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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 02/03/2026, n. 3957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3957 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03957/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01641/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1641 del 2025- integrato da motivi aggiunti - proposto dalla Signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato IZ Veltri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per l'annullamento
-previa tutela cautelare -
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento del Consolato Generale d’Italia in Canton n. 2684 del 4/11/2024, con cui è stato negato il visto per motivi di lavoro subordinato
-nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ancorchè ignoto alla destinataria.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 2\10\2025:
- del provvedimento del Consolato Generale d’Italia in Canton n. KK341 del 5/6/2025, con cui è stato disposto il rigetto della domanda di rilascio del visto per motivi di lavoro subordinato, a seguito della procedura di riesame disposta da T.A.R. Lazio, Roma Sezione VQ con ordinanza n. 1468/2025 del 7/3/2025, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, anche ignoto alla ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il dott. ER RI NO;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, di nazionalità cinese, rappresenta di essere beneficiaria di Nulla Osta al lavoro emesso dal competente SUI , su richiesta nominativa della potenziale datrice di lavoro italiana -residente a Prato - che intende assumerla come collaboratore familiare e, pertanto, di aver chiesto il necessario visto per motivi di lavoro subordinato al Consolato Generale d’Italia a Canton.
Nonostante quanto rappresentato dalla richiedente, la relativa istanza è stata respinta, con provvedimento di diniego n. 2084 del 4/11/2024, impugnato -previa tutela cautelare - dall’interessata, denunciandone - in sintesi -il difetto d’istruttoria e di motivazione congrua..
La competente Rappresentanza Consolare - in occasione del remand, disposto dal Collegio con Ordinanza n. 1468 del 7/3/2025 - ha confermato , con provvedimento n, KK41 del 5/6/2025, il precedente diniego del 4/11/2024, ribadendo l’inattendibilità della motivazione addotta dalla
ricorrente di voler prestare lavoro domestico, ritenendola formulata all’esclusivo scopo di dissimulare l’effettivo intento del soggiorno in Italia .
Il MAECI si è costituito in resistenza , a mezzo della difesa erariale.
Nel corso della causa, le parti hanno depositato le rispettive memorie , anche in forma di replica .
All’udienza di merito del 24/2/2026 -fissata dal Collegio ex art.55, comma 10 cpa - la causa è stata trattenuta in decisione.
E’ opportuno un cenno sul contesto giuridico del contenzioso in esame.
I visti d'ingresso per lavoro subordinato sono disciplinati dall' art. 22 ( Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) del DLgs. n. 286/1998 e 31 ( Nulla osta dello Sportello unico e visto d'ingresso ) del DPR n. 394/1999. Quest'ultima disposizione regolamentare - nell'indicare i requisiti necessari per il visto d'ingresso per lavoro subordinato – nel relativo comma 8, fa salva la facoltà per le Rappresentanze diplomatico-consolari di accertare i presupposti di cui al precedente art. 5 ( Rilascio dei visti di ingresso ): in particolare, luogo nel quale il richiedente è diretto, motivo e durata del soggiorno.
Ne consegue che i cittadini di nazionalità extra UE che richiedono il visto d’ingresso devono fornire prova alle competenti Rappresentanze diplomatico-consolari delle condizioni che giustificano le finalità del viaggio.
Anche ove si acceda all’orientamento secondo cui la valutazione del rischio migratorio – in senso stretto – sia estranea ai visti di lavoro non stagionali, rimane sempre ferma la necessità di un sindacato sulle reali finalità del visto .
Ciò premesso, il Collegio ritiene che le motivazioni-di entrambi i provvedimenti impugnati siano coerenti e ragionevoli, rispetto alle risultanze istruttorie.
Il che trova conferma nella relazione sui fatti di causa - formulata dalla competente Rappresentanza Consolare in esito al remand - che evidenzia minuziosamente le ambiguità insite nella richiesta di visto nonché le contraddizioni con quanto sostenuto sia nel ricorso introduttivo che in sede di motivi aggiunti . In particolare, laddove la Sede di Canton rappresenta che la potenziale datrice di lavoro - in precedenza - è stata affidataria della giovane cinese, il cui padre, peraltro, risulta irregolarmente immigrato nella cd. Area Shengen.
Pertanto, l’autorità consolare ha ravvisato ragionevoli indici - unitari e convergenti - dell’ intento elusivo dell’interessata . Deve, quindi, escludersi che il gravato diniego sia affetto da deficit istruttorio - per irragionevolezza, travisamento od erronea valutazione dei fatti - e motivazionale.
Ne consegue che - attesa l’infondatezza di tutte le censure prospettate dalla ricorrente - il gravame deve essere respinto.
Nondimeno - considerata la particolarità delle questioni implicate- sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato dai motivi aggiunti - in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese processuali compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO LO, Presidente
ER RI NO, Referendario, Estensore
CO Baiocco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER RI NO | CO LO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.