Sentenza 13 giugno 2013
Massime • 1
La necessità della denuncia di trasferimento dell'arma da parte di colui che la cede, non esime il cessionario dall'obbligo di presentare denuncia di possesso della stessa. (Fattispecie in cui l'acquirente di un'arma è stato ritenuto responsabile del delitto di illecita detenzione per non averne denunciato il possesso, pur essendo stata regolarmente presentata denuncia di cessione da parte del precedente proprietario che l'aveva venduta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/06/2013, n. 27829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27829 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 13/06/2013
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - N. 969
Dott. BONITO F. M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 51044/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CU AL N. IL 06/07/1966;
avverso la sentenza n. 1751/2007 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 25/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VIOLA Alfredo Pompeo che ha concluso per l'inammssibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 25.10.2012 la Corte d'appello di Brescia integralmente confermava la pronuncia di primo grado che, in esito a rito abbreviato, aveva dichiarato AL UZ colpevole del reato di detenzione illegale di una pistola Beretta cal. 9 e relativo caricatore contenente dieci proiettili, così condannandolo alla pena finale di mesi dieci di reclusione ed Euro 800,00 di multa. In fatto era pacifico che l'arma e le munizioni fossero state rinvenute, in data 21.06.2006, nel possesso del UZ, da costui detenute nella camera da letto della sua abitazione. In particolare la Corte territoriale, per quanto ancora riveste interesse nel presente grado di legittimità, respingendo le doglianze difensive, già rigettate dal primo giudice, riteneva: a) infondata l'eccezione di irritualità dell'instaurazione del rito direttissimo oltre i termini previsti dall'art. 449 cod. proc. pen., trattandosi di direttissima atipica imposta ex lege senza vincoli temporali;
b) parimenti infondata l'eccezione di nullità del giudizio di primo grado per mancato rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, contemporaneamente impegnato in altro processo in Sicilia, essendo corretta l'ordinanza che rilevava la mancata nomina di un sostituto e la comunicazione tardiva dell'impedimento.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto imputato che motivava l'impugnazione deducendo violazione di legge, in particolare argomentando - in sintesi - nei seguenti termini: a) errata interpretazione della normativa che impone il giudizio direttissimo in materia di armi, non essendo stato immutato il rispetto dei termini imposti comunque dal codice di rito;
b) nullità del primo giudizio per legittimo impedimento del difensore, non essendo stata tardiva la comunicazione, due giorni prima dell'udienza, dell'impedimento stesso e non essendo previsto che l'impedimento, che ben può essere improvviso, debba essere comunicato in anticipo;
c) nel merito:
1. la denuncia del trasferimento dell'arma, denunciata a Palagonia dal titolare, tale TA CI, spettava a quest'ultimo;
2. mancanza dell'elemento psicologico, avendo esso imputato ritenuto in buona fede che la denuncia del trasferimento della pistola spettasse al CI;
3. errata qualificazione del fatto ai sensi della L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7 modificati dalla L. n. 497 del 1974, artt. 10 e 14 trattandosi della violazione del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 38 TULPS.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, manifestamente infondato in ogni sua deduzione, deve essere dichiarato inammissibile con tutte le dovute conseguenze di legge. L'impugnazione, peraltro, ripropone sub specie vizi di legittimità, questioni già prospettate alla Corte territoriale a da questa del tutto correttamente risolte.
2. È del tutto infondato, invero, il primo motivo di ricorso v. sopra, sub ritenuto, al par.
2.a posto che è giurisprudenza consolidata, cui il Collegio in convinta adesione si riporta, che il rito direttissimo atipico, imposto ex lege in materia di armi, non è soggetto ai limiti temporali di cui all'art. 449 Cod. proc. pen. (sul punto, cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 1, n. 22790 in data 13.05.2009, Rv. 244514, Sami;
Cass. Pen. Sez. 1, n. 37602 in data 17.09.2008, Rv. 241126, Kranjec;
ecc). Nessuna nullità si è quindi verificata;
il ricorso è pertanto palesemente infondato sul punto.
3. Pari giudizio di inammissibilità deve darsi del secondo motivo dell'impugnazione v. sopra, sub ritenuto, al par.
2.b atteso che, anche su tale profilo, la consolidata giurisprudenza di legittimità afferma che l'eventuale impedimento debba essere comunicato con sufficiente anticipo, e che tale non è una comunicazione fatta a pochi giorni dall'udienza celebranda;
v. Cass. Pen. Sez. 2, n. 2776 in data 02.12.2008, Rv. 242711, Seminara e altri: "In tema di impedimento a comparire del difensore, non può qualificarsi come "prontamente comunicato" un impedimento reso noto non nel momento stesso in cui è stata conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, ma con due soli giorni di anticipo rispetto all'udienza cui l'impedimento si riferiva"; nello stesso senso v. Cass. Pen. Sez. 2, n. 20693 in data 12.05.2010, Rv. 247548, Lo Presti).
4. Del tutto infondate sono altresì le questioni proposte nel terzo motivo di ricorso v. sopra, sub ritenuto, al par.
2.b.. La prospettazione, avanzata sotto tre aspetti diversi ma collegati, è palesemente infondata. L'obbligo per il precedente possessore di denunciare l'eventuale trasferimento dell'arma, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ex art. 38 TULPS, non esime il nuovo possessore dal fare l'obbligatoria denuncia del possesso della stessa. Si tratta di obblighi aventi contenuto diverso (da una parte il trasferimento, dall'altro il possesso in un certo luogo in capo a persona diversa), gravanti su persone diverse, imposte da norme diverse. La deduzione dell'aspetto psicologico si traduce in inammissibile ignoranza della legge penale. Assolutamente corretta è stata dunque la qualificazione del fatto ascritto al UZ, mentre il ricorso si manifesta ancora una volta del tutto infondato.
5. In definitiva il ricorso, manifestamente infondato in ogni sua deduzione, deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591 c.p.p. e ex art. 606 c.p.p., comma 3.- Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 (mille/00) in favore della Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte Cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille/00) in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2013