Cass. civ., sez. I, sentenza 22/10/2002, n. 14885
CASS
Sentenza 22 ottobre 2002

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Nell'ambito applicativo della legge 24 marzo 2001, n. 89, che prevede il diritto ad un'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rientra anche il procedimento di esecuzione forzata di un provvedimento di rilascio d'immobile adibito ad uso di abitazione, stante il collegamento, emergente anche dai principi elaborati dalla Corte europea (alla cui stregua va condotta l'interpretazione della legge n. 89 del 2001), tra soddisfazione concreta del diritto azionato e procedimento di esecuzione forzata. Nè in senso contrario può invocarsi l'art. 4 della citata legge - il quale, nel fissare termini e condizioni di proponibilità della domanda di riparazione, fa decorrere il termine di decadenza di sei mesi "dal momento in cui la decisione, che conclude il . . . procedimento, è divenuta definitiva" -, atteso che l'espressione "decisione definitiva" non coincide con quella di sentenza passata in giudicato, bensì indica il momento in cui il diritto azionato ha trovato effettiva realizzazione: e tale momento, nell'esecuzione per il rilascio di un immobile, è quello della riconsegna del bene all'avente diritto.

Il decreto con cui la corte d'appello si pronuncia, all'esito di un procedimento camerale, sulla domanda di equa riparazione proposta dall'interessato in caso di violazione del termine ragionevole del processo, è ricorribile per cassazione per tutti i motivi indicati nell'art. 360 cod. proc. civ., e non soltanto per violazione di legge, atteso che l'art. 3, comma sesto, della legge 24 marzo 2001, n. 89 prevede espressamente, avverso il decreto della corte territoriale, il rimedio del ricorso per cassazione senza alcuna limitazione in ordine ai motivi proponibili, così intendendo riferirsi al ricorso ordinario per cassazione.

Ai fini del diritto ad un'equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il giudice, nell'accertare la durata del procedimento onde verificarne la ragionevolezza, deve considerare anche il ritardo conseguente alla (doverosa) applicazione di atti legislativi (o normativi in genere), e ciò non già per sindacare tali atti, ma per apprezzare se la durata del singolo procedimento, come conformato in base a quegli atti, si riveli in concreto compatibile con il precetto di cui all'art. 2 della citata legge n. 89 del 2001 e, tramite questo, con il precetto di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha cassato il decreto della corte territoriale, il quale, invece, aveva affermato che dall'ambito applicativo della legge andasse esclusa l'incidenza, sulla durata del procedimento di esecuzione forzata per rilascio di immobile ad uso di abitazione, riferibile ai provvedimenti legislativi che avevano più volte sospeso gli sfratti o demandato alla graduazione prefettizia l'assistenza della forza pubblica).

Ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il diritto ad un'equa riparazione in caso di mancato rispetto del termine ragionevole del processo, avente carattere indennitario e non risarcitorio, non richiede l'accertamento di un illecito secondo la nozione contemplata dall'art. 2043 cod. civ., ne' presuppone la verifica dell'elemento soggettivo della colpa a carico di un agente; esso è invece ancorato all'accertamento della violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, cioè di un evento "ex se" lesivo del diritto della persona alla definizione del suo procedimento in una durata ragionevole, l'obbligazione avente ad oggetto l'equa riparazione configurandosi, non già come obbligazione "ex delicto", ma come obbligazione "ex lege", riconducibile, in base all'art. 1173 cod. civ., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità dell'ordinamento giuridico.

Commentari3

  • 1L'equa riparazione applicabile al procedimento esecutivoAccesso limitato
    Fabrizio Righini · https://www.altalex.com/ · 6 agosto 2015

  • 2Risarcimento per irragionevole durata del processo
    Cafaro Rosanna · https://www.diritto.it/ · 8 ottobre 2013

  • 3Il diritto all’equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processoAccesso limitato
    Walter Giacardi · https://www.altalex.com/ · 14 aprile 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 22/10/2002, n. 14885
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14885
Data del deposito : 22 ottobre 2002

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