Sentenza 22 gennaio 1999
Massime • 1
In materia di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada , il ricorso al Prefetto avverso il verbale di accertamento dell'infrazione al codice della strada, secondo i principi affermati dalla Corte Costituzionale in riferimento alla previgente disciplina dettata dal d.P.R. n. 393 del 1959 (sentenze n. 255 e 311 del 1994, ordinanza n. 315 e sentenza n. 437 del 1995), non costituisce presupposto processuale per poter adire il giudice ordinario. Pertanto, stante la regola dell'alternatività tra ricorso amministrativo e giurisdizionale, il verbale di accertamento della violazione è immediatamente impugnabile davanti al pretore, e la relativa impugnazione, in assenza di una espressa disciplina, deve ritenersi proponibile sino alla notifica della cartella esattoriale, momento a partire dal quale l'opposizione va proposta avverso il ruolo, nei termini previsti per la sua impugnazione. La decorrenza di detti termini in assenza di opposizione determina la definitività della sanzione.
Commentario • 1
- 1. Autovelox - necessaria motivazione se manca contestazione immediataAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 27 febbraio 2001
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/1999, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Antonio GISOTTI - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere -
ha pronuncia o la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IO BE MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIO VIIO 396, presso l'avvocato ANTONIO GIUFFRIDA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA LOPEZ, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI BORGOMANERO;
- intimato -
avverso il provvedimento della Pretura di NOVARA, Sezione distaccata di BORGOMANERO, emesso il 18/07/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/98 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
1 IO ER AN, con ricorso a questa Corte, notificato al Comune di Borgomanero il 7 novembre 1996, impugnava l'ordinanza 18 luglio 1996 del Pretore di Novara, sezione distaccata di Borgomanero, a lui notificata H successivo 24 luglio. Esponeva: a) che il giorno 16 aprile 1996 la propria moglie, MO DR, parcheggiava l'autovettura di proprietà di esso ricorrente, tg No 624112, in Borgomanero, apponendo sotto il parabbrezza il biglietto orario prelevato dal parchimetro, con scadenza alle ore 10,44; b) che successivamente, prima di tale ora, la medesima MO DR rinveniva sul parabbrezza un verbale di contestazione di violazione della normativa sulla sosta in zona parchimetrata, redatto alle ore 10,32 ed indicante l'ora di scadenza della sosta alle ore 10,11; c) che in data 3 0 aprile 1996 veniva notificato ad esso ricorrente il verbale di contestazione. Esponeva che, avendo proposto opposizione dinanzi al Pretore di Novara, sezione distaccata di Borgomanero, con ricorso depositato il 24 giugno 1996, il Pretore, con l'ordinanza 18 luglio 1996, aveva dichiarato inammissibile l'opposizione non essendo stato rispettato il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 1 del d. 1. 17 maggio 1996, n. 270. Il IO con il ricorso ha formulato un unico motivo di gravarne. La controparte non ha controdedotto.
Motivi della decisione
1 Con l'unico motivo formulato si deduce la violazione del d.l. 17 maggio 1996, n. 270 che, modificando l'art. 205 del codice della strada, ha stabilito che l'impugnazione del verbale di contestazione delle violazioni del codice della strada deve essere proposta entro trenta giorni dalla notifica di detto verbale. Si deduce in particolare al riguardo che, essendo stato il verbale, nel caso di specie, notificato il 30 aprile 1996, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, che ha dichiarato inammissibile l'opposizione perché depositata dopo la scadenza di tale termine, il su detto d.l. non era applicabile al giudizio instaurato in relazione ad esso, essendo stato il d.l. pubblicato sulla G.U. del 18 maggio 1996, entrando in vigore il giorno successivo, e non essendo stato, comunque, convertito in legge, mentre alla fattispecie era applicabile l'art. 203 del codice della strada emanato con d.lgsv. 30 aprile 1992, n. 285, che prevedeva un termine di sessanta giorni. Tale termine - secondo il ricorrente - sarebbe applicabile alla fattispecie anche in base al principio della retroattività della legge più favorevole al reo, estensibile alla materia degli illeciti amministrativi, nonché alle norme processuali.
