Sentenza 15 marzo 1999
Massime • 2
La norma di cui all'art. 41 cod. proc. civ. (a mente del quale il regolamento preventivo di giurisdizione non è più ammissibile se il giudice di merito adito abbia già emesso una pronuncia sulla giurisdizione) non si applica nel caso in cui il giudice amministrativo, adito con unico ricorso sia per l'annullamento dell'atto amministrativo impugnato, sia per il provvedimento di sospensione dell'efficacia del medesimo ex art. 21 legge 1034/71, abbia sì declinato la propria giurisdizione, ma solo con riferimento alla richiesta di sospensiva (come dimostrato, nel caso di specie, dal tipo di provvedimento adottato - ordinanza -, dall'espresso riferimento all'art. 21 legge cit., dalla mancanza di ogni provvedimento in ordine alle spese), con la conseguenza che, in siffatte ipotesi, è ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione.
La scuola europea di Varese - Ispra, istituita da alcuni degli Stati appartenenti all'Unione Europea (secondo gli accordi del Lussemburgo del 12 aprile 1957 e del 13 aprile 1962, ratificati rispettivamente con leggi 102/60 e 577/65) ha natura di ente pubblico di diritto interno e non internazionale, come è legittimo evincere dal disposto dell'art. 6 del relativo statuto (nonché dall'art. 6 della citata Convenzione del 1957 e dagli artt. 6 e 21 della Convenzione del Lussemburgo 21 giugno 1994), che espressamente ne sancisce lo "status" giuridico di istituto pubblico "nei riguardi della legislazione di ciascuna delle parti contraenti", senza che assuma rilievo, in contrario, l'attribuzione, al detto istituto (al pari di altre organizzazioni internazionali), della capacità di concludere accordi con i governi statali, comportando tale circostanza il riconoscimento di una soggettività giuridica internazionale all'ente "de quo", ma non anche la sua equiparazione "tout court" ad uno Stato, onde assicurargli l'immunità giurisdizionale alla stregua del principio "par in parem non habet jurisdictionem". Ne consegue che le controversie tra un privato e l'istituto Varese - Ispra (nella specie, ricorso giurisdizionale amministrativo avverso il provvedimento di diniego di promozione di un alunno della scuola) sono devolute alla giurisdizione del giudice italiano, come confermato dalle disposizioni di cui agli artt. 6 e 27 comma settimo della già citata Convenzione del Lussemburgo 21 giugno 1994, ratificata in Italia con legge 151/96.
Commentari • 3
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«Rinvio pregiudiziale - Convenzione recante statuto delle scuole europee - Articolo 27, paragrafo 2 - Regolamento generale delle scuole europee - Articoli 62, 66 e 67 - Contestazione della decisione di un consiglio di classe di non autorizzare il passaggio di un allievo alla classe superiore del ciclo secondario - Difetto di giurisdizione dei giudici nazionali - Competenza esclusiva della Camera dei ricorsi delle scuole europee - Tutela giurisdizionale effettiva». Nella causa C-431/22, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Corte suprema di cassazione (Italia), con ordinanza del 6 giugno 2022, pervenuta in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/03/1999, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 15 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco FAVARA - Primo Presidente F.F. -
Dott. Pasquale PONTRANDOLFI - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Massimo GENGHINI - Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NO CE QUALE ESERCENTE LA POTESTÀ NEI CONFRONTI DEL FIGLIO MINORE US NO, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 39, presso lo studio MARUCCHI, rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO BARBONI, MANILIO FRANCHI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
SCUOLA EUROPEA DI VARESE, in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato GUSTAVO ROMANELLI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONELLA DE PERI, CESARE RIBOLZI, giusta delega a margine del ricorso;
- controricorrente -
nonché contro
PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI VARESE;
- intimato -
per regolamento di giurisdizione in relazione all'ordinanza definitiva del Tribunale amministrativo regionale di MILANO, emessa il 11/09/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/98 dal Consigliere Dott. Federico, ROSELLI;
udito l'Avvocato Gustavo ROMANELLI, per la controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per la giurisdizione del giudice italiano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 28 luglio 1997 al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, IN CI chiedeva l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento con cui il Consiglio di classe della terza classe della Scuola europea di Varese aveva negato la promozione al corso superiore dell'alunno GI CI, figlio dello stesso ricorrente.
Costituitisi il detto Consiglio di classe ed il Provveditorato agli studi di Varese, il Tribunale con ordinanza dell'11 dicembre successivo riteneva che la Scuola fosse dotata di personalità di diritto internazionale e che perciò fosse esente dalla giurisdizione italiana, onde rigettava "la domanda incidentale di sospensione" senza provvedere sulle spese.
