Sentenza 19 aprile 2017
Massime • 2
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 572 cod. pen., è sufficiente la sussistenza di un rapporto di convivenza caratterizzato dalla situazione di fatto della sottoposizione di una persona all'autorità di un'altra, che non deriva da un rapporto di familiarità o di lavoro, ma si sviluppa in un contesto di affidamento e di soggezione del sottoposto rispetto a chi assume una posizione di supremazia. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto la configurabilità del reato commesso da una persona, da tutti riconosciuta come "badante" della vittima, pur in mancanza della consacrazione di tale relazione in un formale rapporto di lavoro).
Ai fini della configurabilità del reato di sequestro di persona, non ha alcuna rilevanza lo scopo perseguito dall'agente. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto la configurabilità del reato commesso da una persona, da tutti riconosciuta come "badante" della vittima, che asseriva di averne limitato la libertà di movimento a sua tutela).
Commentari • 8
- 1. Fase dibattimentale e contestazione del reato connesso, sospensione del procedimento con messa alla prova.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Giuliano AMATO; Giudici :Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 517 del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Palermo nel procedimento penale a carico di D. L.P. con ordinanza del 25 marzo 2021, iscritta al n. 85 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica …
Leggi di più… - 2. Nuove contestazioni - Corte cost., n. 141 del 2018https://archiviopenale.it/
- 3. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 25 marzo 2021, il Tribunale ordinario di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova, relativamente al reato concorrente oggetto di nuova contestazione. 1.1.- Il giudizio a quo è stato instaurato mediante decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti di D. L.P., chiamata a rispondere del reato di cui all'art. 44, comma 1, lettera b), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recante …
Leggi di più… - 4. Coronavirus: l’ONU avverte: “Probabile aumento dei maltrattamenti in famiglia”Emiliano La Ganga · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 5. la Corte costituzionale ammette il "recupero" della messa alla prova per tutti i reati ascritti | Sistema Penale | SPhttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/04/2017, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2017 |
Testo completo
00206 -18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 19/04/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.417/2017- ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Dott. Dott. ANGELA TARDIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 19710/2016 - Consigliere - Dott. VINCENZO SIANI Dott. STEFANO APRILE - Consigliere - - Rel. Consigliere -Dott. ANTONIO MINCHELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI SS N. IL 27/06/1957 NT MA N. IL 10/05/1960 avverso la sentenza n. 13/2015 CORTE ASSISE APPELLO di FIRENZE, del 21/01/2016 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/04/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO MINCHELLA Мича,Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Antonio Mura, che ha concluso per la declaratoria di incommissibil e per I ricorso del Remozini e per نما zigettodel wears delle EN;
Udito, per la parte civile, l'Avv Fobal Mocols, the s. à cimeto Lanti cu Avv. Eri berto Ross Uditi difensor Avv. Marimo o, che homme, wrist to fer l'accogliments bei motivi di sricorso RILEVATO IN FATTO 1. Con sentenza in data 15/07/2014 la Corte di Assise di Lucca condannava OR SI alla pena di anni trenta di reclusione per la cagionata morte di IA AR a seguito di maltrattamenti e per l'omicidio volontario di AL RA nonché per sequestro di persona, maltrattamenti in famiglia e distruzione di cadaveri;
lo condannava inoltre alla pena di anni otto di reclusione ed € 15.000,00 di multa per truffa, circonvenzione di incapace, appropriazione indebita;
condannava altresì EN AR alla pena di anni sedici di reclusione per l'omicidio di AL RA, sequestro di persona, maltrattamenti in famiglia e distruzione di cadaveri. Si legge in sentenza che la vicenda processuale era iniziata nel settembre 2010 in Viareggio quando due donne, e cioè AL RA (classe ai fe 1930) e IA AR (classe 1951) non davano più notizie di sé di loro ai conoscenti, i quali avevano saputo che esse, invece di vivere nella loro dimora, avevano preso a vivere in una baracca in un campo ove vi erano solo rifiuti e roulottes, assieme a IN ID, nipote della RA e figlio della AR. Le donne non erano state mai più ritrovate: la RA veniva descritta come una anziana vedova, ipertesa e con grave scompenso cardiaco;
la AR (vedova del primo marito e divorziata dal secondo) era in buona salute, ma presentava una conclamata immaturità affettiva;
il IN era portatore di handicap per un ritardo cognitivo che non gli consentiva di tutelare i propri interessi e lo rendeva facilmente circonvenibile: la famiglia era proprietaria di due appartamenti e la RA fruiva di una pensione ed era titolare di risparmi investiti in titoli di stato. Nel nucleo si era inserito negli anni 2003/2004 OR SI, cugino del primo marito della AR: costei si era innamorata di lui ed era prona ad ogni sua direttiva;
egli era riuscito ad ottenere dalla RA una delega ad operare per conto della stessa sui conti bancari e con la carta bancomat ed aveva compiuto un elevatissimo numero di operazioni sottrattive;
parimenti aveva agito allo stesso sul modo sul conto del IN ID, che aveva preso a lavorare con sé per mansioni di semplice manovalanza, e cioè le unich kalla portata del ragazzo, compensandolo in misura да modesta ma divenendo suo unico punto di riferimento;
di fatto egli era divenuto colui che controllava l'intera famiglia. Il giudice rilevava che la famiglia aveva due appartamenti, uno in Viareggio ed uno in Torre del Lago;
il IN aveva riferito che il OR aveva loro proposto di venderli al fine di acquistare una nuova casa più grande dove avrebbero potuto vivere insieme, li aveva convinti ed aveva poi contattato un avvocato, tale Giunio Massa (coimputato ma in separato giudizio); il OR aveva negato di essere stato l'ideatore dell'operazione, attribuendola alla RA, ma la Corte territoriale aveva osservato che il IN, sebbene certamente portatore di un disagio mentale, non ne era influenzato nei suoi ricordi e 1 che ogni elemento logico si opponeva a quella versione: la donna anziana, seriamente malata e frequentemente allettata, non poteva avere interesse ad una vendita senza munirsi di una soluzione abitativa alternativa, che evidentemente le era stata fatta balenare con il miraggio di una casa più grande e già pronta;
anche la AR aveva aderito, poiché la sua infatuazione aveva scemato quel poco di senso critico che ella serbava;
quanto al IN, egli aveva patologicamente scarso senso critico e faceva completo affidamento sul OR. Peraltro, uno degli appartamenti era stato locato pochissimo tempo prima, per cui ciò risultava in contrasto con l'improvvisa decisione di venderlo. Il giudice rilevava poi che la vendita dei due immobili era stata pattuita per un prezzo di € 294.000,00 mentre il valore commerciale era pari ad € 570.000,00: spiegava che le valutazioni del consulente tecnico del P.M. erano attendibili poiché basate su stime dell'epoca della vendita, al contrario di quelle della consulenza tecnica della difesa degli imputati, che aveva preso a base le stime di anni dopo, in uno scenario immobiliare molto modificato (gli immobili de quibus erano in buono stato all'epoca dei fatti ed uno di essi era locato per un canone non certo modesto); ed ancora, si sottolineava che la vendita era stata effettuata con quattro distinti contratti, nei quali figuravano acquirenti la moglie, il fratello ed il figlio dell'avvocato Giunio Massa, conoscente del OR: detto avvocato era stato sempre presente nelle trattative, aveva emesso assegni usati nelle compravendite e si era presentato ad altre persone come il proprietario delle case;
peraltro, una parte del prezzo di acquisto era stato usato come contropartita della vendita al IN di un terreno dell'avv. Massa (per un valore di € 40.000,00 mentre ne poteva valere soltanto € 11.000,00), terreno all'epoca non edificabile, gravato da vincoli e connotato da una pendenza del 35% che ne limitava AR grandemente l'utilizzo. Alla RA ed alla NA era stato promesso che, ou dopo la vendita, avrebbero potuto vivere in uno degli appartamenti, ma la promessa era stata presto infranta;
inoltre, il prezzo non era stato versato interamente ed alcuni documenti relativi ai pagamenti recavano una firma contraffatta della RA;
tutto ciò faceva concludere che una cospicua parte della somma era stata intascata dal OR, giacchè, ad esempio, nulla risultava essere stato versato alla AR. Risultava evidente l'appropriazione indebita di molto denaro da parte del OR che aveva potuto utilizzare i conti personali della RA grazie alla delega ed aveva tradito la fiducia in lui riposta da quelle persone sostanzialmente indifese: emergevano numerosissime operazioni di rilascio di assegni e di ricarica di carte prepagate, sproporzionate rispetto all'età ed alle condizioni della donna: del resto, il OR sul punto era reo confesso. Parimenti era emerso che il OR, gestendo i denari del IN, gli aveva in pochi mesi sottratto ogni somma: anche in questo caso risultavano prelievi e ricariche di carte in misura spropositata rispetto all'età del ragazzo ed al suo handicap. Le vicende successive alla vendita erano poi 2 divenute drammatiche: il OR aveva diviso e spostato ripetutamente il nucleo familiare facendolo alloggiare in vari luoghi (Capannori, Torre del Lago, Camaiore) sino a portarli in un campo nel mentre egli vendeva anche gli arredi delle loro case;
