CASS
Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/05/2026, n. 19933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19933 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AS TO nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza del 24/12/2025 del Tribunale di Palermo visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Zavaglia;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CO ER, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, Avvocato Marco NA, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24 dicembre 2025, il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame, presentata nell’interesse di TO AS, avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in quanto ritenuto gravemente indiziato del delitto di corruzione. La vicenda attiene alla presunta dazione e promessa di utilità (nella forma di incarichi) da parte del coindagato RE UF ai pubblici ufficiali OB TI, Commissario straordinario e, in seguito, Direttore generale dell’ospedale Villa Sofia-Cervello, e NI CO, quest’ultimo Presidente della commissione esaminatrice del concorso pubblico Penale Sent. Sez. 6 Num. 19933 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: ZAVAGLIA FRANCESCA Data Udienza: 23/04/2026 indetto presso detta struttura per la copertura di quindici posti di operatori socio-sanitari, per turbare l’andamento del concorso, in modo che, fra i vincitori, figurassero soggetti segnalati da UF;
in tesi di accusa, l’indagato si sarebbe adoperato facendo recapitare a UF le tracce delle prove di esame, ricevute dal Presidente della commissione CO. 2. Avverso l’ordinanza indicata ha proposto ricorso TO AS, attraverso l’Avvocato Marco NA, articolando i motivi di seguito sintetizzati.
2.1. I primi due motivi prospettano vizio di motivazione, declinato quale mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà. Con il primo motivo il ricorrente censura l’ordinanza là dove il Tribunale, argomentando sulla gravità indiziaria, non avrebbe fornito adeguata spiegazione delle contrastanti risultanze della intercettazione ambientale, registrata alle ore 11:40 dell’8 giugno 2024 presso l’abitazione palermitana di RE UF, fra quest’ultimo e una delle candidate che si assumono favorite. Mentre in tesi d’accusa AS, intorno alle ore 9:10 di quello stesso giorno, avrebbe ricevuto le tracce di esame da CO per poi consegnarle a UF presso la sua abitazione di Mondello, nel corso della citata conversazione, UF aveva riferito di avere ricevuto le tracce alle 7:00 di quello stesso giorno direttamente da CO. Non erano stati riscontrati contatti fra gli indagati quella stessa mattina;
né era stato registrato alcuno spostamento di UF dalla casa estiva di Mondello, ove si suppone abbia ricevuto le tracce da AS, a quella palermitana, ove lo stesso UF, circa due ore dopo, aveva incontrato la candidata favorita.
2.2. Con il secondo motivo prospetta vizio motivazionale in punto di conoscenza del presunto accordo corruttivo da parte del ricorrente. Illogica era ritenuta la valutazione del Tribunale, che aveva valorizzato il contenuto dell’intercettazione ambientale del 12 giugno 2024 fra UF, TI e CO, nel corso della quale CO aveva fatto riferimento a AS in relazione alla necessità di escludere dalla lista dei favoriti un candidato che portava lo stesso cognome del politico UF, potendosi da tale elemento inferire, al più, che AS fosse a conoscenza dei nomi dei candidati del concorso, ma non del pactum sceleris.
2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge, censurando l’apparenza della motivazione resa dal Tribunale in punto di esigenze cautelari. Da un canto, non era stata fornita adeguata risposta al dato rappresentato dallo stato di detenzione dei coindagati RE UF e OB TI, che, secondo il ricorrente, scongiurerebbe il pericolo di reiterazione della condotta;
dall’altro, si stigmatizza il diverso trattamento cautelare di NI CO, quest’ultimo, pur parzialmente interdetto, reintegrato al lavoro. Il ricorrente, all’epoca dei fatti impiegato presso l’Assessorato regionale alla famiglia e alle politiche sociali, aveva risolto il contratto, sicché era venuto meno anche il presupposto, valorizzato in ordinanza, di una sua presunta rivelazione dei bandi di gara prima della loro pubblicazione. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni con cui ha chiesto il rigetto del ricorso e la difesa ha depositato memoria ex art. 611 cod. proc. pen. con la quale ha ribadito i motivi proposti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il terzo motivo di ricorso è fondato e assorbente rispetto alle ulteriori questioni dedotte. Il Tribunale, a fronte dei rilievi difensivi articolati in ordine alla carenza delle esigenze cautelari, ha ravvisato il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede non ritenendo decisivi, in senso contrario, né l’incensuratezza dell’indagato né la risoluzione del contratto di lavoro pubblico da parte del predetto. In particolare, secondo il Tribunale, il pericolo della commissione di condotte recidivanti residuerebbe comunque «in considerazione di quel reticolo di contatti, amicizie e permeabili conoscenze che possono essere ancora sfruttate per la ripetizione di ulteriori analoghe condotte delittuose». Trattasi motivazione viziata in quanto il Tribunale, senza meglio indicare i tratti di quel contesto soggettivo che manterrebbe una così rilevante valenza