Sentenza 1 agosto 2003
Massime • 2
In riferimento al rapporto di lavoro privatizzato (ex D.L. n. 487 del 1993, conv. nella legge n. 71 del 1994) dei dipendenti dell'ente Poste Italiane, è nulla la clausola contenuta nell'accordo integrativo al ccnl del 26 novembre 1994, secondo la quale il rapporto di lavoro si risolve automaticamente (senza obbligo di preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva) al raggiungimento della massima anzianità contributiva, in quanto lesiva del principio inderogabile secondo cui il rapporto di lavoro si può risolvere solo per licenziamento, per dimissioni, per mutuo consenso o per lo spirare dei termini per la ripresa del servizio, previsti dall'art 18 comma quinto dello Statuto dei lavoratori. Nè sussiste un potere delle organizzazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi di disporre di un diritto del singolo lavoratore da lui già acquisito - come quello di rimanere in servizio e non essere collocato a riposo prima del compimento dei 65 anni di età - senza un preventivo specifico mandato del titolare a disporre ed in difetto comunque di una successiva ratifica, anche mediante fatti concludenti o con la concreta esecuzione della clausola collettiva, da parte del singolo lavoratore interessato.
In caso collocamento a riposo sulla base di clausola contrattuale dichiarata nulla, come nel caso di licenziamento illegittimo del lavoratore, il risarcimento del danno spettante a quest'ultimo, commisurato alle retribuzioni perse a seguito del provvedimento fino alla riammissione in servizio, non deve essere diminuito degli importi eventualmente ricevuti dall'interessato a titolo di pensione, atteso che il diritto al pensionamento discende dal verificarsi di requisiti di età e contribuzione stabiliti dalla legge, sicché le utilità economiche che il lavoratore ne ritrae, dipendendo da fatti giuridici del tutto estranei al potere di recesso del datore di lavoro, si sottraggono all'operatività della regola della "compensatio lucri cum damno". (Fattispecie relativa a dipendente postale collocato a riposo al raggiungimento della massima anzianità contributiva in forza di clausola, illegittima, contenuta nell'accordo integrativo del contratto collettivo del 26 novembre 1994)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2003, n. 11758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11758 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LV TR;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 01/01/6883 proposto da:
LV TR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell'avvocato FABIO LORENZONI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINTO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 5646/99 del Tribunale di PALERMO, depositata il 05/02/00 - R.G.N. 19/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/03 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;
udito l'Avvocato NICOLA DE MARINIS per delega FIORILLO;
udito l'Avvocato MARIO LORIA per delega LORENZONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 18 NOVEMBRE 1999 - 5 FEBBRAIO 2000, il Tribunale di Palermo, accoglieva l'appello proposto dall'ex dirigente dell'Ente Poste italiane, in epigrafe indicato, avverso la decisione del locale RE che aveva rigettato la domanda dello stesso, intesa ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del collocamento a riposo comunicatogli dall'Ente al raggiungimento della massima anzianità contributiva, con la condanna dell'Ente alla reintegrazione ed al risarcimento del danno.
Il NT era stato licenziato in applicazione dell'art. 22 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti dell'E.P.I., per aver maturato il massimo di anzianità contributiva prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età. Il RE aveva rigettato la domanda del NT rilevando che ai sensi dell'art. 6 comma 6 della legge n. 71 del 1994, a far tempo dalla stipula del primo contratto di categoria non si applicava più la disciplina pubblicistica (e quindi neppure l'art. 16 del D.L.vo 503 del 1992 che prevedeva la prosecuzione del rapporto per un biennio), bensì l'art. 22 del CCNL, che prevede la automatica risoluzione del rapporto al raggiungimento di uno dei due eventi (massima anzianità contributiva o 65^ anno di età). Tale disposizione, sottolineava il RE, aveva effetto retroattivo e quindi incideva anche sui diritti quesiti.
