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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/11/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 350/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, (C.F.: ) rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'Avv. Angela Modafferi;
-appellante-
E
(C.F.: – P.IVA: Controparte_1 P.IVA_1
), con sede in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21 in persona del suo Presidente e P.IVA_2
legale rappresentante p,t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Teresa Pugliano,
AT GL e RI RN;
- appellata –
Nonché contro
( ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Morabito e
NI NI;
-appellata -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi
Svolgimento del processo Con ricorso, depositato in data 29.2.2019,. Cimato adiva il Giudice del Parte_1
lavoro del Tribunale di Reggio Calabria, chiedendo che venisse accertato e dichiarato il suo diritto alla rimodulazione della retribuzione media da riconoscere quale pensione annua lorda, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, calcolata in € 348,23 mensili e attualmente pari (dall'1.12.2011 al 31.12.2018) ad € 29.599,55, fino all'effettivo soddisfo;
accertato e dichiarato il suo diritto al pagamento della somma di 14.329,50, dovuta a titolo di differenza assegno pensionistico sul capitale annuo e nascente dal prospetto riportato nella perizia allegata in atti.
A sostegno della domanda proposta, deduceva: di essere dipendente della CP_2
(Matricola 545314) a far data dal 10.4.1969, inizialmente con la qualifica retributiva e contributiva di cui alla Fascia “B”, successivamente, in data 1.4.1990, acquisiva la posizione contributiva e retributiva della categoria C/3; in data 31.5.2000, a seguito della costituzione all'interno dell' del Fondo Speciale Pensione delle Ferrovie dello Stato, ai sensi dell'art. CP_1
43 della Legge 23.12.1999 n. 488, essendo il ricorrente uno specialista delle pensioni dell'ex comparto delle FFSS di Reggio Calabria, veniva trasferito, per mobilità obbligatoria, in base alla legge sopra riportata, presso l' di Reggio Calabria per la liquidazione delle CP_1 pensioni dei ferrovieri, con conseguente variazione del livello di inquadramento sia contributivo che retributivo;
con il trasferimento all' il sig. confluiva nella CP_1 Pt_1
posizione economica di C1 profilo Amministrativo, mantenendo lo stesso stipendio e portandosi dietro un assegno pensionabile che nel corso degli anni avrebbe dovuto essere assorbito, a seguito di rinnovi contrattuali, in modo da ottenere lo stesso stipendio di un pari grado il suddetto assegno veniva interamente assorbito nell'anno 2008, senza che CP_1 il ricorrente ottenesse la giusta differenza retributiva;
durante il periodo di lavoro all' CP_1
dall'1.6.2000 al 30.11.2011, il sig. passava dalla qualifica iniziale di C1 a quella di C3 Pt_1 nell'anno 2005, alla categoria C4 a seguito di concorso interno e infine alla cat. C5, che manteneva fino alla data del suo pensionamento.
Il ricorrente lamentava di percepire un assegno pensionistico inferiore di circa € 348,23 rispetto ad un funzionario e riteneva che si dovesse procedere ad una immediata CP_1
rimodulazione della retribuzione media, con l'attribuzione mensile della somma su indicata dall'1.12.2011 sino all'effettivo soddisfo, con il conseguente riconoscimento delle differenze retributive a titolo di assegno pensionistico pari ad € 14.329,50. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la che Controparte_2
eccepiva in via preliminare il suo difetto di legittimazione passiva atteso che alcuna domanda era stata proposta dal sig. nei suoi confronti. Pt_1
Eccepiva, altresì, la prescrizione del diritto del ricorrente a percepire le somme a titolo di differenze retributive per gli anni dal 2011 al 2013.
Nel merito, impugnava e contestava la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Si costituiva in giudizio anche l' eccependo in via preliminare la decadenza della CP_1
pretesa riliquidazione del trattamento pensionistico, l'inammissibilità, l'improponibilità, nonché la prescrizione quinquennale dei maggiori ratei pretesi.
Nel merito chiedeva il rigetto della domanda ritenuta indeterminata ed in ogni caso infondata.
