Sentenza 1 febbraio 2000
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, a seguito della entrata in vigore dell'art. 31 della l. 16 dicembre 1999, n. 479, che ha abrogato il secondo comma dell'art. 443 cod. proc. pen., è consentito l'appello dell'imputato avverso le sentenze di condanna alla pena della sola multa; tale disposizione, per il principio "tempus regit actum", non è, tuttavia, applicabile quando l'impugnazione sia stata proposta in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge anzidetta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/02/2000, n. 5764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5764 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 1/2/2000
Dott. Oreste Ciampa Consigliere SENTENZA
Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere N. 187
Dott. Nicola Milo - rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Giorgio Colla Consigliere N. 29532/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: 1) TT CA, nato a [...] il [...]; 2) TT RI, nata a [...] il [...];
Avverso la sentenza 28/4/1999 del GUP della Pretura di Bergamo;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Vito Monetti che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Il difensore avv. M. Tropea non è comparso.
FATTO E DIRITTO
Il GUP della Pretura di Bergamo, con sentenza 28/4/1999, all'esito del giudizio abbreviato, dichiarava TT CA e TT RI colpevoli del delitto di abusivo esercizio continuato della professione medica (art. 348 c.p.) e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, li condannava alla pena, condizionalmente sospesa e col beneficio della menzione, di lire 6.000.000 di multa ciascuno;
dichiarava non dichiarava non doversi procedere nei confronti degli stessi, in ordine a 5 alcuni episodi di truffa, per difetto di querela e, in relazione all'episodio di truffa in danno di tale EL, perché estinto per intervenuta remissione di querela;
li assolveva dagli episodi di truffa in danno di tali GE e GI, perché il fatto non costituisce reato.
In particolare, al TT si era addebitato di avere concorso col proprio genitore, TT PI, del quale avevano condiviso e sostenuto nella illegale gestione del "Centro Fisioterapico Città di Bergamo", frequentato da numerosissimi pazienti tra i quali noti personaggi del mondo dello spettacolo, anche per la massiccia campagna pubblicitaria che aveva accompagnato l'attività del Centro. Più specificamente, il TT PI, provvisto del titolo di semplice massofisioterapista, servendosi della compiacente copertura di alcuni sanitari (Dr. Benedetti, Dr:
Falchetti), aveva provveduto a visitare abitualmente i pazienti, aveva prescritto loro i relativi trattamenti fisioterapeutici e aveva fatto loro somministrare, in modo occulto (diluite in un integratore salino), specialità medicinali (cortisonici ed antiinfiammatori), senza la necessaria prescrizione medica;
TT CA e TT RI, quali soci - prestatori d'opera del Centro, diretto dal padre, avevano affiancato l'attività di costui, non solo nel collaborare nella gestione amministrativa, ma nel praticare essi stessi la fisioterapia e nel somministrare i farmaci ai pazienti. Avverso la pronuncia del GUP, hanno proposto appello gli imputati, ma la Corte d'Appello di Brescia, con provvedimento 13/7/1999, qualificato il gravame come ricorso per cassazione, ha trasmesso gli atti, per competenza, a questa Suprema Corte. I motivi di impugnazione possono così essere sintetizzati: 1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (artt. 110 e 348 c.p.) e vizio di motivazione sull'affermata colpevolezza degli imputati in ordine al delitto di cui all'art. 348 c.p.; 2) violazione della legge processuale, con riferimento agli artt. 521 e 522 c.p.p.;
essendosi condannati gli imputati per condotte mai specificamente contestate;
3)erronea applicazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla mancata assoluzione piena di merito dai vari episodi di truffa contestati, dei quali difettava sia la materialità che l'elemento soggettivo;
4) violazione dell'art. 163 c.p., non sussistendo alcuni interessi degli imputati a beneficiare della sospensione di una pena pecuniaria.
I ricorrenti, con memoria 31/1/2000, hanno insistito sulla qualificazione dell'impugnazione come appello e, comunque, sul suo accoglimento, con particolare riferimento alla sollecitata revoca del beneficio della sospensione.
All'odierna udienza pubblica, assente il difensore dei ricorrenti, il P.G. ha concluso come da epigrafe.
I ricorsi non sono fondati.