in uno di questi spostamenti la RA era stata allocata in un appartamento di Torre del Lago ed una teste ivi abitante aveva riferito che con lei viveva la EN AR, compagna del OR, la quale però usciva presto al mattino per lavorare e lasciava la donna anziana sola, affamata, pressochè immobilizzata e chiusa a chiave nella casa, tanto che la donna talora si lamentava ad alta voce (circostanze sostanzialmente ammesse dalla EN); il giudice rilevava che la RA era una donna quasi ottantenne, priva di assistenza e di aiuto, gravata da patologie e dalla deambulazione quasi impedita, tanto che doveva usare una sedia a rotelle. Infine, nell'estate 2010, le donne ed il IN erano stati allocati in un campo di Viareggio, brullo, spoglio, occupato da vecchie roulottes, da una baracca e da molti rifiuti di ogni genere: era un terreno recintato e chiuso dove il OR aveva condotto quelle persone che non gli opponevano resistenza;
la AR ancora credeva alla promessa della casa più grande e l'aveva confidato ad una donna che si recava quotidianamente nei pressi del campo per accudire i propri cani;
la AR era in condizioni fisiche prostrate, ridotta in una condizione di magrezza tale che ella, ritratta in una fotografia di quel periodo, non era stata riconosciuta nemmeno dalla figlia nel corso del processo. Il OR e la EN avevano sostenuto che il campo era attrezzato con acqua corrente e servizi igienici, che non mancava mai il cibo e che la EN medesima si prendeva cura della RA: era invece emerso che non vi era acqua corrente e il IN si recava in proprietà vicine con una carriola per riempire taniche vuote con acqua;
parimenti non vi erano servizi igienici, per cui le tre persone effettuavano i bisogni fisiologici all'aperto, oppure utilizzando un secchio;
le donne terminavano l'acqua durante il giorno, per cui essa poteva poi essere presa dal IN soltanto la sera quando egli tornava dai lavoretti che svolgeva per il OR, ed elle restavano per ore prive di acqua. Le testimonianze in tal senso erano state uniformi e la Corte di Assise riteneva attendibili quelle dichiarazioni: peraltro, la donna che accudiva i cani ed il suo compagno, in una circostanza, avevano udito la RA invocare aiuto e, scavalcata la rete, l'avevano trovata nella baracca, stesa, disidratata in un ambiente surriscaldato: avevano allora chiamato il OR e la EN;
il OR si era infastidito per il loro intervento e nei giorni successivi per due volte la donna si era ritrovata con gli pneumatici dell'automobile bucati. In sostanza le donne erano lasciate sole e senza acqua per ore, senza servizi igienici e in condizioni ambientali degradate;
la chiave del cancello l'aveva il OR ed anche il IN, il quale però era terrorizzato dal disobbedire al OR, che gli aveva ingiunto di non farle uscire e di non far entrare nessuno;
il OR la sera chiudeva anche la RA nella baracca. Non si 3 accoglieva l'argomento che le tre persone potevano chiedere aiuto, poiché si trattava di profili soggettivi manchevoli di capacità di comprendere appieno. Si legge ancora che il 22/08/2010 il IN, tornato al campo, aveva trovato la AR in una roulotte, distesa sul letto e coperta da un lenzuolo, immobile: aveva le labbra secche e gli occhi aperti e non si muoveva;
dalla descrizione si concludeva che la donna era presumibilmente morta: il ragazzo aveva telefonato al OR;
il giorno dopo la AR non c'era più e il OR aveva detto al IN che ella si era ricoverata a Milano, ma nessuno aveva più visto la donna;
i tabulati telefonici confermavano le continue chiamate del IN all'imputato quel pomeriggio del 22/08/2010, a testimonianza della sua agitazione: ma non era parso strano che egli si fosse fidato di quegli poiché era il suo unico punto di riferimento. Nei giorni seguenti la donna che accudiva i cani aveva saputo dell'accaduto ed aveva notato che il OR e la EN erano sempre al campo, spostavano la roulotte e trasferivano la RA nel caravan già abitato dalla AR;
nelle settimane successive le condizioni della RA peggioravano e la RA (cioè la donna che accudiva i cani in zona adiacente al campo) era riuscita a farsi aprire dal IN (giacchè ella non aveva la possibilità di accedere al campo, chiuso a chiave), vedendo che l'anziana era stesa sul letto, coperta, con gli occhi aperti, forse sedata ma viva;
il IN però l'aveva subito fatta uscire, temendo il ritorno dell'imputato. Dopo quel giorno il OR e la EN avevano iniziato una grande pulizia del campo, portando via vestiti e biancheria e bruciando molte cose;
il IN aveva detto alla donna che l'imputato gli aveva riferito che anche la nonna si era ricoverata altrove: a quel punto, la donna convinceva il ragazzo a sporgere denunzia ai Carabinieri. Il giudice rilevava che le donne erano scomparse da tempo già al 20/09/2010. Vi era poi la dichiarazione di un coimputato, tale RE SC, pluripregiudicato amico del OR e sovente in sua compagnia: questi aveva riferito che in quel periodo si era recato al campo ed aveva visto l'imputato mestare all'interno di un bidone di ferro rosso, dal quale si levavano fiamme alte, e quello gli aveva chiesto se sapeva chi c'era nel bidone;
lui aveva replicato: «La mamma di ID» e quegli aveva risposto affermativamente. Circa venti giorni dopo era tornato nel campo e aveva notato che dal bidone rosso si alzava un odore nauseabondo: si era avvicinato ed aveva visto lì dentro un mezzo busto carbonizzato con una ampia ferita sulla destra del cranio, riconoscendo le fattezze della RA. Il giudice concludeva che, nelle due diverse circostanze, il RE aveva assistito alle fasi di distruzione dei due cadaveri: nei giorni seguenti l'imputato e la EN procedevano alla pulizia del campo;
anzi, egli, con una piccola ruspa, aveva schiacciato il bidone rosso, poi aveva grattato il terreno di sotto poiché era rimasta la forma circolare del bidone, il quale era stato poi portato via;
sempre il RE riferiva che i due ricorrenti gli avevano confidato che i resti delle due donne erano stati posti in sacchetti e poi gettati in vari cassonetti di Viareggio. Il 4 giudice riteneva attendibili queste dichiarazioni poiché il coimputato non aveva interesse ad accusare falsamente il OR, dal quale aveva tratto il suo poco guadagno nella sua vita sbandata;
della sua affidabilità i ricorrenti dubitavano e di ciò era rimasta traccia in alcune intercettazioni;
non si ignorava che il RE aveva anche ritrattato per poi confermare le sue dichiarazioni, ma i riscontri al suo racconto erano stati rinvenuti mentre la versione offerta dal OR era parsa non credibile: costui aveva dichiarato che il 22/09/2010, contattato dal IN circa il malore della AR, si era recato al campo all'indomani, incontrando la AR in piena salute e pronta a partire: ella gli avrebbe detto di aver deciso di partire ed avrebbe preparato sacchetti con le sue cose;
nei giorni successivi ella avrebbe fatto trovare dei biglietti tranquillizzanti nella cassetta delle lettere ed avrebbe indicato una data im cui avrebbe ripreso anche la RA;
al giorno indicato sarebbe tornata condotta da un uomo in automobile (una vettura di marca Mercedes o BMW), scuro di pelle, con i baffetti, ed avrebbe portato via la RA con la vettura lasciando al campo la sedia a rotelle. Il giudice non credeva a questo racconto: la AR era stata vista forse già morta e non certo pronta ad andarsene per ignota destinazione senza danaro e senza che ciò apparisse strano al OR;
inoltre avrebbe portato via la madre che invece altri avevano descritto come ormai immobilizzata e patita, e lo avrebbe fatto con l'ausilio di un misterioso uomo con i baffetti;
sebbene vi fosse stato un testimone che aveva detto di aver visto le due donne qualche mese dopo in Bastia Umbra, si trattava di una persona anziana, con problemi alla vista, che aveva descritto l'incontro in modo poco credibile per le condizioni di luce e di distanza e che non aveva riconosciuto le donne in una recente fotografia. Il giudice concludeva che la AR era deceduta per i maltrattamenti subiti, per il poco cibo, per la scarsa acqua, per le condizioni di degrado e per il forte deperimento organico;
ne conseguiva il delitto di cui al capoverso dell'art 572 cod.pen.; diverse erano le conclusioni per la RA, la cui morte, dopo quella della AR, era stata certamente accettata con dolo eventuale, atteso che era malata, allettata, sofferente per la calura, ma, nell'intento di nascondere la situazione, era stata mantenuta nel campo: a quel punto i cadaveri erano stati bruciati ed i resti dispersi. Responsabile era anche la EN, la quale non era stata una semplice badante, ma era la compagna del OR, conosceva le sue azioni, fruiva anche lei del danaro sottratto alla RA, aveva mentito sulle condizioni del campo ed aveva sostenuto che le donne fossero andate via di loro volontà: il RE aveva riferito che entrambi avevano distrutto i corpi e fatto sparire i resti e le intercettazioni dimostravano che ella aveva spinto il OR ad intimorire RE prima che questi fosse sentito dai Carabinieri. Il OR veniva condannato anche per una vicenda estremamente simile, ma con conseguenze non tragiche, e cioè una truffa ed una appropriazione indebita a 5 danno di una donna, tale Villa LA, che era vedova con problematiche psicologiche ma con un reddito apprezzabile e proprietaria di un appartamento in Viareggio;
anche ella si era invaghita del OR, che l'aveva convinta a vendere l'appartamento ancora una volta a congiunti dell'avv. Giunio Massa ad un prezzo inferiore al valore di mercato, non versato per intero e presto scomparso per i prelievi effettuati del OR, che si era fatto da lei consegnare la carta bancomat. Ma la donna aveva compreso la truffa, dopo aver capito di essere rimasta senza casa e senza altra sistemazione: la sua casa era stata progressivamente spogliata di mobili dal OR ed infine lei era stata cacciata dall'avv. Massa.
