Sentenza 1 aprile 2016
Massime • 1
È ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna a pena pecuniaria, ancorché non specificamente rivolto al capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen., secondo cui l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendono dai primi, fra i quali rientra quello concernente il risarcimento del danno, che trova il suo necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/04/2016, n. 31619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31619 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2016 |
Testo completo
3 1 6 1 9/1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1007 Gerardo Sabeone -Presidente - Grazia Miccoli -UP 01/04/2016 Antonio Settembre R.G. N. 4406/2015 Paolo Micheli Relatore Angelo Caputo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di ES DO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 29/10/2014 dal Tribunale di Brindisi visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
udito, per la parte civile IG NO, l'Avv. Ernesto Aliberti, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso dell'imputato, con conferma delle statuizioni civili;
udito per il ricorrente l'Avv. Angela De Cristofaro, la quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO Il difensore di DO ES ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la declaratoria di inammissibilità di un atto di appello presentato nell'interesse dello stesso ES nei riguardi di una precedente sentenza del Giudice di pace di Brindisi, emessa il 02/07/2013. L'imputato, condannato a pena pecuniaria ritenuta di giustizia per il delitto di ingiuria (in ipotesi commesso in danno dei coniugi NO IG e UC AZ), aveva impugnato quella prima decisione, ma secondo il Tribunale il gravame non era stato avanzato anche in ordine alle statuizioni civili, a dispetto della previsione di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 274 del 2000. In particolare, osservava il Tribunale che l'atto di appello non conteneva alcun riferimento alla condanna del ES a risarcire il danno lamentato dalle parti civili, capo investito dal gravame solo «quale conseguenza indiretta dell'invocato annullamento della pronuncia principale>. Con l'odierno ricorso, il difensore del ES lamenta la violazione degli artt. 574 cod. proc. pen. e 37 d.lgs. n. 274/2000, facendo osservare che ai sensi - del quarto comma della prima delle suddette norme l'impugnazione proposta - avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti alle statuizioni che derivino dall'affermazione della predetta responsabilità (presupposto della condanna al risarcimento del danno). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso sarebbe fondato, ma deve al contempo prendersi atto dell'intervenuta depenalizzazione del reato di ingiuria, ai sensi del d.lgs. n. 7 del 2016. 2. La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di affermare che «è ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del Giudice di pace, di condanna alla pena della multa - ancorché non specificamente rivolto al capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 d.lgs. n. 274 del 2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno, che ha il necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale» (Cass., Sez. V, n. 6952/2012 del 29/11/2011, Calò, Rv 252944; nello stesso senso, v. anche Cass., Sez. V, n. 20855 del 23/02/2011, Pierro). Identici 2 principi sono stati affermati anche a proposito di atti di impugnazione che non riguardino la condanna al risarcimento bensì, più specificamente, quella alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile: v. Cass., Sez. V, n. 7455/2014 del 16/10/2013, Di Luca). In vero, ai sensi dell'art. 2 del citato d.lgs. n. 274, nel procedimento penale dinanzi al Giudice di pace debbono trovare applicazione le norme contemplate dal codice di rito, salve specifiche eccezioni: ergo, tra le previsioni oggetto di implicito richiamo vi è senz'altro quella di cui al ricordato art. 574, comma 4, cod. proc. pen. (che non rientra nel novero di quelle escluse). All'orientamento appena ricordato si contrappone un'isolata pronuncia, secondo cui dovrebbe ritenersi inammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di condanna, emessa dal giudice di pace, ad una pena pecuniaria ed al risarcimento del danno in favore della parte civile, laddove si contesti il solo giudizio di responsabilità, senza che venga espressamente impugnato il capo relativo alla condanna, seppure generica, al risarcimento del danno» (Cass., Sez. II, n. 31190 del 17/04/2015, Cerone, Rv 264544); con una ancor più recente decisione, tuttavia, questa Corte è tornata a conformarsi al già consolidato indirizzo sopra ricordato (v. Cass., Sez. V, n. 5017/2016 del F 14/12/2015, El Hajji, Rv 266059, contenente il richiamo a numerosissimi precedenti conformi), sviluppando argomentazioni cui il collegio ritiene di prestare piena adesione. + :
3. Si impone pertanto l'annullamento della pronuncia impugnata, ma per effetto della ricordata depenalizzazione - l'annullamento deve estendersi anche alla sentenza di primo grado ed alle relative statuizioni civilistiche, dovendo ritenersi che l'abolitio criminis tolga ogni presupposto, in questa sede, alla pretesa risarcitoria.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio le sentenze di primo e di secondo grado, perché il delitto di cui all'art. 594 cod. pen. non è previsto dalla legge come reato. . Così deciso il 01/04/2016. L Il Consigliere estensore Il Presidente Paolo MicheliPen DEPOSITATA IN CANCELLERIA [ Gerard one [ addi 21 LUG 2016 You ust IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise