Sentenza 29 gennaio 2003
Massime • 2
L'art. 184 bis cod. proc. civ., alla stregua del quale "la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini", integra una norma riferibile alle sole decadenze concernenti la fase istruttoria della causa, e non a quelle verificatesi nella proposizione delle impugnazioni.
L'art. 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 sull'assicurazione obbligatoria della R.C.A., disponendo che nel giudizio instaurato con l'azione diretta contro l'assicuratore dev'essere chiamato il responsabile del danno, configura, in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, un litisconsorzio necessario con inscindibilità di cause. Con riferimento al giudizio d'appello il litisconsorzio e l'inscindibilità delle cause comportano che l'impugnazione della sentenza per un capo con gli altri collegato, da qualunque parte e nei confronti di qualunque parte proposta, impedisce il passaggio in giudicato dell'intera sentenza nei confronti di tutte le parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2003, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - rel. Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN DA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. M. LANCISI 31, presso lo studio dell'avvocato CARLO LEONE INGLESE, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AURORA ASSICURAZIONE SPA (incorporante LA SI ASS), con sede in Milano, in persona dei legali rappresentanti Dott. Francesco Colaianni e Gerardo Caucci, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NOVARA 51, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE TARANTO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
AL UN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2524/98 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione 3^ Civile, emessa il 09/06/98 e depositata il 16/07/98 (R.G. 2454/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/02 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato Carlo Leone INGLESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
GI BR e RO RI, esercenti la potestà sulla figlia minore LD, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, la ditta Autotrasporti VA, di VA BR, e la SI Assicurazioni s.p.a., per sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti dalla minore, investita, mentre attraversava la strada, da un'auto di proprietà del VA.
La SI eccepiva la carenza della propria legittimazione passiva, non essendo, all'epoca dell'incidente, assicuratrice del veicolo investitore.
Con sentenza del 27 marzo 1995, il Tribunale rigettava la domanda proposta contro la SI e accoglieva invece quella proposta contro il VA, che condannava a pagare agli attori lire 26.748.300, oltre agli interessi legali dalla data della sentenza al saldo. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 16 luglio 1998, confermata la condanna del solo VA, ha rigettato il gravame proposto da costui per far accertare il rapporto assicurativo con la SI ed essere da quest'ultima manlevato.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre la GI, sulla base di due motivi, cui resiste la s.p.a. Aurora Assicurazioni, che ha incorporato la SI.
Nell'udienza del 6 giugno 2001 la Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del VA, nel termine di sessanta giorni, ma nessuno ha provveduto.
Oggi la GI ha chiesto la rimessione in termini, ai sensi dell'art. 184 "bis" c.p.c., o la revoca dell'ordinanza di cui sopra e ha depositato altresì una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assume il difensore della ricorrente, nella sua istanza di rimessione in termini, che "nella precorsa udienza di discussione del 6 giugno 2001 (.....)", pur avendo sentito dichiarare "che la causa andava rinviata a nuovo ruolo, ritenendo la Corte la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di VA BR (...), in tutta sincerità non sentiva dare lettura dell'ordinanza, che disponeva tale integrazione nel termine di giorni sessanta dall'udienza, sicché ha lasciato l'aula nella convinzione di buona fede (...)" che gli sarebbe stata comunicata;
e l'omessa integrazione sarebbe dunque "indipendente dalla sua volontà".
L'istanza non può essere accolta.
Premesso che, come risulta dal verbale dell'udienza, alla pronuncia dell'ordinanza ("la Corte, su conforme richiesta del P.G., ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti di BR VA, fissando il termine di giorni sessanta dalla data odierna") era presente l'attuale difensore istante, e che, secondo il principio generale stabilito dall'art. 176 2^ comma c.p.c, "le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi"; resta insuperabile l'obiezione che, in base alla costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, dalla quale il Collegio non intende discostarsi, l'art. 184 "bis" c.p.c, in forza del quale "la parte che dimostra di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini", integra una norma riferibile alle sole decadenze concernenti la fase istruttoria della causa e non a quelle verificatesi nella proposizione delle impugnazioni (Cass. 27 agosto 1999 n. 8999; 23 ottobre 1998 n. 10537;
25 maggio 1998 n. 5197; 17 settembre 1997 n. 9257).
La GI sostiene altresì che non sussistevano i presupposti per l'integrazione del contraddittorio, essendosi formato il giudicato nei confronti del VA. Questi infatti, dopo essere rimasto contumace in primo grado, ha proposto un appello incidentale tardivo non per ottenere la riforma della sentenza di primo grado ma per introdurre una domanda di manleva verso la SI, che, per la sua novità, la Corte ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c. Non può essere accolta nemmeno l'istanza di revoca dell'ordinanza che ha disposto l'integrazione del contraddittorio. In punto di fatto, rileva il Collegio che il Tribunale, esclusa la prova del rapporto assicurativo, rigettò la domanda proposta dagli attori contro la SI e l'accolse contro il solo VA, proprietario del veicolo investitore, ai sensi dell'art. 2054 3^ comma C.c. La GI appellò chiedendo anzitutto l'accoglimento della domanda anche contro la SI, stante, a suo avviso, la prova del rapporto assicurativo, ma la Corte fu di opinione contraria. Il VA, a sua volta, con appello incidentale, chiese dichiararsi la SI tenuta a manlevarlo dalla domanda risarcitoria, in virtù del rapporto assicurativo, del quale pur sostenne l'esistenza. Rilevata la novità di quest'ultima domanda, la Corte rigettò il gravame incidentale, a norma dell'art. 345 c.p.c. Ancora oggi, col primo motivo del ricorso, la GI si duole del mancato riconoscimento del rapporto assicurativo tra la SI e il VA, in funzione dell'auspicata condanna di entrambi al risarcimento dei danni.
Col secondo, invece, lamenta l'esiguità della liquidazione del danno.
Orbene, l'art. 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica, disponendo che nel giudizio instaurato con l'azione diretta contro l'assicuratore dev'essere chiamato il responsabile del danno (ovvero il proprietario del veicolo), configura, in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio nelle obbligazioni solidali, un litisconsorzio necessario con inscindibilità di cause, che naturalmente permane negli ulteriori gradi del giudizio. La "ratio" della norma è quella di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore, consentendogli di opporre l'accertamento della responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell'esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, e in particolare dell'azione di rivalsa di cui all'art. 18, con riguardo non solo all'accertamento dell'"an", ma anche alla liquidazione del "quantum".
Con riferimento poi al giudizio di appello, il litisconsorzio comporta che l'impugnazione della sentenza per un capo con gli altri collegato, da qualunque parte e in confronto di qualunque parte proposta, impedisce il passaggio in giudicato dell'intera sentenza nei confronti di tutte le parti (Cass. 7 ottobre 1998 n. 9919). Nella fattispecie è bastato perciò il solo appello principale della GI, e oggi il solo ricorso della medesima, per lasciare ancora "sub judice" l'accertamento dell'esistenza del rapporto assicurativo, quale presupposto di un'eventuale condanna in solido anche della SI, e in tutto e per tutto operante la ricordata "ratio" dell'istituto; accertamento dunque da svolgere, in forza del litisconsorzio imposto dalla legge, nel contraddittorio non della sola società assicuratrice ma altresì del preteso assicurato VA.
La sorte processuale del VA non essendo scindibile, per quanto detto, da quella della società assicuratrice, l'ordinanza in esame va confermata e va dichiarata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 331 e 371 "bis" C.p.c, l'inammissibilità del ricorso. Soccorrono giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio di Cassazione tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione tra le parti costituite.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2003