Sentenza 14 aprile 2017
Massime • 1
E ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 D.Lgs. n. 274 del 2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno, che ha il necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale.
Commentario • 1
- 1. A proposito dell’appellabilità delle sentenze di condanna a pena pecuniaria emesse dal giudice di paceIlaria Mola · https://www.filodiritto.com/ · 10 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/04/2017, n. 20190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20190 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2017 |
Testo completo
20 19 0-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1128 Domenico Gallo -· Presidente - UP 14/04/2017 Geppino Rago R.G.N. 39558/2016 Luigi Agostinacchio Marco Maria Alma - Relatore - Giuseppina Anna Rosaria Pacilli ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SA ON, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/01/2016 Tribunale di Potenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con restituzione degli atti al Tribunale di Potenza per la celebrazione del giudizio di appello. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 28 gennaio 2016 il Tribunale di Potenza dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse di ON SA avverso la sentenza emessa in data 16 settembre 2014 dal Giudice di Pace di Vietri di Potenza con la quale il predetto imputato era stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 636, comma 3, cod. pen. (per avere abbandonato i propri animali facendoli pascolare nel fondo di proprietà di UA Di Stasio) e condannato a pena pecuniaria ritenuta di giustizia oltre al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile. reato risulta contestato come commesso il 10 novembre 2011. Il Tribunale ha ritenuto di fondare la dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto dall'imputato sul rilievo che lo stesso non aveva contestualmente impugnato il capo della decisione del Giudice di pace relativo al risarcimento del danno come previsto dalla disposizione di cui all'art. 37 D.lgs. 274/2000. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo:
2.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 37 D.lgs. 274/2000. Deduce al riguardo la difesa del ricorrente l'erroneità della decisione del Tribunale in quanto l'atto di appello si riferiva espressamente all'intera sentenza, intesa come comprensiva di ogni suo capo, e che non è possibile affermare che il citato art. 37 richiede l'adozione di particolari modalità di impugnazione delle statuizioni civili.
2.2. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 37 D.lgs. 274/2000 ed all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen. Rileva al riguardo la difesa del ricorrente che la sentenza impugnata si pone in contrasto con la lettura che la Corte di cassazione ha fornito in relazione al coordinamento tra i citati articoli di legge atteso che: a) l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendono dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno;
b) non può ritenersi che a fronte della precedente consolidata giurisprudenza sul punto, quella citata dal Tribunale riguardante una decisione del 2015 rappresenti un mutamento interpretativo recente e pacifico della Suprema Corte, anche perché in tempi più recenti altre Sezioni della Suprema Corte sono tornate sul tema con decisioni che confermano l'orientamento giurisprudenziale originario.
2.3. Violazione di legge vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 25 Cost., 1 cod. pen., 516 e 522 cod. proc. pen. Rileva al riguardo la difesa del ricorrente che la Corte di legittimità, senza rimettere gli atti al Tribunale di Potenza per il giudizio, potrebbe annullare senza rinvio la condanna dell'imputato per la genericità del capo di imputazione e la sua non conformità alla situazione emersa in corso di giudizio: mentre, infatti nel capo di imputazione si contesta all'imputato di avere abbandonato i "propri" 2 حد animali facendoli pascolare nel fondo della persona offesa, dalla altre risultanze processuali è emerso non solo che il ricorrente non è proprietario di animali ed in particolare di bovini che sarebbero gli animali che avrebbero invaso il terreno della parte civile. Il fatto che il SA possa essere stato il mero custode degli animali e che il Pubblico Ministero non abbia proceduto alla modifica dell'imputazione, avrebbe comportato la condanna dell'imputato per un fatto diverso da quello contestato ed il Giudice di primo grado non ha ritenuto di motivare su detta circostanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In via del tutto preliminare deve rilevarsi che il difensore della parte civile con documento datato 12 aprile 2017 trasmesso alla Cancelleria di questa Corte Suprema a mezzo telefax ha dichiarato di aderire alla astensione dalle udienze proclamata dall'Organismo di categoria anche per la giornata odierna. Con ordinanza dettata a verbale questa Corte ha rilevato che la predetta dichiarazione di astensione da parte del difensore della parte civile non dà diritto al rinvio della trattazione del procedimento qualora non vi sia stato l'assenso del difensore dell'imputato (cfr. Sez. U, n. 15232 del 30/10/2014, dep. 2015, Tibo, Rv. 263022).
