Art. 44. Norme finanziarie
Per far fronte alle altre spese considerate dalla presente legge il Ministro per il tesoro e' autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche dal 1960-61 al 1964-65 mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto complessivo pari all'ammontare delle spese stesse per ciascun esercizio.
Per far fronte alle altre spese considerate dalla presente legge il Ministro per il tesoro e' autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche dal 1960-61 al 1964-65 mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto complessivo pari all'ammontare delle spese stesse per ciascun esercizio.