Infine, non spettava il preavviso, trattandosi di risoluzione consensuale ex art. 1321 codice civile e non di un vero e proprio recesso.
I giudici di appello hanno accolto invece la domanda dell'ex dirigente, dichiarando la nullità della clausola di risoluzione automatica per il solo raggiungimento della massima anzianità contributiva, contenuta nell'art. 22 del CCNL 1^ agosto 1994 per i dirigenti dell'E.P.I., stabilendo l'obbligo dell'Ente di corrispondere al lavoratore il trattamento economico corrispondente, dalla data della illegittima risoluzione del rapporto fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
I giudici di appello hanno osservato che doveva escludersi l'efficacia soggettiva ed oggettiva contra legem del contratto collettivo stipulato tra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e l'Ente Poste italiane.
L'art. 6 del Decreto legge 487 del 1993, convertito nella legge n. 71 del 1994, deve intendersi nel senso che i trattamenti del personale postale restano fermi sino alla data di emanazione del primo contratto collettivo.
La disposizione del CCNL non poteva cancellare o derogare "in peius" la normativa statale e tanto meno quella imperativa posta a salvaguardia di diritti soggettivi.
Anche ai dipendenti postali, dopo la privatizzazione dell'ente e del rapporto di lavoro, si applica la regola generale dell'art. 1 della legge 604 del 1966, secondo cui il rapporto di lavoro si può
risolvere solo per giusta causa o giustificato motivo. Doveva, pertanto, escludersi che nella fattispecie fosse prefigurata una ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione la società per azioni Poste Italiane, con tre distinti motivi, illustrati da memoria.
Resiste il NT con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, cui resiste la società Ente Poste con controricorso.
Il NT ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Devono preliminarmente essere riuniti i due ricorsi, in quanto proposti contro la medesima decisione.
Con il primo motivo le Poste italiane denunciano violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 codice di procedura civile) con riferimento agli articoli 6, e 8 della legge 29 gennaio 1994 n. 71.
La società ricorrente sostiene che - diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale - la legge 71 del 1994 ha demandato la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti postali al contratto collettivo, quale fonte regolatrice del rapporto ("delegificazione").
Il contratto collettivo - tra l'altro - sarebbe efficace "erga omnes" cioè nei confronti di tutti i dipendenti dell'Ente, anche a prescindere dalla loro iscrizione alle associazioni stipulanti. Il contratto collettivo, era quindi abilitato, anche nel caso di specie, a derogare alle norme di legge, per espressa disposizione di legge.
Non può, pertanto, dubitarsi della validità della clausola di cui all'art. 22 del CCNL dirigenti che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro al raggiungimento della massima anzianità contributiva.
Una diversa valutazione si porrebbe in contrasto con la legge istitutiva dell'Ente Poste Italiane ed in particolare degli articoli 6 ed 8.
Proprio in base a queste disposizioni, infatti, era stato demandato alle parti sociali il potere di regolamentare il rapporto di lavoro nei termini ritenuti più opportuni, regolando quindi anche la estinzione di esso.
Già la legge n. 46 del 15 febbraio 1958, a fianco del collocamento a riposo per il compimento del 65^ anno di età, prevedeva la facoltà dell'Amministrazione di collocare a riposo, d'ufficio, l'impiegato al compimento dei quaranta anni di servizio effettivo e negli altri casi previsti dalle disposizioni di legge in vigore. Una volta "privatizzato" il rapporto di lavoro dei dipendenti postali (art. 6 comma 2 della legge n. 71 del 1994) tale speciale causa di risoluzione automatica era transitata nel nuovo ordinamento privatistico, configurandosi quale deroga alle norme generali degli articoli 1 e 3 della legge n. 604 del 1966, in materia di causa giustificatrice del licenziamento.
Con il secondo motivo, la ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione delle norme del codice civile, art. 2118, 1362 e seguenti del codice civile, anche con riferimento agli articoli 19, 20, 21 e 22 del CCNL dei Dirigenti Poste, applicabile al caso di specie. Violazione dell'art. 6 della legge n. 71 del 1994, dell'art. 6 della legge n. 407 del 1990 e dell'art. 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992.
