Sentenza 20 ottobre 2015
Massime • 2
In tema di truffa, la particolare condizione di un soggetto determinata da una fragilità di fondo ovvero da una situazione contingente, quale quella connessa ad una grave malattia, non esclude la configurabilità in suo danno del reato, potendo,anzi renderne più agevole l'esecuzione.
Integra gli estremi del reato di truffa la condotta di chi, nell'indurre le persone offese, in precarie condizioni di salute, a sottoporsi a costose terapie "sperimentali", pur rappresentando in modo veritiero la metodologia applicata nella produzione dei farmaci, abbia fornito insistenti rassicurazioni circa l'utilità della terapia in realtà illegale perchè disconosciuta dalle autorità competenti nonché false informazioni circa la qualifica di medico e la competenza professionale del responsabile della società produttrice del farmaco (Fattispecie relativa al c.d. "metodo stamina").
Commentario • 1
- 1. Truffa: condannato medico per aver sottoposto i pazienti a cura alternativa suscitando illusioniAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 25 settembre 2023
La massima Integra il delitto di cui all' art. 640, comma 2, n. 2-bis c.p. la condotta del sanitario che, approfittando della particolare debolezza psicologica dei pazienti, affetti da patologie anche gravi, li induca a sottoporsi, dietro pagamento, ad una metodologia di cura alternativa a quella tradizionale, rassicurandoli circa l'utilità della stessa e suscitando speranze illusorie stante l'assenza di evidenze scientifiche di guarigioni o di miglioramenti (Cassazione penale , sez. II , 17/11/2020 , n. 5053). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 17/11/2020 , n. 5053 RITENUTO IN …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/10/2015, n. 46118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46118 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2015 |
Testo completo
4 6 1 1 8 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza in camera di consiglio del 20.10.2015 Sentenza n. 1946/2015 Reg. gen. n. 31588/2015 composta dai signori dott. Antonio Esposito Presidente dott. Domenico AL Consigliere dott. Piercamillo Davigo Consigliere dott.ssa Mirella Cervadoro Consigliere dott. Andrea Pellegrino Consigliere est. ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia nel procedimento a carico di AN AN CA, n. il 17.2.1963, rappresentata e assistita dall'avv. Giorgio Zanelli, di fiducia, avverso l'ordinanza del Tribunale di Brescia, terza sezione penale in funzione di giudice del riesame, n. 251/2015, in data 07.07.2015; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto della ritualità delle notifiche e degli avvisi;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del sostituto procuratore generale dott. Mario Fraticelli che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO f 1 1. Con ordinanza in data 20.06.2015, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia applicava nei confronti di AN AN CA e di altri indagati, la misura cautelare degli arresti domiciliari per plurimi delitti di truffa aggravata e continuata nonchè di associazione a delinquere finalizzata alla consumazione dei reati-fine. Secondo l'accusa, muovendo dai reati-fine, la AN, nei confronti delle persone offese De TO RO, AL ZI, TI MA, RP IA, IE LE e NT UD, avrebbe, con condotte sostanzialmente identiche, posto in essere artifici e raggiri consistiti nella promozione dell'efficacia di terapie innovative fondate sul trattamento di cellule staminali sviluppate al di fuori della sperimentazione clinica, inducendo le vittime in errore nella prospettazione di potenzialità terapeutiche e nella necessità di acquisire materiale biologico da trattare, previa corresponsione di denaro.
