Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/03/1999, n. 2352
CASS
Sentenza 16 marzo 1999

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La sentenza con cui il giudice in sede di opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto non comporta la declinatoria della competenza funzionale a decidere sulla opposizione, bensì contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo, in quanto la pronuncia di invalidità del decreto è conseguenza necessaria e inscindibile della pronuncia di incompetenza del giudice che lo ha emesso. Di conseguenza, ciò che trasmigra al giudice "ad quem" non è propriamente la causa di opposizione, ma una causa che si svolge secondo il rito ordinario, sulla base della previsione dell'art. 645, secondo comma, cod. proc. civ., e non è ravvisabile un'incompetenza funzionale del giudice "ad quem" per il solo fatto della sua non coincidenza con quello che aveva emesso il decreto ingiuntivo; più specificamente, nel caso di incompetenza dichiarata per ragioni di territorio e di tempestiva riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente, questi, a norma dell'art.45 cod. proc. civ., non può richiedere d'ufficio il regolamento di competenza se non denuncia la violazione di uno dei casi di competenza inderogabile di cui all'art. 28 cod. proc. civ.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/03/1999, n. 2352
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2352
    Data del deposito : 16 marzo 1999

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