I giudici di appello avevano ritenuto affetta da nullità, ai sensi dell'art. 1418 codice civile, la clausola di risoluzione automatica del rapporto di lavoro contemplata nell'art. 22 del CCNL Dirigenti Postali.
Ciò per contrasto con gli articoli 6 della legge n. 407 del 1990 e 1 e 6 del Decreto Legislativo n. 503 del 1992, non potendo l'autonomia collettiva derogare con disposizione peggiorativa ad una norma qualificata come imperativa, che consentirebbe al lavoratore di proseguire il rapporto sino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
Ad avviso della società, invece, proprio il raggiungimento dell'anzianità contributiva prevista dalle disposizioni richiamate restituisce al datore di lavoro il potere di recesso "ad nutum". A seguito della legge di trasformazione dell'ex Amministrazione P.T. in un soggetto di diritto privato, la contrattazione collettiva, divenuta la fonte privilegiata del rapporto di lavoro dei dirigenti secondo la società ricorrente - avrebbe costruito un modello normativo unico ed organico in materia di risoluzione del rapporto di lavoro valevole per la dirigenza proveniente dalla amministrazione pubblica, sicuramente migliorativo di quello privatistico. L'art. 21 stabilisce che nel recedere dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro è obbligato a specificare contestualmente per iscritto la motivazione e che, in caso di recesso ingiustificato, è prevista a carico del datore di lavoro l'obbligo di corrispondere, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso, una indennità supplementare costituita da un minimo di dieci mensilità ad un massimo di ventidue mensilità, con un incremento da due a sette mensilità, se trattasi di dirigente avente una età compresa tra i 51 ed i 61 compiuti.
L'ultimo comma dispone, tuttavia, che tale normativa non si applica nei confronti dei dirigenti per i quali è prevista la risoluzione automatica del rapporto, di cui al successivo art. 22. Quest'ultima disposizione prevede, al primo comma, che il rapporto si risolve automaticamente, fatta salva la comunicazione scritta, al raggiungimento del massimo della anzianità contributiva. I giudici di appello, ad avviso della ricorrente, avrebbero errato ritenendo la normativa di legge in contrasto con le disposizioni del contratto collettivo.
I due motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi tra di loro, non sono fondati.
Con una serie di pronunce conformi, questa Corte Suprema ha affermato che i dipendenti del servizio postale, a seguito della legge n. 71 del 29 gennaio 1994, lavorano sulla base di un rapporto di lavoro di diritto comune, senza deroghe al codice civile ed alle leggi che regolano il lavoro subordinato nell'impresa (Cass. 12 agosto 2000 n. 19782, 21 gennaio 2000 n. 692, 29 dicembre 1999 n. 14607, 28 luglio 1999 n. 8188, 17 giugno 1999 n. 6051, 7 giugno 1999 n. 5584, 4 giugno 1999 n. 5501, 20 maggio 1999, n. 4861, 2 marzo 1999 1758). In base a tale consolidato indirizzo giurisprudenziale si è ritenuto che nella nuova regolamentazione del rapporto di lavoro privato dei dipendenti dell'Ente Poste italiane, dettata dalla legge n. 71 del 1994, il contratto collettivo per tale categoria di personale non può innovare o derogare rispetto alle norme di legge imperative e quindi è nulla (ex art. 1418 codice civile) la previsione contrattuale, secondo cui il rapporto di lavoro si estingue automaticamente, senza obbligo di preavviso o di erogazione dell'indennità sostitutiva dello stesso, al raggiungimento della massima anzianità contributiva, con effetto dal giorno successivo al compimento di quaranta anni utili ai fini pensionistici, perché in violazione del principio, di natura inderogabile, secondo cui il rapporto di lavoro si può risolvere solo per licenziamento, per dimissioni, per mutuo consenso o per lo spirare dei termini per la ripresa del servizio, previsti dall'art. 18, comma quinto, della legge 20 maggio 1970 n. 300.
