Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2003, n. 11758
CASS
Sentenza 1 agosto 2003

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In riferimento al rapporto di lavoro privatizzato (ex D.L. n. 487 del 1993, conv. nella legge n. 71 del 1994) dei dipendenti dell'ente Poste Italiane, è nulla la clausola contenuta nell'accordo integrativo al ccnl del 26 novembre 1994, secondo la quale il rapporto di lavoro si risolve automaticamente (senza obbligo di preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva) al raggiungimento della massima anzianità contributiva, in quanto lesiva del principio inderogabile secondo cui il rapporto di lavoro si può risolvere solo per licenziamento, per dimissioni, per mutuo consenso o per lo spirare dei termini per la ripresa del servizio, previsti dall'art 18 comma quinto dello Statuto dei lavoratori. Nè sussiste un potere delle organizzazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi di disporre di un diritto del singolo lavoratore da lui già acquisito - come quello di rimanere in servizio e non essere collocato a riposo prima del compimento dei 65 anni di età - senza un preventivo specifico mandato del titolare a disporre ed in difetto comunque di una successiva ratifica, anche mediante fatti concludenti o con la concreta esecuzione della clausola collettiva, da parte del singolo lavoratore interessato.

In caso collocamento a riposo sulla base di clausola contrattuale dichiarata nulla, come nel caso di licenziamento illegittimo del lavoratore, il risarcimento del danno spettante a quest'ultimo, commisurato alle retribuzioni perse a seguito del provvedimento fino alla riammissione in servizio, non deve essere diminuito degli importi eventualmente ricevuti dall'interessato a titolo di pensione, atteso che il diritto al pensionamento discende dal verificarsi di requisiti di età e contribuzione stabiliti dalla legge, sicché le utilità economiche che il lavoratore ne ritrae, dipendendo da fatti giuridici del tutto estranei al potere di recesso del datore di lavoro, si sottraggono all'operatività della regola della "compensatio lucri cum damno". (Fattispecie relativa a dipendente postale collocato a riposo al raggiungimento della massima anzianità contributiva in forza di clausola, illegittima, contenuta nell'accordo integrativo del contratto collettivo del 26 novembre 1994)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2003, n. 11758
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11758
    Data del deposito : 1 agosto 2003

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