criminogena per l’indagato, neppure si confronta adeguatamente con gli elementi addotti dalla difesa. Deve inoltre rilevarsi l’inadeguatezza della misura cautelare applicata al ricorrente a scongiurare i pericula che costituiscono il suo fondamento. Ai sensi dell’art. 275, commi 1 e 2, cod. proc. pen., «nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto […] ogni misura deve essere proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione che sia stata o che si ritiene possa essere irrogata». È indubbio che i principi di proporzionalità e di adeguatezza delle misure cautelari sono posti, in primo luogo, a tutela della necessità di evitare che la misura ecceda quanto strettamente necessario rispetto al fine perseguito e che si risolva in una eccessiva compressione di diritti fondamentali dell’individuo di rilievo costituzionale (cfr. Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, [...], Rv. 249324 - 01). D’altro canto, in base agli stessi principi, deve anche intendersi che la misura cautelare debba essere adeguata a fronteggiare le esigenze di tutela in ragione delle quali è stata emessa, non potendo la stessa risolversi in un mero presidio limitativo delle libertà del singolo, senza alcuna concreta utilità. Infatti, come da consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di misure cautelari personali, la valutazione in ordine alla “proporzionalità” della misura implica l’apprezzamento del “tipo” di recidiva che si intende contrastare (Sez. 2, n. 797 del 3/12/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280470 – 01). Tanto premesso, nel caso di specie, la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria è intrinsecamente inidonea a fungere da presidio cautelare rispetto al rischio di reiterazione di reati contro la pubblica amministrazione, quale quello addebitato al ricorrente, difettando il nesso strumentale tra la limitazione della libertà personale e le condotte illecite 3 che si intendono scongiurare. A ben guardare, il Tribunale, non dando alcun valore all’incensuratezza dell’indagato e sminuendo gli elementi addotti dalla difesa nonché, di contro, valorizzando, a fondare il pericolo di recidiva, il contesto sociale di riferimento dell’indagato, rivela l’insussistenza stessa delle esigenze cautelari, facendo venir meno la legittimità della misura. 2. Stante l’accertata insussistenza delle esigenze cautelari, neppure deve essere disposto l’annullamento con rinvio, dovendo la Corte provvedere direttamente all’annullamento dell’ordinanza impugnata e di quella genetica.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonche l'ordinanza del 2 dicembre 2025 del GIP del Tribunale di Palermo. Dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare e manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art.626 cod. proc. pen. Così è deciso, 23/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Zavaglia;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CO ER, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, Avvocato Marco NA, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24 dicembre 2025, il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame, presentata nell’interesse di TO AS, avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in quanto ritenuto gravemente indiziato del delitto di corruzione. La vicenda attiene alla presunta dazione e promessa di utilità (nella forma di incarichi) da parte del coindagato RE UF ai pubblici ufficiali OB TI, Commissario straordinario e, in seguito, Direttore generale dell’ospedale Villa Sofia-Cervello, e NI CO, quest’ultimo Presidente della commissione esaminatrice del concorso pubblico Penale Sent. Sez. 6 Num. 19933 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: ZAVAGLIA FRANCESCA Data Udienza: 23/04/2026 indetto presso detta struttura per la copertura di quindici posti di operatori socio-sanitari, per turbare l’andamento del concorso, in modo che, fra i vincitori, figurassero soggetti segnalati da UF;
in tesi di accusa, l’indagato si sarebbe adoperato facendo recapitare a UF le tracce delle prove di esame, ricevute dal Presidente della commissione CO. 2. Avverso l’ordinanza indicata ha proposto ricorso TO AS, attraverso l’Avvocato Marco NA, articolando i motivi di seguito sintetizzati.
2.1. I primi due motivi prospettano vizio di motivazione, declinato quale mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà. Con il primo motivo il ricorrente censura l’ordinanza là dove il Tribunale, argomentando sulla gravità indiziaria, non avrebbe fornito adeguata spiegazione delle contrastanti risultanze della intercettazione ambientale, registrata alle ore 11:40 dell’8 giugno 2024 presso l’abitazione palermitana di RE UF, fra quest’ultimo e una delle candidate che si assumono favorite. Mentre in tesi d’accusa AS, intorno alle ore 9:10 di quello stesso giorno, avrebbe ricevuto le tracce di esame da CO per poi consegnarle a UF presso la sua abitazione di Mondello, nel corso della citata conversazione, UF aveva riferito di avere ricevuto le tracce alle 7:00 di quello stesso giorno direttamente da CO. Non erano stati riscontrati contatti fra gli indagati quella stessa mattina;
né era stato registrato alcuno spostamento di UF dalla casa estiva di Mondello, ove si suppone abbia ricevuto le tracce da AS, a quella palermitana, ove lo stesso UF, circa due ore dopo, aveva incontrato la candidata favorita.