In particolare, l eccepiva l'insussistenza del diritto alle differenze precisando che: la CP_1
commisurazione della pensione per gli iscritti al Fondo Speciale delle Ferrovie dello Stato è legata all'ultimo stipendio percepito venuto a maturare nell'ambito del rapporto di servizio,
a norma del disposto dettato dall'articolo 22 della legge 29 aprile 1976, n° 177; più precisamente, al momento del collocamento in quiescenza, il Sig. ha maturato Pt_1 un'anzianità contributiva complessiva di 43 anni di servizio di cui 24 anni ed 1 mese maturati alla data del 31/12/1992, per cui il trattamento pensionistico è stato determinato con il sistema retributivo;
nel transito dalle FS, il DPCM 325/1988 prevede che il dipendente transitato ad altra amministrazione conservi il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento, ove più favorevole e tale differenza viene erogata tramite la corresponsione di un assegno ad personam.; nel passaggio a un nuovo ente, infatti, il trattamento economico è quello praticato presso il nuovo ente datore di lavoro e il dipendente acquisisce un nuovo stipendio, a nulla rilevando il suo precedente trattamento economico, nonché eventuali pretese relative a quest'ultimo; una eventuale differenza retributiva, da cui derivi che lo stipendio precedente sia maggiore di quello di assunzione nel nuovo ente, rileva solo ai fini della corresponsione di un assegno ad personam, destinato, per sua natura, ad essere assorbito da futuri incrementi stipendiali;
circostanza, quest'ultima, verificatasi per stessa ammissione del ricorrente. Insisteva, quindi, per la reiezione del ricorso.
Con sentenza n. 231/2023, il Giudice del Lavoro preliminarmente dichiarava il difetto di legittimazione passiva della e infondata l'eccezione di decadenza sollevata dall' CP_2 CP_1 nel merito, rigettava la domanda con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti resistenti.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il impugnando il capo 3 della Pt_1 sentenza per illegittima applicazione delle norme contenute nella Legge n. 488 del 1999, art. 43 e art. 220 del D.P.R. n. 1092 del 1973 ed il capo 5 della sentenza per illegittima applicazione delle norme contenute negli art.li 91, 92 e 420 c.p.c. lette alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 77 del 2018. Ha concluso chiedendo la riforma integrale della sentenza e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso di primo grado che trascriveva integralmente. In via istruttoria, chiedeva che venisse disposta CTU al fine di determinare gli importi spettanti al ricorrente sulla scorta del petitum di cui alla rassegnate conclusioni a far data dal 18 novembre 2011, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si sono costituite sia l' che la R.F.I. CP_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Le parti hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 28.11.2025
Motivi della decisione
Con la sentenza appellata il ricorso è stato rigettato, nel merito, sulla base della motivazione
(pag. 5 e 6) di seguito trascritta: << Tutto ciò premesso ad avviso del decidente la domanda del ricorrente per differenze è infondata. CP_ Il ricorrente risulta transitato dal 1.6.2000 all' proveniente dal personale FS per effetto dell'art
43 legge 23.12.1999 n. 488 e inquadrato come C1 giusta DPCM del 30.3.2000 . Il nuovo CCNL era quello enti pubblici non economici.
Non risulta in qual modo avesse avuto garanzie che una volta iscritto al Fondo Speciale dei dipendenti CP_ FS, art. 43 L. 23.12.1999, n. 488, avrebbe avuto inquadramento di pari grado
Nel ricorso indica che percepisce un assegno pensionistico inferiore rispetto ad funzionario pari grado CP_ CP_
Lamenta di aver una pensione inferiore a pari grado e pari grado Fs ma nella relazione contabile di parte fonda le differenze solo su raffronto con la retribuzione e non su quelle di Pt_2
CP_ pari grado
Queste sono le allegazioni del giudizio e sui quali condurre l'esame della domanda. CP_ Il ricorrente una volta trasferito all' ha svolto il suo percorso di carriera anche economica raggiungendo al novembre 2011 l'inquadramento in C5 profilo amministrativo secondo
l'ordinamento professionale di pubblico impiego. Non ci sono elementi per poter ravvisare un non corretto inquadramento.
Sul piano retributivo ha goduto di assegno ad personam ma poi ovviamente riassorbito (come ammesso dal ricorrente) per effetto delle previste dinamiche retributive collettive.
Ciò posto la pensione matura in base alla individuale posizione maturata e rapportata alle voci previste e non all'intero trattamento economico né può essere invocato un trattamento di altri di pari qualifica.
L'assunto del ricorrente nella relazione contabile che si fonda solo su un generico diritto alla pari CP_ pensione di un pari grado Fs si pone in contrasto con le disposizioni di legge invocate dall' e non smentite dal ricorrente.
