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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 304/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DI NOSSE LUCIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3984/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Gefil Spa - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Generale Di Bonifica Del Bacino Inf. Del Volturno - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE PAG n. 202510138001213931 CONTR BONIFICA 2018 - INGIUNZIONE PAG n. 202510138001213931 CONTR BONIFICA 2019
- AVVISO PAGAMENT n. 2560021489 CONTR BONIFICA 2018
- AVVISO PAGAMENT n. 2560021489 CONTR BONIFICA 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nei termini di legge Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento in epigrafe indicata, notificatale dalla spa GEFIL concessionaria per la riscossione, avente ad oggetto l'omesso pagamento dei contributi consortili per gli anni in epigrafe indicati
Con i motivi l'opponente deduceva che la pretesa di pagamento dei contributi consortili da parte del Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno era illegittima.
Veniva fissata per la trattazione l'udienza del 12.1.2026.
Si costituiva la concessionaria spa Gefil, che impugnava i motivi di ricorso.
La Corte, in composizione monocratica, all'esito della discussione riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto avverso il quale è stata proposta l'opposizione è costituito da un'ingiunzione di pagamento.
L'ingiunzione è l'atto attraverso il quale l'ente impositore, a mezzo del concessionario, pone in riscossione un proprio credito.
Presupposto per l'ingiunzione o per l'iscrizione a ruolo è che il credito sia certo, liquido ed esigibile, ossia definitivamente accertato (eccetto che per i casi di iscrizione provvisoria che qui non ricorrono). In altri termini, la pretesa iscritta a ruolo o ingiunta non può essere più messa in discussione, ossia non è più soggetta ad accertamento o modifica, proprio perché essa ha irrevocabilmente acquistato il carattere di definitività.
L'atto impugnato è l'ingiunzione di pagamento n. 202510138001213931; dall'esame dello stesso risulta chiaramente che esso è stato emesso a seguito della notificazione dell'atto presupposto (accertamento
AVN) n. 2560021489 notificato l'11.1.2025. Si osserva che l'ulteriore atto presupposto indicato dalle parti
(avviso n. 25600214894) è del tutto estraneo ed irrilevante ai fini della decisione, perché non incluso nella sequenza procedimentale illustrata.
La ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto, ossia l'avviso di pagamento.
L'eccezione è infondata perché l'ente resistente ha depositato l'avviso di ricevimento postale della raccomandata n.15800038564, a mezzo della quale è stato notificato l'avviso di pagamento (accertamento).
La ricorrente con i motivi di ricorso ha eccepito che la notificazione sarebbe invalida perché (testualmente)
“non risulta barrato il motivo attinente il destinatario (irreperibile, deceduto, sconosciuto o trasferito), non risulta annotato numero della raccomandata informativa, manca cad, manca la data, la firma dell'operatore è illegibbile”.
Giova precisare che l'atto in esame (AVN) fu notificato direttamente a mezzo del servizio postale, e non tramite un ufficiale notificatore. Per consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità si applicano quindi le norme previste dal Regolamento postale, e non anche le norme più stringenti previste dal cpc.
Consegue, come afferma la Corte Suprema, nel caso, come quello in esame, di notificazione diretta a mezzo servizio postale, non è affatto necessario che sia indicata la qualità della persona che riceve il plico, presumendosi che essa sia abilitata a riceverlo;
parimenti in caso di assenza di persone abilitate a ricevere l'atto, è sufficiente lche l'agente postale dia atto dell'assenza e del destinatario e di altri soggetti e lasci l'avviso per il successivo ritiro del plico presso l'ufficio postale. La Corte di Cassazione ha chiaramente affermato che non è necessario svolgere ricerche in loco, che la firma illeggibile (del destinatario o dell'agente postale) non inficia la validità della notificazione, ma soprattutto che in caso di notificazione diretta a mezzo del servizio postale non è assolutamente possibile l'invio di una CAD o di una CAN, perché esse non sono previste dal regolamento postale;
la comunicazione (CAD o CAN) è invece necessaria nella diversa ipotesi di notifica a mezzo ufficiale notificatore, che procede alla notifica di persona, ovvero che si avvale del servizio postale, come previsto dal cpc.; infine non sono state barrate le caselle relative all'irreperibilità assoluta,al decesso o al trasferimento, perché non ricorrevano tali ipotesi, bensì soltanto quella della temporanea assenza del destinatario, attestata con l'immisione dell'avviso in cassetta e poi con la "compiuta giacenza", dopo la scadenza del termine per il ritiro del plico.
