Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/1999, n. 574
CASS
Sentenza 22 gennaio 1999

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In materia di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada , il ricorso al Prefetto avverso il verbale di accertamento dell'infrazione al codice della strada, secondo i principi affermati dalla Corte Costituzionale in riferimento alla previgente disciplina dettata dal d.P.R. n. 393 del 1959 (sentenze n. 255 e 311 del 1994, ordinanza n. 315 e sentenza n. 437 del 1995), non costituisce presupposto processuale per poter adire il giudice ordinario. Pertanto, stante la regola dell'alternatività tra ricorso amministrativo e giurisdizionale, il verbale di accertamento della violazione è immediatamente impugnabile davanti al pretore, e la relativa impugnazione, in assenza di una espressa disciplina, deve ritenersi proponibile sino alla notifica della cartella esattoriale, momento a partire dal quale l'opposizione va proposta avverso il ruolo, nei termini previsti per la sua impugnazione. La decorrenza di detti termini in assenza di opposizione determina la definitività della sanzione.

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  • 1Autovelox - necessaria motivazione se manca contestazione immediataAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 27 febbraio 2001

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/1999, n. 574
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 574
Data del deposito : 22 gennaio 1999

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