L' Art. 22 legge 177 del 1976 dispone:
Base pensionabile per il personale ferroviario
L'articolo 220, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 2 della legge 12 febbraio 1974, n. 22, e'sostituito per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1976, dal seguente:
"Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza degli iscritti al Fondo pensioni, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio e dagli assegni o indennita' pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, e' aumentata del 18 per cento:
a) indennita' di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; b) indennita' pensionabile prevista dalla legge 16 febbraio 1974, n. 57; c) assegno personale pensionabile.
Per gli effetti del precedente comma si considerano soltanto gli assegni o indennita' previsti come utili ai fini della determinazione della base pensionabile, da disposizioni di legge". Dunque la pensione
è parametrata alle specifiche e tassative voci. Vale dunque in primo luogo lo stipendio ultimo in godimento. La relazione contabile di calcolo delle retribuzioni non è sostenuta da alcun elemento in diritto che offra riscontro alle differenze. Lamenta genericamente che non siano stati riconosciuti i corretti scaglioni stipendiali, una disparità di trattamento economico, un mancato riconoscimento dell'assegno ad personam ma senza spiegare in termini di diritto quale norma sostenga la pretesa e come possa aver il riconoscimento di tale assegno nella base di calcolo per la pensione. Si parla anche di differenza su assegno pensionistico su capitale annuo ma la pretesa non è basata su alcun elemento concreto idoneo a supportare tale pretesa>>.
Con il primo motivo di appello, il lamenta che il giudice ha errato nel non Pt_1 riconoscere il suo diritto alla rimodulazione della retribuzione media da riconoscere a titolo di pensione annua lorda, maggiorata di interessi e rivalutazione fino al soddisfo e al pagamento al ricorrente della somma di euro 14.329,50, dovuta a titolo di differenza assegno pensionistico sul capitale annuo. Secondo l' appellante vi sarebbe stata da parte del giudice di prime cure una violazione dell'art. 43 della Legge 488/1999 dal momento in cui non ha ritenuto di dover applicare il regime pensionistico previsto per i lavoratori FS con i suoi stessi anni di anzianità e qualifiche professionali e di non dover conteggiare l'assegno “ad personam” (emolumento integrativo). Più precisamente l'appellante sostiene che la base pensionabile debba essere rideterminata applicando sull'indennità integrativa speciale, il cd assegno ad personam, la maggiorazione del 18% prevista dall'articolo 220 del DPR 1093/73, sostenendo che il predetto articolo non indica delle voci della retribuzione in modo tassativo, tanto da essere possibile inserire altre voci per il calcolo degli emolumenti pensionistici.
Con il secondo motivo di appello il , richiamando l'art. 92 c.p.c. e la sentenza della Pt_1
Corte Costituzionale n. 77/2018, lamenta, altresì, che il giudice di primo grado ha errato nel condannarlo alle spese di lite in favore delle due parti resistenti. Sostiene, invero,
l'appellante che il giudice non ha considerato che la questione sottoposta alla sua attenzione presentava una complessità tale per cui non poteva esimersi dal dichiarare la compensazione delle spese tra le parti o comunque disporre una corposa riduzione delle stesse.
Riassunti i motivi di appello, il ricorso è infondato.
In ordine alla sussistenza del diritto alle differenze, giova precisare che l'originario ricorrente risulta dal 1.6.2000 transitato dalla FS all' ai sensi dall'art. 43 della L. CP_1
23.12.1999, n. 488 (Finanziaria – Costituzione all' del Fondo Speciale Pensione delle CP_1
Ferrovie dello Stato) e poi cessato dal servizio e collocato in pensione dal 1.12.2011.
In appello ribadisce che non gli sarebbe stata erogata la pensione pari alla qualifica di un pari grado dell' o della FS e che nel transito dalle FS ha portato con sè un “assegno CP_1
pensionabile”.
Occorre premettere che il , avendo esercitato l'opzione del mantenimento ai fini Pt_1 pensionistici all'iscrizione al Fondo Speciale per il personale delle Ferrovie dello Stato, ha scelto volontariamente che il suo trattamento pensionistico fosse soggetto alle regole previste per gli iscritti a tale Fondo Speciale.
Orbene, ai fini della determinazione della base imponibile del personale ferroviario, trova applicazione l'art. 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177. La normativa sostituisce l'art. 220, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 1092 del 1973, modificando i criteri per il calcolo della pensione per il personale ferroviario che cessa dal servizio a partire dal 1° gennaio 1976.