2.2. Con il secondo motivo prospetta vizio motivazionale in punto di conoscenza del presunto accordo corruttivo da parte del ricorrente. Illogica era ritenuta la valutazione del Tribunale, che aveva valorizzato il contenuto dell’intercettazione ambientale del 12 giugno 2024 fra UF, TI e CO, nel corso della quale CO aveva fatto riferimento a AS in relazione alla necessità di escludere dalla lista dei favoriti un candidato che portava lo stesso cognome del politico UF, potendosi da tale elemento inferire, al più, che AS fosse a conoscenza dei nomi dei candidati del concorso, ma non del pactum sceleris.
2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge, censurando l’apparenza della motivazione resa dal Tribunale in punto di esigenze cautelari. Da un canto, non era stata fornita adeguata risposta al dato rappresentato dallo stato di detenzione dei coindagati RE UF e OB TI, che, secondo il ricorrente, scongiurerebbe il pericolo di reiterazione della condotta;
dall’altro, si stigmatizza il diverso trattamento cautelare di NI CO, quest’ultimo, pur parzialmente interdetto, reintegrato al lavoro. Il ricorrente, all’epoca dei fatti impiegato presso l’Assessorato regionale alla famiglia e alle politiche sociali, aveva risolto il contratto, sicché era venuto meno anche il presupposto, valorizzato in ordinanza, di una sua presunta rivelazione dei bandi di gara prima della loro pubblicazione. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni con cui ha chiesto il rigetto del ricorso e la difesa ha depositato memoria ex art. 611 cod. proc. pen. con la quale ha ribadito i motivi proposti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il terzo motivo di ricorso è fondato e assorbente rispetto alle ulteriori questioni dedotte. Il Tribunale, a fronte dei rilievi difensivi articolati in ordine alla carenza delle esigenze cautelari, ha ravvisato il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede non ritenendo decisivi, in senso contrario, né l’incensuratezza dell’indagato né la risoluzione del contratto di lavoro pubblico da parte del predetto. In particolare, secondo il Tribunale, il pericolo della commissione di condotte recidivanti residuerebbe comunque «in considerazione di quel reticolo di contatti, amicizie e permeabili conoscenze che possono essere ancora sfruttate per la ripetizione di ulteriori analoghe condotte delittuose». Trattasi motivazione viziata in quanto il Tribunale, senza meglio indicare i tratti di quel contesto soggettivo che manterrebbe una così rilevante valenza criminogena per l’indagato, neppure si confronta adeguatamente con gli elementi addotti dalla difesa. Deve inoltre rilevarsi l’inadeguatezza della misura cautelare applicata al ricorrente a scongiurare i pericula che costituiscono il suo fondamento. Ai sensi dell’art. 275, commi 1 e 2, cod. proc. pen., «nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto […] ogni misura deve essere proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione che sia stata o che si ritiene possa essere irrogata». È indubbio che i principi di proporzionalità e di adeguatezza delle misure cautelari sono posti, in primo luogo, a tutela della necessità di evitare che la misura ecceda quanto strettamente necessario rispetto al fine perseguito e che si risolva in una eccessiva compressione di diritti fondamentali dell’individuo di rilievo costituzionale (cfr. Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, [...], Rv. 249324 - 01). D’altro canto, in base agli stessi principi, deve anche intendersi che la misura cautelare debba essere adeguata a fronteggiare le esigenze di tutela in ragione delle quali è stata emessa, non potendo la stessa risolversi in un mero presidio limitativo delle libertà del singolo, senza alcuna concreta utilità. Infatti, come da consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di misure cautelari personali, la valutazione in ordine alla “proporzionalità” della misura implica l’apprezzamento del “tipo” di recidiva che si intende contrastare (Sez. 2, n. 797 del 3/12/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280470 – 01). Tanto premesso, nel caso di specie, la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria è intrinsecamente inidonea a fungere da presidio cautelare rispetto al rischio di reiterazione di reati contro la pubblica amministrazione, quale quello addebitato al ricorrente, difettando il nesso strumentale tra la limitazione della libertà personale e le condotte illecite 3 che si intendono scongiurare. A ben guardare, il Tribunale, non dando alcun valore all’incensuratezza dell’indagato e sminuendo gli elementi addotti dalla difesa nonché, di contro, valorizzando, a fondare il pericolo di recidiva, il contesto sociale di riferimento dell’indagato, rivela l’insussistenza stessa delle esigenze cautelari, facendo venir meno la legittimità della misura. 2. Stante l’accertata insussistenza delle esigenze cautelari, neppure deve essere disposto l’annullamento con rinvio, dovendo la Corte provvedere direttamente all’annullamento dell’ordinanza impugnata e di quella genetica.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonche l'ordinanza del 2 dicembre 2025 del GIP del Tribunale di Palermo. Dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare e manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art.626 cod. proc. pen. Così è deciso, 23/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4