Sentenza 16 marzo 1999
Massime • 1
La sentenza con cui il giudice in sede di opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto non comporta la declinatoria della competenza funzionale a decidere sulla opposizione, bensì contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo, in quanto la pronuncia di invalidità del decreto è conseguenza necessaria e inscindibile della pronuncia di incompetenza del giudice che lo ha emesso. Di conseguenza, ciò che trasmigra al giudice "ad quem" non è propriamente la causa di opposizione, ma una causa che si svolge secondo il rito ordinario, sulla base della previsione dell'art. 645, secondo comma, cod. proc. civ., e non è ravvisabile un'incompetenza funzionale del giudice "ad quem" per il solo fatto della sua non coincidenza con quello che aveva emesso il decreto ingiuntivo; più specificamente, nel caso di incompetenza dichiarata per ragioni di territorio e di tempestiva riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente, questi, a norma dell'art.45 cod. proc. civ., non può richiedere d'ufficio il regolamento di competenza se non denuncia la violazione di uno dei casi di competenza inderogabile di cui all'art. 28 cod. proc. civ.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/03/1999, n. 2352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2352 |
| Data del deposito : | 16 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente -
Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. Raffaele FOGLIA - Consigliere -
Dott. Stefano Maria EVANGELISTA - Rel. Consigliere -
Dott. Giovanni AMOROSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sulla istanza di REGOLAMENTO Di COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Pretore di VICENZA, con ordinanza del 26/05/97, nella causa iscritta al n^90/97 vertente tra
LA MATTA SPA;
- non costituito in questo procedimento -
e
DEGLI ESPOSITI GUERRINO;
- non costituito in questo procedimento -
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 13/11/98 dal Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA;
lette le conclusioni scritte dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per la dichiarazione della competenza funzionale ed inderogabile ex art. 645 CPC del Pretore Circondariale di Perugia a conoscere l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo da lui emesso il 13/04/96 su ricorso di DEGLI ESPOSTI a carico di S.p.A. LA MATTA, con le pronunce seguenti per legge.
Svolgimento del processo
Con decreto emesso il 13 aprile 1996, il Pretore di Perugia ingiungeva alla S. p. a. La Matta, con sede in Trissino (Vicenza) il pagamento della somma equivalente, in lire italiane, a dollari U.S.A. 3.464,49, oltre interessi e rivalutazione, a favore del sig. UE Degli Espositi.
A seguito di opposizione proposta dall'ingiunta, il giudice adito, con sentenza pubblicata il 12 febbraio 1997, in accoglimento di eccezione sollevata dall'opponente, dichiarava la propria incompetenza territoriale e la competenza del Pretore di NO (recte: Pretore circondariale di Vicenza), davanti al quale la causa veniva riassunta con atto notificato il 26 febbraio 1997. Il giudice ad quem, con ordinanza ex art. 45 cod. proc. civ., pubblicata il 26 maggio 1997, proponeva a questa Corte istanza di regolamento di competenza, non essendo stata emessa da giudice originariamente adito la pronuncia di nullità del decreto, rientrante nella sua competenza funzionale e ciò costituendo ostacolo a che il giudice "ad quem" conosca della causa di opposizione.
Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Pretore di Perugia.
Motivi della decisione
L'istanza di regolamento è inammissibile.
Costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte quello secondo il quale la sentenza con cui il giudice in sede di opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto non comporta la declinatoria della competenza funzionale a decidere sulla opposizione, bensì, contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del detto decreto, con la conseguenza della debita tempestiva riassunzione davanti al giudice dichiarato competente di quella che ormai non può più considerarsi causa di opposizione a decreto, ma causa ordinaria avente ad oggetto domanda identica all'altra originariamente proposta dal creditore mediante il ricorso in sede monitoria (cfr., ex plurimis, Cass. 9 giugno 1990 n. 5623;
Id., n. 1007 del 1991; Id., n. 139 del 1995; Id., n. 7475 del 1997;
Id. n. 1485 del 1998).
In effetti, come è stato ritenuto dalla richiamata giurisprudenza (v., in particolare, Cass. n. 5623 del 1990),al principio generale per cui è invalida la sentenza emessa da giudice incompetente non sfugge lo speciale procedimento d'ingiunzione, nel senso che il giudice dell'opposizione il quale rilevi l'incompetenza del giudice che ha pronunciato il decreto, deve dichiarare la nullità di questo. Poiché, eliminato il decreto, il ricorso che lo ha provocato rimane a costituire la domanda proposta dal creditore (attore in senso sostanziale) contro il debitore opponente (attore in senso formale ma sostanzialmente convenuto), la competenza a conoscere di essa sarà contestualmente dichiarata dal giudice dell'opposizione con una pronuncia che permetterà la "traslatio judicii" al giudice competente attraverso la tempestiva riassunzione ex art. 50.
Ora, poiché la pronuncia di invalidità del decreto è
conseguenza necessaria e inscindibile della pronuncia di incompetenza del giudice che lo ha emesso e, d'altra parte, una volta insorta la causa di merito, a pieno contraddittorio, con la citazione in opposizione (come sarebbe inconcepibile l'emissione di un nuovo decreto da parte del giudice "ad quem" così) sarebbe inconcepibile che il giudice "ad quem" si "appropri" il decreto emesso dal primo giudice ai fini e per gli effetti di cui all'art. 653 (rapporti tra il decreto ingiuntivo e la sentenza che definisce l'opposizione), ne consegue, sul piano logico giuridico, che nella declaratoria d'incompetenza del giudice dell'ingiunzione è espressa (sia pure implicitamente) la declaratoria d'invalidità del decreto e che ciò che trasmigra al giudice competente non è più propriamente una causa di opposizione - a un trasmigra al giudice competente non è più propriamente una causa di opposizione - a un decreto che più non esiste -, ma di quella che l'art. 645, secondo comma cod. proc. civ. indica come una causa che si svolge "secondo le norme del procedimento ordinario".
Nella specie - pertanto - il Pretore di Vicenza non poteva mettere in dubbio la propria competenza (territoriale), in base al rilievo della competenza funzionale del Pretore di Perugia sulla causa di opposizione ad ingiunzione, una volta che, quest'ultimo aveva adempiuto la propria funzione di dichiarare nullo il decreto per effetto implicito della dichiarazione d'incompetenza. La tempestiva riassunzione della causa davanti a lui, secondo un criterio territoriale di ripartizione della competenza, non riconducibile ad alcuno dei casi di inderogabilità di cui all'art.28 cod. proc. civ., impediva, pertanto, l'insorgere del conflitto di cui all'art. 45, stesso codice.
In conclusione, va dichiarata l'inammissibilità del regolamento, senza che vi sia luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione, in difetto di attività difensiva spiegata dalle parti.
P.Q.M
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 1999