Sentenza 17 maggio 2016
Massime • 1
È ammissibile l'appello proposto dall'imputato - avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena della multa - ancorché non specificamente rivolto al capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno, che ha il necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale.
Commentario • 1
- 1. A proposito dell’appellabilità delle sentenze di condanna a pena pecuniaria emesse dal giudice di paceIlaria Mola · https://www.filodiritto.com/ · 10 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/05/2016, n. 35023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35023 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2016 |
Testo completo
35 023/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 1552 Maurizio Fumo Silvana De Berardinis PU 17/05/2016- Carlo Zaza R.G. N. 52950/2015 Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Paolo Micheli - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di PE RO, nata a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 15/01/2015 dal Tribunale di Avellino visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO Il difensore di RO PE ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la declaratoria di inammissibilità di un atto di appello presentato nell'interesse della stessa PE nei riguardi di una precedente sentenza del Giudice di pace di Avellino, emessa il 24/04/2012. L'imputata, condannata a pena pecuniaria ritenuta di giustizia per il delitto di diffamazione (in ipotesi commesso in danno di AN LM RO e di NO ST), aveva impugnato quella prima decisione, ma secondo il Tribunale il gravame non era stato avanzato anche in ordine alle statuizioni civili, a dispetto della previsione di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 274 del 2000. In particolare, il dictum del Giudice di pace in punto di risarcimento del danno non era stato oggetto di alcun riferimento, neppure di carattere generico, nel corpo dell'atto di appello. Con l'odierno ricorso, il difensore della PE lamenta la violazione degli artt. 574 cod. proc. pen. e 37 d.lgs. n. 274/2000, facendo osservare che - ai sensi del quarto comma della prima delle suddette norme- l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno e le spese processuali, che hanno il loro necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale». In via subordinata, la difesa osserva che ritenendo l'impugnazione riferita al solo - capo afferente la penale responsabilità - il Tribunale avrebbe dovuto in ogni caso convertire l'appello in ricorso per cassazione, giacché presentato da un avvocato abilitato al patrocinio in sede di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di affermare che «è ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del Giudice di pace, di condanna alla pena della multa - ancorché non specificamente rivolto al capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 d.lgs. n. 274 del 2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno, che ha il necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale>> (Cass., Sez. V, n. 6952/2012 del 29/11/2011, Calò, Rv 252944; nello stesso senso, v. anche Cass., Sez. V, n. 20855 del 23/02/2011, Pierro). Identici principi sono stati affermati anche a proposito di atti di impugnazione che non riguardino la condanna al risarcimento bensì, più specificamente, quella alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile: v. Cass., Sez. V, n. 7455/2014 del 16/10/2013, Di Luca). 2 In vero, ai sensi dell'art. 2 del citato d.lgs. n. 274, nel procedimento penale dinanzi al Giudice di pace debbono trovare applicazione le norme contemplate dal codice di rito, salve specifiche eccezioni: ergo, tra le previsioni oggetto di implicito richiamo vi è senz'altro quella di cui al ricordato art. 574, comma 4, cod. proc. pen. (che non rientra nel novero di quelle escluse). All'orientamento appena ricordato si contrappone un'isolata pronuncia, secondo cui, con approccio esegetico letterale al dato normativo e riducendo la portata applicativa del citato art. 2, dovrebbe ritenersi inammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di condanna, emessa dal giudice di pace, ad una pena pecuniaria ed al risarcimento del danno in favore della parte civile, laddove si contesti il solo giudizio di responsabilità, senza che venga espressamente impugnato il capo relativo alla condanna, seppure generica, al risarcimento del danno» (Cass., Sez. II, n. 31190 del 17/04/2015, Cerone, Rv 264544). Nella motivazione della sentenza appena richiamata si pone l'accento sul carattere speciale della legislazione sul rito previsto per i reati di competenza del giudice di pace: carattere proprio (anche) dell'art. 37, che «con il chiaro e non opinabile inciso "l'imputato [...] può proporre appello anche contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno" pone una precisa condizione sine qua non all'impugnazione, circoscrivendo la facoltà di impugnare le sentenze che applicano la pena pecuniaria all'interesse qualificato derivante dalla condanna al risarcimento del danno, interesse che deve trovare esplicita manifestazione e giustificazione e che non può rimanere in un inespresso, implicito richiamo normativo». Nel contempo, secondo la sentenza Cerone, l'art. 2 del d.lgs. n. 274/2000 riguarderebbe, per espressa scelta del legislatore, "tutto ciò che non è previsto dal presente decreto", formula da cui si evince la necessità di «escludere ogni contaminazione non voluta dei due sistemi>>. Con una ancor più recente decisione, tuttavia, questa Corte è tornata a conformarsi al già consolidato indirizzo sopra ricordato (v. Cass., Sez. V, n. 5017/2016 del 14/12/2015, El Hajji, Rv 266059, contenente il richiamo a numerosissimi precedenti conformi). Quanto alla soluzione prospettata