Il problema della ammissibilità della previsione collettiva di una fattispecie di estinzione automatica del rapporto di lavoro si pone secondo lo schema usuale della gerarchia tra le fonti, in virtù del quale il contratto collettivo non può validamente disporre in contrasto con norme imperative di legge (in questa ottica, il problema dell'eventuale efficacia "erga omnes" del contratto non acquista alcuna rilevanza con riferimento al caso di specie). Nella stessa prospettiva, si è anche osservato che all'autonomia privata non è dato inserire clausole di durata del rapporto (fuori dei casi previsti dalla legge) e neppure condizioni risolutive ai sensi dell'art. 1353 codice civile o clausole risolutive espresse, ai sensi dell'art. 1456 codice civile. Come è stato più volte riconosciuto da questa Corte (Cass. 29 dicembre 1999 n. 14697) con disposizioni inderogabili a causa della natura pubblica dell'interesse tutelato (equilibrio dei conti pubblici e della gestione previdenziale) il legislatore ha regolato il rapporto previdenziale e quello di lavoro in guisa tale da consentire a coloro che ne facciano richiesta entro un termine perentorio (il cui dies a quo è costituito dal perfezionamento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia) di continuare a lavorare fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, indipendentemente dal fatto che abbiano, o non raggiunta l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti (artt. 6 comma 1 della legge 407 del 1990, e 1, comma 2, del decreto legislativo n. 503 del 1992). Destinatari della norma sono tutti i lavoratori dipendenti, compresi quelli con qualifica dirigenziale (tra l'altro, nel caso di specie, non è neppure dedotta la posizione verticistica del dirigente NT. Problema su cui cfr. Cass. 12571 del 12 novembre 1999) sia privati che pubblici, a prescindere dalla particolarità dei rispettivi ordinamenti (Cons. Stato - Ad. plen. 10 febbraio 1997 nn. 6 e 7). Del resto, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che nel campo dei rapporti di lavoro di natura privata - anche con riferimento ai rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici economici - non può operare l'automaticità del collocamento a riposo, in relazione al raggiungimento del limite di età previsto dalla legge, come avviene invece nell'ambito del pubblico impiego, ma occorre sempre, per la risoluzione del rapporto, il preavviso ai sensi e per gli effetti degli articoli 2118 e 2119 codice civile. In questo senso Cass. 5997/95, 6901/94, 12558/93 - con riguardo alla contrattazione collettiva dell'ENEL - hanno ritenuto nulla, per contrasto con la suddetta normativa civilistica di carattere inderogabile, la clausola contrattuale collettiva recante l'esonero del datore di lavoro dal preavviso per cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età.
Nella citata sentenza n. 6051 del 1999, si ribadisce che l'affermazione di invalidità di una clausola collettiva che introduca una risoluzione automatica del rapporto non prevista dalla legge appare anche in linea con la sentenza delle Sezioni Unite 7 agosto 1998 n. 7755 di questa Corte, secondo la quale "ammettere fattispecie di estinzione del rapporto di lavoro non sottoposte ai limiti generali del sistema dei licenziamenti significherebbe ridurre arbitrariamente i limiti di operatività del sistema". Ciò posto non appare neppure rispondente a corretti criteri di ermeneutica contrattuale sostenere che nel caso di specie si configurerebbe una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ad opera delle stesse parti, manifestata - quanto ai lavoratori - dai loro rappresentanti sindacali.
