Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2011, n. 47710
CASS
Sentenza 22 settembre 2011

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In sede di giudizio per la concessione della liberazione anticipata, pur dovendosi valutare la condotta del richiedente frazionatamente per ciascun semestre cui l'istanza si riferisce, non può escludersi che il comportamento tenuto dal condannato in stato di libertà possa estendersi in negativo anche al periodo precedente trascorso in stato di detenzione. (La Suprema Corte ha precisato che, qualora il condannato abbia commesso ulteriori reati nel periodo trascorso in libertà, la sua ricaduta nel reato appare come sicuro elemento rivelatore del fatto che anche nel periodo precedente, trascorso in stato di detenzione, mancava del tutto la sua volontà di partecipare all'opera di rieducazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2011, n. 47710
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 47710
    Data del deposito : 22 settembre 2011

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