Sentenza 21 maggio 2001
Massime • 1
Il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art.111 Cost. è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, cioè siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale. Ne consegue che non può essere considerata ammissibile l'impugnazione con tale mezzo dell'ordinanza adottata dal tribunale in sede di reclamo avverso provvedimenti di natura cautelare giacché trattasi di decisioni a carattere strumentale e interinale operanti per il limitato tempo del giudizio di merito e sino all'adozione delle determinazioni definitive all'esito di esso, come tali, dunque, inidonee a conseguire efficacia di giudicato, così dal punto di vista formale come da quello sostanziale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/2001, n. 6919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6919 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente -
Dott. ENRICO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. NI SETTIMJ - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
Dott. VINCENZO MAZZACANE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NE UI, DI NI NO GI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BOEZIO 16 presso lo studio dell'avvocato PUCCI Fabio, per procura speciale notarile del not. FIORDALISO Giuseppe in PO 15.11.2000 n.rep.26578, che li difende unitamente agli avvocati IMPARATO DARIO, MUSTO FRANCESCO, MUSTO LUISA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CONDOMINIO C.SO EUROPA 8 NAPOLI in persona dell'Amm.re p.t., COMPAGNIA NAPOLETANA GAS in persona del legale rapp.te p.t.;
- intimati -
avverso il provvedimento del Tribunale di NAPOLI, depositato il 25/11/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/01 dal Consigliere Dott. GI SETTIMJ;
udito l'Avvocato PUCCI Fabio, che deposita procura speciale notarile, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso in subordine per il suo rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 9.4.98 al pretore di PO, IG CO e SE PA Di GI - premesso che erano, rispettivamente, proprietario l'uno dell'appartamento sito in PO, C.so Europa n. 8, sc. B, p.3, int. 8 e titolare l'altro del diritto d'uso sullo stesso;
che avevano richiesto alla MP OL, esercente in regime di monopolio la distribuzione e la fornitura del gas di città d'effettuare l'allacciamento dell'impianto del detto appartamento alla rete;
che la MP, dopo aver effettuato un sopralluogo, s'era rifiutata d'eseguire la prestazione, sia per lo stato di vetustà in cui versava la colonna montante, posta al servizio degli appartamenti della scala B, sia perché detta colonna risultava posta in locali chiusi e non sufficientemente aerati e, dunque, aveva rilevato una situazione non conforme alle norme CEE ed alle norme di sicurezza, con grave pericolo per la pubblica e privata incolumità; che in data 15.12.97 la OL aveva comunicato tali risultanze all'amministrazione del Condominio al fine di informarlo circa la necessità di spostare la montante in sede più idonea, ovvero di procedere al ripristino dello stato iniziale dei luoghi;
che detta comunicazione era rimasta senza riscontro alcuno esperivano, sia nei confronti della citata OL, sia nei confronti del Condominio di C. so Europa 8, il quale si opponeva allo spostamento della colonna montante, azione ex artt. 700 e 669 bis ss. CPC, diretta ad ottenere, previa eliminazione della situazione di pericolo, l'allacciamento della fornitura del gas di città al proprio appartamento.
Costituendosi in giudizio, la OL deduceva l'inammissibilità dell'avversa azione per mancanza dei presupposti (periculum in mora e fumus bonis juris) e spiegava, in possessorio, domanda riconvenzionale al fine d'ottenere l'eliminazione d'opere realizzate dagli stessi ricorrenti nel loro appartamento in guisa da impedire l'ispezione della colonna montante.
Il Condominio di C.so Europa 8, costituendosi a sua volta, eccepiva, in rito, l'incompetenza per valore del giudice adito e, nel merito, la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo la colonna montante, pur poggiata su muro comune, di proprietà condominiale. Con ordinanza 8/11.5.98 il pretore di PO - ritenuto che fosse infondata l'eccezione d'incompetenza sollevata dal Condominio;
che i ricorrenti non avessero specificato il concreto pregiudizio derivante, in ipotesi, dal danno grave ed irreparabile denunziato;
che l'atto introduttivo del giudizio fosse nullo, ex artt. 164 e 157 CPC, per mancata esposizione dei fatti costituitivi della domanda;
che tale nullità fosse insanabile, per l'impossibilità d'applicare ai procedimenti cautelari la sanatoria di cui all'art. 164/4 CPC;
che la OL non avesse fornito alcuna prova del possesso della montante, pur avendo dedotto d'esserne stata spogliata - dichiarava inammissibile l'azione proposta dai ricorrenti e fissava l'udienza di prima comparizione, compensando interamente le spese del giudizio.