2. Interponevano appello il PM e i due imputati. Il OR censurava la vaghezza delle condotte truffaldine addebitate, la contraddittorietà del cagionare la morte di persone da cui traeva profitto, l'attendibilità dei valori stimati degli appartamenti, la condizione di minorità delle due donne;
si contestava che il campo fosse spoglio, affermando che vi era stata una pompa per l'acqua anche se era rotta e che per i bisogni non si usava un secchio, ma un vasone, come accade per le persone anziane;
si contestava l'attendibilità e la sincerità di molti testimoni e il trattamento sanzionatorio. La EN contestava che nel campo vi fossero condizioni ambientali degradate poiché vi era una fontana poco distante, i pasti erano stati regolari con molti momenti conviviali;
in ogni caso non aveva partecipato ai fatti, ma, al più, aveva commesso favoreggiamento verso il suo compagno;
si affermava che non vi era prova della morte delle due donne per cui nemmeno vi era prova della distruzione dei cadaveri. Il P.M. chiedeva di rivedere il trattamento sanzionatorio adeguandolo alla gravità dei fatti.
3. Con sentenza in data 21/01/2016 la Corte di Assise di Appello di Firenze confermava sostanzialmente la condanna di primo grado, escludendo soltanto per la EN la condanna al risarcimento dei danni verso le parti civili del capo L) per il quale era stata assolta. Ma il giudice riteneva granitico lo spessore probatorio a carico degli imputati: seppure non erano stati rinvenuti i cadaveri, due testimoni avevano visto le due donne morte ed era stato riferito in ordine alle modalità di distruzione dei cadaveri, per cui non vi era dubbio né sul decesso né sul fatto che esse fossero morte nel campo brullo a causa della condotta del OR;
costui aveva spogliato di ogni avere il nucleo familiare delle vittime, arricchendo il proprio e concedendosi un costoso stile di vita condiviso con la EN;
le due donne erano vittime l'una dell'età e della poca lucidità e l'altra della sua immaturità affettiva, della sua debolezza e della sua infatuazione;
la falsa prospettazione di costituire un nuovo 6 nucleo familiare per vivere insieme, unita alla falsa promessa di continuare a vivere nel loro appartamento, era una condotta ben delineata che costituiva una truffa per le donne ed una circonvenzione di incapace per IN. Il prezzo di vendita più basso era stato funzionale a concludere rapidamente l'accordo ed il ricavato era occorso per acquistare un chiosco-bar che il OR aveva intestato a suoi familiari, al pari di come aveva fatto appropriandosi molto danaro dai conti bancari delle vittime. Analoga condotta era stata tenuta per Villa LA. Quanto alle condotte di sequestro di persona e maltrattamenti, il giudice respingeva ogni prospettazione difensiva: il campo era brullo, non vi era acqua corrente, non vi era alcun bagno chimico, i bisogni fisiologici erano espletati in contenitori poi sversati nelle vicinanze di baracca e roulotte, il cibo era insufficiente, il cancello era chiuso e gli alloggi erano esposti ad una dannosa calura estiva;
le condizioni fisiche di deperimento organico conseguente erano attestate da una fotografia della AR e i testimoni venivano ritenuti credibili e sinceri poiché la linearità dei racconti li legava in modo coincidente, mentre il racconto della partenza volontaria fatto dal OR veniva ritenuto inverosimile. Il coimputato RE veniva ritenuto credibile nella descrizione della distruzione dei corpi, per assenza di qualsiasi interesse a mentire. Di conseguenza, la morte era certa e la distruzione dei cadaveri non poteva quindi tornare a favore degli imputati. Quanto alla EN, ella era stata la carceriera della RA, tanto da essere conosciuta da altre persone come la badante dell'anziana: era vero che ella aveva uno scarso livello culturale, ma era certamente in grado di percepire la criminosità della sua condotta, giacchè aveva diviso con il OR i benefici delle appropriazioni di danaro, teneva segregata la RA, era sovente nel campo e quindi ben conosceva il disegno criminoso unitario;
peraltro, dopo la morte della AR era stata lei a confidare al RE quanta fatica le era costato fare a pezzi il cadavere e bruciarlo, e da quel momento la tragica sorte della RA era solo questione di tempo, ma lei aveva continuato a partecipare fattivamente alle condotte, tanto che, dopo la distruzione del secondo cadavere, veniva vista pulire il campo e partecipare alla combustione di cose che emanavano un odore nauseabondo, come appunto la carne umana bruciata;
il sequestro di persona non era assorbito dai maltrattamenti né la sua partecipazione era stata di minima importanza. Infine si respingeva la censura circa l'esclusione della testimonianza dell'avv. Marzaduri, che sosteneva di avere incontrato casualmente la AR nell'ottobre 2010: ma la decisione era stata obbligata, poiché l'avv. Marzaduri aveva assunto la difesa dell'avv. Giunio Massa e svolto attività investigativa difensiva, per cui si riteneva avrebbe dovuto astenersi da quell'incarico difensivo;
peraltro, l'avvistamento si riferiva ad una immagine della AR ferma ad anni prima, mentre ella era profondamente all'epoca dei fatti. Il trattamento mutata sanzionatorio restava invariato. 7 4. Avverso detta sentenza propone ricorso SI OR a mezzo del difensore Avv. SI Landi.
4.1. Con il primo motivo deduce, ex art. 606, comma 1 lett. e), cod.proc.pen., manifesta illogicità della motivazione in relazione alle imputazioni di truffa, circonvenzione di incapace e appropriazione indebita: sostiene che il giudice aveva ignorato che la volontà di vendita degli appartamenti era riconducibile alla RA, che voleva liquidare ogni questione ereditaria;
che la prospettazione di un valore inferiore al reale non era dimostrativo di un carattere fraudolento ma anzi ne era la negazione;
che una promessa non mantenuta non poteva avere i caratteri dell'artificio o raggiro;
che la vendita fu attuata con più atti;
che l'interesse di un truffatore avrebbe dovuto essere quello del maggior ricavo possibile;
che la spinta non poteva essere la fretta di concludere poiché il OR aveva confessato di essersi appropriato già della pensione della RA;
che nessun elemento legava il ricavato della vendita all'acquisto di un chiosco per la famiglia del ricorrente.
4.2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc.pen., la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla certezza della morte delle donne per fatto omicidiario: lamenta che era stata provata soltanto la scomparsa delle stesse ed erano state apoditticamente sottovalutate le testimonianze di chi le aveva successivamente viste.
4.3. Con il terzo motivo deduce, ex art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc.pen., manifesta illogicità della motivazione in relazione alla distruzione dei cadaveri ed alla valutazione indiziaria: sostiene che era stata data patente di attendibilità a dichiarazioni inverosimili, come la combustione in un bidone all'aperto e in orario diurno;
anzi il RE avrebbe dovuto essere considerato coimputato in quei supposti delitti giacchè era riuscito ad eludere la sua responsabilità dietro un falso pentimento.
4.4. Con il quarto motivo deduce, ex art. 606, comma 1 lett. b) e lett. e), cod. proc.pen., erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dell'omicidio della RA: si sostiene che il decesso della AR era stato ritenuto un evento sostanzialmente colposo mentre quello della RA un evento omicidiario a dolo eventuale, fondato sulla consapevolezza delle condizioni fisiche della seconda vittima;
ma la situazione patologica di questa non era stata definita in modo chiaro;
quella morte era stata attribuita non sulla base della volontà dell'evento, ma sulla base della prevedibilità dello stesso, per cui si restava nell'ambito della colpa.
4.5. Con il quinto motivo deduce, ex art. 606, comma 1 lett. e), cod.proc.pen. manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova: si sostiene che la documentazione fotografica prodotta in atti evidenziava che all'interno del campo vi un bidone rosso, mentre il RE aveva detto che quello usato per laera 8 combustione dei corpi era stato distrutto e poi gettato;
il giudice aveva ritenuto che le fotografie si riferissero alla situazione ante-delitto, mentre era indubitato che fossero state scattate in seguito e ciò scardinava la dichiarazione del RE, personaggio già condannato per falsa testimonianza.
5. Propone ricorso anche EN AR a mezzo del suo difensore Avv. Eriberto Rosso.
5.1. Con il primo motivo deduce, ex art. 606, comma 1 lett. e), cod.proc.pen., manifesta illogicità della motivazione in relazione al sequestro di persona ed ai maltrattamenti sulla RA: lamenta che il giudice di appello, pur prendendo atto che il dispositivo di primo grado non recava una formale condanna per quei reati (giacchè si citava espressamente soltanto l'omicidio), aveva ritenuto che non vi era neppure una formale assoluzione ed aveva tratto la valutazione di colpevolezza dalla motivazione della sentenza, ma ciò era stato un sofisma che aveva preso luogo della constatazione di una mancanza di pronuncia che non poteva divenire una di sostanziale condanna;
la responsabilità per dolo eventuale per omicidio aveva fatto ritenere la ricorrente responsabile anche dei fatti logicamente anteriori, quali il sequestro di persona ed i maltrattamenti in un sorta di infondato assorbimento che era stato poi smentito dalla pena inflitta, computata in relazione ai singoli reati;
ma il dispositivo non poteva essere sostituito dalla motivazione poiché non è essa che esprime la volontà del giudice;
peraltro era stata esclusa la percepibilità di una prestazione di cura, vigilanza e custodia verso la vittima, per cui non vi era il presupposto dell'art 572 cod.pen. anche perché nessun teste aveva riconosciuto la ricorrente come badante.
