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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 31/05/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. 168/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27/01/2025 da:
1) nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente in Parte_1 C.F._1
VIALE REPUBBLICA, N. 19, 33080, FIUMEVENETO, rappresentato e difeso dall'Avv. MARTEL
ANNAROSA presso la quale ha eletto domicilio telematico contro
2) nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
e residente in [...]55 33080 FIUME VENETO C.F._2
ITALIA con l'Avv. ARNESANO ANTONIO presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio il 02/08/1998 con rito concordatario, trascritto al n. 24, Parte II,
Serie A, Anno 1998 del registro degli atti di matrimonio del Comune di AZZANO DECIMO
separati consensualmente con decreto di omologa del Tribunale di Pordenone di data 30/3/2023;
con i seguenti figli:
- nato il [...], maggiorenne ed economicamente Persona_1 autosufficiente;
- nata il [...], maggiorenne, studentessa;
Persona_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
FATTO
Il SI. , con ricorso depositato in data 27/01/2025, ha chiesto di ottenere la Parte_1 pronuncia di divorzio da , che si è costituita in giudizio con comparsa Parte_2 depositata il giorno 28/3/2025. All'udienza del 29/4/2025 il Giudice relatore, sentite le parti, ha proposto un accordo conciliativo secondo una soluzione equitativa e intermedia che tenesse conto, con rinunce reciproche, delle rispettive pretese iniziali. È stato quindi concesso un breve differimento per consentire ai coniugi di valutare un punto di intesa per una possibile conciliazione.
Con note scritte congiunte ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio e hanno chiesto che la pronunciata della relativa sentenza alle seguenti condizioni:
- Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
- la LI , maggiorenne, permarrà con i propri genitori decidendo in modo autonomo i tempi;
Per_2
- in funzione della residenza di presso l'ex casa coniugale di Fiume Veneto Via Madonna Per_2 della Neve 55/a, la stessa resterà assegnata alla madre SI.ra con spese di manutenzione Pt_2 ordinaria ed utenze interamente a carico della stessa;
- il SI. continuerà a versare alla SI.ra , quale assegno di mantenimento ordinario Pt_1 Pt_2 per la LI , la somma di € 700,00 mensili con aggiornamento annuale Istat (ad oggi pari a Per_2
€ 708,40 importo rivalutato). Le spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Pordenone saranno a carico per il 70% del padre e del 30% della madre. L'AUU e/o l'ANF spetterà interamente alla SI.ra . Pt_2
-Il SI. corrisponderà alla SI.ra la somma di € 17.000,00 (euro Pt_1 Pt_2 diciasettemila/00), quale assegno divorzile una tantum per il di lei mantenimento, che verrà corrisposto in un'unica soluzione con le seguenti modalità:
- € 2.000,00 (duemila/00 euro) quale somma che viene posta a compensazione con quanto già pagato dal SI. dal 27/12/2023 al 6/05/2025 per le utenze della ex casa coniugale e per le spese Pt_1 straordinarie di (il 30%) di esclusiva competenza della SI.ra , come da accordi di Per_2 Pt_2 separazione, e che pertanto non verrà richiesta in restituzione alla stessa;
- € 15.000,00 (quindicimila/00 euro) somma che verrà corrisposta alla SI.ra entro il 15 Pt_2 luglio 2025 a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente Postepay Evolution n.
5333171134606256 alla stessa intestato
- Le parti si danno sin d'ora l'assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o documenti validi per
l'espatrio.
- Le parti prestano atto di acquiescenza accettando ad ogni effetto di legge l'emananda sentenza avente per oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, oggetto della presente procedura, chiedendo che la stessa venga dichiarata passata in giudicato.
- Entrambi i coniugi chiedono, congiuntamente, emettersi ogni altro provvedimento di legge ritenuto utile e necessario e comunque connesso alla richiesta pronuncia.
- Le spese legali della presente procedura sono compensate tra le parti.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 02/08/1998 presso il
Comune di AZZANO DECIMO tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Dichiara integralmente compensate le spese di lite;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AZZANO DECIMO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registro atti di matrimonio n. 24, Parte
II, Serie A, Anno 1998).