2. A seguito di ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. nell'interesse di AN AN CA, il Tribunale di Brescia, in accoglimento del gravame, annullava l'ordinanza impugnata. Nella motivazione del provvedimento il Tribunale, dopo aver premesso che la vicenda "... relativa all'attività svolta in prima battuta dall'associazione Amici di OU e in seconda battuta dalla fondazione Epha Foundation, origina dal più ampio contesto delle iniziative volte ad accreditare a livello scientifico e a livello di prestazioni mediche elargibili dalle strutture sanitarie, il c.d. metodo stamina, ovverossia metodiche sperimentali fondate sull'utilizzo di cellule staminali in vista della cura di patologie particolarmente gravi e ad oggi insuscettibili di terapie risolutive in senso positivo per il paziente", riconosceva come la ricorrente avesse rivolto le iniziative dirette a diffondere il metodo adottato a soggetti che gravitavano proprio nel contesto dei sostenitori e del beneficiari di detto metodo, ossia "... in un contesto in cui è oltremodo chiaro ai destinatari che le proposte di nuovi trattamenti medici si presentano per sempre come possibili alternative sperimentali, ma dall'esito assolutamente incerto": incertezza connessa sia alla metodica in sé, in quanto l'efficacia delle cellule staminali in tale ambito non ha conferme scientifiche in grado di attestarne la validità sia alla tipologia delle affezioni, allo stato 2 incurabili (intesa l'incurabilità come impossibilità di una regressione o di una stasi della patologia). La natura sperimentale della terapia rendeva così palesemente aleatoria ogni prospettiva di guarigione, mentre anche il più lieve miglioramento avrebbe rappresentato per i pazienti ed i loro famigliari un successo insperato. Su queste premesse il Tribunale ritiene come nella fattispecie non vi sia stata alcuna immutazione del vero, né silenzio né, tantomeno, la menzogna su vari passaggi della proposta tecnica sperimentale. In particolare, si afferma che "... quanto prospettato dagli indagati non era fittizio perché realmente il materiale acquisito era inviato al centro di trattamento delle cellule, realmente il materiale e(ra) stato trattato, realmente il prodotto ultimo e(ra) stato somministrato". Del resto sempre per il Tribunale proprio l'ambito di operatività degli indagati e delle parti offese in un settore caratterizzato dalla netta contrapposizione con le istituzioni sanitarie ... e la circostanza che in taluni casi si era reso necessario chiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria nella prosecuzione delle terapie intraprese ..., escludevano a priori che la validazione del metodo a livello medico/scientifico, ovvero a livello normativo, fosse una condizione di accettazione da parte degli interessati di quelle proposte sperimentali ...". E, per quanto riguarda la posizione della AN "... non solo difetta obiettivamente il requisito dell'immutazione del vero ... (ma) difetta anche in aggiunta un atteggiamento psicologico di adesione ad una finta struttura operativa nel campo medico e di una finta terapia da lei stessa proposta e reclamizzata. Peraltro, l'assenza di ogni conoscenza di carattere medico in capo alla ricorrente, che svolge tutt'altra attività lavorativa (segretaria d'albergo), imporrebbe la presenza di corposi elementi indiziari volti ad attestare sia la preventiva conoscenza dello schermo truffaldino, sia la scelta di partecipazione al progetto avendo consapevolezza della sua fittizietà ...". Da qui le conclusioni del Tribunale secondo cui "l'insussistenza di tutti i reati-fine comporta l'insussistenza del contestato delitto associativo" così come neppure può ritenersi sussistente quel sodalizio criminoso in relazione alla contestazione del delitto ex art. 443 o 445 cod. pen.: in particolare, "ignorandosi per i campioni sequestrati e analizzati se fossero O meno destinati alla somministrazione, neppure può raggiungersi una conclusione 3 apprezzabile, e in termini di gravità indiziaria, quanto alla loro difformità dai parametri scientifici, e quindi quanto alla loro imperfezione, da cui l'impossibilità di affermare che la realizzazione di preparati imperfetti e perciò pericolosi era elemento strutturale dell'associazione".
3. Avverso detta ordinanza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia propone ricorso per cassazione lamentando: -erronea applicazione di legge penale, mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla valutazione della gravità indiziaria con riferimento ai delitti di truffa aggravata (primo motivo); -erronea applicazione di legge penale, mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla valutazione della gravità indiziaria con riferimento ai reati fine di cui all'art. 443 cod. pen. (secondo motivo); -erronea applicazione di legge penale, mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla valutazione della gravità indiziaria con riferimento ai reati fine di cui all'art. 445 cod. pen. (terzo motivo); -erronea applicazione di legge penale, mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla valutazione della gravità indiziaria con riferimento al delitto di cui all'art. 416 cod. pen. (quarto motivo).