Preliminarmente, va osservato che correttamente la Corte bresciana ha qualificato ricorso per cassazione il gravame proposto dai TT avverso la sentenza emessa dal GUP della Pretura di Bergamo, all'esito del rito abbreviato, sicché non può condiversi il contrario assunto degli imputati, secondo cui detta sentenza, avendo loro accordato il beneficio della sospensione condizionale della pena, sarebbe appellabile. Ed invero, in base al chiaro disposto dell'art. 443, 2^ co., c.p.p. (vigente all'epoca del gravame) l'imputato non può appellare la sentenza di condanna "alla sola pena pecuniaria", e ciò a prescindere dalla circostanza che questa sia stata o no sospesa e debba o no, quindi, essere eseguita, con l'effetto che, nel caso specifico (condanna alla sola multa), non viene in rilievo la declaratoria di incostituzionalità della disposizione citata "nella parte in cui stabilisca che l'imputato non può proporre appello contro le sentenza di condanna ad una pena che comunque non deve essere eseguita" (C. Cost. sent. n. 363/91). È pur vero che, a seguito dell'abrogazione del 2^ comma dell'art. 443 c.p.p. (art. 31 della legge n. 479/99), è oggi consentito l'appello dell'imputato avverso la sentenza di condanna alla pena della sola multa, ma non può essere sottaciuto che, per il principio "tempus regit actum", deve aversi riguardo alla previsione normativa vigente all'epoca della proposizione del gravame innanzi illustrata. Il giudizio di colpevolezza degli imputati in ordine al delitto di abusivo esercizio della professione medica riposa su una corretta applicazione della previsione normativa di cui all'art. 348 c.p. e della disciplina sul concorso di persone nel reato, nonché su una motivazione in fatto adeguata e logica, sicché la doglianza mossa al riguardo non ha alcun pregio.
Ed invero, dalla ricostruzione fattuale operata di merito è emerso che il "Centro Fisioterapico Città di Bergamo", ristrutturato su base societaria, operava concretamente, al di là di quanto formalmente pubblicizzato, sotto la direzione di TT PI, massofisioterapista, il quale, avvalendosi della struttura organizzativa messa su e nella quale erano stati inseriti - da una certa epoca (1993) in poi e con ruoli di rilievo - i figli CA e RI sottoponeva a "visita medica" i pazienti che si rivolgevano al Centro, diagnosticava la patologia di cui erano portatori, prescriveva il ciclo di fisioterapia ritenuto opportuno e disponeva la somministrazione di specialità medicinali, a base di cortisonici e antiinfiammatori, quale terapia antidolore. Ciò posto, considerato che la professione medica si estrinseca nell'individuare e diagnosticare le malattie, nel prescriverne la cura, nel somministrare rimedi, è agevole individuare, nella descritta condotta tenuta da TT PI, gli estremi del reato di cui all'art. 348 c.p., proprio perché la finalità perseguita era quella di apprestare comunque degli interventi curativi di determinate patologie da parte di chi non era abilitato, per difetto del relativo titolo, all'esercizio della professione medica. Nè la qualità di fisioterapista del TT lo abilitava a programmare e disporre i relativi trattamenti sui pazienti, atteso che tale figura di operatore sanitario deve agire, per gli interventi aventi scopo curativo, sulla base di una diagnosi e di dettagliate prescrizioni del medico (cfr. D.M. 14/9/94 n. 741 e D.lgs. n.502/92). L'attività illegale posta in essere dal TT PI veniva affiancata e sostenuta, in maniera necessaria sinergica, da quella dei suoi figli CA e RI, che contribuivano, col loro apporto rilevante, a fare funzionale la abusiva struttura sanitaria, curandone la parte amministrativa, provvedendo all'approvvigionamento delle specialità medicinali somministrati ai pazienti e praticando anche direttamente su costoro i trattamenti curativi disposti dal primo.
È evidente il concorso dei due ricorrenti, nel delitto di esercizio abusivo della professione medica da parte del loro genitore, la cui attività venne da loro condivisa, agevolata e sostenuta, anche perché tutti e tre, in quanto soci del "Centro fisioterapico", erano accumunati dall'interesse connesso alla produzione di utili da parte della società.
Nè la circostanza che TT CA e TT RI fossero entrati a fare parte della società quando già questa operava da tempo, toglie rilevanza al loro apporto, considerato che la loro posizione non rimase statica, ma assunse connotati dinamici, nel senso che essi si inserirono operativamente nella struttura organizzativa del "Centro" e ne condivisero le illegali metodologie di lavoro, contribuendo a praticarle anche direttamente. L'elemento soggettivo del reato, punito a titolo di dolo generico, non essendo richiesto alcuno specifico scopo (per es., fini di lucro), certamente fu presente nella condotta degli imputati, consapevoli di affiancare volontariamente l'esercizio abusivo della professione medica da parte del padre, e sapevano pacificamente essere privo del prescritto titolo abilitante.
Le censure in fatto mosse con le impugnazioni alla sentenza di merito, in quanto non evidenziano vizi interni alla motivazione su cui la stessa riposa, ma presuppongono una non consentita rilettura degli atti processuali, sono inammissibili.
Non ha fondamento neppure la doglianza relativa all'asserita mancanza di correlazione tra imputazione contestata e sentenza (art.521 c.p.p.). L'accusa formulata a carico dei due ricorrenti, infatti, è sufficientemente specifica e dettagliata e risulta essere stata articolata nel senso che i predetti, come innanzi si è precisato, ebbero a concorrere nell'attività illecita del padre ex art. 348 c.p.. In perfetta sintonia con tale impostazione si appalesa il giudizio di condanna cui è pervenuto il Giudice a quo. Il riferimento da costui fatto ad attività di fisioterapia posta in essere direttamente dai ricorrenti è passaggio motivazionale dimostrativo e rafforzativo dell'accusa contestata, la cui impostazione viene mantenuta ferma, nel senso che tale attività viene valutata come espressione del sostegno che i ricorrenti medesimi offrirono all'abusivo esercizio della professione da parte del loro genitore e, quindi, come prova evidente del loro concorso nel reato.
