Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/03/1999, n. 138
CASS
Sentenza 15 marzo 1999

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La norma di cui all'art. 41 cod. proc. civ. (a mente del quale il regolamento preventivo di giurisdizione non è più ammissibile se il giudice di merito adito abbia già emesso una pronuncia sulla giurisdizione) non si applica nel caso in cui il giudice amministrativo, adito con unico ricorso sia per l'annullamento dell'atto amministrativo impugnato, sia per il provvedimento di sospensione dell'efficacia del medesimo ex art. 21 legge 1034/71, abbia sì declinato la propria giurisdizione, ma solo con riferimento alla richiesta di sospensiva (come dimostrato, nel caso di specie, dal tipo di provvedimento adottato - ordinanza -, dall'espresso riferimento all'art. 21 legge cit., dalla mancanza di ogni provvedimento in ordine alle spese), con la conseguenza che, in siffatte ipotesi, è ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione.

La scuola europea di Varese - Ispra, istituita da alcuni degli Stati appartenenti all'Unione Europea (secondo gli accordi del Lussemburgo del 12 aprile 1957 e del 13 aprile 1962, ratificati rispettivamente con leggi 102/60 e 577/65) ha natura di ente pubblico di diritto interno e non internazionale, come è legittimo evincere dal disposto dell'art. 6 del relativo statuto (nonché dall'art. 6 della citata Convenzione del 1957 e dagli artt. 6 e 21 della Convenzione del Lussemburgo 21 giugno 1994), che espressamente ne sancisce lo "status" giuridico di istituto pubblico "nei riguardi della legislazione di ciascuna delle parti contraenti", senza che assuma rilievo, in contrario, l'attribuzione, al detto istituto (al pari di altre organizzazioni internazionali), della capacità di concludere accordi con i governi statali, comportando tale circostanza il riconoscimento di una soggettività giuridica internazionale all'ente "de quo", ma non anche la sua equiparazione "tout court" ad uno Stato, onde assicurargli l'immunità giurisdizionale alla stregua del principio "par in parem non habet jurisdictionem". Ne consegue che le controversie tra un privato e l'istituto Varese - Ispra (nella specie, ricorso giurisdizionale amministrativo avverso il provvedimento di diniego di promozione di un alunno della scuola) sono devolute alla giurisdizione del giudice italiano, come confermato dalle disposizioni di cui agli artt. 6 e 27 comma settimo della già citata Convenzione del Lussemburgo 21 giugno 1994, ratificata in Italia con legge 151/96.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/03/1999, n. 138
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 138
Data del deposito : 15 marzo 1999

Testo completo