Il predetto articolo disciplina la determinazione della base pensionabile per gli iscritti al
Fondo pensioni, stabilendo che l'importo (costituito dall'ultimo stipendio e da assegni/indennità pensionabili) viene aumentato del 18%. La norma indica in modo specifico le componenti retributive su cui deve essere applicata la maggiorazione del 18% e tra queste voci non rientra l'indennità integrativa speciale.
Tale aumento, invero, si applica all'indennità di funzione per dirigenti superiori e primi dirigenti, all'indennità pensionabile e all'assegno personale pensionabile, ma solo se sono integralmente percepiti.
Parte appellante, con una motivazione poco chiara e comprensibile, sostiene che l'art. 220 non indichi delle voci della retribuzione in modo tassativo, tanto da essere possibile inserire altre voci per il calcolo degli emolumenti pensionistici.
Tuttavia, tale assunto non è condivisibile atteso che per espressa previsione legislativa dettata dall'articolo 22 della legge 29 aprile 1976, n° 177, ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza degli iscritti al Fondo speciale per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato, bisogna far riferimento all'ultimo stipendio integralmente percepito alla data di cessazione dal servizio.
Come precisato dalla giurisprudenza, con il transito da un Ente ad un altro il soggetto assume il ruolo e la qualifica del nuovo ente, nonché il trattamento stipendiale relativo, mantenendo solo un assegno ad personam, per eventuale differenze, destinato ad essere riassorbito.
E nel caso di specie, come riconosciuto dallo stesso appellante, l'assegno ad personam è stato riassorbito nelle varie progressioni di carriera (da C1 a C5), per cui non risultava essere stato percepito sull'ultimo stipendio, che è quello che deve essere considerato per la determinazione del trattamento di quiescenza.
Pertanto, nella determinazione della base pensionabile, non era possibile applicare la maggiorazione del 18% su una voce che non era compresa nell'ultimo stipendio percepito né, tantomeno, poteva essere invocato un trattamento di altri di pari qualifica atteso che la pensione viene determinata tenendo conto della individuale posizione maturata e rapportata alle voci tassativamente previste. Parte appellante, a fondamento della propria domanda, ha prodotto nel corso del giudizio di primo grado una relazione dalla quale emergerebbe, a suo dire, che le differenze pensionistiche deriverebbero dal raffronto tra un presunto pari grado delle FS e il ricorrente.
Ma tale raffronto è completamente inconferente. Come anzidetto con il transito il soggetto assume il ruolo e la qualifica del nuovo ente, nonché il trattamento stipendiale relativo, mantenendo solo un assegno ad personam, per eventuali differenze, destinato ad essere riassorbito, come è avvenuto (fatto peraltro neanche contestato).
Pertanto, nessun confronto può esservi tra la retribuzione di un soggetto inquadrato nel comparto Stato e un FS, attualmente attratto dalla contrattazione privatistica.
Sul calcolo, poi, pensionistico, ogni raffronto sarebbe falsato senza tener conto dell'anzianità di servizio e la natura dell'attività esercitata.
Ne consegue la totale infondatezza della pretesa.
Anche il secondo motivo di appello, concernente la condanna alle spese di lite in favore delle parti resistenti, risulta infondato.
Il sostiene che il giudice avrebbe dovuto compensare le spese di lite attesa la Pt_1
complessità della vicenda.
Il motivo è infondato avendo il tribunale correttamente applicato il principio della soccombenza non rientrando la causa nelle ipotesi di cui all'art. 92 cpc, 2° : se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
In ogni caso nel caso di specie non si rinvengono gravi ed eccezionali ragioni, tali da giustificare la compensazione delle spese di lite. Cont Tra l'altro, la condanna alle spese disposta dal Giudice di prime cure in favore di ancor più ragionevole se si considera che la stessa è stata convenuta in giudizio senza alcuna legittima ragione e senza che fosse stata proposta una domanda di condanna nei suoi confronti, dovendo sopportare ingiustamente delle spese per costituirsi in giudizio ed approntare una difesa.
La sentenza va pertanto confermata.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e la liquidazione è operata come in dispositivo avuto riguardo al valore della causa, alle attività espletate ed ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
PQM
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull' appello proposto da contro l nonché contro la Parte_1 CP_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. Controparte_2
231/2023, pubblicata in data 31.01.2023 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante alla refusione, in favore di ciascuna parte appellata, delle spese di lite che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge.
3) Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 28.11.2025
Il relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 350/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, (C.F.: ) rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'Avv. Angela Modafferi;
-appellante-
E
(C.F.: – P.IVA: Controparte_1 P.IVA_1
), con sede in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21 in persona del suo Presidente e P.IVA_2
legale rappresentante p,t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Teresa Pugliano,
AT GL e RI RN;
- appellata –
Nonché contro
( ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Morabito e
NI NI;
-appellata -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi
Svolgimento del processo Con ricorso, depositato in data 29.2.2019,. Cimato adiva il Giudice del Parte_1
lavoro del Tribunale di Reggio Calabria, chiedendo che venisse accertato e dichiarato il suo diritto alla rimodulazione della retribuzione media da riconoscere quale pensione annua lorda, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, calcolata in € 348,23 mensili e attualmente pari (dall'1.12.2011 al 31.12.2018) ad € 29.599,55, fino all'effettivo soddisfo;
accertato e dichiarato il suo diritto al pagamento della somma di 14.329,50, dovuta a titolo di differenza assegno pensionistico sul capitale annuo e nascente dal prospetto riportato nella perizia allegata in atti.
A sostegno della domanda proposta, deduceva: di essere dipendente della CP_2
(Matricola 545314) a far data dal 10.4.1969, inizialmente con la qualifica retributiva e contributiva di cui alla Fascia “B”, successivamente, in data 1.4.1990, acquisiva la posizione contributiva e retributiva della categoria C/3; in data 31.5.2000, a seguito della costituzione all'interno dell' del Fondo Speciale Pensione delle Ferrovie dello Stato, ai sensi dell'art. CP_1
43 della Legge 23.12.1999 n. 488, essendo il ricorrente uno specialista delle pensioni dell'ex comparto delle FFSS di Reggio Calabria, veniva trasferito, per mobilità obbligatoria, in base alla legge sopra riportata, presso l' di Reggio Calabria per la liquidazione delle CP_1 pensioni dei ferrovieri, con conseguente variazione del livello di inquadramento sia contributivo che retributivo;
con il trasferimento all' il sig. confluiva nella CP_1 Pt_1
posizione economica di C1 profilo Amministrativo, mantenendo lo stesso stipendio e portandosi dietro un assegno pensionabile che nel corso degli anni avrebbe dovuto essere assorbito, a seguito di rinnovi contrattuali, in modo da ottenere lo stesso stipendio di un pari grado il suddetto assegno veniva interamente assorbito nell'anno 2008, senza che CP_1 il ricorrente ottenesse la giusta differenza retributiva;
durante il periodo di lavoro all' CP_1
dall'1.6.2000 al 30.11.2011, il sig. passava dalla qualifica iniziale di C1 a quella di C3 Pt_1 nell'anno 2005, alla categoria C4 a seguito di concorso interno e infine alla cat. C5, che manteneva fino alla data del suo pensionamento.
Il ricorrente lamentava di percepire un assegno pensionistico inferiore di circa € 348,23 rispetto ad un funzionario e riteneva che si dovesse procedere ad una immediata CP_1
rimodulazione della retribuzione media, con l'attribuzione mensile della somma su indicata dall'1.12.2011 sino all'effettivo soddisfo, con il conseguente riconoscimento delle differenze retributive a titolo di assegno pensionistico pari ad € 14.329,50. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la che Controparte_2
eccepiva in via preliminare il suo difetto di legittimazione passiva atteso che alcuna domanda era stata proposta dal sig. nei suoi confronti. Pt_1
Eccepiva, altresì, la prescrizione del diritto del ricorrente a percepire le somme a titolo di differenze retributive per gli anni dal 2011 al 2013.
Nel merito, impugnava e contestava la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Si costituiva in giudizio anche l' eccependo in via preliminare la decadenza della CP_1
pretesa riliquidazione del trattamento pensionistico, l'inammissibilità, l'improponibilità, nonché la prescrizione quinquennale dei maggiori ratei pretesi.
Nel merito chiedeva il rigetto della domanda ritenuta indeterminata ed in ogni caso infondata.
In particolare, l eccepiva l'insussistenza del diritto alle differenze precisando che: la CP_1
commisurazione della pensione per gli iscritti al Fondo Speciale delle Ferrovie dello Stato è legata all'ultimo stipendio percepito venuto a maturare nell'ambito del rapporto di servizio,
a norma del disposto dettato dall'articolo 22 della legge 29 aprile 1976, n° 177; più precisamente, al momento del collocamento in quiescenza, il Sig. ha maturato Pt_1 un'anzianità contributiva complessiva di 43 anni di servizio di cui 24 anni ed 1 mese maturati alla data del 31/12/1992, per cui il trattamento pensionistico è stato determinato con il sistema retributivo;
nel transito dalle FS, il DPCM 325/1988 prevede che il dipendente transitato ad altra amministrazione conservi il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento, ove più favorevole e tale differenza viene erogata tramite la corresponsione di un assegno ad personam.; nel passaggio a un nuovo ente, infatti, il trattamento economico è quello praticato presso il nuovo ente datore di lavoro e il dipendente acquisisce un nuovo stipendio, a nulla rilevando il suo precedente trattamento economico, nonché eventuali pretese relative a quest'ultimo; una eventuale differenza retributiva, da cui derivi che lo stipendio precedente sia maggiore di quello di assunzione nel nuovo ente, rileva solo ai fini della corresponsione di un assegno ad personam, destinato, per sua natura, ad essere assorbito da futuri incrementi stipendiali;
circostanza, quest'ultima, verificatasi per stessa ammissione del ricorrente. Insisteva, quindi, per la reiezione del ricorso.
Con sentenza n. 231/2023, il Giudice del Lavoro preliminarmente dichiarava il difetto di legittimazione passiva della e infondata l'eccezione di decadenza sollevata dall' CP_2 CP_1 nel merito, rigettava la domanda con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti resistenti.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il impugnando il capo 3 della Pt_1 sentenza per illegittima applicazione delle norme contenute nella Legge n. 488 del 1999, art. 43 e art. 220 del D.P.R. n. 1092 del 1973 ed il capo 5 della sentenza per illegittima applicazione delle norme contenute negli art.li 91, 92 e 420 c.p.c. lette alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 77 del 2018. Ha concluso chiedendo la riforma integrale della sentenza e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso di primo grado che trascriveva integralmente. In via istruttoria, chiedeva che venisse disposta CTU al fine di determinare gli importi spettanti al ricorrente sulla scorta del petitum di cui alla rassegnate conclusioni a far data dal 18 novembre 2011, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si sono costituite sia l' che la R.F.I. CP_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Le parti hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 28.11.2025
Motivi della decisione
Con la sentenza appellata il ricorso è stato rigettato, nel merito, sulla base della motivazione
(pag. 5 e 6) di seguito trascritta: << Tutto ciò premesso ad avviso del decidente la domanda del ricorrente per differenze è infondata. CP_ Il ricorrente risulta transitato dal 1.6.2000 all' proveniente dal personale FS per effetto dell'art
43 legge 23.12.1999 n. 488 e inquadrato come C1 giusta DPCM del 30.3.2000 . Il nuovo CCNL era quello enti pubblici non economici.
Non risulta in qual modo avesse avuto garanzie che una volta iscritto al Fondo Speciale dei dipendenti CP_ FS, art. 43 L. 23.12.1999, n. 488, avrebbe avuto inquadramento di pari grado
Nel ricorso indica che percepisce un assegno pensionistico inferiore rispetto ad funzionario pari grado CP_ CP_
Lamenta di aver una pensione inferiore a pari grado e pari grado Fs ma nella relazione contabile di parte fonda le differenze solo su raffronto con la retribuzione e non su quelle di Pt_2
CP_ pari grado
Queste sono le allegazioni del giudizio e sui quali condurre l'esame della domanda. CP_ Il ricorrente una volta trasferito all' ha svolto il suo percorso di carriera anche economica raggiungendo al novembre 2011 l'inquadramento in C5 profilo amministrativo secondo
l'ordinamento professionale di pubblico impiego. Non ci sono elementi per poter ravvisare un non corretto inquadramento.
Sul piano retributivo ha goduto di assegno ad personam ma poi ovviamente riassorbito (come ammesso dal ricorrente) per effetto delle previste dinamiche retributive collettive.
Ciò posto la pensione matura in base alla individuale posizione maturata e rapportata alle voci previste e non all'intero trattamento economico né può essere invocato un trattamento di altri di pari qualifica.
L'assunto del ricorrente nella relazione contabile che si fonda solo su un generico diritto alla pari CP_ pensione di un pari grado Fs si pone in contrasto con le disposizioni di legge invocate dall' e non smentite dal ricorrente.