L'attività fisioterapeutica peraltro, praticata non a scopo estetico, ma a scopo curativo e senza un controllo medico, integra il reato di concorso nell'abusivo esercizio della professione medica posto in essere da chi, privo del titolo abilitante, tale terapia prescrive, dopo aver visitato il paziente e diagnosticato la relativa patologia.
Il principio della correlazione tra accusa e decisione, d'altra parte, non va inteso nel senso meccanicistico e formale, ma in funzione della finalità cui è ispirato, che è quella della tutela del diritto di difesa. La verifica dell'osservanza del detto principio non può esaurirsi, quindi, in un mero confronto letterale tra imputazione e sentenza, ma va condotta sulla base della concreta possibilità assicurata all'imputato di diferndersi in relazione al nucleo essenziale del fatto contestatogli.
Nel caso specifico, tale possibilità risulta essere stata ampiamente garantita, ove si consideri che ai due ricorrenti, come si evince dalla complessiva lettura del capo di imputazione sub A), risulta essere stata contestata - tra l'altro - una ingerenza operativa nella gestione del "Centro" e nelle illecite metodologie di lavoro seguite dal direttore effettivo del medesimo "Centro" (abusive visite mediche, abusivi trattamenti fisioterapeutici, abusiva somministrazione di farmaci), sicché l'individuazione in sentenza dei singoli episodi non è altro che l'espressione dimostrativa di quanto globalmente contestato.
Inconsistente è anche la censura relativa alla mancata assoluzione dei ricorrenti dai vari episodi di truffa (capo sub B) con formula di merito ampiamente e incondizionatamente liberatoria. Il difetto della condizione di procedibilità (querela) per la maggior parte degli episodi contestati non può che legittimare la pronuncia di improcedibilità con la formula corrispondente;
la sollecitata indagine sulla possibilità di assoluzione di merito non è conferente in presenza di una causa dio non procedibilità, poiché, dato il contenuto meramente processuale della relativa sentenza, non è normativamente prevista una simile indagine (cfr. art. 129/2^ c.p.p., che fa riferimento solo alla "causa di estinzione del reato").
Quanto al proscioglimento per estinzione del reato a seguito di remissione di querela (episodio EL), va rilevato che è implicito il giudizio relativo all'inesistenza di prova evidente circa la non ricorrenza delle condizioni per un proscioglimento nel merito;
la decisione è insindacabile in questa sede sotto il profilo del vizio di motivazione, considerato che un eventuale annullamento con rinvio, finalizzato a una più approfondita valutazione di merito, imporrebbe la prosecuzione del giudizio resa incompatibile dall'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva. Sulla pronuncia assolutoria dagli episodi di truffa "GE" e "GI" perché il fatto non costituisce reato, difetta l'interesse dei ricorrenti all'impugnazione. Una volta, infatti, che sia stata pronunciata, a seguito dell'abolizione della formula dubitativa, assoluzione ai sensi dell'art. 530 co., 2^ c.p.p., avendo il giudice ritenuto insufficienti le prove acquisite, viene meno qualunque apprezzabile interesse dell'imputato al conseguimento di una più favorevole sentenza, in quanto la conclusiva statuizione in essa contenuta non può essere modificata, quale che sia il giudizio esprimibile sulla prova della responsabilità dell'accusato. Ed invero, l'interesse all'impugnazione, sebbene non possa essere confinato nell'area dei solo pregiudizi penali derivanti dal provvedimento giurisdizionale, neanche può essere concepito come aspirazione soggettiva al conseguimento di una pronuncia dalla cui motivazione siano rimosse tutte quelle parti che possono essere ritenute pregiudizievoli, perché esplicative di una perplessità sull'innocenza dell'imputato. L'impugnazione si configura pur sempre come un rimedio a disposizione della parte per la tutela di posizioni soggettive giuridicamente rilevanti e non già di interessi di meno fatto, non apprezzabili dall'ordinamento giuridico (cfr. S.U. 23/2/1996 n. 2110, rv. 203762). Va disattesa, infine, anche la doglianza sull'accordato beneficio della sospensione della pena, di cui si è sollecitata la revoca.
Il beneficio in questione si ricollega in modo esclusivo ad un apprezzamento discrezionale del Giudice ancorato a finalità giuridico-sociali. Trattasi, pertanto, di un beneficio non disponibile, ne' rinunciabile, che non può formare oggetto un interesse tutelato a mezzo di gravame. Tale interesse non potrebbe identificarsi con mere valutazioni di ordine pratico e neppure con un calcolo opportunità collegato a situazioni future, del tutto eventuali (cfr. Cass. Sez. Vi 10/1/85 n. 207; Sez. V 25/5/99 n. 6514;
Sez. V 7/7/99 n. 8676). Di diritto, consegue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2000