Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/2003, n. 657
CASS
Sentenza 17 gennaio 2003

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La revocazione per errore di fatto va tenuta distinta dalla procedura di correzione degli errori materiali, pure prevista dall'art. 391 - bis, cod. proc. civ., per le sentenze pronunciate dalla Corte di cassazione, in ragione della loro diversa natura. Infatti, la revocazione per errore di fatto presuppone l'erroneità del , per effetto di una errata percezione delle risultanze di fatto da parte del giudice, mentre la suppone l'esattezza della decisione giudiziale, nonostante l'erroneità dei dati indicati. Ne consegue che la richiesta di correzione di errore materiale non può convertirsi in richiesta di revocazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/2003, n. 657
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 657
    Data del deposito : 17 gennaio 2003

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