3.1. In relazione al primo motivo, si censura l'ordinanza impugnata che ha omesso di considerare come la condotta dell'agente che rappresenti falsamente l'idoneità di una terapia a produrre chances di guarigione o miglioramento in relazione ad una determinata patologia inducendo in errore la persona offesa con artifizi e raggiri, procurandosi un profitto con altrui danno, vale ad integrare il delitto di truffa secondo i consolidati principi giurisprudenziali. Il Tribunale, inoltre, aveva omesso di considerare come il consenso dei pazienti e dei loro congiunti all'inizio e alla prosecuzione delle terapie fosse collegato a promesse miracolistiche relative agli effetti positivi che tali somministrazioni avrebbero procurato, unite a larvate minacce di quanto di sgradevole o pericoloso sarebbe potuto accadere in caso di sospensione della nuova terapia ovvero di ricorso alle terapie tradizionali. Del pari, il Tribunale aveva omesso di considerare la falsa rappresentazione da parte degli indagati della qualifica di medico 4 rivestita da PE LL, responsabile della società svizzera che provvedeva a produrre gli asseriti farmaci e che in più occasioni aveva incontrato le persone offese offrendo tra l'altro spiegazioni sulla terapia, omettendo altresì di spiegare perché debba essere disattesa l'argomentazione articolata dal giudice di prime cure, secondo cui la falsa rappresentazione della provenienza degli asseriti farmaci da parte di un soggetto competente in quanto dotato di titoli nel campo della medicina fosse idonea ad esercitare una valenza persuasiva circa la (in realtà insussistente) utilità per i malati di sottoporsi alle terapie da questi proposte (induzione in errore). Del tutto illogica appariva poi la motivazione nella parte in cui proponeva l'artificiosa distinzione tra "prospettazione delle tappe del percorso terapeutico" e "prospettazione del risultato finale", finendo con il ritenere che l'inefficacia delle terapie presentate dagli indagati come utili per la cura non costituisse profilo degno di approfondimento ai fini della valutazione della sussistenza del requisito degli artifizi e raggiri, tanto più in presenza di versamenti di somme anche ingenti versate dai pazienti al fine di acquistare gli asseriti farmaci che, in almeno un'occasione (Andolina) erano stati somministrati con una soluzione fisiologica non medicinale (placebo). Inoltre, il Tribunale aveva omesso di motivare la conclusione secondo la quale sarebbe stato impossibile concludere che le fiale di liquido sequestrate all'indagato IO AC fossero il prodotto "finito" e destinato alla somministrazione. Anche in punto esclusione del dolo di truffa in capo alla AN appare decisione fondata su erronea interpretazione della legge penale, non avendo il Tribunale considerato che, la totale ignoranza circa la natura del prodotto commercializzato e somministrato da parte dell'agente, nel momento in cui rende evidente l'accettazione dell'inganno in cui le persone offese vengono fatte incorrere all'atto di spacciare come utili ed efficaci prodotti di incerta origine e di sconosciuta efficacia, diventa dato ampiamente sufficiente a dimostrare la ricorrenza dell'elemento psicologico del reato di truffa.
3.2. In relazione al secondo motivo, evidenzia il ricorrente come il Tribunale, accertati nella fattispecie tutti gli elementi oggettivi e soggettivi necessari all'integrazione del delitto di cui all'art. 443 cod. pen. (e segnatamente la commercializzazione e la somministrazione 5 di medicinali guasti o imperfetti in quanto preparati in violazione delle prescrizioni scientifiche e delle norme previste dalla legge per la preparazione e la conservazione dei medicinali, la consapevolezza da parte degli indagati di commercializzare e somministrare farmaci in violazione delle norme volte a dettare la disciplina dei medicinali), non trae da tali premesse le necessarie conseguenza in punto gravità indiziaria in ragione dell'erronea interpretazione dei requisiti costitutivi della fattispecie, trattata come fattispecie di pericolo concreto e non come, secondo il concorde insegnamento della giurisprudenza di legittimità, fattispecie di pericolo presunto.