Partendo da queste premesse è evidente che se il credito è già stato definitivamente accertato e liquidato nei modi di legge (es: avviso di accertamento definitivo per mancata impugnazione nei termini;
sentenza definitiva sull'accertamento e sulla liquidazione), nessuna doglianza o contestazione può essere mossa in sede di impugnazione dell'ingiunzione: la stessa è impugnabile soltanto per vizi propri, secondo la ben nota previsione legislativa contenuta nell'art.19 del D.L.vo n.546/92 sul contenzioso tributario, il quale espressamente dispone che ogni atto autonomamente impugnabile può essere impugnato solo per vizi propri.
La ricorrente, invece, ha eccepito vizi non propri dell'ingiunzione, bensì motivi che concernono l'accertamento del contributo, ed in particolare l'inesistenza di un “beneficio” per l'immobile e l'inesistenza di un contratto per la fornitura di acqua per l'irrigazione.
Al riguardo, come sopra esposto, emerge dagli atti che l'ente resistente ha notificato alla contribuente, prima dell'ingiunzione, l'avviso di notifica, contenente la liquidazione degli importi dovuti per le annualità in esame, con tutte le indicazioni prescritte dalla legge in relazione ai criteri applicati per la loro determinazione e quantificazione. Tale atto non risulta essere stato impugnato o annullato, e pertanto esso è diventato definitivo.
Consegue che in sede di opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento emessa sulla base dei suddetti atti presupposti il contribuente non può far valere vizi relativi all'accertamento del tributo e pertanto sono esclusi in sede di opposizione all'ingiunzione ogni valutazione ed ogni riesame del merito dell'accertamento.
Pertanto, tutte le questioni, deduzioni ed eccezioni prospettate in ricorso, relative all'esistenza del beneficio per il bene, alla debenza del contributo consortile per l'irrigazione, all'inclusione del cespite nel bacino del
Consorzio sono ora precluse alla cognizione di questo giudice. La resistente società ha prodotto in giudizio tutta la documentazione necessaria ed idonea a superare le contestazioni della ricorrente.
Parimenti risulta infondata l'eccezione di prescrizione, che non è affatto maturata, perché i termini previsti dalla legge non sono decorsi, anche alla luce della legislazione emergenziale per COVID.
Le spese del giudizio, in considerazione della complessità delle questioni trattate e delle oscillazioni giurisprudenziali in materia, vanno compensate.
P.Q.M.
a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Caserta, 12.1.2026
Il Giudice monocratico
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DI NOSSE LUCIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3984/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Gefil Spa - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Generale Di Bonifica Del Bacino Inf. Del Volturno - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE PAG n. 202510138001213931 CONTR BONIFICA 2018 - INGIUNZIONE PAG n. 202510138001213931 CONTR BONIFICA 2019
- AVVISO PAGAMENT n. 2560021489 CONTR BONIFICA 2018
- AVVISO PAGAMENT n. 2560021489 CONTR BONIFICA 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nei termini di legge Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento in epigrafe indicata, notificatale dalla spa GEFIL concessionaria per la riscossione, avente ad oggetto l'omesso pagamento dei contributi consortili per gli anni in epigrafe indicati
Con i motivi l'opponente deduceva che la pretesa di pagamento dei contributi consortili da parte del Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno era illegittima.
Veniva fissata per la trattazione l'udienza del 12.1.2026.
Si costituiva la concessionaria spa Gefil, che impugnava i motivi di ricorso.
La Corte, in composizione monocratica, all'esito della discussione riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto avverso il quale è stata proposta l'opposizione è costituito da un'ingiunzione di pagamento.
L'ingiunzione è l'atto attraverso il quale l'ente impositore, a mezzo del concessionario, pone in riscossione un proprio credito.
Presupposto per l'ingiunzione o per l'iscrizione a ruolo è che il credito sia certo, liquido ed esigibile, ossia definitivamente accertato (eccetto che per i casi di iscrizione provvisoria che qui non ricorrono). In altri termini, la pretesa iscritta a ruolo o ingiunta non può essere più messa in discussione, ossia non è più soggetta ad accertamento o modifica, proprio perché essa ha irrevocabilmente acquistato il carattere di definitività.
L'atto impugnato è l'ingiunzione di pagamento n. 202510138001213931; dall'esame dello stesso risulta chiaramente che esso è stato emesso a seguito della notificazione dell'atto presupposto (accertamento
AVN) n. 2560021489 notificato l'11.1.2025. Si osserva che l'ulteriore atto presupposto indicato dalle parti
(avviso n. 25600214894) è del tutto estraneo ed irrilevante ai fini della decisione, perché non incluso nella sequenza procedimentale illustrata.
La ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto, ossia l'avviso di pagamento.