5.2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1 lett. e), cod.proc.pen., mancanza di motivazione sulle deduzioni difensive relative ai delitti ex artt. 572 e 605 cod.pen., ritenute generiche dal giudice di appello e respinte in modo superficiale ed incompleto, attuato con sintesi estreme e con richiami acritici alla sentenza di primo grado.
5.3. Con il terzo motivo deduce, ex art. 606, comma 1 lett. e), cod.proc.pen., manifesta illogicità della motivazione in relazione alla esclusione dell'assorbimento del delitto ex art 605 cod.pen. in quello ex art 572 cod.pen.: si sostiene che l'esclusione era sorretta dalla diversità dei beni giuridici offesi, ma il secondo delitto tutela l'intera personalità di un individuo, la quale è pregiudicata anche dalla restrizione della piena libertà.
5.4. Con il quarto motivo deduce, ex art. 606, comma 1 lett. b) e lett. e), cod. proc.pen., erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del delitto di omicidio: si sostiene che la mancanza della relazione di cura rendeva l'accettazione della morte della vittima, al più, come una 9 forma aggravata di omissione di soccorso giacchè la presenza della ricorrente nel campo poteva metterla in allarme;
in ogni caso, l'essere la compagna del OR non poteva divenire un elemento a sfavore, poiché ciò non equivaleva all'elemento soggettivo di un omicidio o delle spoliazioni pecuniarie (delle quali non era stata mai imputata); la condotta della ricorrente poteva essere definita come una lunga connivenza, poi sfociata in un favoreggiamento: la mancanza di volontà dell'evento letale era proprio nel fatto che ella beneficiava indirettamente della appropriazione della pensione della vittima, per cui non aveva interesse alla sua morte;
peraltro, la mera accettazione del rischio della morte non equivaleva alla intenzione di cagionarla e confondeva i piani della colpa cosciente, giacchè il solo aspetto rappresentativo non era una prova di volontà. Peraltro sottolinea la incompatibilità dell'assoluzione per i maltrattamenti ed il sequestro di persona della AR e la dichiarazione di responsabilità per analoghi fatti, nello stesso luogo e nello stesso tempo, ai danni della RA.
5.5. Con il quinto motivo deduce, ex art. 606, comma 1 lett. e), cod.proc.pen., manifesta illogicità della motivazione in relazione alla certezza della morte della RA: sostiene che la mancanza di un cadavere non impedisce aprioristicamente di coltivare un'accusa omicidiaria, ma nella fattispecie un'assenza fisica era stata intesa con certezza come una morte, che invece era solo una possibilità; peraltro detta incertezza non consentiva nemmeno di affermare quale fosse stata la causa della morte, atteso che vi erano patologie pregresse.
5.6. Con il sesto motivo deduce, ex art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc.pen., manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione alla distruzione del cadavere: il RE aveva visto solo il OR mestare nel bidone mentre la ricorrente gli avrebbe solo detto che era stata dura (inteso come far sparire i corpi); la pulizia del campo era successiva alla distruzione e non implicava un concorso in essa, ma, al più, un favoreggiamento.
5.7. Con il settimo motivo deduce, ex art. 606, comma 1 lett. e), cod.proc.pen., manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei reati di maltrattamenti e sequestro di persona: sostiene che non esisteva alcuna relazione interpersonale con la RA per cui la mera convivenza in un determinato periodo non aveva creato il presupposto dei maltrattamenti;
in ogni caso si afferma che vi erano state occasioni conviviali e alla RA non mancava il cibo;
se poi vi era stata qualche limitazione della libertà, essa era avvenuta a tutela dell'anziana.
5.8. Con l'ottavo motivo deduce, ex art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc.pen., manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta inconcedibilità della circostanza attenuante ex art. 114 cod.pen., affermata in modo apodittico senza considerare che anche senza la ricorrente il risultato finale non sarebbe stato differente negli esiti e nelle modalità. 10 6. In udienza le parti hanno concluso come specificato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere rigettati, poiché sono infondati. Preliminarmente, tuttavia, appare opportuno ribadire che molte argomentazioni presenti nel ricorso si risolvono in critiche alle valutazioni di merito compiute dalla Corte di Assise di Appello sulla base di circostanze fattuali, la cui sussistenza i ricorrenti contestano, suggerendo soltanto ricostruzioni alternative con inammissibili incursioni nelle risultanze processuali che non possono trovare spazio nel giudizio di legittimità allorquando la motivazione sia, come nel caso di specie, coerente e plausibile nei suoi contenuti fondamentali. Nel caso portato alla cognizione di questa Suprema Corte, infatti, ci si trova di fronte a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, si da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che entrambe le pronunzie hanno offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti dei ricorrenti. Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369/2006, Rv. 235507).
2. Il ricorso di SI OR articola le sue prospettazioni in differenti motivi, supra più analiticamente riportati.
2.1. La prima ragione di doglianza del OR tende sostanzialmente a porre in discussione, sul piano della ricostruzione fattuale, le conclusioni cui sono giunte entrambe le sentenze di condanna: sostiene egli, infatti, l'insussistenza di elementi fraudolenti nella sua condotta, insistendo sul fatto che era stata la RA a decidere di vendere gli appartamenti;
che egli non avrebbe avuto interesse a vendere gli stessi ad un valore inferiore a quello di mercato;
che egli, al più, non 11 aveva onorato delle promesse, ma ciò non equivaleva ad un artifizio o ad un raggiro, anche perché nessun elemento legava il ricavato della vendita dei beni immobili delle vittime all'acquisto di un chiosco-bar per la famiglia del ricorrente. Ma ognuna di queste argomentazioni trova una congrua risposta nelle conclusioni riportate nella sentenza impugnata: così, la Corte territoriale ben precisa (pag. 16 segg. della sentenza impugnata) che il ricorrente OR aveva commesso una truffa ai danni della AR e della RA mentre aveva posto in essere una circonvenzione di incapace nei confronti del IN. Nel dettaglio - scrive il giudice - il OR aveva profittato della scarsa lucidità delle persone offese, dell'indebolimento delle loro capacità mentali, della loro debolezza psichica e del loro livello culturale;
così, profittando della sua lontana parentela con la AR, si era insinuato nelle vicende della famiglia, facendo delle due donne delle facili prede grazie all'età della RA ed alla particolare condizione della AR, donna non più giovanissima, già vedova e divorziata, connotata da una immaturità sentimentale che la rendeva esposta alle infatuazioni, come era avvenuto appunto nei confronti del ricorrente;
la RA era parimenti una donna anziana, reduce da intervento chirurgico cardiaco, con lucidità così compromessa da non comprendere che il ricorrente le aveva fatto vendere i suoi beni (viene riportato che ella era stata sentita urlare di non avere venduto le case). Quanto al IN, la sua condizione di inferiorità psichica è già stata supra descritta: e le argomentazioni del ricorrente circa la mera natura di promesse fatte alle persone offese paiono prive di rilievo, poiché il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui la valutazione dell'induzione in errore deve essere effettuata ex post e persino la grossolanità del raggiro o dell'artificio non esclude la possibilità di successo nei confronti di persona particolarmente vulnerabile (Sez. 6, n. 26107 del 14/04/2003, Rv. 225872). La valutazione della idoneità della condotta a trarre in inganno deve essere effettuata avuto riguardo alla efficacia concreta della azione posta in essere: si ritiene, cioè, che il giudizio sull'idoneità della condotta a trarre in inganno la vittima non debba essere effettuato ex ante ed in astratto, ma ex post ed in concreto poiché per la configurabilità del reato di truffa rileva solo la condotta dell'agente (Sez. 2, n° 30952 del 15/06/2016, Rv 267380). In tema di truffa, poi, la particolare condizione di un soggetto determinata da una fragilità di fondo ovvero da una situazione contingente non esclude la configurabilità in suo danno del reato, potendo, anzi renderne più agevole l'esecuzione (Sez. 2, n. 46118 del 20/10/2015, Rv. 265215). Così, la (falsa) prospettazione di costituire un nuovo nucleo familiare allargato, la (falsa) prospettazione di poter continuare ad abitare in uno degli appartamenti venduti, la prospettazione di valori di vendita inferiori a quello effettivi sono stati correttamente ritenuti dal giudice come raggiri che incidevano fortemente sulla 12 psiche delle due donne e del IN, il quale ormai vedeva sempre di più nel ricorrente il suo punto di riferimento. Ulteriore corretta e ragionevole conseguenza tratta dalla Corte territoriale è l'accelerazione impressa dal ricorrente alla vendita degli appartamenti, da attuare a prezzi più bassi di quelli effettivi: ciò sia per evitare che taluno potesse intralciare il suo piano sia per ottenere quanto prima una somma comunque di rilievo. Ed ancora, la Corte territoriale ottiene conferma ulteriore del complessivo piano fraudolento nelle condotte di appropriazione indebita del ricorrente, il quale operava sui conti del IN (il quale non era nelle condizioni di effettuare nemmeno un prelievo bancomat ed aveva delegato tutto al ricorrente) e della RA, concedendosi un lussuoso tenore di vita e contestualmente impoverendo le persone offese: a questo periodo risaliva l'improvviso afflusso di contanti che aveva consentito al ricorrente di acquistare un chiosco-bar nella pineta di Viareggio, intestandolo a moglie e figlia, nonostante l'assenza di redditi di queste ultime e la scarsa movimentazione dei suoi affari. Pertanto, anche su questo punto l'adeguatezza delle ragioni giustificative illustrate nell'impugnata sentenza non è stata validamente censurata dal ricorrente, limitatosi a riproporre, per lo più, una serie di obiezioni già esaustivamente disattese dai Giudici di merito ed a formulare critiche e rilievi sulle valutazioni espresse in ordine alle risultanze offerte dal materiale probatorio sottoposto alla loro cognizione, prospettandone, tuttavia, una diversa ed alternativa lettura. Il tessuto motivazionale della sentenza in esame, in definitiva, non presenta affatto quegli aspetti di carenza 。 macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito, nel quale sostanzialmente si risolvono le censure dal ricorrente articolate, le quali devono quindi essere respinte.