2. Il primo ed il secondo motivo di ricorso appaiono meritevoli di trattazione congiunta. Il comma primo dell'art. 37 del d.Lgs. 274/2000 così testualmente recita: "L'imputato può proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria;
può proporre appello anche contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno." Il comma quarto dell'art. 574 cod. proc. pen. a sua volta così recita: "L'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato”. Fin dall'entrata in vigore del d.Lgs. 274/2000 si è posto quindi il problema della corretta e coordinata applicazione delle due citate disposizioni di legge al fine di verificare i profili di ammissibilità degli appelli avverso le decisioni del Giudice di pace. Sul punto è presente un contrasto di orientamenti nella giurisprudenza di legittimità. 3 Secondo un primo minoritario orientamento giurisprudenziale sostenuto a suo tempo da Sez. 5, n. 39465 del 04/10/2005, P.C. in proc. Santaniello, Rv. 232379 e da Sez. 5, n. 19382 del 21/04/2005, Di Giovanni ed altri, Rv. 231498 e ripreso in tempi più recenti da Sez. 2, n. 31190 del 17/04/2015, Cerone, Rv. 264544 «È inammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di condanna, emessa dal giudice di pace, ad una pena pecuniaria ed al risarcimento del danno in favore della parte civile, laddove si contesti il solo giudizio di responsabilità, senza che venga espressamente impugnato il capo relativo alla condanna, seppure generica, al risarcimento del danno>>. Secondo tale orientamento, infatti, "i due sistemi ordinamentali del giudice di pace e del codice di procedura penale [esprimono] assetti strutturalmente diversi e assimilabili solo nei ristretti ambiti e limiti previsti dall'art. 2 d.Lgs. n. 274 del 2000 e della clausola limitativa imposta dal sintagma 'per tutto ciò che non è previsto dal presente decreto' che vale ad escludere ogni contaminazione non voluta dei due sistemi", sicché tale clausola esclude che possa essere richiamata la regola di chiusura ex art. 574, comma 4, cod. proc. pen.: di qui il principio di diritto sopra enunciato. Si osserva, poi, nell'arresto giurisprudenziale da ultimo citato che la tesi contrapposta non tiene conto del fatto che la legislazione sul giudice di pace è speciale e contiene norme chiaramente derogative al codice di procedura penale ed una di questa è proprio l'art. 37, d.Lgs. cit., che, con il chiaro e non opinabile inciso "L'imputato ... può proporre appello anche contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno" pone una precisa condizione sine qua non all'impugnazione, circoscrivendo la facoltà di appellare le sentenze che applicano la pena pecuniaria all'interesse qualificato derivante dalla condanna al risarcimento del danno;
interesse, che deve trovare esplicita manifestazione e giustificazione e che non può rimanere in un inespresso implicito richiamo normativo. A quanto detto si contrappone un orientamento giurisprudenziale, decisamente maggioritario, secondo il quale «È ammissibile l'appello proposto dall'imputato, avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena della multa, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 d.Lgs. n. 274 del 2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno, che ha il necessario presupposto 4 nell'affermazione della responsabilità penale» (ex ceteris: Sez. 5, n. 42779 del 23/09/2016, Rossi, Rv. 267958; Sez. 5, n. 35023 del 17/05/2016, Pepe, Rv. 267770; Sez. 5, n. 31619 del 01/04/2016, Brescia, Rv. 267952; Sez. 5, n. 5017 del 14/12/2015, El Hajji, Rv. 266059; Sez. 5, n. 31678 del 22/05/2015, Sekkari Larbi, Rv. 264561; e numerose altre precedenti in senso conforme). In sostanza, nelle decisioni citate, pur dandosi atto che non è in discussione il rilievo delle peculiarità del procedimento dinanzi al giudice di pace avendo la giurisprudenza costituzionale rimarcato la riconducibilità di tale procedimento ad un "modello di giustizia caratterizzato da forme particolarmente snelle, di per sé non comparabile con il procedimento per i reati di competenza del tribunale" (Corte cost., ord. n. 201 del 2004; conf. ord. n. 415 del 2005), un modello coerente con "esigenze di massima semplificazione" (Corte cost., ord. n. 349 del 2004), si è tuttavia osservato che tale rilievo non può mettere in ombra il profilo essenziale dell'assetto della disciplina delle impugnazioni delle sentenze pronunciate dal giudice di pace così come configurato dal legislatore. Trattasi di un assetto delineato dalla giurisprudenza costituzionale con la sentenza n. 426 del 2008: richiamato l'art. 17, comma 1, della legge delega n. 468 del 1999 e, in particolare, la lett. n) della disposizione (che stabilisce l'appellabilità delle sentenze emesse dal giudice di pace, ad eccezione di quelle che applicano la sola pena