Questa tesi, sostenuta dalla società Poste Italiane nel proprio ricorso, si pone in contrasto con la logica osservazione che in una disposizione generale ed astratta quale quella di un contratto o accordo collettivo non è possibile ravvisare una volontà delle parti di risolvere rapporti in corso: "La norma collettiva di cui si discute ha fisionomia sostanzialmente unitaria e non sembra - se non stravolgendone il senso e ad essa attribuendo aspetti di irrazionalità, per la disparità di trattamento ad essa conseguente - che possa ipotizzarsi una diversa configurazione della stessa a seconda che debba essere applicata a lavoratori che già abbiano raggiunto la massima anzianità contributiva al momento dell'accordo integrativo (il rapporto dei quali si sarebbe così immediatamente risolto per risoluzione consensuale) o ad altri che l'avrebbero maturata successivamente (per i quali si sarebbe configurata come pattuizione di una condizione risolutiva - peraltro intervenuta, siffatta pattuizione, in corso di rapporto - nulla per le ragioni già sopra dette" (Cass. 6051/99 cit.). Deve pertanto affermarsi, alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte, l'insussistenza di un potere delle organizzazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi di disporre di un diritto del singolo lavoratore da lui già acquisito - come quello di rimanere in servizio e non essere collocato a riposo prima del compimento dei 65 anni di età (in difetto naturalmente di altre, diverse e legittime, cause risolutive) - senza un preventivo specifico mandato del titolare a disporre ed in difetto comunque di una successiva ratifica, anche mediante fatti concludenti o con la concreta esecuzione della clausola collettiva, da parte del singolo lavoratore interessato.
Giova, infatti, ricordare che il nostro ordinamento riconosce alle organizzazioni sindacali - secondo i principi desumibili dalla Costituzione (art. 39), dallo Statuto dei lavoratori e dalle norme sul processo del lavoro - la funzione di stipulare contratti collettivi di lavoro, di sostenere le rivendicazioni dei lavoratori, di assisterli nelle conciliazioni e nelle controversie individuali, di svolgere opera di promozione sociale, ma non attribuisce alle medesime organizzazioni alcun potere di rappresentanza in ordine ad atti dispositivi di diritti soggettivi acquisiti ed incidenti su posizioni giuridiche già consolidate, in difetto di una espressa previsione normativa in tal senso e comunque di uno specifico mandato dei singoli associati (v. in tal senso, tra le altre, Cass. 3 settembre 1988 n. 5016, 13 settembre 1986 n. 5592, e, da ultimo,
Cass. 23 luglio 1994 n. 6845, 17 giugno 1999 n. 6051). Le questioni sollevate dalla società Poste Italiane, circa la precedente facoltà dell'Amministrazione Postale di risolvere il rapporto al quarantesimo anno di contribuzione, non rilevano, poiché tale collocamento discrezionale - previsto dall'art. 2 comma secondo della legge n. 46 del 1958 - non è più consentito dalla legislazione vigente, essendo ora riconosciuto al lavoratore dall'art. 1 secondo comma, del Decreto Legislativo 503 del 1992 e dall'art. 6, 1^ comma, della legge 407 del 1990, di esercitare l'opzione di proseguire il rapporto di lavoro, pur in caso di raggiungimento della massima anzianità contributiva, fino al compimento del 65^ anno di età (salvo opzione per la prosecuzione per un ulteriore biennio). Le conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza di questa Corte sopra ricordata sono pienamente applicabili anche al caso di specie, rilevato che non è neppure dedotto che il dirigente avesse, nell'ambito dell'azienda, una posizione di vertice.
Con il terzo ed ultimo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1206, 1207, 1223 del codice civile in ordine al risarcimento del danno.
Osserva la ricorrente che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, i giudici di appello hanno condannato - nel caso di specie - la stessa società datrice di lavoro alla corresponsione del trattamento economico maturato dalla data di risoluzione del rapporto sino al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Tale statuizione, tuttavia, si porrebbe - ad avviso della ricorrente - in contrasto con il principio di recente enunciato in una decisione di questa Corte, secondo il quale il lavoratore non avrebbe diritto, in ipotesi del genere, alla corresponsione delle retribuzioni, ma solo al risarcimento del danno, che dovrebbe tener conto delle "attribuzioni patrimoniali derivanti dai rapporti previdenziali ed assistenziali". Anche questo ultimo motivo di ricorso si rivela del tutto infondato.
Deve, innanzi tutto, rilevarsi che - contrariamente a quanto ritenuto dalla società ricorrente - i giudici di appello hanno condannato le Poste italiane s.p.a. al pagamento delle retribuzioni solo fino al 65^ anno di età (non avendo evidentemente il NT esercitato la opzione pure prevista dalla legge di proseguire il rapporto di lavoro per un ulteriore biennio dopo il 65^ anno di età).
Quanto alla possibilità di detrarre da quanto dovuto al resistente a titolo di retribuzioni eventuali prestazioni assistenziali e previdenziali, è appena il caso di richiamare la giurisprudenza di questa Corte (Sezioni Unite n. 12194 del 2002), secondo la quale il diritto a pensione discende dal verificarsi di requisiti di età e contribuzione stabiliti dalla legge e prescinde del tutto dalla disponibilità di energie lavorative da parte dell'assicurato che abbia anteriormente perduto il posto di lavoro, ne' si pone di per sè come causa di risoluzione del rapporto di lavoro, sicché le utilità economiche che il lavoratore illegittimamente licenziato ne ritrae dipendono da fatti giuridici del tutto estranei al potere di recesso del datore di lavoro, e non sono il alcun modo causalmente ricollegabili al licenziamento illegittimamente subito e si sottraggono per tale ragione alla operatività della regola della "compensatio lucri com damno".
Pur non controvertendosi nel caso, di specie di un risarcimento del danno, ma di pagamento delle retribuzioni conseguente alla dichiarazione di nullità di una clausola contrattuale, stante la "eadem ratio" delle diverse disposizioni di legge, deve giungersi anche in questo caso ad analoghe conclusioni.
Come già più volte ha avuto occasione di precisare la giurisprudenza di questa Corte, per quanto attiene a ratei di pensione corrisposti dall'ente previdenziale - nell'erroneo presupposto della intervenuta cessazione del rapporto di lavoro - si tratta di importi che, a seguito dell'accertamento della nullità della cessazione del rapporto, ripristino per effetto della pronuncia giudiziaria, gli stessi risultano indebitamente percepiti, per cui il lavoratore è tenuto a restituirli all'ente previdenziale, il quale potrà, comunque, agire per la ripetizione degli stessi.
Di talché tali somme, non acquisite definitivamente al patrimonio del lavoratore, non possono essere computate in detrazione al danno provocato dalla illegittima cessazione, in quanto ciò si risolverebbe (per la ripetibilità di dette somme da parte dell'ente) in una illegittima riduzione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo di retribuzione.
È ora da esaminare l'unico motivo del ricorso incidentale con il quale il NT denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 230 del 1962, della legge n. 230 del 1962 e 300 del 1970, nonché dell'art. 2118 codice civile. Ad avviso del ricorrente incidentale, i giudici di appello avrebbero errato nel ritenere che al raggiungimento del 65^ anno di età dello stesso, il rapporto dovesse cessare automaticamente senza necessità di preavviso da parte della datrice di lavoro.
Anche questo motivo si dimostra chiaramente infondato. I giudici di appello hanno osservato (pag. 10) che il NT aveva diritto di essere conservato in servizio fino al 65^ anno, per effetto della proroga dallo stesso richiesta ex art. 3 della legge 421 del 1992 ed hanno concluso che il riconoscimento della continuità del rapporto rendeva superfluo l'esame delle altre questioni, in quanto tutte legate al presupposto del venir meno del rapporto, ripristinato invece a seguito della pronuncia giudiziale. In ordine a tali conclusioni, il ricorrente incidentale non ha svolto specifiche censure, limitandosi a ribadire che il preavviso sarebbe stato, comunque, dovuto secondo le generali previsioni dell'art. 2118 codice civile. Conclusivamente, i ricorsi devono essere rigettati, con la compensazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2003