Avverso detto provvedimento il CO ed il Di GI proponevano reclamo al tribunale ex art. 669 terdecies CPC, sostenendo la completezza e specificità della spiegata domanda cautelare nei suoi elementi costituivi, nonché la concretezza della situazione di grave ed irreparabile danno rilevabile, sia in base a quanto ritenuto dai tecnici della OL, sia in base a quanto comunicato all'amministrazione condominiale, la quale aveva omesso di prendere gli opportuni provvedimenti e di autorizzare lo spostamento delle condotte del gas su altra zona del muro condominiale in cui non avrebbero costituito situazione di pericolo;
deducevano, altresì, da un lato, l'applicabilità, anche alla domanda cautelare dell'art. 164 comma 4^ CPC e, dall'altro, l'inammissibilità dell'azione possessoria formulata dalla OL in via riconvenzionale nell'ambito dell'azione ex art. 700 CPC, onde erroneamente il pretore aveva fissato l'udienza di comparizione per il giudizio di merito sul possesso della condotta del gas concedendo, anche, con contraddittorietà di decisione, il termine per sanare la nullità della domanda ex art. 164/4 CPC. Costituitisi. separatamente in giudizio, la MP OL deduceva l'inammissibilità del reclamo ed il Condominio la propria carenza di legittimazione passiva. per non essere proprietario della colonna montante del gas ed estraneo ai rapporti tra i ricorrenti e la MP, onde mai avrebbe potuto essere destinatario d'alcun provvedimento.
Con ordinanza 8.7.98, il tribunale disponeva consulenza tecnica per accertare se la colonna montante, posta al servizio degli appartamenti della scala B dell'edificio, fosse in condizioni tali da determinare, per qualsiasi motivo, una situazione di pregiudizio imminente ed irreparabile ed, in caso affermativo, quali fossero le opere necessarie e sufficienti per eliminarla.
Nelle more, la OL, adottati alcuni accorgimenti, allacciava la fornitura all'abitazione dei ricorrenti eppertanto costoro, all'udienza del 21.8.98, dichiaravano esser cessata la materia del contendere;
successivamente, all'udienza del dì 11.11.98 il Condominio formulava richiesta d'accertamento della soccombenza virtuale e di condanna del CO e del Di GI alle spese processuali.
Con ordinanza 25.11.98, il tribunale di PO - ritenuto che fosse fondata l'eccezione di carenza della propria legittimazione passiva sollevata dal Condominio, appartenendo la colonna montante del gas alla società distributrice e non al detto eccipiente - dichiarava cessata la materia del contendere tra i ricorrenti e la OL, compensando interamente tra dette parti le spese del giudizio, mentre, in ragione della soccombenza virtuale, condannava il CO e il Di GI in solido alla rifusione delle spese processuali sostenute dal Condominio.
Avverso tale provvedimento IG CO e SE PA Di GI proponevano ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione "quanto alla statuizione tra i ricorrenti e il
Condominio".
Gli intimati OL e Condominio non svolgevano attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si dolgono i ricorrenti che il tribunale abbia escluso la legittimazione passiva del Condominio per non essere questo proprietario della colonna montante del gas, così erroneamente ritenendolo del tutto estraneo ai rapporti tra essi ricorrenti e la MP OL in quanto non aveva tenuto conto di come l'azione fosse stata esperita anche nei confronti del detto Condominio per avere la OL prospettato la necessità, al fine d'eliminare la situazione di pericolo, di spostare la colonna su altra zona del muro di proprietà condominiale, onde, qualora fosse stato disposto detto spostamento, il Condominio non avrebbe certamente potuto esser considerato estraneo al provvedimento riguardante direttamente un bene comune quale il muro perimetrale;
inoltre, affermando la loro soccombenza teorica, abbia violato gli artt. 99, 100 e 375 CPC, per essere la decisione basata su di un falso presupposto di fatto, quale quello di ritenere fondamento dell'azione formulata ex art. 700 la proprietà della colonna montante del gas anziché la proprietà del muro perimetrale, laddove si sarebbe dovuto effettuare lo spostamento della montante, donde la legittimazione passiva del Condominio proprietario del muro. Indipendentemente dalle esposte ragioni, il ricorso non può trovare ingresso in questa sede.
Come la giurisprudenza di legittimità ha avuto ripetutamente occasione d'evidenziare, il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, id est siano idonei ad incidere, con efficacia di giudicato, su situazioni soggettive di natura sostanziale. Ne consegue che non può essere considerata ammissibile l'impugnazione con tale mezzo delle ordinanze adottate dal tribunale in sede di reclamo avverso provvedimenti di natura cautelare, giacché trattasi di decisioni a carattere strumentale ed interinale, operanti per il limitato tempo del giudizio di merito e sino all'adozione delle determinazioni definitive all'esito di esso, come tali, dunque, inidonee a conseguire efficacia di giudicato, così dal punto di vista formale come da quello sostanziale (e pluribus, recentemente Cass. 12.1.01 n. 411, 29.9.00 n. 12918, 27.3.99 n. 2942, 2.6.98 n. 5376, 2.4.98 n. 3402). La rilevata inammissibilità del gravame ex art. 111 Cost. investe anche il motivo di ricorso avente ad oggetto la pronunzia di condanna emessa, con i provvedimenti de quibus, in ordine alle spese processuali, pur ove motivata, come nella specie, sulla base della soccombenza virtuale.