2 Il ricorso è fondato nei sensi appresso precisati.
Va osservato preliminarmente che l'art. 203 del codice della strada approvato con il d. lgsv. 30 aprile 1992, n. 285, ha disposto che il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, "qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione". Nel caso in cui non sia stato proposto il ricorso, ne' sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, secondo il successivo disposto dell'art. 203, "il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge n. 689 del 1981, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento". A norma dell'art. 204 il Prefetto, ove il ricorso sia stato proposto ed egli ritenga di doverlo rigettare, "entro essanta giorni, con ordinanza motivata, ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione". Il successivo art. 205 dispone, che contro tale ordinanza-ingiunzione, degli interessati possono proporre opposizione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento".
Tale normativa va intepretrata in correlazione ai principi affermati dalla Corte Costituzionale in relazione alla previgente disciplina dettata in materia dal codice della strada del 1959 (sentenze n. 255 del l994- 311 del 1994 e 437 del 1995), riguardo alla non subordinabilità in generale - salvo che non ricorrano esigenze specifiche e superiori finalità di giustizia ritenute nella specie insussistenti - della tutela giudiziaria avverso atti della Pubblica amministrazione al preventivo esperimento di ricorsi amministrativi ed alla necessità in presenza della previsione legislativa di tali ricorsi, di ritenerli, ove ciò sia ermeneuticamente possibile, come alternativi al ricorso alla tutela giudiziaria. In tal senso si è già espressa questa Corte (SS.UU. 1 luglio 1997, n. 5897) a proposito del ricorso previsto dalla sopra menzionata normativa del codice della strada del 1992, affermando che, in caso di mancata proposizione del ricorso al Prefetto, l'opposizione dinanzi al Pretore può essere ugualmente proposta, anche per motivi attinenti alla esistenza della violazione e dopo la scadenza del termine per proporre il ricorso al Prefetto contro l'iscrizione a ruolo della sanzione amministrativa, non essendo l'opposizione preclusa.
Pertanto, il verbale di accertamento della violazione, stante la regola di alternatività fra ricorso amministrativo e ricorso giurisdizionale, deve ritenersi immediatamente impugnabile (Cass. 21 agosto 1998, n. 8310), e la relativa impugnazione, mancando nel d.lgsv. n. 285 del 1992 un termine per proporla, deve ritenersi proponibile fino alla notifica della cartella esattoriale (essendo la sanzione riscuotibile a mezzo ruoli, ai sensi dell'art. 206), momento a partire dal quale l'opposizione va proposta avverso il ruolo, nel termini previsti per la sua impugnazione, divenendo altrimenti la sanzione definitiva.
Il d.l. 17 maggio 1996, n. 270, modificando il testo dell'art. 205 del codice della strada approvato con il d. lgsv. 30 aprile 1992, n. 285, aveva stabilito che "il trasgressore e gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di trenta giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, possono proporre opposizione all'autorità giudiziaria, in alternativa al ricorso al Prefetto di cui all'art. 203." Tale decreto-legge era stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 18 maggio 1996 ed era entrato in vigore il giorno successivo, ma non fu convertito in legge, con la conseguenza che, a norma dell'art. 77 della Costituzione, ha perso "efficacia sin dall'inizio".
Nel caso di specie, secondo quanto risulta dagli atti - che questa Corte deve esaminare, essendo stato dedotto un error in procedendo - il verbale di contestazione di un'infrazione del codice della strada era stato notificato all'opponente il 30 aprile 1996 e l'opposizione era stata depositata presso la Pretura il 24 giugno 1996. Ne deriva che, essendo stato il verbale notificato prima che detto decreto-legge entrasse in vigore, ed essendo comunque il decreto decaduto, perdendo efficacia sin dall'inizio, ai sensi del citato art. 68 della Costituzione, alla fattispecie non era applicabile il termine di trenta giorni da esso introdotto con la modifica dell'art. 205 del codice della strada del 1992. Il ricorso, pertanto, era proponibile secondo la disciplina sopra indicata - previgente al decreto legge decaduto e tornata retroattivamente in vigore al verificarsi di tale decadenza - di cui agli artt. 203-205 del d.lgslv. n. 285 del 1992. Ne consegue che il ricorso va accolto ed il provvedimento impugnato va cassato, con rinvio al Pretore di Novara, in persona di altro magistrato, che farà applicazione dei principi di diritto sopra enunciati, provvedendo anche sulle spese di questo grado.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione
Accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese al Pretore di Novara, in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 1998, nella Camera di consiglio della prima sezione civile.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 1999