Così deciso in Pordenone, il 27/5/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27/01/2025 da:
1) nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente in Parte_1 C.F._1
VIALE REPUBBLICA, N. 19, 33080, FIUMEVENETO, rappresentato e difeso dall'Avv. MARTEL
ANNAROSA presso la quale ha eletto domicilio telematico contro
2) nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
e residente in [...]55 33080 FIUME VENETO C.F._2
ITALIA con l'Avv. ARNESANO ANTONIO presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio il 02/08/1998 con rito concordatario, trascritto al n. 24, Parte II,
Serie A, Anno 1998 del registro degli atti di matrimonio del Comune di AZZANO DECIMO
separati consensualmente con decreto di omologa del Tribunale di Pordenone di data 30/3/2023;
con i seguenti figli:
- nato il [...], maggiorenne ed economicamente Persona_1 autosufficiente;
- nata il [...], maggiorenne, studentessa;
Persona_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
FATTO
Il SI. , con ricorso depositato in data 27/01/2025, ha chiesto di ottenere la Parte_1 pronuncia di divorzio da , che si è costituita in giudizio con comparsa Parte_2 depositata il giorno 28/3/2025. All'udienza del 29/4/2025 il Giudice relatore, sentite le parti, ha proposto un accordo conciliativo secondo una soluzione equitativa e intermedia che tenesse conto, con rinunce reciproche, delle rispettive pretese iniziali. È stato quindi concesso un breve differimento per consentire ai coniugi di valutare un punto di intesa per una possibile conciliazione.
Con note scritte congiunte ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio e hanno chiesto che la pronunciata della relativa sentenza alle seguenti condizioni:
- Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
- la LI , maggiorenne, permarrà con i propri genitori decidendo in modo autonomo i tempi;
Per_2
- in funzione della residenza di presso l'ex casa coniugale di Fiume Veneto Via Madonna Per_2 della Neve 55/a, la stessa resterà assegnata alla madre SI.ra con spese di manutenzione Pt_2 ordinaria ed utenze interamente a carico della stessa;
- il SI. continuerà a versare alla SI.ra , quale assegno di mantenimento ordinario Pt_1 Pt_2 per la LI , la somma di € 700,00 mensili con aggiornamento annuale Istat (ad oggi pari a Per_2
€ 708,40 importo rivalutato). Le spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Pordenone saranno a carico per il 70% del padre e del 30% della madre. L'AUU e/o l'ANF spetterà interamente alla SI.ra . Pt_2
-Il SI. corrisponderà alla SI.ra la somma di € 17.000,00 (euro Pt_1 Pt_2 diciasettemila/00), quale assegno divorzile una tantum per il di lei mantenimento, che verrà corrisposto in un'unica soluzione con le seguenti modalità:
- € 2.000,00 (duemila/00 euro) quale somma che viene posta a compensazione con quanto già pagato dal SI. dal 27/12/2023 al 6/05/2025 per le utenze della ex casa coniugale e per le spese Pt_1 straordinarie di (il 30%) di esclusiva competenza della SI.ra , come da accordi di Per_2 Pt_2 separazione, e che pertanto non verrà richiesta in restituzione alla stessa;
- € 15.000,00 (quindicimila/00 euro) somma che verrà corrisposta alla SI.ra entro il 15 Pt_2 luglio 2025 a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente Postepay Evolution n.
5333171134606256 alla stessa intestato
- Le parti si danno sin d'ora l'assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o documenti validi per
l'espatrio.
- Le parti prestano atto di acquiescenza accettando ad ogni effetto di legge l'emananda sentenza avente per oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, oggetto della presente procedura, chiedendo che la stessa venga dichiarata passata in giudicato.
- Entrambi i coniugi chiedono, congiuntamente, emettersi ogni altro provvedimento di legge ritenuto utile e necessario e comunque connesso alla richiesta pronuncia.
- Le spese legali della presente procedura sono compensate tra le parti.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 02/08/1998 presso il
Comune di AZZANO DECIMO tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Dichiara integralmente compensate le spese di lite;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AZZANO DECIMO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registro atti di matrimonio n. 24, Parte
II, Serie A, Anno 1998).
Così deciso in Pordenone, il 27/5/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa