Sentenza 17 gennaio 2003
Massime • 1
La revocazione per errore di fatto va tenuta distinta dalla procedura di correzione degli errori materiali, pure prevista dall'art. 391 - bis, cod. proc. civ., per le sentenze pronunciate dalla Corte di cassazione, in ragione della loro diversa natura. Infatti, la revocazione per errore di fatto presuppone l'erroneità del
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/2003, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - rel. Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Rag. RO NZ, el.te dom.to Roma, via Anapo 29 presso lo studio dell'avv. Guido Ninni, che lo rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Michele Spinelli fu Mario, RO Quinto e Lucio Ancora giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Avv. LA EN, el.te dom.to in Roma, Lungotevere Flaminio 46, presso lo studio GR (dott. Alfredo Placidi) rappresentato e difeso dall'avv. prof. LA Serra, come da delega in atti;
- controricorrente -
e contro
Regione Puglia, Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bari, Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Bari;
- intimati -
avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 382 del 9/15.01.02. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/11/02 dal Relatore Cons. Dott. G. Cappuccio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 09/15.01.02 n. 382 la Corte di Cassazione, decidendo il ricorso proposto da LA EN per sentir dichiarare la ineleggibilità di RO NZ a consigliere della Regione Puglia, perché Presidente della Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Taranto, ente strumentale dipendente dalla regione, affermava che il ricorso del EN era stato - contrariamente a quanto deciso dalla Corte d'appello di Bari con l'impugnata sentenza - tempestivo, riteneva che l'A.T.P di Taranto costituisse ente strumentale dipendente della Regione Puglia e che - al contrario di quanto ritenuto dal tribunale di Bari - la causa di ineleggibilità non fosse stata tempestivamente rimossa dal NZ:
ne dichiarava quindi la decadenza dalla carica di consigliere regionale della Regione Puglia, compensando, in ragione della complessità della materia sottoposta all'esame della Corte, le spese dell'intero giudizio.
Con atto notificato il 26.02.02 al EN ed al legale che lo aveva assistito nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione presso il domicilio eletto, al Procuratore Generale presso la Cassazione il 27.02.02 presso il suo ufficio ed alle restanti parti (Regione Puglia, Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bari, Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Bari, tutte, nel giudizio di cassazione, solo intimate) a mezzo posta in Bari RO NZ proponeva ricorso ex art. 391bis cpc per ottenere la correzione di errore di calcolo ovvero la revocazione per errore di fatto della sentenza di cassazione.
LA EN notificava, il 13 ed il 14 marzo 2002, controricorso;
il P.M. chiedeva, nelle proprie conclusioni, la declaratoria di inammissibilità, od in subordine di rigetto, del ricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 391 bis cpc, datata 04.11.02.
In esito all'adunanza in camera di consiglio del 14.11.02, la Corte ha deciso come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La prima parte del motivo - correzione di errore materiale di calcolo - è palesemente infondata.
La sentenza impugnata, chiamata ad interpretare l'art.
2.6 della l.s.
154/81, che dispone: "La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi secondo, terzo e quarto del presente articolo entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione, ha precisato" a) che per presentazione della richiesta deve intendersi, poiché la richiesta di dimissioni costituiscono atto recettizio, non la spedizione, ma la ricezione della richiesta;
b) che tale ricezione costituisce il dies a quo (ovverosia, il momento iniziale) del termine;
c) che, in conseguenza, avendo l'amministrazione ricevuto la richiesta il 14.03.00, la causa di ineleggibilità non era stata rimossa in tempo, e cioè entro il 18.03.00, ultimo giorno per la presentazione delle liste (sentenza, c. 13-21). La sentenza non ha aggiunto che il computo doveva essere effettuato secondo quanto dispone l'art. 2963.2 cc., ma l'enucleazione, dottrinale e giuri sprudenziale, da tale norma di un principio generale - valido per il computo di tutti i termini non processuali, anche decadenziali (Cass. 1926/98; 9701/97; 757/87) giustifica il mancato richiamo del dato normativo, del resto rigorosamente applicato. Il computo legale, infatti, comportava che "il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine" e, quindi, nel caso, il 14.03.00, non si dovesse essere computato nel termine stesso ed a tale criterio si è attenuta la sentenza, sia precisando (c.20) che il termine per la formazione del silenzio-assenso sulla richiesta di dimissioni" decorre dal giorno della presentazione della richiesta" sia precisando (c.21) che tale termine era ancora pendente quando, il 18.03.00, venne a scadenza il termine per presentare le liste. La distinzione tra decorrenza e computo, che la sentenza in tal modo chiaramente pone, è inequivoca e ne risulta incomprensibile l'errore di calcolo - dedotto dal ricorrente evidentemente nella presunzione che il dies a quo sia computabile nel termine. L'unico elemento che il ricorrente offre - in particolare nella memoria ex art. 378 cpc - a sostegno della sua tesi, è costituito da una frase della motivazione della sentenza 4365/92. La Cassazione, giudicando in una ipotesi nella quale la richiesta di dimissioni era pervenuta all'autorità competente quando il termine per la presentazione delle liste era già scaduto, ricorda, l'origine del meccanismo del silenzio accettazione, predisposto dal legislatore per evitare quel pericolo di indebita compressione della libertà elettorale segnalato - in relazione alla precedente normativa - dalla decisione 46/69 della Corte Costituzionale. E, aggiunge la sentenza, il legislatore, ha stabilito "per giunta, un termine estremamente breve per il suo perfezionarsi, ossia assegnando alla P.A. soltanto cinque giorni, compreso quello "a quo", a partire dalla presentazione dell'istanza dimissoria, per provvedere su di essa". Si tratta, all'evidenza, di un obiter dictum, perché la affermazione che il dies a quo computatur non era richiesta dalla soluzione della controversia (e non figura, infatti, nella massima), non essendo richiesta, ai fini della decisione, l'indagine sullo scopo del meccanismo, o sul suo funzionamento;
non si può, perciò, assumere il richiamato inciso come precedente, ne' il ricorrente offre - nel ricorso o in memoria - altre ragioni a sostegno della propria censura.
