Sentenza 15 giugno 2016
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di truffa, il giudizio sulla idoneità della condotta a trarre in inganno la vittima deve essere effettuato "ex post" ed in concreto, con la conseguenza che la non particolare raffinatezza degli artifizi utilizzati, ovvero la stato di vulnerabilità della vittima, non escludono l'offensività della condotta. (In motivazione, la S.C. ha precisato che l'inquadramento delle condotte manipolative, anche grossolane, nel reato di truffa trova il solo limite della incapacità della vittima, condizione patologica che impone il diverso inquadramento della condotta nella fattispecie di circonvenzione di persona incapace).
Commentario • 1
- 1. Approfittare di persona fragile è reato (Cass. 4145/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/06/2016, n. 30952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30952 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2016 |
Testo completo
309 5 2/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 15/06/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N. 1742 - Presidente - Dott. FRANCO FIANDANESE Dott. MARCO MARIA ALMA - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 5704/2016 - Consigliere - Dott. IGNAZIO PARDO Dott. COSIMO D'ARRIGO - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BELTRAMI FR N. IL 27/05/1960 VAVALA' CE N. IL 23/10/1955 avverso la sentenza n. 3752/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del 12/05/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/06/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. P. Viole che ha concluso per lira dé cors 1 Udit i difensor Avv. Воловенко Рейдит еля иба шбе Udito, per la parte civile, l'Avv تممته تتاكد و كيفيت ра яl'acrafti RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Milano in parziale riforma della sentenza di primo grado condannava per il reato di truffa il MI alla pena di anni uno, mesi uno di reclusione ed euro 450 di multa ed il AV a mesi otto di reclusione ed euro 800 di multa. Si contestava agli imputati di avere ottenuto la somma di 36.000 euro dalle persone offese come prezzo di un finanziamento di 540.000 euro che avrebbe dovuto essere concesso dalla Banca popolare di Milano, della quale il MI si presentava come direttore di agenzia.
2. Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione il difensore del MI che deduceva:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte territoriale non avrebbe risposto alle doglianze proposte con l'atto di appello, che evidenziavano la grossolanità del raggiro, resa evidente dalle modalità della condotta: il sedicente "direttore della banca popolare di Milano" avrebbe infatti fissato un appuntamento non presso la sede della banca, ma presso la hall di un albergo;
2.1. vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, giustificato solo in ragione della recidiva. :
3. Proponeva ricorso per cassazione anche il difensore del AV che deduceva:
3.1. vizio di motivazione: la Corte territoriale aveva ritenuto che le testimonianze raccolte fossero coerenti ed omogenee, laddove i testimoni AR e DI avevano negato la presenza dell'imputato al fondamentale incontro con la vittima avvenuto in Milano;
3.2. violazione di legge: si contestava la mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen. nonostante l'imputato non avesse partecipato alla trattativa ed avesse fornito un apporto che lo stesso Tribunale di Milano aveva considerato limitato>>. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso proposto nell'interesse del MI è manifestamente infondato 1.1. Il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui la valutazione dell'induzione in errore deve essere effettuata ex post e la grossolanità del raggiro o dell'artificio non esclude la possibilità di successo nei confronti di persona particolarmente vulnerabile (Cass. sez. 6, n. 26107 del 14/04/2003 2 Rv. 225872). Assente la prova della incapacità della vittima, che potrebbe indurre a qualificare la condotta nella diversa fattispecie prevista dall'art. 643 cod. pen., la valutazione della idoneità della condotta a trarre in inganno deve essere effettuata avuto riguardo alla efficacia concreta della azione posta in essere: si ritiene, cioè, che il giudizio sulla idoneità della condotta a trarre in inganno la vittima non debba essere effettuato ex ante ed in astratto, ma ex post ed in concreto.
1.2. Si ritiene dunque che la resilienza della vittima all'inganno non condiziona la punibilità: poiché per la configurabilità del reato di truffa rileva solo la condotta dell'agente, essendo indifferente lo stato di vulnerabilità della vittima;
l'inquadramento di condotte manipolative, anche grossolane, nel reato di truffa trova il solo limite della incapacità della vittima, condizione patologica che impone il diverso inquadramento della condotta nella fattispecie della circonvenzione di incapace.
1.3. Nel caso di specie, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, il collegio territoriale ha ritenuto che la non particolare raffinatezza degli artifici utilizzati non escludesse l'offensività della condotta, né tantomeno il suo inquadramento nella fattispecie della truffa (pag. 9 della sentenza impugnata).
1.4. Le censure rivolte alla parte della sentenza che nega la concessione delle attenuanti generiche sono manifestamente infondate. Sul punto il collegio ribadisce che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Cass. Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 Rv. 248244; Cass. Sez. 1^ sent. n. 3772 del 11.01.1994 dep. 31.3.1994, rv 196880). Dunque nessuna censura può essre rivolta alal sentenza laddove la stessa ritiene non compatibile con la concessione dell'invocato beneficio sanzionatorio la recidiva vantata.
2. Anche il ricorso proposto nell'interesse del AV è manifestamente infondato.
2.1. Il primo motivo propone un inammissibile rilettura delle emergenze processuali senza indicare fratture logiche manifeste e decisive della motivazione. Le censure peraltro non tengono conto del fatto che i giudici di merito hanno valorizzato le testimonianze del Messina e dello IN, che convergono nell'indicare che il AV fosse presente all'appuntamento milanese;
il collegio territoriale puntualizza, rispondendo alle deduzioni difensive, che il AR non poteva riferire della presenza dell'imputato 3 nell'albergo milanese dato che era rimasto nella hall, mentre il DI tenuto conto delle caratteristiche dell'esame dibattimentale, veniva ritenuto non credibile.
2.2. Anche il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse del AV è manifestamente infondato: il diniego dell'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen. risulta infatti motivato in ragione della ritenuta non marginalità del ruolo dell'imputato che accompagnava sempre il MI», concorrendo pienamente, e non in modo marginale, alla consumazione del reato (pag 11 della sentenza impugnata).
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 1500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 1500.00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016. Il Presidente L'estensore ranco Fiandanese☑anco Sandra FrancotoFandary DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 20 LUG. 2016 IL CANCELLARE CAS E R P S Claudia Pianelli U E T S E N O I A Z S R O C * 4