Cass. pen., sez. II, sentenza 15/06/2016, n. 30952
CASS
Sentenza 15 giugno 2016

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Massime1

Ai fini della configurabilità del reato di truffa, il giudizio sulla idoneità della condotta a trarre in inganno la vittima deve essere effettuato "ex post" ed in concreto, con la conseguenza che la non particolare raffinatezza degli artifizi utilizzati, ovvero la stato di vulnerabilità della vittima, non escludono l'offensività della condotta. (In motivazione, la S.C. ha precisato che l'inquadramento delle condotte manipolative, anche grossolane, nel reato di truffa trova il solo limite della incapacità della vittima, condizione patologica che impone il diverso inquadramento della condotta nella fattispecie di circonvenzione di persona incapace).

Commentario1

  • 1Approfittare di persona fragile è reato (Cass. 4145/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 febbraio 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 15/06/2016, n. 30952
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30952
Data del deposito : 15 giugno 2016

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