Articolo 24 della Legge 1 aprile 1999, n. 91
Articolo 23Articolo 25
Versione
16 aprile 1999
Art. 24. (Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano) 1. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia di cui alla presente legge secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Entrata in vigore il 16 aprile 1999