2.2. La seconda doglianza del ricorrente lamenta la mancata prova della morte delle due donne, le quali avrebbero dovute essere semplicemente considerate come scomparse, attese le testimonianze di chi le aveva viste in epoca successiva ai fatti de quibus. Il motivo di ricorso è infondato. Va premesso, in linea generale, che nel nostro sistema l'assenza del cadavere dell'ucciso non impedisce la formazione della prova dell'omicidio né incide sul principio di responsabilità (Sez. F., n. 2070 del 03/09/1996, Rv. 206452): anzi, questa Corte ha già precisato che, una volta provata la realizzazione del reato di omicidio senza che il cadavere della vittima sia stato rinvenuto, la prova del concorrente reato di soppressione di cadavere è in re ipsa (Sez. 1, n. 4494 del 13/12/2007, Rv. 239326). In tema di omicidio volontario, infatti, anche l'evento morte può essere provato mediante indizi gravi, precisi e concordanti, nessuna limitazione in tal senso ponendo 13 la legge: e non rileva la mancata scoperta del cadavere, come anche si desume dalla punibilità, quale titolo autonomo di reato, dell'occultamento di esso (art.412 cod. pen.), punibilità non condizionata alla successiva sua scoperta. A tal fine il giudice può tenere conto anche del comportamento post factum dell'imputato, non risultando fondata la tesi che esso rilevi soltanto per la determinazione della pena, ex art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3624 del 12/01/1995, Rv. 201935). Nella fattispecie, la conclusione dei giudici di appello su questo punto si connota quale ragionevole conclusione: erano state richiamate le dichiarazioni del IN, il quale riportò che il 22/08/2010, entrando nella roulotte occupata dalla madre AR IA, l'aveva vista stesa sul letto, immobile, coperta da un lenzuolo fin sopra la testa;
scostato questo, aveva visto gli occhi aperti della donna, la sua assenza di reazione, colorito giallastro;
nemmeno i contatti con la mano l'avevano destata. Di seguito si richiamavano le dichiarazioni dei testi HE e AM, i quali avevano sentito il racconto del IN su come aveva trovato morta la madre;
la testimone RA aveva riferito che il figlio della ricorrente EN tale IO SQ le aveva riportato che il IN aveva trovato la madre morta nella roulotte. Infine, il RE aveva riferito di aver visto il OR rimestare in un bidone dal quale uscivano fiamme alte: lo stesso OR gli aveva confermato che stava bruciando il corpo della AR. 22/08/2010, è corretta e La conclusione circa la morte della donna, avvenuta priva di vizi logici. Altrettanto deve dirsi a proposito della morte della RA: infatti, si richiamavano le dichiarazioni della teste RA la quale (pur non potendo accedere dall'esterno al campo) aveva riferito che dopo il 22/08/2010 la RA era stata allocata nella roulotte dove in precedenza viveva la AR, nel desolato campo pieno di rifiuti;
il 19/09/2010 la RA ed il compagno avevano chiesto di vedere la RA ed il IN, sia pure estremamente timoroso per le reazioni del OR, aveva acconsentito: i due avevano descritto la donna come ancora viva, ma distesa sul letto ed immobile, come sedata;
nei giorni seguenti ella non vi era più e i due ricorrenti erano stati visti impegnati a fare grande pulizia nel campo ed a bruciare molte cose, che emanavano un odore nauseabondo. Ed ancora il RE aveva riferito che, proprio in quel frangente, era giunto al campo, notando l'odore nauseabondo e scorgendo, in un bidone rosso, l'orrida visione di un busto carbonizzato, con ampia ferita sul cranio: in questi resti riconosceva i tratti della RA, aggiungendo il particolare del cervello che fuoriusciva (o che comunque si vedeva) dalla teca cranica. I due ricorrenti gli 14 avevano poi confidato che i resti delle due donne erano stati posti in sacchetti neri e gettati nei cassonetti e che l'opera di ripulitura era costata grande impegno. Pertanto si concludeva, con motivazione esente da vizi giuridici o logici, che la RA era appunto deceduta nel settembre 2010. La Corte territoriale ha valorizzato questi elementi al pari delle descrizioni dei ricorrenti che, nei giorni successivi a quello descritto, ripulivano il campo, schiacciavano il bidone e grattavano persino con una ruspa il terreno sottostante: il giudice ha notato che il RE non aveva alcun interesse a mentire giacchè traeva le sue scarse risorse esistenziali dal OR stesso;
e, a conforto del suo racconto, venivano indicate le intercettazioni di conversazioni tra i ricorrenti nel corso delle quali essi discutevano di cosa avrebbe riferito il RE ai Carabinieri, essendosi avveduti che su di lui non avrebbero dovuto fare affidamento. Ulteriore conferma veniva tratta dalla assenza completa di notizie delle due donne, che nulla avevano comunicato nemmeno ai più stretti congiunti;
dalla loro mancanza di fonti di sostentamento;
dalla inverosimiglianza del racconto del OR, secondo il quale la AR era invece stata da lui vista il 22/08/2010 in piena salute, con i bagagli pronti, ansiosa di andar via e sostanzialmente sparita in breve tempo;
la Corte territoriale sottolinea l'incompatibilità di una simile narrazione stew дос con le descrizioni stesse di quella donna, la quale era apparsa ad altri testimoni come in fin di vita nei giorni precedenti la scoperta del IN: ed infatti, nelle ultime fr fotografie scattate al campo, la donna veniva definit a come irriconoscibile rispetto al tempo precedente, dimagrita e scavata in viso;
peraltro quel racconto nemmeno spiegava come avesse fatto la donna ad andare via, atteso che ella era, di fatto, segregata nel campo: ed era parimenti non credibile che ella fosse tornata poco tempo dopo in compagnia di un uomo sconosciuto posto alla guida di una vettura di pregio per riprendere la RA e con lei sparire letteralmente. La Corte territoriale ha adeguatamente spiegato la sua conclusione, attenendosi in modo stretto alle risultanze istruttorie e motivando anche sulla inattendibilità di chi aveva dichiarato di aver visto le due donne in Bastia Umbra tempo dopo: la motivazione impugnata sottolinea che si trattava di un testimone con problemi di vista, il quale aveva descritto un incontro in condizioni di ridotta visibilità e che, peraltro, aveva riconosciuto le donne in fotografie scattate anni prima, che non rispecchiavano più il loro aspetto dell'epoca della scomparsa (persino la figlia della AR non riconosceva la madre nelle ultime fotografie). La doglianza va quindi respinta.
2.3. Il terzo motivo di ricorso censura la conclusione relativa alla distruzione dei cadaveri ed alla valutazione indiziaria: sostiene che era stata data patente di attendibilità a dichiarazioni inverosimili, come la combustione in un bidone all'aperto 15 e in orario diurno;
anzi, si adombra che il RE avrebbe avuto una sua responsabilità nei fatti de quibus, cui era scampato fingendo un pentimento. Per lo più questa doglianza sembra chiedere alla Corte una rilettura delle risultanze al fine di riscostruire in modo alternativo parti della vicenda. In ogni caso, ancora una volta le conclusioni della Corte territoriale sono state caratterizzate da un rigoroso percorso logico. Per come riportato supra, questa Corte ha già affermato che la conclusione certa circa la morte dell'ucciso unito alla assenza della salma rende in re ipsa evidente l'avvenuta distruzione del cadavere, condotta che non può tornare a favore dell'omicida. La sentenza impugnata sottolinea il valore della testimonianza del RE: definisce costui certamente una persona discutibile sulla condotta di vita anteatta, ma certamente credibile nella descrizione della carbonizzazione dei due cadaveri;
ciò fr perché il suo racconto non si era mai contraddetto, aveva ripetuto i suoi ricordi, aveva offerto descrizioni crude (specialmente con riferimento al mezzobusto semicarbonizzato della RA e all'odore di carne bruciata) e, soprattutto, non aveva alcun motivo per accusare falsamente i ricorrenti;
era, infatti, loro amico e da essi traeva qualche possibilità lavorativa diversa dagli espedienti di cui viveva: accusando gli stessi aveva perso ogni sostegno, riducendosi a vivere di elemosine. Altresì la Corte territoriale spiega perché non era inverosimile il racconto della carbonizzazione in pieno giorno dinanzi al RE: costui era un pregiudicato già stato in carcere per anni e di lui i ricorrenti si fidavano, figurandolo come persona avvezza al silenzio;
e, peraltro, il RE aveva riferito anche di una minaccia non larvata espressa dal OR circa il suo possibile tradimento. Scrive il giudice che in quel campo nessuno, oltre al RE, poteva vedere cosa stava accadendo: e la tracotanza era stata fatale, poiché i ricordi nauseabondi di quello spettacolo avevano finito per incidere sul RE, tanto che anche i due ricorrenti avevano intuito qualcosa, per come dimostrato dalle conversazioni intercettate in cui ricorrevano i timori per le dichiarazioni di quegli (al quale essi avevano confidato anche le modalità di spezzettamento delle ossa dei cadaveri delle due donne).