L'eccezione è infondata perché l'ente resistente ha depositato l'avviso di ricevimento postale della raccomandata n.15800038564, a mezzo della quale è stato notificato l'avviso di pagamento (accertamento).
La ricorrente con i motivi di ricorso ha eccepito che la notificazione sarebbe invalida perché (testualmente)
“non risulta barrato il motivo attinente il destinatario (irreperibile, deceduto, sconosciuto o trasferito), non risulta annotato numero della raccomandata informativa, manca cad, manca la data, la firma dell'operatore è illegibbile”.
Giova precisare che l'atto in esame (AVN) fu notificato direttamente a mezzo del servizio postale, e non tramite un ufficiale notificatore. Per consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità si applicano quindi le norme previste dal Regolamento postale, e non anche le norme più stringenti previste dal cpc.
Consegue, come afferma la Corte Suprema, nel caso, come quello in esame, di notificazione diretta a mezzo servizio postale, non è affatto necessario che sia indicata la qualità della persona che riceve il plico, presumendosi che essa sia abilitata a riceverlo;
parimenti in caso di assenza di persone abilitate a ricevere l'atto, è sufficiente lche l'agente postale dia atto dell'assenza e del destinatario e di altri soggetti e lasci l'avviso per il successivo ritiro del plico presso l'ufficio postale. La Corte di Cassazione ha chiaramente affermato che non è necessario svolgere ricerche in loco, che la firma illeggibile (del destinatario o dell'agente postale) non inficia la validità della notificazione, ma soprattutto che in caso di notificazione diretta a mezzo del servizio postale non è assolutamente possibile l'invio di una CAD o di una CAN, perché esse non sono previste dal regolamento postale;
la comunicazione (CAD o CAN) è invece necessaria nella diversa ipotesi di notifica a mezzo ufficiale notificatore, che procede alla notifica di persona, ovvero che si avvale del servizio postale, come previsto dal cpc.; infine non sono state barrate le caselle relative all'irreperibilità assoluta,al decesso o al trasferimento, perché non ricorrevano tali ipotesi, bensì soltanto quella della temporanea assenza del destinatario, attestata con l'immisione dell'avviso in cassetta e poi con la "compiuta giacenza", dopo la scadenza del termine per il ritiro del plico.
Partendo da queste premesse è evidente che se il credito è già stato definitivamente accertato e liquidato nei modi di legge (es: avviso di accertamento definitivo per mancata impugnazione nei termini;
sentenza definitiva sull'accertamento e sulla liquidazione), nessuna doglianza o contestazione può essere mossa in sede di impugnazione dell'ingiunzione: la stessa è impugnabile soltanto per vizi propri, secondo la ben nota previsione legislativa contenuta nell'art.19 del D.L.vo n.546/92 sul contenzioso tributario, il quale espressamente dispone che ogni atto autonomamente impugnabile può essere impugnato solo per vizi propri.
La ricorrente, invece, ha eccepito vizi non propri dell'ingiunzione, bensì motivi che concernono l'accertamento del contributo, ed in particolare l'inesistenza di un “beneficio” per l'immobile e l'inesistenza di un contratto per la fornitura di acqua per l'irrigazione.
Al riguardo, come sopra esposto, emerge dagli atti che l'ente resistente ha notificato alla contribuente, prima dell'ingiunzione, l'avviso di notifica, contenente la liquidazione degli importi dovuti per le annualità in esame, con tutte le indicazioni prescritte dalla legge in relazione ai criteri applicati per la loro determinazione e quantificazione. Tale atto non risulta essere stato impugnato o annullato, e pertanto esso è diventato definitivo.
Consegue che in sede di opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento emessa sulla base dei suddetti atti presupposti il contribuente non può far valere vizi relativi all'accertamento del tributo e pertanto sono esclusi in sede di opposizione all'ingiunzione ogni valutazione ed ogni riesame del merito dell'accertamento.
Pertanto, tutte le questioni, deduzioni ed eccezioni prospettate in ricorso, relative all'esistenza del beneficio per il bene, alla debenza del contributo consortile per l'irrigazione, all'inclusione del cespite nel bacino del
Consorzio sono ora precluse alla cognizione di questo giudice. La resistente società ha prodotto in giudizio tutta la documentazione necessaria ed idonea a superare le contestazioni della ricorrente.
Parimenti risulta infondata l'eccezione di prescrizione, che non è affatto maturata, perché i termini previsti dalla legge non sono decorsi, anche alla luce della legislazione emergenziale per COVID.
Le spese del giudizio, in considerazione della complessità delle questioni trattate e delle oscillazioni giurisprudenziali in materia, vanno compensate.
P.Q.M.
a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Caserta, 12.1.2026
Il Giudice monocratico