pecuniaria e di quelle di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria"), il Giudice delle leggi ha sottolineato come dall'esame del testo della norma emerga che il legislatore delegante ha inteso attribuire una portata generale alla previsione dell'appellabilità delle sentenze del giudice di pace, configurando come eccezioni, dunque di stretta interpretazione, le ipotesi di loro inappellabilità. In un simile contesto, l'espressione "quelle che applicano la sola pena pecuniaria", utilizzata dal legislatore delegante ai fini dell'individuazione di una delle tassative ipotesi sottratte alla regola della proponibilità dell'appello, è riferibile alle sentenze che rechino esclusivamente condanna alla pena pecuniaria, e non anche alle sentenze in cui a questa condanna si accompagni quella al risarcimento del danno"; l'art. 37, comma 1, d.Lgs. n. 274 del 2000, osserva ancora la Corte costituzionale, ha tratto origine, come si evince dalla relazione ministeriale al decreto legislativo, dalla "preoccupazione, espressa dalla Commissione giustizia del Senato in sede di parere allo schema di decreto e recepita dal legislatore delegato, in ordine al grado di afflittività delle pronunce sul danno, possibili "per somme anche notevolmente superiori all'ordinario limite di competenza per valore del giudice di pace civile". Fulcro dell'assetto della disciplina delle impugnazioni delineata dal Capo VI del d.Lgs. n. 274 del 2000 è, dunque, la portata generale attribuita anche in correlazione al grado di - possibile afflittività delle statuizioni civili - alla previsione dell'appellabilità delle 5 sentenze del giudice di pace: rilievo, questo, la cui valenza sistematica conferma il necessario coordinamento (Sez. 5, n. 2270 del 18/11/2004 - dep. 2005, Linale ed altro, Rv. 230429) dell'art. 37 d.Lgs. n. 274 del 2000 con l'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., non riconducibile ai limiti di applicabilità della disciplina codicistica previsti dall'art. 2 d.Lgs. cit., posto che il menzionato art. 37 non prevede alcuna disciplina di quello che la Relazione al progetto preliminare del codice di rito indicava come "effetto conseguenziale dell'impugnazione penale". Un effetto, quello ex art. 574, comma 4, cod. proc. pen., che, può aggiungersi, esprime il legame logico-giuridico tra il capo della sentenza di condanna relativo all'affermazione di responsabilità penale e quello concernente l'azione civile: infatti, come la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di rilevare in tema di appello incidentale della parte civile, la parte della sentenza investita dell'appello incidentale della parte civile contro il capo della sentenza di condanna che riguarda l'azione civile e l'entità del danno risarcibile risulta logicamente collegata ai capi e ai punti oggetto dell'impugnazione principale dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale (Sez. 3, n. 10308 del 03/08/1999, Protti, Rv. 214271; conf.: Sez. 4, n. 17560 del 02/02/2010, Garbetti, Rv. 247322). Da quanto detto, nelle pronunce aderenti all'orientamento giurisprudenziale qui in esame si è osservato che ritenere che la formulazione dell'art. 37, comma 2, d.Lgs. n. 274 del 2000 renda appellabile la sentenza solo se l'impugnazione è espressamente rivolta anche ai capi civili "produrrebbe la singolare conseguenza di prevedere tre gradi di giudizio se, ad esempio, l'imputato si duole della mera entità del risarcimento ed invece solo due se nega, a monte, la fattispecie determinativa di danno (id est il fatto reato) senza avere cura di aggiungere, a titolo di mera clausola di salvaguardia, che le censure da lui svolte si estendono anche alla conseguente pronuncia adottata sul piano civilistico" (Sez. 2, n. 10344 del 23/02/2010, Gerratana, Rv. 246618; conf. Sez. 5, n. 31678 del 22/05/2015, Sekkari Larbi, Rv. 264561). Ritiene l'odierno Collegio di condividere le argomentazioni di cui all'orientamento giurisprudenziale da ultimo menzionato facendo proprie le argomentazioni in esso espresse. Per tali ragioni si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Potenza per il giudizio di appello. Non accoglibile è, invece, allo stato la richiesta contenuta nel terzo motivo di ricorso con la quale si invoca l'annullamento senza rinvio anche della sentenza di condanna emessa dal Giudice di pace. Sarà, infatti, onere del Tribunale esaminare anche tale profilo di gravame.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata Tribunale di Potenza per il giudizio di appello. Così deciso il 14/4/2017. Il Consigliere estensore Marco Maria Alma 7 e dispone trasmettersi gli atti al Il Presidente Dome Domenico Gallo - co۶- DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 27 APR. 2017 IL CancelliereCANCELLIERE E R P Claudia Planelli E T R O C