2.4. La quarta doglianza del OR attiene all'inquadramento della morte della RA nella fattispecie dell'omicidio: sostiene che il decesso della AR era stato ritenuto un evento sostanzialmente colposo mentre quello della RA un evento omicidiario a dolo eventuale, fondato sulla consapevolezza delle condizioni fisiche della seconda vittima;
lamentava però che la situazione patologica di quest'ultima non era stata definita in modo chiaro e che quella morte era stata attribuita non sulla base della volontà dell'evento, ma sulla base della prevedibilità dello stesso, per cui si restava nell'ambito della colpa. Si tratta di argomentazioni non accoglibili. 16 Per come già visto in precedenza, la Corte territoriale ha ritenuto che la morte della AR fosse dovuta ai maltrattamenti subiti, trattandosi di una donna dimagrita e fortemente deperita: si trattava di una morte non voluta intenzionalmente ma conseguenza di condotte riprovevoli. Correttamente la sentenza sottolinea che la morte della AR era facilmente attribuibile al dolore, al dispiacere, ai patimenti fisici e morali, al suo deperimento sempre più drammaticamente evidente: anche perché non era nota alcuna sua malattia preesistente né era stato dedotto un qualche incidente o malanno coincidente. Parimenti, la morte della RA era ben più prevedibile dopo il decesso della AR, a causa dell'età avanzata, delle malattie cardiovascolari di cui soffriva, della fame, del caldo e delle condizioni generali già compromesse. Anzi, la Corte territoriale non nasconde il sospetto che le due donne fossero state soppresse dagli imputati, ma espressamente chiarisce che non vi era spessore sostanziale a questo sospetto. Ed allora, non restava che concludere che seppure i - tuttavia la carcerieri non avessero avuto l'intenzione di giungere a questo punto - reiterata condizione di deprivazione aveva condotto la donna alla morte. La sentenza ha correttamente applicato la fattispecie di cui all'art. 572 cod.pen., rinvenendo i caratteri dell'abitualità nella condotta di vessazione, inganno, inflizione di sofferenze fisiche e morali e nella instaurazione di un regime di vita fatto di totale asservimento. I giudici hanno messo bene in evidenza tutti gli elementi di prova a carico dell'imputato, evidenziando come essi siano univoci: la sentenza li ha correttamente valutati e utilizzati per affermare che le reiterate condotte di maltrattamenti avevano avuto l'effetto di realizzare una vera e propria degradazione e avvilimento della personalità della AR, integrando una situazione incompatibile con normali condizioni di vita e che configura il delitto de quo. La morte della AR correttamente non è stata ritenuta compresa in un dolo eventuale di omicidio, giacchè ella era apparsa dimagrita e deperita ma non in pericolo di vita. Diversamente, invece, doveva essere valutata la morte della RA: correttamente la sentenza impugnata sottolinea che, una volta morta la AR, era certamente prevedibile che le prostranti condizioni di vita nel campo desolato, la mancanza di igiene e di acqua corrente, il poco cibo e la calura soffocante avrebbero condotto alla morte della anziana donna, la quale era sofferente da tempo, sorretta da farmaci e soggetta a svenimenti non isolati;
anzi, ella era stata passata da una baracca alla roulotte, che si infuocava rapidamente nel sole estivo. E correttamente è stato ritenuto che quest'ultima morte fosse ampiamente prevedibile ed accettata, con la conseguenza di ascriverla all'area del dolo eventuale. Il ricorrente contesta questa conclusione, sostenendo che, al più, si versava nell'ambito del reato colposo. 17 Ma, sul punto, appare sufficiente richiamare l'insegnamento di questa Corte: «In tema di elemento soggettivo del reato, il dolo eventuale ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi;
ricorre invece la colpa cosciente quando la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo» (Sez. Un., n. 38343 del 24/04/2014, Rv. 261104). E la sentenza impugnata sottolinea con forza che i ricorrenti, pur nella piena consapevolezza della situazione che si faceva via via più drammatica, nulla avevano fatto per rendere più decorosa la vita in quel campo desolato o la quotidianità di una donna anziana e malata.
2.5. L'ultima doglianza del OR denunzia un asserito travisamento della prova: sostiene che la documentazione fotografica prodotta in atti evidenziava che all'interno del campo vi era un bidone rosso mentre il RE aveva detto che quello usato per la combustione dei corpi era stato distrutto e poi gettato, per cui il giudice aveva errato nel ritenere che quelle fotografie si riferissero alla situazione ante- delitto, mentre era indubitato che fossero state scattate in seguito, così inquinando la valutazione delle dichiarazioni del RE. Ma si tratta di argomenti non accoglibili: infatti, il travisamento della prova assume rilievo quando esso inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato. Nella fattispecie, invece, l'accenno al bidone rosso nella motivazione era un rilievo soltanto incidentalmente riportato, che non rivestiva importanza particolare nella articolazione delle ragioni per le quali era stato ritenuto credibile il RE: la sentenza (pagg. 24/25) fonda le sue considerazioni sull'esame della personalità del predetto e sulle telefonate intercettate, per come riportato in maggior dettaglio nel precedente paragrafo 2.3, al quale va fatto qui rinvio.
3. La ricorrente EN articola le sue doglianze su diversi motivi di ricorso, di seguito ripercorsi.
3.1. Con la sua prima doglianza la ricorrente EN lamenta che il giudice di appello, pur prendendo atto che il dispositivo di primo grado non recava una formale condanna per quei reati (giacchè si citava espressamente soltanto l'omicidio), aveva 18 ritenuto che non vi era neppure una formale assoluzione ed aveva tratto la valutazione di colpevolezza dalla motivazione della sentenza, ma ciò era stato un sofisma che aveva preso il luogo della constatazione di una mancanza di pronuncia che non poteva divenire una sostanziale condanna, senza considerare che il dispositivo non poteva essere sostituito dalla motivazione poiché non è essa che esprime la volontà del giudice: peraltro nella motivazione la responsabilità per dolo eventuale per omicidio aveva fatto ritenere la ricorrente responsabile anche dei fatti logicamente anteriori, quali il sequestro di persona ed i maltrattamenti senza considerare che non sussisteva una percepibilità di prestazioni di cura, vigilanza e custodia verso la vittima, per cui non vi era il presupposto dell'art 572 cod.pen. anche perché nessun teste aveva riconosciuto la ricorrente come badante. Si tratta di una doglianza infondata: in via generale, nell'ambito delle plurime decisioni di questa Corte in argomento, ritiene il Collegio di condividere l'orientamento (Sez. 5, n. 8363 del 17/1/2013, Rv. 254820) per il quale, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del primo, quale immediata espressione della volontà decisoria del giudice non è assoluta ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione dell'eventuale pregnanza degli elementi, tratti dalla motivazione, se obiettivamente significativi di detta volontà (Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016, Rv. 267082); in altri termini, il contrasto tra dispositivo e motivazione (come nella specie) non determina nullità della sentenza (Sez. 5, 23 marzo 2011, n.22736) e può esser risolto anche con la valutazione dell'eventuale pregnanza degli elementi, tratti dalla motivazione, significativi della volontà decisoria del giudice, atteso che la motivazione conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni per cui il giudice è pervenuto alla decisione e pertanto ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (Sez. 4, n. 43419 del 29/09/2015, Rv. 264909). E' quanto accaduto sostanzialmente nel caso di specie, e correttamente la sentenza impugnata ha rilevato che, per quanto il dispositivo della sentenza di primo grado non recasse menzione della condanna espressa per maltrattamenti e sequestro di persona, tuttavia nemmeno vi era una assoluzione per detti delitti: anzi, nella motivazione si parlava espressamente del concorso nel sequestro di persona e nei maltrattamenti della RA, per come poi indicato anche nella dosimetria della pena. Di conseguenza, altrettanto correttamente il giudice di appello aveva contrapposto l'assoluzione della EN da una imputazione relativa a IA AR e la espressa motivazione sul ritenuto concorso nei reati ex artt. 572 e 605 cod.pen. nei confronti della RA: la contrapposizione medesima rendeva evidente che il contrasto tra dispositivo e motivazione andava spiegato facendo riferimento alla 19 molteplicità di elementi che in quest'ultima articolavano le ragioni della condanna, le quali non potevano essere poste nel nulla da una mera incompleta trasposizione nel dispositivo.