dalla sentenza Cerone, la pronuncia appena ricordata con argomentazioni che, per completezza ed esaustività, il collegio fa proprie segnala che non è in discussione il rilievo delle peculiarità del procedimento dinanzi al giudice di pace: invero, la giurisprudenza costituzionale ha rimarcato la riconducibilità di tale procedimento a un "modello di giustizia caratterizzato da forme particolarmente snelle, di per sé non comparabile con il procedimento per i reati di competenza del Tribunale" (Corte cost., ord. n. 201 del 2004; conf. ord. n. 415 del 2005), un modello coerente con "esigenze di massima semplificazione" (Corte cost., ord. n. 3 349 del 2004). Tale rilievo, tuttavia, non può mettere in ombra il profilo essenziale dell'assetto della disciplina delle impugnazioni delle sentenze pronunciate dal Giudice di pace così come configurato dal legislatore, un assetto delineato dalla giurisprudenza costituzionale con la sentenza n. 426 del 2008: richiamato l'art. 17, comma 1, della legge delega n. 468 del 1999 e, in particolare, la lett. n) della disposizione (che stabilisce la "appellabilità delle sentenze emesse dal giudice di pace, ad eccezione di quelle che applicano la sola pena pecuniaria e di quelle di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria"), il giudice delle leggi ha sottolineato come dall'esame del testo della norma emerga che "il legislatore delegante ha inteso attribuire una portata generale alla previsione dell'appellabilità delle sentenze del giudice di pace, configurando come eccezioni, dunque di stretta interpretazione, le ipotesi di loro inappellabilità. In un simile contesto, l'espressione 'quelle che applicano la sola pena pecuniaria', utilizzata dal legislatore delegante ai fini dell'individuazione di una delle tassative ipotesi sottratte alla regola della proponibilità dell'appello, è riferibile alle sentenze che rechino esclusivamente condanna alla pena pecuniaria, e non anche alle sentenze in cui a questa condanna si accompagni quella al risarcimento del danno"; l'art. 37, comma 1, d.lgs. n. 274 del 2000, osserva ancora la Corte Costituzionale, ha tratto origine, come si evince dalla relazione ministeriale al decreto legislativo, dalla "preoccupazione, espressa dalla Commissione giustizia del Senato in sede di parere allo schema di decreto e recepita dal legislatore delegato, in ordine al grado di afflittività delle pronunce sul danno, possibili per somme anche notevolmente superiori all'ordinario limite di competenza per valore del giudice di pace civile". Fulcro dell'assetto della disciplina delle impugnazioni delineata dal Capo VI del d. lgs. n. 274 del 2000 è, dunque, la portata generale attribuita anche in correlazione al grado di - possibile afflittività delle statuizioni civili - alla previsione dell'appellabilità delle sentenze del giudice di pace: rilievo, questo, la cui valenza sistematica conferma il necessario coordinamento [...] dell'art. 37 d.lgs. n. 274 del 2000 con l'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., non riconducibile ai limiti di applicabilità della disciplina codicistica previsti dall'art. 2 d. lgs. n. 274 cit., posto che il menzionato art. 37 non prevede alcuna disciplina di quello che la Relazione al progetto preliminare del codice di rito indicava come "effetto conseguenziale dell'impugnazione penale". Un effetto, quello ex art. 574, comma 4, cod. proc. pen., che, può aggiungersi, esprime il legame logico-giuridico tra il capo della sentenza di condanna relativo all'affermazione di responsabilità penale e quello concernente l'azione civile: infatti, come la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di rilevare [...], la parte della sentenza investita dell'appello incidentale della parte civile contro il capo della sentenza di condanna che riguarda l'azione تک 4 civile e l'entità del danno risarcibile risulta logicamente collegata ai capi e ai punti oggetto dell'impugnazione principale dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale [...]. Del resto, come questa Corte ha già rilevato, ritenere che la formulazione dell'art. 37, comma 2, d. lgs. n. 274 del 2000 renda appellabile la sentenza solo se l'impugnazione è espressamente rivolta anche ai capi civili "produrrebbe la singolare conseguenza di prevedere tre gradi di giudizio se, ad esempio, l'imputato si duole della mera entità del risarcimento ed invece solo due se nega, a monte, la fattispecie determinativa di danno (id est il fatto reato) senza avere cura di aggiungere, a mo' di mera clausola di salvaguardia, che le censure da lui svolte si estendono anche alla conseguente pronuncia adottata sul piano civilistico">>, Nel caso di specie, l'appello presentato nell'interesse della PE era incentrato sul difetto del requisito della comunicazione con più persone, atteso che la condotta posta in essere dall'imputata era consistita nell'invio di una lettera privata all'amministratore del condominio;
le doglianze dell'odierna ricorrente si risolvevano, in particolare, nel sollecitare «una disamina ulteriore in merito alla sussistenza del reato oggetto del capo d'imputazione, e riformare il giudicato del Giudice di pace di Avellino», formulando una richiesta assolutoria, in subordine ai sensi del comma 2 dell'art. 530, cod. proc. pen. Ergo, contestando direttamente i presupposti sulla base dei quali era stata dichiarata la sua responsabilità penale, l'imputata non poteva che dolersi, al contempo, anche della condanna pronunciata a fini civilistici.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Avellino per il giudizio di appello. Così deciso il 17/05/2016. Il Presidente Il Consigliere estensore Paolo Michelin Maurizio Fumo + Depositata in Cancelleria Roma, lì 18 AGO. 2016. I Funzionano Giudiziario Tiziana PASQUAZI E R P E T R O C 5