Sentenza 24 luglio 2001
Massime • 1
Il termine di dieci anni dalla data dell'infortunio - o di quindici se trattasi di malattia professionale - entro il quale, ai sensi degli art. 83, comma ottavo, e 137, ultimo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, può procedersi, a domanda dell'assicurato o per disposizione dell'Istituto, alla revisione della rendita, non è di prescrizione ne' di decadenza, in quanto non incide sull'esercizio, ma sull'esistenza stessa del diritto delimitando l'ambito temporale di rilevanza delle diminuzioni o degli aumenti dell'attitudine al lavoro e, in genere, delle modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita. Ne consegue che appare del tutto razionale, come si desume anche dalle sentenze della Corte costituzionale n. 80 del 1971 e n. 358 del 1991, la scelta del legislatore di far decorrere il suddetto termine dal momento della conclusione del procedimento amministrativo di costituzione della rendita - anziché dal precedente momento di maturazione del diritto all'erogazione della rendita -, atteso che il trascorrere del periodo considerato determina una presunzione assoluta di stabilizzazione delle condizioni fisiche dell'assicurato.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 39754 del 13https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, (ud. 09/11/2021, dep. 13/12/2021), n.39754 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DORONZO Adriana – Presidente – Dott. PONTERIO Carla – Consigliere – Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere – Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere – Dott. PICCONE Valeria – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 25412-2020 proposto da: INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell'avvocato LUCIANA ROMEO, che lo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2001, n. 10030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10030 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - rel. Consigliere -
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AR PA, elettivamente domiciliato in Roma, Via Montezebio, n. 32, presso l'avv. Marina Messina, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Paoletti con procura speciale apposta a margine del ricorso:
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via IV Novembre, n. 144, presso gli avvocati Antonio Catania e Rita Raspanti, che lo rappresentano e difendono con procura speciale del notaio Tuccari di Roma in data 21.2.2000 (Rep. 53458):
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Pisa n. 123 in data 12.2.1999 (R.G. 3408/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6.6.2001 dal Consigliere Dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. Giuseppe De Ferrà per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Napletano che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
È domandata da PA CA la cassazione, sulla base di un unico motivo, della sentenza con la quale il Tribunale di Pisa, in accoglimento dell'appello dell'Inail ed in totale riforma della sentenza del Pretore della stessa sede, ha rigettato la domanda di ripristino della rendita da infortunio pari ad inabilità del 45%, ridotta dall'Istituto a decorrere dal 2 maggio 1989 a seguito di revisione.
Limitatamente all'unica questione che costituisce oggetto del giudizio di legittimità, il Tribunale ha condiviso la tesi dell'appellante, secondo la quale il dies a quo del termine decennale oltre il quale la revisione non è consentita è rappresentato non dal verificarsi dell'evento protetto (nella specie 2 novembre 1978) ma dall'avvenuta costituzione della rendita (17 agosto 1979), poiché in tal senso dispongono i commi sei e sette dell'art. 83 d.P.R. 1124/1965 nel riferimento alla "data di costituzione della rendita".
Al ricorso resiste l'Inail con controricorso.
Motivi della decisione
Con l'unico (ancorché vengano annunciati due motivi) motivo di ricorso, è denunciata falsa ed erronea interpretazione dell'art. 83 t.u. n. 1124 del 1965, nonché contraddittorietà e insufficienza della motivazione, perché una lettura ragionevole della norma, ed in quanto tale la sola conforme ai principi di cui agli art. 3 e 38 Cost., conduce a ritenere che il dies a quo del termine decennale deve coincidere con la maturazione del diritto all'erogazione della rendita e non con la conclusione del procedimento amministrativo di costituzione della rendita stessa, rimessa totalmente alla discrezionalità dell'Istituto.
La Corte giudica infondato il ricorso.
L'orientamento della giurisprudenza della Corte è da tempo consolidato nel senso che il termine di dieci anni dalla data dell'infortunio - o di quindici in materia di malattia professionale - entro il quale, ai sensi dell'art. 83, comma 8% e dell'art. 137, ultimo comma, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, può procedersi, a domanda dell'assicurato o per disposizione dell'Istituto. alla revisione della rendita - non è ne' di prescrizione ne' di decadenza, non incidendo sull'esercizio, ma sull'esistenza stessa del diritto. in quanto delimita l'ambito temporale di rilevanza delle successive diminuzioni o aumenti dell'attitudine al lavoro e in genere delle modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita. poiché la legge collega al trascorrere del tempo una presunzione assoluta per effetto della quale devono ritenersi definitivamente stabilizzate le condizioni fisiche (c fr., ex plurimis, Cass. 25 marzo 1986, n. 2127; 10 ottobre 1992, n. 11051; 5 agosto 1994, n. 7274; 1 luglio 1999, n. 6746; 9 luglio 2000, n. 9046). Pertanto, non si ravvisa alcuna ragione valida per discostarsi dalla chiara lettera della legge che colloca il dies a quo del suddetto termine al tempo della conclusione del procedimento amministrativo di costituzione della rendita, atteso, da una parte, che si è in presenza di un periodo di tempo rilevante allo stesso modo per entrambe le parti del rapporto, poste su di un piano su assoluta parità; dall'altra, della logicità della scelta legislativa di collegare il tempo occorrente per il determinarsi della presunzione di "stabilizzazione" degli esiti con l'epoca di esaurimento degli accertamenti necessari per procedere alla costituzione della rendita. Del resto, la Corte costituzionale ha già verificato la compatibilità dell'art. 83, sesto e settimo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, con l'art. 38 della Costituzione, rilevando che: "Non
è negato in modo assoluto o irrazionale il diritto alla revisione della rendita;
ne è reso impossibile o difficoltoso l'esercizio di codesto diritto. C'e solo la previsione, ai fini dell'acquisto di esso da parte dell'infortunato, che le condizioni richieste si verifichino in un dato periodo di tempo. E ciò rientra nei modi legittimi di esercizio della funzione legislativa. La fissazione di quel tempo in dieci anni dalla costituzione della rendita e non m un periodo diverso, non costituisce il risultato di una mera scelta, arbitraria o ingiustificata;
oltre che rispondere al bisogno di certezza dei rapporti giuridici, ha riscontro nel dato, di rilievo sanitario e statistico, secondo cui, nella grande maggioranza dei casi, entro il decennio dalla costituzione della rendita, le condizioni dell'infortunato si stabilizzano e la misura dell'inabilità raggiunge il più alto livello" (sentenze n. 80 del 1971 e n. 358 del 1991). In ordine alle spese, ritiene la Corte che, in forza dell'art. 152 disp. att. al codice di procedura civile (norma vigente a seguito della sentenza costituzionale 13 aprile 1994, n. 134, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 20, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in 1. 14 novembre 1992 n. 438),
non è consentita la condanna dell'assicurato soccombente, non ricorrendo l'ipotesi della pretesa infondata e temeraria.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla da provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. al codice di procedura civile.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2001