3.2. La seconda doglianza censura la motivazione della sentenza impugnata in ordine alle deduzioni difensive relative ai delitti ex artt. 572 e 605 cod.pen., ritenute generiche dal giudice di appello e respinte in modo asseritamente superficiale ed incompleto, con sintesi estreme e con richiami acritici alla sentenza di primo grado. Il motivo lambisce l'inammissibilità poiché esso consiste in una critica diffusa senza che si soffermi su qualche punto specifico. Al contrario, la Corte territoriale ha correttamente sottolineato che nei confronti della EN sussistevano tutti i presupposti dei menzionati reati: ella era stata la "carceriera" della RA sia in un appartamento sia nel campo desolato: e, se è vero che non esisteva una formale prestazione d'opera (intesa nel senso di un vero e proprio contratto di lavoro), è anche però vero che la ricorrente era stata individuata come una sorta di badante e che non risulta rispondente al vero che da nessun elemento processuale ella era risultata tale, poiché la Corte territoriale evidenzia che vi erano testimoni che ricordavano come ella vivesse in casa con la RA, prendendosene malamente cura, oppure che ricordavano che ella stessa aveva loro detto di prendersi cura della RA (definita come la «nonnina»); d'altra parte, la stessa Corte territoriale scrive che era stata la ricorrente medesima nel corso del - dibattimento di primo grado - ad ammettere che aveva assunto l'incarico di badare alla donna anziana (si richiamava il verbale di udienza del 16/05/2014, pag. 183). Ciò con tutto quanto ne conseguiva in termini di qualificazione del fatto-reato: richiamato tutto quanto supra riportato in termini di comportamento materiale tenuto nei confronti della RA, va rammentato che integrano il reato di maltrattamenti in danno di una persona non solo fatti commissivi sistematicamente lesivi della sua personalità, ma anche condotte omissive connotate da una deliberata indifferenza e trascuratezza verso i suoi elementari bisogni affettivi ed esistenziali (Sez. 6, n. 9724 del 17/01/2013, Rv. 254472). Il reato di cui all'art. 572 cod.pen. consiste nella sottoposizione dei familiari ad una serie di atti di vessazione continui e tali da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni, le quali costituiscono fonte di un disagio continuo ed incompatibile con normali condizioni di vita;
i singoli episodi, che costituiscono un comportamento abituale, rendono manifesta l'esistenza di un programma criminoso relativo al complesso dei fatti, animato da una volontà unitaria di vessare il soggetto passivo. Quanto poi al reato di sequestro di persona, esso si realizza, nella sua materialità, con la privazione della libertà personale della vittima, intesa come libertà di movimento e sono, perciò, irrilevanti il suo grado di privazione, la sua durata ed i mezzi usati per imporla: di conseguenza, le considerazioni espresse dalla Corte 20 territoriale si presentano come tutt'altro che superficiali od incomplete, e presentano la connotazione dell'adeguata sufficienza.
3.3. La terza doglianza della EN censura l'asserita manifesta illogicità della motivazione in relazione alla esclusione dell'assorbimento del delitto ex art 605 cod.pen. in quello ex art 572 cod.pen.: si sostiene che l'esclusione era sorretta dalla diversità dei beni giuridici offesi, ma il secondo delitto tutela l'intera personalità di un individuo, la quale è pregiudicata anche dalla restrizione della piena libertà. Sul punto appare sufficiente ribadire che non è configurabile il rapporto di specialità tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di sequestro di persona, giacché si tratta di figure di reato dirette a tutelare beni diversi e poi, l'uno, è integrato dalla condotta di programmatici e continui maltrattamenti psico-fisici ai danni di persone di famiglia o conviventi e, l'altro, da quella di privare taluno della libertà personale (Sez. 1, n. 18447 del 02/05/2006, Rv. 234673). Il disvalore penale dell'art. 572 cod.pen. è ravvisato nella reiterata aggressione all'altrui personalità, che subisce gli effetti negativi di un regime di vita in cui le sofferenze, i triboli, le lesioni dell'integrità fisica o psichica debbono essere ripercossi sulla personalità della vittima, incidendo negativamente sui valori fondamentali propri della dignità e della condizione umana. Il dolo di questo reato è unitario e programmatico, nel senso che funge da elemento unificatore della pluralità dei vari atti lesivi della personalità della vittima e si concretizza nell'inclinazione della volontà ad una condotta oppressiva e prevaricatoria che, nella reiterazione dei maltrattamenti, si va, via via, realizzando o confermando, in modo che il colpevole accetta di compiere le singole sopraffazioni con la consapevolezza di persistere in un'attività illecita, posta in essere già altre volte. Diversamente, per la realizzazione del reato di sequestro di persona, non occorre che la privazione della libertà sia attuata in modo da rendere assolutamente impossibile il recupero della libertà della vittima mediante autoliberazione: è sufficiente invero, che il soggetto passivo, non possa, anche in considerazione delle sue limitate capacità di reazione, superare con immediatezza, da sè medesimo, l'ostacolo posto alla sua libertà di movimento. La diversità di struttura e di connotazione dei due delitti rende corretta l'esclusione, da parte della Corte territoriale, dell'assorbimento dell'uno dentro l'altro.
3.4. Con quarto motivo di ricorso la EN sostiene che la mancanza della relazione di cura rendeva l'accettazione della morte della vittima, al più, come una forma aggravata di omissione di soccorso e lamenta l'asserito equivoco consistito nell'aver confuso il fatto di essere la compagna del OR con l'elemento Sia soggettivo di un omicidio;
sostiene che si di fronte soltanto ad una lunga connivenza, e poi sfociata in un favoreggiamento: la mancanza di volontà dell'evento letale era proprio nel fatto che ella beneficiava indirettamente della appropriazione della 21 pensione della vittima, per cui non aveva interesse alla sua morte;
peraltro, la mera accettazione del rischio della morte non equivaleva alla intenzione di cagionarla e confondeva i piani della colpa cosciente, giacchè il solo aspetto rappresentativo non era una prova di volontà. Peraltro sottolinea la incompatibilità dell'assoluzione per i maltrattamenti ed il sequestro di persona della AR e la dichiarazione di responsabilità per analoghi fatti, nello stesso luogo e nello stesso tempo, ai danni della RA. Si tratta di una serie articolata di argomentazioni, sostanzialmente dirette a censurare il ritenuto concorso nell'omicidio della RA: ma sono tutte doglianze infondate. La Corte territoriale ha posto in evidenza una serie di fattori valutativi dai quali è stata con motivazione corretta tratta la conclusione della responsabilità della - - ricorrente: in primo luogo, ella era la compagna del OR, conduceva una vita dal buon tenore grazie alle spoliazioni patrimoniali ai danni delle vittime, era consapevole della provenienza del danaro, divideva con il OR un conto corrente postale, era a conoscenza delle condotte del OR in relazione alle due donne;
in secondo luogo, ella non era una mera connivente: per come emerso nel processo e per come lei stessa aveva dichiarato in dibattimento, aveva cura della RA, viveva con lei, provvedeva alla pulizia della stessa, la lasciava chiusa in casa per ore, frequentava il campo di via dei Lecci, ne aveva le chiavi e ivi si recava quotidianamente;
in terzo luogo, se ella era stata meno direttamente coinvolta nella vicenda che aveva condotto alla morte della AR, non vi era alcuna contraddizione con la sua condanna per la morte della RA: era stata anche la ricorrente a tenere la donna anziana e malata in una baracca torrida protraendo la condotta di maltrattamenti verso di lei pur dopo avere avuto consapevolezza della sorte dell'altra donna;
in quarto luogo, la sua diretta responsabilità era stata indicata come provata dalle dichiarazioni del RE (al quale ella aveva detto che non era stato facile far sparire i corpi), dalle telefonate in cui ella avverte il OR che il RE era ormai inaffidabile, dal messaggio sms che invia al figlio per raccomandargli di non riferire molto ai Carabinieri, dalla deposizione di una teste che l'aveva sentita dire nella sala d'attesa della caserma che i Carabinieri non - avrebbero creduto al IN ID, apostrofato quale soggetto «scemo come la mamma». Pertanto, correttamente è stato ritenuto che la morte della RA fosse più che ampiamente prevedibile e cioè che essa fosse previamente accettata, con la conseguenza di ascriverla all'area del dolo eventuale: la ricorrente contesta questa conclusione, sostenendo che essa confondeva il piano della colpa. Ma, sul punto, appare sufficiente richiamare ancora una volta l'insegnamento di questa Corte: «In tema di elemento soggettivo del reato, il dolo eventuale ricorre quando l'agente si sia 22 chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi;
ricorre invece la colpa cosciente quando la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo» (Sez. Un., n. 38343 del 24/04/2014, Rv. 261104). Su questo aspetto, non si possono non richiamare le considerazioni espresse al precedente paragrafo 2.4. 3.5. La quinta doglianza attiene alla conclusione circa la certezza della morte della RA: sostiene che la mancanza di un cadavere non impedisce aprioristicamente di coltivare un'accusa omicidiaria, ma nella fattispecie un'assenza fisica era stata intesa con certezza come una morte, che invece era soltanto una possibilità; peraltro detta incertezza non consentiva nemmeno di affermare quale fosse stata la causa della morte, atteso che vi erano patologie pregresse. Il motivo esposto è prettamente in fatto ed invita ad una sorta di rilettura mirata degli elementi istruttori raccolti su questo particolare aspetto: va ribadito che nel nostro sistema l'assenza del cadavere dell'ucciso non impedisce la formazione della prova dell'omicidio né incide sul principio di responsabilità (Sez. F., n. 2070 del 03/09/1996, Rv. 206452): anzi, questa Corte ha già precisato che, una volta provata la realizzazione del reato di omicidio senza che il cadavere della vittima sia stato rinvenuto, la prova del concorrente reato di soppressione di cadavere è in re ipsa (Sez. 1, n. 4494 del 13/12/2007, Rv. 239326). In tema di omicidio volontario, infatti, anche l'evento morte può essere provato mediante indizi gravi, precisi e concordanti, nessuna limitazione in tal senso ponendo la legge: e non rileva la mancata scoperta del cadavere, come anche si desume dalla punibilità, quale titolo autonomo di reato, dell'occultamento di esso (art. 412 cod. pen.), punibilità non condizionata alla successiva sua scoperta. Correttamente la Corte territoriale ha spiegato che il RE aveva riferito che aveva avuto modo di scorgere in un bidone rosso collocato nel campo l'orrida visione di un busto carbonizzato, con ampia ferita sul cranio, e che in questi resti riconosceva i tratti della RA. I due ricorrenti gli avevano poi confidato che i resti delle due donne erano stati posti in sacchetti neri e gettati nei cassonetti. A ciò il giudice ha aggiunto anche i particolari della scomparsa delle donne, narrata con un inverosimile racconto del OR;
detta scomparsa non era stata mai mitigata da alcuna notizie di loro, le quali sarebbero partite senza danaro e senza alcuna prospettiva. 23 La Corte territoriale ha valorizzato questi elementi al pari delle descrizioni dei ricorrenti che, nei giorni successivi a quello descritto, ripulivano il campo, schiacciavano il bidone e grattavano persino con una ruspa il terreno sottostante: il giudice ha notato che il RE non aveva alcun interesse a mentire giacchè traeva le sue scarse risorse esistenziali dal OR stesso;
e, a conforto del suo racconto, venivano indicate le intercettazioni di conversazioni tra i ricorrenti nel corso delle quali essi discutevano di cosa avrebbe riferito il RE ai Carabinieri, essendosi avveduti che su di lui non avrebbero dovuto fare affidamento. Per ogni altra considerazione va fatto qui un rinvio a quanto argomentato nel precedente paragrafo 2.2. Ed infine appare opportuno rammentare che la sentenza impugnata (pag. 26) sottolinea che anche la RA era certamente morta per la somma dei patimenti inflitti dai ricorrenti, che la facevano vivere in condizioni miserande (calura, fame, sete, mancanza di igiene elementare, privazione della libertà) le quali avevano determinato il precipitare delle patologie preesistenti, ben descritte dalla visione che di lei ebbe la RA (la donna, cioè, che portava i cani a passeggio in zona adiacente al campo) negli ultimi giorni di vita della donna anziana.