L' Art. 22 legge 177 del 1976 dispone:
Base pensionabile per il personale ferroviario
L'articolo 220, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 2 della legge 12 febbraio 1974, n. 22, e'sostituito per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1976, dal seguente:
"Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza degli iscritti al Fondo pensioni, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio e dagli assegni o indennita' pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, e' aumentata del 18 per cento:
a) indennita' di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; b) indennita' pensionabile prevista dalla legge 16 febbraio 1974, n. 57; c) assegno personale pensionabile.
Per gli effetti del precedente comma si considerano soltanto gli assegni o indennita' previsti come utili ai fini della determinazione della base pensionabile, da disposizioni di legge". Dunque la pensione
è parametrata alle specifiche e tassative voci. Vale dunque in primo luogo lo stipendio ultimo in godimento. La relazione contabile di calcolo delle retribuzioni non è sostenuta da alcun elemento in diritto che offra riscontro alle differenze. Lamenta genericamente che non siano stati riconosciuti i corretti scaglioni stipendiali, una disparità di trattamento economico, un mancato riconoscimento dell'assegno ad personam ma senza spiegare in termini di diritto quale norma sostenga la pretesa e come possa aver il riconoscimento di tale assegno nella base di calcolo per la pensione. Si parla anche di differenza su assegno pensionistico su capitale annuo ma la pretesa non è basata su alcun elemento concreto idoneo a supportare tale pretesa>>.
Con il primo motivo di appello, il lamenta che il giudice ha errato nel non Pt_1 riconoscere il suo diritto alla rimodulazione della retribuzione media da riconoscere a titolo di pensione annua lorda, maggiorata di interessi e rivalutazione fino al soddisfo e al pagamento al ricorrente della somma di euro 14.329,50, dovuta a titolo di differenza assegno pensionistico sul capitale annuo. Secondo l' appellante vi sarebbe stata da parte del giudice di prime cure una violazione dell'art. 43 della Legge 488/1999 dal momento in cui non ha ritenuto di dover applicare il regime pensionistico previsto per i lavoratori FS con i suoi stessi anni di anzianità e qualifiche professionali e di non dover conteggiare l'assegno “ad personam” (emolumento integrativo). Più precisamente l'appellante sostiene che la base pensionabile debba essere rideterminata applicando sull'indennità integrativa speciale, il cd assegno ad personam, la maggiorazione del 18% prevista dall'articolo 220 del DPR 1093/73, sostenendo che il predetto articolo non indica delle voci della retribuzione in modo tassativo, tanto da essere possibile inserire altre voci per il calcolo degli emolumenti pensionistici.
Con il secondo motivo di appello il , richiamando l'art. 92 c.p.c. e la sentenza della Pt_1
Corte Costituzionale n. 77/2018, lamenta, altresì, che il giudice di primo grado ha errato nel condannarlo alle spese di lite in favore delle due parti resistenti. Sostiene, invero,
l'appellante che il giudice non ha considerato che la questione sottoposta alla sua attenzione presentava una complessità tale per cui non poteva esimersi dal dichiarare la compensazione delle spese tra le parti o comunque disporre una corposa riduzione delle stesse.
Riassunti i motivi di appello, il ricorso è infondato.
In ordine alla sussistenza del diritto alle differenze, giova precisare che l'originario ricorrente risulta dal 1.6.2000 transitato dalla FS all' ai sensi dall'art. 43 della L. CP_1
23.12.1999, n. 488 (Finanziaria – Costituzione all' del Fondo Speciale Pensione delle CP_1
Ferrovie dello Stato) e poi cessato dal servizio e collocato in pensione dal 1.12.2011.
In appello ribadisce che non gli sarebbe stata erogata la pensione pari alla qualifica di un pari grado dell' o della FS e che nel transito dalle FS ha portato con sè un “assegno CP_1
pensionabile”.
Occorre premettere che il , avendo esercitato l'opzione del mantenimento ai fini Pt_1 pensionistici all'iscrizione al Fondo Speciale per il personale delle Ferrovie dello Stato, ha scelto volontariamente che il suo trattamento pensionistico fosse soggetto alle regole previste per gli iscritti a tale Fondo Speciale.
Orbene, ai fini della determinazione della base imponibile del personale ferroviario, trova applicazione l'art. 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177. La normativa sostituisce l'art. 220, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 1092 del 1973, modificando i criteri per il calcolo della pensione per il personale ferroviario che cessa dal servizio a partire dal 1° gennaio 1976.
