Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/2003, n. 5049
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Sentenza 14 gennaio 2003

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La disposizione contenuta nell'art. 665, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen. detta una speciale e autonoma regola attributiva della competenza "in executivis" che prescinde dai criteri indicati nel comma 2 del medesimo articolo, sicché, in caso di annullamento con rinvio della sentenza di appello, giudice competente a conoscere dell'esecuzione di essa è sempre il giudice di rinvio, indipendentemente dalla circostanza che abbia, o non, confermato la sentenza di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/2003, n. 5049
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5049
    Data del deposito : 14 gennaio 2003

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