3.6. La sesta doglianza della EN censura la ritenuta partecipazione alla distruzione dei cadaveri della RA e della AR: afferma che il RE aveva visto solo il OR mestare nel bidone mentre la ricorrente gli avrebbe soltanto detto che «era stata dura», espressione da intendere come riferita esclusivamente al far sparire i corpi;
la pulizia del campo era successiva alla distruzione e non implicava un concorso in essa, ma, al più, un favoreggiamento. Il motivo è infondato. Sul punto la sentenza impugnata reca una motivazione priva di vizi logici o giuridici: la Corte territoriale ha rilevato che la EN non era stata soltanto vista cooperare molto attivamente nella ripulitura del campo e nel bruciare cose ivi presenti, ma che era stata la ricorrente stessa a confidare al RE che «era stata M dura» far sparire i corpi, espressione alla quale correttamente viene attribuito il significato di una fattiva collaborazione alle operazioni di troncatura e carbonizzazione dei cadaveri. Peraltro, si evidenzia che entrambi i ricorrenti avevano rivelato che i resti delle vittime erano stati messi in sacchetti neri e gettati nei cassonetti. All'evidenza, trattasi di una condotta collaborativa e concorsuale, che non può essere confusa con un favoreggiamento inteso ad aiutare taluno che abbia commesso un reato al quale l'agente sia però rimasto estraneo: nella fattispecie, la ricorrente aveva posto in essere la sua azione di concorso nella distruzione dei cadaveri, nel loro spezzettamento e nella loro dispersione in contenitori della spazzatura. 24 Secondo il costante insegnamento di questa Corte, il concorso di persone nel reato ricorre, nelle sue componenti di contributo materiale o morale e di cosciente e volontaria partecipazione, ogni volta che il contributo di ciascun partecipe sia tale da costituire il supporto necessario alla realizzazione criminosa, conosciuto ed apprezzato dall'autore del reato, sicché ciascuno dei partecipi sia consapevole della situazione di fatto in cui opera e voglia contribuire, per la propria parte e nel ruolo che svolge, alla realizzazione dell'evento antigiuridico.
3.7. La successiva doglianza della ricorrente EN censura la ritenuta sussistenza dei reati di maltrattamenti e di sequestro di persona: sostiene che non esisteva alcuna relazione interpersonale con la RA per cui la mera convivenza in un determinato periodo non aveva creato il presupposto del delitto di maltrattamenti, anche in ragione delle occasioni conviviali con la RA, cui non sarebbe mancato il necessario e a tutela della quale vi era stata qualche limitazione della libertà. La asserzioni della ricorrente sono prive di fondamento, per come correttamente e diffusamente spiegato dalla Corte territoriale: la sentenza impugnata sottolinea che la EN era stata la carceriera della RA, sia nell'appartamento di via della Caserma sia nel campo di via dei Lecci;
la ricorrente era conosciuta come una badante della donna anziana e lei stessa non esitava a dichiarare di prendersi cura della donna, tanto da averlo anche dichiarato in dibattimento (udienza del 16/05/2014). Scrive la Corte territoriale che la ricorrente viveva indiscutibilmente con la RA nella casa di via della Caserma, usciva presto al mattino per recarsi al lavoro e tornava a casa alle ore 13.00, lasciando l'anziana vittima per ore senza assistenza e senza aiuto per le incombenze quotidiane anche igieniche: anzi, i vicini l'avevano udita gridare per la fame ed invocare aiuto dalla finestra, poiché era chiusa a chiave nell'appartamento. Alla stregua di questi dati, correttamente i giudici di appello hanno riconosciuto la sussistenza dei due delitti sopra menzionati: infatti, per come precisato nel precedente paragrafo 3.2, integrano il reato di maltrattamenti in danno di una persona non solo fatti commissivi sistematicamente lesivi della sua personalità, ma anche condotte omissive connotate da una deliberata indifferenza e trascuratezza verso i suoi elementari bisogni affettivi ed esistenziali (Sez. 6, n. 9724 del 17/01/2013, Rv. 254472). Il reato di cui all'art. 572 cod.pen. consiste nella sottoposizione dei familiari ad una serie di atti di vessazione continui e tali da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni, le quali costituiscono fonte di un disagio continuo ed incompatibile con normali condizioni di vita;
i singoli episodi, che costituiscono un comportamento abituale, rendono manifesta l'esistenza di un programma criminoso relativo al complesso dei fatti, animato da una volontà unitaria di vessare il soggetto passivo. 25 Né era necessario il rapporto formale di lavoro tra le due persone: per come detto, la ricorrente certamente si prendeva cura della vittima ed il delitto di maltrattamenti previsto dall'art. 572 cod. pen. può trovare applicazione in questi rapporti allorquando sussista il presupposto della parafamiliarità, intesa come sottoposizione di una persona all'autorità di altra in un contesto di prossimità permanente, di abitudini di vita proprie, nonché di affidamento e soggezione del sottoposto rispetto all'azione di chi ha la posizione di supremazia (e cioè la ricorrente, che determinava orari e vita della vittima, precludendone la libertà di locomozione, di frequentare altri e di ottenere aiuto). Pertanto, corretta è anche la ritenuta sussistenza del reato di sequestro di persona, che si realizza, nella sua materialità, con la privazione della libertà personale della vittima, intesa come libertà di movimento: sono, perciò, irrilevanti il suo grado di privazione, la sua durata ed i mezzi usati per imporla. - operata dalla Corte Peraltro, considerata la ricostruzione della vicenda l'argomentazione della limitazione della territoriale con motivazione ineccepibile - libertà della RA a tutela della stessa, oltre ad essere meramente assertiva, non riveste alcuna importanza: infatti, ai fini della configurabilità del reato di sequestro di persona, non ha alcuna rilevanza lo scopo perseguito dall'agente (Sez. 5, ord. n. 5443 del 15/11/1999, Rv. 215254).
3.8. L'ultima doglianza della EN lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 114 cod.pen., asseritamente effettuato in modo apodittico senza considerare che anche senza la ricorrente il risultato finale non sarebbe stato differente negli esiti e nelle modalità. Questo motivo di ricorso ripercorre pedissequamente il settimo motivo di appello, sul quale la Corte territoriale ha risposto congruamente. Ad ogni modo, va rammentato che, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza al reato, la valutazione, anche implicita, delle condotte concorsuali non si traduce in una vera e propria comparazione fra di esse finalizzata a stabilire quale tra i correi abbia in misura maggiore o minore contribuito alla realizzazione dell'impresa criminosa, risolvendosi bensì in un esame volto a stabilire se il contributo dato dal compartecipe si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di efficacia causale così lieve rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, Rv. 266461). Nella fattispecie, correttamente la sentenza impugnata ha sottolineato che, con riferimento ai maltrattamenti ed alla morte della RA oltre che per l'impegnativa distruzione dei due cadaveri e la ripulitura del luogo del crimine, la ricorrente aveva fornito un contributo essenziale alla realizzazione delle condotte criminose. 26 4. I ricorsi di OR SI e di EN AR devono dunque essere rigettati;
al rigetto consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Inoltre i ricorrenti devono essere anche condannati alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, IN ID e IN AB, che è congruo liquidare in complessivi Euro 4.000,00 per ciascuno, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, IN ID e IN AB, che liquida in complessivi Euro 4.000,00 per ciascuno, oltre alle spese generali e accessori di legge. Così deciso il 19 aprile 2017. Il Consigliere relatore Il Presidente W ie Mindelle (dott. Antonio Minchella) (dott.ssa Antonella Patrizia Mazzei) GP. mazze DEPOSITATA IN CANCELLERIA -8 GEN 2018 INCANCELINERE AD E R P Pietro Di Med U S O N 272 7