Il predetto articolo disciplina la determinazione della base pensionabile per gli iscritti al
Fondo pensioni, stabilendo che l'importo (costituito dall'ultimo stipendio e da assegni/indennità pensionabili) viene aumentato del 18%. La norma indica in modo specifico le componenti retributive su cui deve essere applicata la maggiorazione del 18% e tra queste voci non rientra l'indennità integrativa speciale.
Tale aumento, invero, si applica all'indennità di funzione per dirigenti superiori e primi dirigenti, all'indennità pensionabile e all'assegno personale pensionabile, ma solo se sono integralmente percepiti.
Parte appellante, con una motivazione poco chiara e comprensibile, sostiene che l'art. 220 non indichi delle voci della retribuzione in modo tassativo, tanto da essere possibile inserire altre voci per il calcolo degli emolumenti pensionistici.
Tuttavia, tale assunto non è condivisibile atteso che per espressa previsione legislativa dettata dall'articolo 22 della legge 29 aprile 1976, n° 177, ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza degli iscritti al Fondo speciale per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato, bisogna far riferimento all'ultimo stipendio integralmente percepito alla data di cessazione dal servizio.
Come precisato dalla giurisprudenza, con il transito da un Ente ad un altro il soggetto assume il ruolo e la qualifica del nuovo ente, nonché il trattamento stipendiale relativo, mantenendo solo un assegno ad personam, per eventuale differenze, destinato ad essere riassorbito.
E nel caso di specie, come riconosciuto dallo stesso appellante, l'assegno ad personam è stato riassorbito nelle varie progressioni di carriera (da C1 a C5), per cui non risultava essere stato percepito sull'ultimo stipendio, che è quello che deve essere considerato per la determinazione del trattamento di quiescenza.
Pertanto, nella determinazione della base pensionabile, non era possibile applicare la maggiorazione del 18% su una voce che non era compresa nell'ultimo stipendio percepito né, tantomeno, poteva essere invocato un trattamento di altri di pari qualifica atteso che la pensione viene determinata tenendo conto della individuale posizione maturata e rapportata alle voci tassativamente previste. Parte appellante, a fondamento della propria domanda, ha prodotto nel corso del giudizio di primo grado una relazione dalla quale emergerebbe, a suo dire, che le differenze pensionistiche deriverebbero dal raffronto tra un presunto pari grado delle FS e il ricorrente.
Ma tale raffronto è completamente inconferente. Come anzidetto con il transito il soggetto assume il ruolo e la qualifica del nuovo ente, nonché il trattamento stipendiale relativo, mantenendo solo un assegno ad personam, per eventuali differenze, destinato ad essere riassorbito, come è avvenuto (fatto peraltro neanche contestato).
Pertanto, nessun confronto può esservi tra la retribuzione di un soggetto inquadrato nel comparto Stato e un FS, attualmente attratto dalla contrattazione privatistica.
Sul calcolo, poi, pensionistico, ogni raffronto sarebbe falsato senza tener conto dell'anzianità di servizio e la natura dell'attività esercitata.
Ne consegue la totale infondatezza della pretesa.
Anche il secondo motivo di appello, concernente la condanna alle spese di lite in favore delle parti resistenti, risulta infondato.
Il sostiene che il giudice avrebbe dovuto compensare le spese di lite attesa la Pt_1
complessità della vicenda.
Il motivo è infondato avendo il tribunale correttamente applicato il principio della soccombenza non rientrando la causa nelle ipotesi di cui all'art. 92 cpc, 2° : se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
In ogni caso nel caso di specie non si rinvengono gravi ed eccezionali ragioni, tali da giustificare la compensazione delle spese di lite. Cont Tra l'altro, la condanna alle spese disposta dal Giudice di prime cure in favore di ancor più ragionevole se si considera che la stessa è stata convenuta in giudizio senza alcuna legittima ragione e senza che fosse stata proposta una domanda di condanna nei suoi confronti, dovendo sopportare ingiustamente delle spese per costituirsi in giudizio ed approntare una difesa.
La sentenza va pertanto confermata.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e la liquidazione è operata come in dispositivo avuto riguardo al valore della causa, alle attività espletate ed ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
PQM
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull' appello proposto da contro l nonché contro la Parte_1 CP_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. Controparte_2
231/2023, pubblicata in data 31.01.2023 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante alla refusione, in favore di ciascuna parte appellata, delle spese di lite che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge.
3) Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 28.11.2025
Il relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti