Sentenza 3 febbraio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/02/2004, n. 1924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1924 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. VITRONE Ugo - rel. Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL CO, elettivamente domiciliato in Roma Cancelleria Corte Suprema di Cassazione presso l'avv. Luigi Oliverio, che unitamente all'avv. Matilde L. Pisaniello lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
IE ZZ ON;
- intimata -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 790 pubblicata il 20 marzo 2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 ottobre 2003 dal Relatore Consigliere Dott. Ugo VITRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità, o, in subordine, per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18 maggio 1994 ET ZA EL, premesso che aveva contratto matrimonio con CE RE il 14 dicembre 1993 e che la convivenza si era rivelata impossibile per i continui maltrattamenti cui era stata sottoposta dal marito, chiedeva al Tribunale di Benevento la separazione dal coniuge, con addebito al convenuto e la corresponsione di congruo assegno di mantenimento.
Il convenuto contestava le ragioni addotte dall'attrice e in via riconvenzionale chiedeva che la separazione fosse ad essa addebitata. Rimasto senza esito il tentativo di conciliazione, con sentenza in data 11 luglio 2000 il tribunale pronunziava la separazione personale dei coniugi e, respinte le reciproche domande di addebito, poneva a carico del convenuto un assegno di mantenimento di L. 300.000 mensili.
Su gravame di entrambe le parti la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 23 febbraio - 20 marzo 2001, confermava integralmente la decisione impugnata.
Osservava, per quanto ancora interessa, che non poteva trovare accoglimento la censura rivolta contro la condanna alla corresponsione dell'assegno di mantenimento fondata sulla asserita breve durata del matrimonio, poiché mancava qualsiasi prova che il matrimonio fosse durato solo trentadue giorni come affermato dall'RE in quanto il primo giudice correttamente aveva negato ingresso alla prova testimoniale al riguardo articolata solo in comparsa conclusionale;
aggiungeva, che, in ogni caso, la durata del matrimonio non incideva ai fini del riconoscimento dell'assegno di mantenimento, poiché questo andava riconosciuto in favore del coniuge privo di adeguati redditi propri, cui non fosse addebitabile la separazione, e nella specie non era contestato che la attrice non godeva di autonome fonti di sostentamento.
Contro la sentenza ricorre per Cassazione con tre motivi CE RE.
Non ha presentato difese ET EL ZA. MOTIVI DELLA DECISIONE
Motivi di ordine logico inducono ad esaminare preliminarmente il secondo motivo di ricorso con il quale l'RE denuncia il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all'affermazione della mancanza di materiale probatorio circa la brevissima durata della convivenza tra le parti ed osserva che risulta dagli atti un primo abbandono del tetto coniugale da parte della moglie attestato dalle sommarie informazioni assunte dai carabinieri a seguito della querela da lui presentata, l'affermazione della moglie che egli già in data 3 marzo 1994 aveva manifestato l'intenzione di separarsi, che in data 18 maggio 1994 era stata presentata domanda di separazione.
La censura è inammissibile per difetto di interesse in quanto non investe un punto decisivo della controversia, come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata dove si afferma che, in ogni caso, la durata del matrimonio (rectius: della convivenza) è del tutto irrilevante agli effetti dell'accoglimento della domanda di corresponsione dell'assegno di mantenimento.
Con il primo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 156 cod. civ. in quanto sarebbe erronea l'affermazione che la durata del matrimonio sarebbe rilevante solo in sede di determinazione dell'assegno di divorzio.
La censura non ha fondamento poiché nella separazione tra coniugi, a differenza che nel divorzio, il matrimonio non si scioglie, e il diritto all'assegno di mantenimento solo per effetto della domanda del coniuge incolpevole privo di adeguati redditi propri quando sussista una disparità di condizioni economiche, senza che assumano rilievo le ragioni della decisione in rapporto alla durata del matrimonio (Cass. 8 marzo 1983, n. 1687; 5 novembre 1987, n. 8153. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 151 cod. civ. in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. a causa della mancata valutazione globale e comparata del comportamento dei coniugi.
La censura è inammissibile in quanto introduce per la prima volta nel giudizio di legittimità una questione che non ha formato oggetto di esame in sede di merito.
In conclusione, il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere respinto.
La mancata partecipazione al giudizio dell'intimata preclude qualsiasi pronuncia sulle spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2004