3.3. In relazione al terzo motivo, si censura l'ordinanza impugnata che esclude in modo apodittico l'integrazione del delitto di cui all'art. 445 cod. pen. per l'astratta configurabilità del delitto di cui all'art. 443 cod. pen., inopinatamente negando la concorrenza dei due delitti riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità.
3.4. In relazione al quarto motivo, si censura l'ordinanza impugnata che ha negato la ricorrenza del reato associativo finendo per incorrere sia in violazione di legge che in carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Le conclusioni a cui è giunto il Tribunale per il riesame in punto di insussistenza del reato di truffa sono fondate su un percorso argomentativo viziato da illogicità manifeste e contraddizioni che si risolvono in una falsa o erronea applicazione della legge penale con riferimento alla fattispecie legale tipica di cui all'art. 640 cod. pen.. 3. L'errore di fondo che vizia la motivazione consiste in una artificiosa amputazione della condotta induttiva. Il Tribunale argomenta che gli indagati, nell'indurre le persone offese a sottoporsi alle costose terapie da loro praticate, non abbiano posto in essere una condotta ingannatrice in quanto hanno rappresentato in modo veritiero la metodologia praticata ed effettivamente hanno realizzato i preparati somministrati ai pazienti in conformità alle modalità descritte. Quindi dalla constatazione che non vi è stata falsità o inganno rispetto alle modalità di produzione dei preparati che venivano somministrati ai 16 pazienti, il Tribunale ne ha dedotto che non vi è stata induzione in errore delle persone offese, non sussistendo, pertanto, il requisito oggettivo degli artifizi o raggiri, indispensabile per integrare la fattispecie legale tipica del reato di truffa.
4. Tale ricostruzione è viziata da illogicità manifesta, ictu oculi evidente, perché non spiega per quale motivo i pazienti avrebbero accettato di pagare somme ingenti nell'ordine di migliaia o decine di migliaia di euro per sottoporsi ad una terapia illegale, perché disconosciuta dalle autorità sanitarie competenti, se non avessero ricevuto assicurazioni di ottenere quanto meno delle chances di guarigione o di miglioramento rispetto alle specifiche patologie da cui erano affetti.
5. Che il Tribunale abbia amputato una parte della condotta del ricorrente e degli altri indagati emerge dal fatto che nessuna considerazione è stata svolta in ordine alle numerose intercettazioni di telefonate, richiamate nell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari in cui il coindagato BI, parlando con alcuni pazienti aveva fornito assicurazioni sul buon esito della terapia, né il Tribunale ha preso in considerazione la circostanza che gli indagati avevano falsamente attribuito a PE ER, responsabile della società svizzera che provvedeva a produrre gli asseriti farmaci, la qualifica di medico che non aveva, accreditandolo come soggetto competente. Il Tribunale, infatti, ha omesso di spiegare perché mai dovesse essere disattesa l'argomentazione del giudice per le indagini preliminari secondo cui la falsa rappresentazione della provenienza degli asseriti farmaci da parte di un soggetto competente in quanto dotato di titoli nella campo della medicina (raggiro) è idonea ad esercitare una valenza persuasiva circa la (in realtà insussistente) utilità per i malati di sottoporsi alle terapie da questi proposte (induzione in errore).
6. Dalle emergenze processuali risulta che la condotta contestata come truffa si articola quanto meno in due fasi, l'una consistente nella rappresentazione delle modalità per produrre i farmaci, rispetto alla quale è stata fornita alle persone offese un'informazione sostanzialmente veritiera, l'altra nel rappresentare il farmaco prodotto con questa metodica come utile a fornire quanto meno delle chances di guarigione o di miglioramento agli ammalati. Sul punto il Tribunale scivola su una motivazione apparente laddove considera che: sia il 7 c.d. metodo stamina che quello oggi in discussione sono stati sempre proposti e sono stati sempre percepiti e conosciuti dai destinatari quali metodologie sperimentali, cioè meri tentativi per verificare l'idoneità di pratiche mediche fondate sull'utilizzo di cellule staminali e similari nella terapia di patologie degenerative e finora sprovviste di cure incisive>>.
7. Il problema è che il ricorso dietro pagamento a questa c.d. metodologia sperimentale non è avvenuto per caso bensì per l'azione induttiva della AN e degli altri coindagati con lui associati che hanno approfittato della particolare debolezza psicologica dei familiari di persone affette da patologie particolarmente gravi per suscitare illusorie speranze. Erronea è, invero, l'argomentazione del Tribunale secondo cui l'inefficacia delle terapie presentate dagli indagati come utili per la cura delle più diverse malattie non costituisca profilo degno di approfondimento ai fini della valutazione della sussistenza del requisito degli artifizi e raggiri perché "il profilo dell'efficacia o meno del metodo non trasforma la situazione fattuale (veritiera) per ciò solo artificiale... e, perciò, truffaldina, atteso che innanzitutto si versava in un contesto in cui nessuna efficacia del risultato poteva essere condizione di adesione al programma ed in secondo luogo le patologie erano gravi e senza cure e il metodo sperimentato era e resta sperimentale". Osserva questo Collegio che è del tutto illogico ritenere che oggetto dell'accordo contrattuale con i malati possa essere stata la mera sottoposizione dei pazienti ad una serie di procedure mediche, indipendentemente da ogni considerazione circa il risultato che ne sarebbe scaturito. Ciò è illogico, in particolare, in quanto risulta provato sulla base delle sommarie informazioni delle persone offese - e non oggetto di contestazione da parte del Tribunale del riesame - che i pazienti, come si è già evidenziato, abbiano pagato somme ingenti, nell'ordine di migliaia o decine di migliaia di euro, al fine di acquistare gli asseriti farmaci.
8. Con riferimento al requisito dell'induzione in errore, questa Corte ha preso in considerazione in una vicenda affine (il caso di Scientology), il comportamento di quei soggetti che intervengono sulle persone a disagio, promettendo, per es. "un miglioramento della 0 0 mente" con una attività di "stimolazione del cervello", il tutto attraverso il ricorso ad "una terapia", somministrando farmaci senza autorizzazione ministeriale e senza effettivo controllo medico, riconoscendo in questi casi la sussistenza dell'elemento oggettivo e rilevando che la particolare condizione di un soggetto, quale determinata da una sua fragilità di fondo o da situazioni contingenti, non esclude la configurabilità in suo danno del reato di truffa, anzi ne rende più agevole l'esecuzione (Sez. 2, Sentenza n. 9520 del 21/05/1992 Ud. (dep. 16/09/1992) Rv. 192506; in senso conforme: Sez. 2, Sentenza n. 10256 del 19/06/2002 Ud. (dep. 05/03/2003) Rv. 223624; Sez. 2, Sentenza n. 1910 del 20/12/2004 Ud. (dep. 21/01/2005) Rv. 230694; Sez. 2, Sentenza n. 1862 del 19/12/2005 Ud. (dep. 18/01/2006) Rv. 233361). Di conseguenza, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale per il riesame di Brescia per nuovo esame, restando assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso del Pubblico Ministero
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Brescia per nuovo esame. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 20.10.2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Andrea Pellegrino Dott. Antonio Esposito DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE :20 NOV 2015 IL CANCELLIERE DI M E R Claudia IA P U E S T R I E O N Z O C 6