Sentenza 31 gennaio 2007
Massime • 1
È legittimo il provvedimento di archiviazione del G.i.p. seguito a reiterata richiesta in tal senso del P.M., già investito, dopo precedente analoga richiesta, di ordine di formulazione dell'imputazione ai sensi dell'art. 409, comma quinto, cod. proc. pen..
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/01/2007, n. 8984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8984 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 31/01/2007
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 206
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - rel. Consigliere - N. 561/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
persona offesa De GR TO nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza di archiviazione della notizia di reato emessa - ai sensi dell'art. 410 c.p.p., comma 3 - il 31.10.2005 dal G.I.P. del Tribunale di Milano;
nel procedimento penale iscritto nei confronti di:
EN LD, nato a [...] il [...];
esaminati gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
lette le richieste scritte del Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
All'esito di preliminari indagini svolte, a seguito di querela presentata da TO De GR, nei confronti di EN LD quale amministratore della Silitalia s.r.l., soggetto debitore terzo esecutato, per il reato di cui all'art. 388 c.p., comma 2 il procedente pubblico ministero presso il Tribunale di Milano richiedeva in data 13.2.2004 l'archiviazione degli atti, deducendo l'infondatezza della notizia di reato.
Alla richiesta di archiviazione si opponeva la persona offesa De GR TO.
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, celebrata l'udienza camerale di cui all'art. 409 c.p.p., comma 2, emetteva il 24.9.2004 ordinanza ai sensi dell'art. 409 c.p.p., comma 5, con cui disponeva la restituzione degli atti al p.m., ordinandogli di formulare l'imputazione nei confronti del EN in ordine al reato di cui all'art. 388 c.p., comma 5 (perché il EN, nella sua veste di titolare della Silitalia s.r.l., terzo custode della somma di danaro pignorata dal giudice dell'esecuzione civile in favore del creditore De GR, ritardava indebitamente il pagamento/versamento della somma in favore del creditore). Il p.m. non ottemperava nei termini all'ordine di imputazione coatta del g.i.p. e con successivo provvedimento in data 24.11.2004 - formalmente enunciata l'imputazione indicata dal g.i.p. - formulava nuova richiesta di archiviazione degli atti, ribadendo l'insussistenza di evenienze o contegni riconducibili all'indagato EN penalmente apprezzabili ai sensi dell'art. 388 c.p., comma 5. Anche questa seconda richiesta di archiviazione del p.m. era ritualmente opposta dal querelante - p.o. TO De GR. Celebrata nuova udienza camerale, il g.i.p. in questo caso riteneva, re melius perpensa, di dover condividere le valutazioni di merito espresse dal p.m. circa l'insussistenza di fatti di rilievo penale ("quando si verifichi una inosservanza del terzo all'ordinanza di assegnazione di somma di denaro, come accaduto nel caso di specie, la violazione della legge, in particolare del sistema del processo esecutivo presso terzi e degli obblighi imposti dall'ordinamento al terzo, trova la sua sanzione nello stesso sistema processual- civilistico che consente al creditore, dato che l'ordinanza di assegnazione è titolo esecutivo, di procedere all'esecuzione forzata direttamente nei confronti del terzo per ottenere il pignoramento e la vendita dei suoi beni"). Conseguentemente con l'epigrafata ordinanza del 31.10.2005 decretava l'archiviazione del procedimento penale iscritto nei confronti del EN.
Avverso questa ordinanza di archiviazione ha proposto, con l'ausilio di difensore, ricorso per cassazione la p.o. De GR TO, sviluppando un unitario motivo di gravame incentrato sulla abnormità processuale del provvedimento definitorio delle indagini adottato dal g.i.p. ambrosiano. Ad avviso del ricorrente, a fronte della rinnovata richiesta di archiviazione del p.m. non conformantesi al pregresso obbligo di formulare l'imputazione, il g.i.p. non avrebbe potuto deliberare l'archiviazione degli atti, avendo dinanzi a sè la sola possibilità di disporre nuova imputazione coatta in via autonoma ovvero di sollecitare l'avocazione delle indagini al P.G. territoriale (per inerzia del p.m. ai sensi dell'art. 412 c.p.p.). Conviene chiarire che allo stesso archiviante g.i.p. non sfugge l'apparente singolarità della situazione processuale, allorché osserva come la mancata ottemperanza del p.m. alla formulazione dell'accusa ordinata dal g.i.p. non sia raggiunta da alcuna sanzione procedurale e l'alternativa per l'ordinante g.i.p. sia quella (come prospettato dalla p.o.) di ordinare nuova imputazione coatta o di sollecitare il P.G. ad avocare il procedimento ovvero quella di disporre l'archiviazione degli atti. Il g.i.p. ha ritenuto di doversi (e potersi) ricondurre a tale seconda soluzione, alla luce del maturato convincimento dell'inidoneità degli elementi di indagine ad integrare la fattispecie criminosa di cui all'art. 388 c.p., comma 5 profilatasi in un primo momento.
Il ricorso è immeritevole di accoglimento in quanto manifestamente infondato.
Non occorre indugiare per convenire con la persona offesa in ordine alla sicura ricorribilità per Cassazione degli atti giudiziari (giurisdizionali) ed. abnormi, ancorché quella degli atti processuali abnormi sia tuttora categoria (di matrice giurisprudenziale) dall'incerta catalogazione, per lo più definita in rapporto ad espressioni estreme di contrarietà all'ordinamento processuale. Quel che mette conto evidenziare è che il provvedimento di archiviazione impugnato dall'odierno ricorrente in alcun modo può essere inscritto nel genere tipologico dell'atto abnorme, siccome contrario agli schemi ordinamentali processuali.
In proposito non può non concordarsi con il concludente Procuratore Generale in sede, che nelle sue requisitorie scritte ha escluso anomalie od irregolarità di natura processuale (in termini di abnormità o illegittimità) nelle determinazioni decisorie raggiunte dal g.i.p. di Milano e formalizzate con la denunciata ordinanza di archiviazione. Per altro, come pur ricordato dal P.G., questa stessa Corte regolatrice ha riconosciuto (diversamente da quanto ipotizza il ricorrente) che - ove il p.m. non si adegui all'ordine di formulare l'imputazione - il procedente g.i.p. non risulta deprivato della facoltà (ricorrendone i presupposti, come è ovvio) di disporre l'archiviazione degli atti (cfr. Cass. Sez. 4, sent. 25.11.2003 n. 15615, Garzilli, rv. 227907: "nel caso che il p.m. omettesse di formulare l'imputazione coatta o insistesse invece nella richiesta di archiviazione, al g.i.p. non resterebbe altra facoltà che quella di pronunciare il decreto di archiviazione ovvero di sollecitare il P.G. presso la Corte di Appello ad avocare le indagini e ad esercitare l'azione penale").
Non delineandosi, alla luce del proposto ricorso, ulteriori censure della persona offesa nei confronti dell'ordinanza di archiviazione in parola, censure avverso il provvedimento di archiviazione che - giova ricordare - divengono apprezzabili da questo giudice di legittimità unicamente (salva l'esaminata generale ipotesi di abnormità dell'atto) nei casi di inosservanza delle regole poste a garanzia del contraddittorio (art. 127 c.p.p., comma 5), si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Alla stessa consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo determinare in Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 gennaio 2007. Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2007