Sentenza 14 gennaio 2003
Massime • 1
La disposizione contenuta nell'art. 665, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen. detta una speciale e autonoma regola attributiva della competenza "in executivis" che prescinde dai criteri indicati nel comma 2 del medesimo articolo, sicché, in caso di annullamento con rinvio della sentenza di appello, giudice competente a conoscere dell'esecuzione di essa è sempre il giudice di rinvio, indipendentemente dalla circostanza che abbia, o non, confermato la sentenza di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/2003, n. 5049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5049 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. TERESI RENATO PRESIDENTE
Dott. GEMELLI TORQUATO CONSIGLIERE
Dott. MOCALI PIERO "
Dott. SILVESTRI GIOVANNI "
Dott. URBAN GIANCARLO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di MANTOVA;
nei confronti di:
1) TÈ NL, N. IL 27/04/1938;
avverso ORDINANZA del 04/02/2002 TRIBUNALE di MANTOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere SILVESTRI GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dott. L. CIAMPOLI, che ha chiesto annullarsi il provvedimento e trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Brescia.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 4.2.2002, il Tribunale di Mantova, quale giudice dell'esecuzione, disponeva l'unificazione sotto il vincolo della continuazione dei reati per i quali NL BE era stato condannato con sentenze n. 23/1992 del Tribunale di Mantova, n. 535/1995 del Tribunale di Milano e n. 46/1999 del Tribunale Militare di Torino, rideterminando la pena complessiva in quattro anni ed otto mesi di reclusione.
Il Procuratore della Repubblica presso il predetto tribunale ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per erronea applicazione dell'art. 81, comma 2, c.p. e per manifesta illogicità della motivazione, sull'assunto che il giudice dell'esecuzione aveva affermato l'esistenza di un unico disegno criminoso tra i delitti di concussione, di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio e di collusione per frode aggravata alla finanza, confondendo tale concetto con la capacità a delinquere, intesa come tendenza ad una specifica forma di delinquenza, ed omettendo di accertare se il piano unitario fosse stato già concepito sin dal momento della consumazione del primo reato. Il ricorrente deduceva, inoltre, che le linee argomentative dell'ordinanza erano viziate da ampie lacune e da gravi incongruenze logiche.
Con motivi aggiunti, il P.M. ricorrente, oltre a ribadire la denuncia del vizio di mancanza e di illogicità manifesta della motivazione in ordine alla sussistenza di un unico disegno criminoso, eccepiva l'incompetenza funzionale del Tribunale di Mantova a norma dell'art. 665, comma 3, ultima parte, c.p.p., dato che le funzioni di giudice dell'esecuzione dovevano essere esercitate dalla Corte di Appello di Brescia, investita del giudizio di rinvio a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di Cassazione.
Il difensore del BE depositava memoria difensiva contestando la fondatezza dell'eccezione di incompetenza, sul rilievo che, poiché il giudice di rinvio aveva confermato la sentenza di primo grado, le funzioni di giudice dell'esecuzione erano state rettamente esercitate dal Tribunale di Mantova, atteso che la disposizione di cui all'art. 665, comma 3, ultima parte, c.p.p. deve essere coordinata con la regola generale dettata dal secondo comma dello stesso art. 665. Veniva altresì dedotta la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso coi quali erano state prospettate l'erronea applicazione dell'art. 81, comma 2, c.p. e l'illogicità manifesta della motivazione, sull'assunto che tali censure inerivano al merito del provvedimento impugnato, che doveva restare insindacabile nel giudizio di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Pregiudizialmente deve esaminarsi l'eccepito difetto di competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, che, benché dedotto soltanto con i motivi aggiunti, attiene a questione rilevabile, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. Va precisato che nel processo di cognizione il giudicato si è formato attraverso i seguenti passaggi: a) il BE fu condannato con sentenza del Tribunale di Mantova in data 11.2.1992, totalmente riformata il 15.11.1996 dalla Corte di Appello di Brescia, che assolse l'imputato per non avere commesso il fatto;
b) con sentenza del 13.5.1997, la Corte di Cassazione annullò la decisione di assoluzione, rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia;
c) in data 23.10.2000 il giudice di rinvio confermò la pronuncia di primo grado con sentenza divenuta irrevocabile a seguito del rigetto del successivo ricorso per cassazione.
Tanto premesso, occorre definire la portata della disposizione di cui all'art. 665, comma 3, ultima parte, c.p.p., stabilendo se, in caso di annullamento con rinvio, il giudice dell'esecuzione debba identificarsi sempre nel giudice di rinvio, indipendentemente dal contenuto della sua decisione, ovvero se la competenza "in executivis" faccia capo a tale giudice soltanto quando abbia riformato la sentenza di primo grado su punti o capi diversi da quelli riguardanti la pena, le misure di sicurezza e le disposizioni civili.