La richiesta di "revoca di una sentenza che non ha - tenuto conto di un mero errore di calcolo materiale ovvero di un elemento di fatto evidente" che conclude (p.7 del ricorso) l'esame della prima parte del motivo non è sufficiente a giustificare la domanda, alternativa, di valutare l'errore di calcolo come errore di fatto revocatorio e la trattazione, che di tale domanda offre la memoria depositata dal ricorrente ex art. 378 cpc costituisce, in realtà, una inammissibile novità.
La previsione, nell'art. 391 bis cpc, sia della correzione degli errori materiali, sia della revocazione per errore di fatto, non consente la confusione tra le due figure, dal momento che la correzione si caratterizza per, l'esattezza della decisione, nonostante l'erroneità dei dati documentali indicati, mentre la revocazione per errore di fatto presuppone l'erroneità del decisum, per effetto di una errata percezione delle risultanze di fatto. La, richiesta di correzione di errore materiale non può quindi convertirsi in richiesta di revocazione.
La seconda parte del primo motivo denuncia un errore di fatto revocatorio commesso dalla sentenza sia nell'attribuire al ricorrente EN una circostanza fattuale non dedotta - carenza di potere statuario dell'A.P.T. di Taranto quando lo stesso EN aveva prodotto lo statuto dell'azienda - sia per aver fatta propria tale circostanza non veritiera, nonostante risultasse per tabulas il contrario.
L'errore nella percezione degli atti del giudizio (Cass. 31/91) e trattandosi di controversia che la Cassazione decide con i poteri del giudice di merito il contrasto tra realtà affermata e realtà risultante dalla documentazione prodotta possono, in astratto, configurare errori revocatori. Nel caso, peraltro, il motivo è inammissibile.
Sotto il primo profilo, dell'asserita svista non sarebbe comunque provata la decisorietà, perché la carenza di potere statuario costituisce un assunto del ricorrente riferito dalla sentenza e non un argomento della decisione, mentre sotto il secondo profilo l'errore di fatto - oltre che non decisivo, come, afferma il P.M. - è comunque non provato, perché l'ulteriore dizione "la prospettazione del ricorrente merita accoglimento", con cui la sentenza introduce le proprie considerazioni, non vale affatto a denotare l'accoglimento di tutte le argomentazioni offerte dal ricorrente e, in effetti, nelle successive pagine (14-16), nelle quali la Corte sviluppa la propria motivazione, del potere statutario non viene più fatta menzione, così evidenziando che la Corte non ha considerato conferente - per l'individuazione dell'ente strumentale dipendente - la presenza o l'assenza di tale autonomia. Le ulteriori considerazioni del ricorso, volte a sostenere che l'esercizio del potere statuario da parte di una persona giuridica pubblica è giuridicamente e fattualmente incompatibile con la qualificazione di Ente dipendente, che tale indipendenza discende dalle norme (artt. 2, 4, 11, 16, 18) del richiamato Statuto;
che (art. 14 dello Statuto) ai consiglieri dell'A.P.T. di Taranto spetta il potere di dimissioni ad natum sono volte a denunciare asseriti errori di giudizio e di diritto e sono quindi inammissibili, così come la denunciata "molteplicità di errori di varia natura" che ravvisa nell'incongruo riferimento a Cass. 1808/90, nell'omessa considerazione che il sistema pugliese è retto dalla legge regionale 23/96; nel richiamo alla legge regionale 135/01 - peraltro tuttora in itinere - incongruente rispetto a fattispecie esauritasi nel marzo 2000.
In sostanza, e tralasciando il contrasto sul precedente giuri sprudenziale, chiaro tentativo di denunciare un assunto vizio motivazionale come causa di revocazione, il ricorrente deduce l'errata individuazione delle norme che disciplinavano la fattispecie: per non aver considerato il sistema normativo approntato dalla l.r. 23/96, per aver erroneamente richiamato una legge (l.r.
135/01) non ancora in vigore. In tal modo, però, si denunciano errori di diritto, poiché non si deducono errori che cadono sul dato fattuale, ma sulla individuazione della norma applicabile: ne consegue la inammissibilità in sede di revocazione. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessivi euro 2.100,00, di cui euro 100,00 per spese.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2003