Il CI ricorre a queste Sezioni unite chiedendo il regolamento preventivo di giurisdizione. La Scuola europea di Varese controricorre e deposita una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente sostiene l'appartenenza della controversia alla giurisdizione italiana invocando gli artt. 6 e 27 della convenzione recante lo statuto delle scuole europee, conclusa a Lussemburgo il 21 giugno 1994 e poi ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 6 marzo 1996 n. 151, secondo i quali, rispettivamente, ciascuna scuola
è trattata negli stati membri come un istituto disciplinato dal diritto pubblico e le controversie di cui essa è parte sono affidate alle giurisdizioni nazionali.
Occorre notare in via preliminare che secondo la giurisprudenza di questa Corte il regolamento preventivo di giurisdizione, di cui all'art. 41 cod. proc. civ., non è possibile se il giudice di merito adito abbia già emesso una pronuncia sulla giurisdizione (Cass. 22 marzo 1996 n. 2466, 11 gennaio 1997 n. 191). Essa però non può valere nel caso di specie, in cui il Tribunale amministrativo regionale, adito con unico ricorso sia per il provvedimento di sospensione ex art. 21, settimo comma, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, sia per l'annullamento dell'atto amministrativo impugnato, ha bensì declinato la giurisdizione, ma solo con riguardo alla richiesta di provvedimento urgente, com'è dimostrato dal fatto che esso ha espressamente richiamato l'art. 21 cit., ha affermato di decidere solo "in ordine alla domanda incidentale di sospensione" e non ha provveduto sulle spese.
In una fattispecie simile, in cui il giudice a quo, dopo avere così provveduto in ordine all' istanza cautelare, aveva rimesso le parti davanti a sè per trattare la causa nel merito, queste Sezioni unite hanno ritenuto ammissibile l'istanza di regolamento ex art. 41 cod. proc. civ. (Cass. 8 maggio 1997 n. 6228) ed in tal senso si procede anche ora.
Non è ravvisabile la cessazione della materia del contendere, prospettata dalla controricorrente in memoria. La stessa parte ammette che l'allievo bocciato ha dovuto ripetere la terza classe, sia pure in altra scuola, così subendo gli effetti del provvedimento sfavorevole impugnato in sede giudiziaria.
Ciò premesso, è necessario richiamare la decisione n. 376 del 23 gennaio 1990, secondo cui la Scuola europea di Varese - Ispra, istituita da alcuni Stati della Comunità economica (oggi Unione) europea con accordi stipulati a Lussemburgo il 12 aprile 1957 ed il 13 aprile 1962, ratificati rispettivamente con legge 3 gennaio 1960 n. 102 e 19 maggio 1965 n. 577, ha natura di ente pubblico di diritto interno e non di diritto internazionale, come risulta dall'art. 6 dello statuto, che espressamente ne stabilisce lo stato giuridico di istituto pubblico "nei riguardi della legislazione di ciascuna delle parti contraenti".
Giurisprudenza a cui ci si deve qui attenere, tanto più considerando che, alla stregua di una più recente pronuncia, l'attribuzione ad una organizzazione internazionale, come un istituto scolastico, nella convenzione ratificata, della capacità di concludere accordi con i governi statali (questo è anche il caso della Scuola europea di Varese: art. 2, comma 3, della convenzione ove sembra essere previsto un "accordo di sede") comporta bensì il riconoscimento di una soggettività giuridica internazionale, ma questa non basta ad equipararla ad uno Stato, tanto da assicurarle l'immunità giurisdizionale alla stregua del principio par in parem non habet iurisdictionem, implicitamente recepito attraverso l'art.10 Cost. Tale immunità deve infatti risultare, espressamente o per implicito, dalle norme pattizie internazionali relative all' organizzazione oppure da norme della legislazione nazionale (Sez. un., ud. 12 nov. 98, 2 Piette C. Ist. un.europeo).
Nel caso di specie l'immunità era esclusa dal citato art. 6 della convenzione del 1957 e l'esclusione è confermata dalla nuova convenzione del 1994, richiamata dal ricorrente. Il suo art. 6 stabilisce infatti nel secondo comma che "con riguardo ai suoi diritti ed obblighi, la scuola è trattata in ciascuno Stato membro come un istituto scolastico disciplinato dal diritto pubblico, fatte salve le specifiche disposizioni previste nella presente convenzione". Inoltre l'art. 27 della stessa convenzione istituisce una "camera dei ricorsi", "unica competente, in prima e in ultima istanza, a conoscere, dopo aver esaurito la via amministrativa, delle controversie relative all'applicazione della presente convenzione alle persone in essa menzionate ... e relative alla legalità di un atto ... adottato nei loro confronti dal consiglio superiore o dal consiglio di amministrazione di una scuola". Per i casi non rientranti in questa previsione, come quello di specie, ossia per "le altre controversie di cui le scuole sono parte", il comma 7 dello stesso art. 27 stabilisce "la competenza delle giurisdizioni nazionali".
Con ciò è palese l'appartenenza della presente controversia alla giurisdizione italiana, come era già anche prima dell'entrata in vigore di detta convenzione, resa esecutiva con la legge n. 151 del 1996. Le spese di questo regolamento di giurisdizione possono essere compensate per giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice italiano e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 1999