Sulla questione esiste un contrasto nella giurisprudenza di legittimità. Secondo una prima posizione, il disposto dell'art. 665 comma terzo - secondo cui, quando è stato pronunciato dalla Corte di Cassazione (annullamento con rinvio, competente a conoscere dell'esecuzione è il giudice di rinvio - ha operatività generale ed indiscriminata, sicché è applicabile anche nell'ipotesi in cui tale ultimo giudice abbia confermato la sentenza di primo grado (Cass., Sez. I, 19 maggio 1995, P.M. in proc. Alleruzzo, rv. 202320). In termini esattamente contrari, è stato ritenuto che la regola stabilita dall'art. 665, comma 3, ultima parte, c.p.p. non operi nel caso in cui, essendo stata annullata con rinvio una sentenza d'appello, il giudice d'appello, in sede di rinvio, abbia confermato la sentenza di primo grado ovvero l'abbia riformata soltanto con riguardo alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, dato che, in siffatta ipotesi, prevale la disciplina generale fissata dal comma 2 del citato art. 665, con la quale detta regola deve essere coordinata (Cass., Sez. I, 13 maggio 1999 P.M. in proc. Cianciaruso, rv. 211226). Il Collegio ritiene di dovere aderire al primo indirizzo per le seguenti ragioni.
La disposizione in esame riproduce, alla lettera, quella contenuta nell'art. 629, comma 2, ultima parte, del codice del 1930, nel cui vigore costituiva "ius receptum" la tesi interpretativa che attribuiva al giudice di rinvio la competenza quale giudice dell'esecuzione in tutti i casi di annullamento con rinvio, ancorché nel nuovo giudizio la sentenza di primo grado fosse stata oggetto di conferma o di riforma non sostanziale (Cass., Sez. VI, 15 novembre 1969, Massaro;
Sez. I, 2 ottobre 1964, Maio ed altro;
Sez. II, 19 giugno 1963, P.M. in proc. Santhià; Sez. I, 20 ottobre 1961, Murru;
Sez. III, 7 ottobre 1958; Velluti). È da escludere che il passaggio dal codice abrogato a quello vigente abbia segnato un distacco dalla disciplina dettata in tema di competenza del giudice di rinvio e la fondatezza di tale tesi interpretativa trova puntuale conferma nella identica formulazione letterale della disposizione e nelle indicazioni contenute nella Relazione al progetto preliminare, in cui è precisato che "l'art. 665 detta i criteri di individuazione del giudice competente in ordine alla esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali senza discostarsi sostanzialmente dalla disciplina vigente (artt. 628 e 629 c.p.p.)" (p. 146). Va sottolineato, peraltro, che la soluzione favorevole all'attribuzione al giudice di rinvio di una generale competenza "in executivis" è avvalorata non soltanto da elementi ermeneutici di ordine letterale e storico, ma anche da un solido argomento di natura logica e sistematica, identificabile negli effetti che sono propri della sentenza di annullamento con rinvio nei processi soggettivamente cumulativi o in quelli nei quali un solo imputato sia chiamato a rispondere di più reati, nei quali la pronuncia rescindente, se investe esclusivamente alcuni imputati o alcuni capi, determina la formazione del giudicato parziale rispetto agli altri imputati o agli altri capi (Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2000, Tuzzolino). In presenza di una siffatta situazione, la soluzione condivisa dal Collegio ha il pregio di assicurare l'osservanza del principio di unicità del giudice dell'esecuzione, che rappresenta il referente della disciplina contenuta nell'art. 665 c.p.p. (Cass., Sez. I, 28 marzo 2000, Di Nardo, rv. 216075). Infatti, con il collegare l'individuazione del giudice dell'esecuzione al solo fatto dell'annullamento con rinvio, viene evitata la frantumazione di competenze e viene concentrata nel solo giudice di rinvio - anche prima che il giudizio di rinvio sia definito - la competenza a pronunciare su tutti gli incidenti di esecuzione, compresi quelli relativi alle parti di regiudicanda divenute irrevocabili per effetto della sentenza di annullamento o della mancata impugnazione in appello (Cass., Sez. VI, 15 novembre 1969, Massaro, cit.). Queste medesime considerazioni sono a base della sentenza di questa Corte con cui è stato stabilito che la disposizione di cui all'art. 665, comma 3, ultima parte, c.p.p., riproducendo sostanzialmente l'art. 629 di quello abrogato, ha ribadito il principio di unicità del giudice dell'esecuzione, comprendendo nella competenza del giudice di rinvio anche l'esecuzione nei confronti dei coimputati per i quali non fu pronunciato (annullamento, in sede di legittimità, della sentenza di appello (Cass., Sez. I, 3 febbraio 1998, confl. comp. in proc. Raguseo, rv. 210114).
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Brescia per competenza.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 3 FEBBRAIO 2003.