300,00 mensili, con decorrenza dalla mensilità di febbraio 2025, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da versare entro il quinto giorno del mese, oltre al concorso al 50% nelle spese straordinarie come da protocollo vigente presso il Tribunale di Latina;
rinviava all'udienza del 04 giugno 2025, ore 12, per la discussione orale della causa sullo stato e la rimessione al collegio per la sentenza non definitiva.
Verificata la regolarità della notifica, nella contumacia del resistente, la causa all'udienza del
04.06.2025, era rimessa al Collegio per la decisione su richiesta di parte ricorrente.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dalle parti evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Sussistono, pertanto, i presupposti per autorizzare i coniugi a vivere separati. In ordine al figlio minore, parte ricorrente all'udienza di rimessione della causa in decisione dinanzi al Collegio, previa rinuncia all'escussione dei testi indicati, chiedeva che la causa fosse rimessa in decisione e contestava i provvedimenti provvisori nella parte in cui era stato stabilito che le decisioni di maggior interesse per il minore avrebbero dovuto essere assunte di concerto con il genitore non convivente, in quanto tale indicazione appariva generica e, inoltre, in contraddizione con la decisione di affido esclusivo, per cui chiedeva che tutte le decisioni fossero assunte esclusivamente dalla madre.
La ricorrente, presente personalmente, dichiarava quanto segue: “il resistente non si è più fatto vivo né con me né con mio figlio eccetto il 6.5.2025 alle 18.00 di sera in cui faceva gli auguri al figlio e prometteva lui un regalo, mai arrivato, per cui il bambino si è agitato.
Preciso che il rapporto matrimoniale è cessato appena nato il bambino, in cui il resistente si trasferiva in Germania. Veniva in Italia una volta l'anno fino a quando mio figlio ha compiuto
5 anni. Ora non si vedono da un paio di anni e pure con me non si è fatto più sentire né vedere né con me né con lui. Preciso, inoltre, che una volta, appena nato, mi disse che voleva portare il bambino in Africa perché avrebbe avuto un futuro e un'istruzione migliore precisando che il padre è capo tribù e che l'usanza del primo figlio maschio è quella di crescere nella tribù in Africa”.
Tanto premesso deve ritenersi che, a fronte dell'assenza del padre nella vita del minore, determinata anche dal trasferimento e dalla residenza fissata in Germania, ulteriormente avvalorata dalla mancata partecipazione al giudizio e dal totale disinteresse mostrato nei confronti del minore, il regime bi-genitoriale risulti pregiudizievole per la prole, anche in quanto, per effetto della distanza degli ex coniugi e dell'assenza del resistente, per la madre appare difficile concertarsi previamente con lo stesso per le decisioni in favore minore.
La deroga al regime condiviso è, altresì, motivata dalla mancata assistenza materiale di cui si
è reso responsabile il padre nei confronti del figlio, come allegato dalla ricorrente e non sconfessato dal resistente, che non si è costituito e ha omesso ogni prova contraria.
La parte all'udienza di rimessione al Collegio ha mutato la propria domanda chiedendo non solo l'affido esclusivo ma anche che le decisioni di maggiore interesse in favore del figlio fossero assunte in via esclusiva dalla stessa.
Si tenga presente all'uopo che l'art. 337 quater Codice Civile prevede che il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma.
La norma, inoltre, dispone che il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice e, salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
Nel caso di specie, in assenza di richiesta del resistente e visto il contegno assunto, peraltro, dallo stesso, la madre -che può contare su un lavoro stabile e sull'aiuto dei propri genitori, oltre ad essersi occupata della crescita del minore in via esclusiva sia dal punto di vista morale che psicologico che materiale, tenuto conto anche del fatto che il bambino non ha mai instaurato un rapporto di frequentazione con il padre, che si è allontanato dall'Italia poco dopo la sua nascita- appare il genitore più idoneo ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
Si tenga conto della totale anaffettività del genitore nei confronti del figlio, disinteressato alle sue esigenze, tali da pregiudicare il suo corretto sviluppo, omettendo persino di incontrare il figlio da diverso tempo (cfr. sul punto Cass. Civ., Sez. I, sent. 17 gennaio 2017, n. 977).
Sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità di crescere e educare il figlio, visto che il resistente non ha svolto in passato il proprio ruolo e che abita in paese estero ove si è volontariamente trasferito, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore ricorrente, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore, la richiesta di affidamento esclusivo avanzata va accolta.
Il resistente, infatti, non costituendosi, non ha dimostrato che il trasferimento ha avuto luogo per ragioni valide, come opportunità di lavoro o miglioramento delle condizioni di vita e la ricorrente allega che lo stesso non avrebbe tenuto conto delle esigenze del nucleo famigliare e del bambino allontanandosi dopo la sua nascita in Germania senza mai farvi ritorno.
Né lo stesso ha provato di aver voluto trasferire il nucleo e il minore all'estero, per cui risulta un allontanamento volontario e immotivato e un disinteresse totale per il bambino, avendo la madre allegato che non ha più neppure fatto ritorno in Italia per esercitare il suo diritto di visita da un paio di anni, mentre prima tale diritto era esercitato solo una volta l'anno. Lo stesso, poi, risulta aver totalmente eluso sin dalla nascita il suo obbligo di assistenza materiale del figlio.
Pertanto, vi è la necessità nell'interesse del minore che le decisioni inerenti allo stesso siano demandate in via esclusiva alla madre, unico centro di riferimento affettivo, educativo ed economico per il figlio, tenuto conto del disinteresse paterno.
Trattasi della soluzione più idonea a tutelare l'interesse morale e materiale dello stesso e a permettere il migliore sviluppo della sua personalità attraverso l'esercizio unitario e coerente della responsabilità genitoriale da parte dell'unico genitore che ha dimostrato capacità di cura ed interesse effettivo verso di lui.
La stessa potrà, quindi, adottare in autonomia tutte le decisioni nell'interesse del figlio, comprese quelle di richiesta di documenti validi per l'espatrio ma non quelle di maggiore interesse in materia di salute, istruzione e residenza.
Il minore resterà, quindi, collocato presso la madre, in continuità con lo stato di fatto esistente con affido esclusivo alla stessa, mentre va rigettata la richiesta di assumere in autonomia le maggiori decisioni nell'interesse del figlio, per quanto di seguito precisato.
La ricorrente, in primo luogo, nel ricorso introduttivo chiede l'affido esclusivo, come disposto dal Presidente nei provvedimenti temporanei e urgenti e non quello super esclusivo.
Avverso questi ultimi non proponeva reclamo né, successivamente, procedeva a depositare separato ricorso allegando motivi sopravvenuti.
Ne deriva che la domanda nuova proposta in sede di rimessione della causa in decisione non
è conosciuta dalla controparte, che ha ricevuto la notifica dell'atto introduttivo con la richiesta di regime di affidamento esclusivo.
Inoltre, la parte, all'udienza indicata, rinunciava all'escussione dei testi e all'istruttoria e chiedeva rimettersi la causa in decisione.
Ne deriva che non sussistono ragioni eccezionali o, comunque, non vi è prova di esse per disporre che le decisioni di maggiore interesse per il figlio siano adottate da uno solo dei genitori.
Quanto al mantenimento, tenuto anche conto delle esigenze del minore di anni otto, della permanenza esclusiva presso la madre e delle condizioni economiche di quest'ultima, come da dichiarazioni dei redditi in atti, si stima congruo prevedere un assegno di € 300,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario oltre a spese straordinarie ripartite al 50% tra i coniugi, come previste dal protocollo approvato presso il Tribunale di Latina.
In merito al diritto di visita del minore data l'interruzione degli incontri da parte del Per_1
padre che vive all'estero, non è, allo stato, possibile stabilire un calendario di visita predeterminato. Tenuto conto che la madre si è dichiarata in ogni caso disponibile a far vedere il minore al padre quando vuole, gli incontri potranno essere organizzati sulla base di accordi presi di volta in volta e il resistente sarà libero di vedere il minore ogni qual volta torna in
Italia, senza possibilità di espatrio del minore e nel suo luogo di residenza.
Va, infine, disposta la compensazione delle spese di causa, visto che parte ricorrente non ha chiesto la condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti del resistente.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso:
- DICHIARA la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
coniugati in data 06.12.2011 in Yaounde (Camerun), matrimonio trascritto nel
[...]
Registro al numero 12 Parte II serie C anno 2016 del Comune di Pontinia,
- AUTORIZZA i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto,
- AFFIDA il figlio in via esclusiva alla madre, con residenza e collocazione presso la Per_1
stessa,
- DISPONE che il padre possa incontrare il minore sulla base di accordi presi di volta in volta con la madre presso il luogo di residenza e con divieto di espatrio,
- DISPONE in capo a l'obbligo di corrispondere, a titolo di Controparte_1 mantenimento per il figlio € 300,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Per_1
ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre alle spese straordinarie al 50% tra i coniugi, come previste dal protocollo approvato presso il Tribunale di Latina, ivi comprese le modalità di concertazione preventiva per alcune spese straordinarie in esso ricomprese,
- ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pontinia di provvedere all'annotazione della presente sentenza nei registri,
- COMPENSA le spese di causa.
Latina, 09.06.2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino