Sentenza 22 settembre 2011
Massime • 1
In sede di giudizio per la concessione della liberazione anticipata, pur dovendosi valutare la condotta del richiedente frazionatamente per ciascun semestre cui l'istanza si riferisce, non può escludersi che il comportamento tenuto dal condannato in stato di libertà possa estendersi in negativo anche al periodo precedente trascorso in stato di detenzione. (La Suprema Corte ha precisato che, qualora il condannato abbia commesso ulteriori reati nel periodo trascorso in libertà, la sua ricaduta nel reato appare come sicuro elemento rivelatore del fatto che anche nel periodo precedente, trascorso in stato di detenzione, mancava del tutto la sua volontà di partecipare all'opera di rieducazione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2011, n. 47710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47710 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 22/09/2011
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella - rel. Consigliere - N. 2720
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 4215/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI IK, nato in [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 17/11/2010 del Tribunale di sorveglianza di Torino, nel proc. n. 5406/2010. Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MAZZOTTA Gabriele, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con l'ordinanza in epigrafe indicata, ha respinto il reclamo proposto da CI IK, alias DA, cittadino albanese, avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Vercelli, in data 4 ottobre 2010, di rigetto della sua domanda di liberazione anticipata, con riguardo ai semestri di pena espiata dal 7/07/2006 al 7/01/2008, perché lo stesso, già agli arresti domiciliari, il 25 aprile 2008, era evaso e si era reso irreperibile.
Ha aggiunto il Tribunale che l'evasione commessa costituirebbe causa di revoca del medesimo beneficio, ove già concesso, ed è espressamente prevista dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 58 quater, comma 1, con succ. mod. (abbreviata in Ord. Pen.), come ostativa all'ammissione ai benefici penitenziari.
2. Avverso la predetta ordinanza hanno proposto distinti ricorsi a questa Corte il CI personalmente e il suo difensore. Il CI ha lamentato che il Tribunale, nel confermare il diniego del beneficio, non aveva considerato la situazione di particolare difficoltà familiare in cui egli si era trovato per il timore, una volta ricondotto in carcere per l'acquisita definitività della sentenza di condanna, di perdere la possibilità di riconoscere il proprio figlio naturale, attesa la decisione della madre di portare con sè il bambino all'estero, donde la sua urgenza di non lasciare la famiglia, riconoscere la paternità del minore e sposare la convivente.
Il difensore ha denunciato la violazione di legge per omessa valutazione dei comportamenti del condannato durante i semestri di pena espiata, avendo il Tribunale considerato solo il fatto commesso dopo i semestri di riferimento del richiesto beneficio. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi sono infondati.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in sede di giudizio per la concessione della liberazione anticipata, pur dovendosi valutare la condotta del richiedente frazionatamente per ciascun semestre cui l'istanza si riferisce, non può escludersi che il comportamento tenuto dal condannato dopo i semestri in valutazione possa estendersi in negativo anche ai periodi precedenti. In particolare, qualora il condannato abbia commesso, in costanza di esecuzione, ulteriori reati nel periodo successivo ai semestri in considerazione, la sua ricaduta nel crimine si profila come elemento rivelatore del fatto che anche nel tempo precedente mancasse del tutto la sua volontà di partecipare all'opera di rieducazione (Sez. 1, Sentenza n. 2702 del 14/04/1997, dep. 31/05/1997, Pirozzi, Rv. 207705, relativa all'ipotesi di reato successivo commesso in stato di libertà;
conforme: Sez. 1, n. 4798 del 04/07/2000, dep. 09/08/2000, Musumeci, Rv. 216850).
Nel caso in esame, il Magistrato di sorveglianza, per primo, ex art. 69 bis, commi 1 e 2, Ord. Pen., e il Tribunale di sorveglianza, dopo, in sede di reclamo avverso il diniego del beneficio della liberazione anticipata, ex art. 69 bis, commi 3 e 4, Ord. Pen., hanno adeguatamente e coerentemente apprezzato la gravità del fatto di evasione, commesso dal CI il 25 aprile 2008, seguito dalla sua latitanza protrattasi fino al 13 gennaio 2010, in quanto sintomatico, come si legge nell'ordinanza impugnata, "della carente adesione del soggetto alle regole ed obblighi stabiliti dalla legge, evidenziando una personalità ancora ben lontana dall'accettare il principio dell'assoluta esigenza di conformarsi alle disposizioni della legge e del'autorità".
Siffatta valutazione non ha trascurato - così uniformandosi anche alla giurisprudenza di questa Corte che, in tema di liberazione anticipata, esige una puntuale e approfondita motivazione in ordine ai connotati di gravità concretamente ravvisati nei fatti ai quali viene attribuita valenza negativa retroattiva (Sez. 1, n. 5819 del 22/10/1999 e n. 14610 del 24/01/2011) - le allegazioni difensive del reclamante in punto di timore di perdere, con il passaggio in cosa giudicata della sentenza di condanna, il beneficio degli arresti domiciliari con la conseguente perdita dei contatti con la propria convivente e il figlioletto, e, tuttavia, ha considerato prevalente l'intrinseca gravità del fatto di evasione, sottolineando come la condanna per esso importerebbe, secondo l'ordinamento penitenziario, la revoca (seppure non automatica: Corte cost. n. 186 del 1995, n.d.r.) della liberazione anticipata eventualmente già concessa ex art. 54, comma 3, Ord. Pen., e il divieto di ammissione agli altri benefici penitenziari ai sensi dell'art. 58 quater Ord. Pen.. Non sussistendo, dunque, nell'ordinanza impugnata, i vizi di inosservanza di legge e difetto di motivazione denunciati, i ricorsi devono essere respinti e il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011