Se è vero, infatti, che a tale capo della pronunzia non potrebbe negarsi il carattere della decisorietà, essendo destinata a risolvere il contrasto tra le parti sull'attribuzione all'una od all'altra dell'onere delle spese, ne difetta, tuttavia, il connotato della definitività, in quanto contro di esso devesi ritenere esperibile lo speciale rimedio dell'opposizione nei modi di cui all'art. 645 CPC giusta l'espressa previsione dell'art. 669 - septies ultimo comma CPC.
Non osta a questa conclusione il rilievo che la disposizione da ultimo citata sia contenuta in una norma espressamente formulata per i provvedimenti di rigetto dell'istanza cautelare o di declaratoria d'incompetenza su di essa, mentre nella specie si tratterebbe di cessata materia del contendere e di determinazione della soccombenza virtuale, giacché non solo quest'ultima implica anch'essa una decisione negativa sulla fondatezza dell'istanza cautelare e tanto basterebbe a farla rientrare nell'espressa previsione normativa, ma, comunque, la disposizione stessa è da ritenere di carattere generale ed applicabile, pertanto, ad ogni statuizione sulle spese adottata a conclusione d'un procedimento ex artt. 669 - bis ss. CPC quale regolato dall'art. 74 della L. 26.11.90 n. 353 in vigore dal 1.1.93. La ratio della disposizione in esame rappresenta, infatti, una logica trasposizione normativa dell'orientamento giurisprudenziale precedentemente formatosi, per il quale avverso i provvedimenti di rigetto emessi dal giudice investito d'un ricorso cautelare o d'urgenza - poiché, a differenza da quelli d'accoglimento, seguiti dal giudizio di merito, dovevano necessariamente contenere una pronuncia sulle spese processuali, per il generale disposto dell'art. 91 CPC, in quanto destinati a concludere definitivamente il procedimento - non poteva non ritenersi ammissibile, se pur limitatamente alla pronunzia sulle spese, il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. mancando altri specifici rimedi (e pluribus, Cass. SS.UU. 28.4.89 n. 2021, 17.10.83 n. 6066 ed ancora recentemente, pronunziando su liti insorte prima dell'entrata in vigore della novella, 29.10.97 n. 10693, 16.3.95 n. 3066). Sulla considerazione, peraltro, che tale rimedio, per sua natura e per i limiti propri al giudizio di legittimità, mal s'adattava alla tutela degli interessi coinvolti nelle pronunzie in tema di spese, particolarmente incentrati su valutazioni di merito intorno ai criteri di liquidazione, e, d'altronde, risultava il più delle volte sproporzionato alla rilevanza degli stessi, il legislatore del 1990, nel riformare l'intera materia del processo cautelare dettandone una disciplina uniforme, con la norma di cui all'art. 669 - septies, ultimo comma, all'evidente scopo di renderne non più necessaria l'impugnazione con ricorso per cassazione, ha espressamente previsto l'esperibilità d'un'opposizione nei modi di cui agli artt. 645 ss. CPC, in quanto applicabili, avverso il capo dei provvedimenti in materia cautelare contenente condanna al pagamento delle spese processuali.
È ben vero che siffatta espressa previsione risulta posta unicamente con riferimento alle condanne accessorie a provvedimenti negativi, appunto perché solo per questi il problema. sfera in precedenza posto ed appariva ipotizzabile, tuttavia, la ratio della norma essendo quale sopra evidenziata, ne è consequenziale l'applicabilità anche nell'ipotesi di condanna alle spese accessoria così a provvedimento con il quale sia stata accolta l'istanza cautelare - a prescindere da qualsiasi considerazione sulla correttezza giuridica di tale determinazione (Cass. 19.6.98 n. 6133, 17.6.96 n. 5566) - come a qualsiasi altro provvedimento conclusivo del procedimento per diversi motivi - quale, nella specie, il venir meno della materia del contendere - giacché non appare revocabile in dubbio che anche per essa ricorra la richiamata ratio dell'art. 669 - septies, ultimo comma, CPC.
D'altronde, come del pari già rilevato da questa Corte, la natura ed il contenuto della decisione sulle spese di lite nel procedimento cautelare uniforme non potrebbero essere suscettibili di difforme valutazione a seconda che il giudice abbia accolto o rigettato l'istanza introduttiva del procedimento stesso, dacché sarebbe illogico ipotizzarne, ove accessoria ad una pronunzia d'accoglimento dell'istanza, per erronea che questa possa essere, ovvero comunque conclusiva del procedimento ma diversa dal rigetto, la soggezione ad un regime d'impugnazione differente e, per certi aspetti, più limitato rispetto a quello applicabile ove avesse fatto seguito ad una pronunzia negativa (Cass. 19.11.99 n. 12859, 3.12.96 n. 10784). Devesi, quindi, concludere che avverso la pronunzia di condanna al pagamento delle spese di lite emessa in sede di procedimento cautelare, essendone in ogni caso consentita l'opposizione ex artt. 645 ss. CPC, per rinvio dall'art. 669 - septies, ultimo comma CPC, non sia ammissibile l'immediata impugnazione per cassazione ex art. 111, secondo comma, della Costituzione, indipendentemente dal tenore del provvedimento con il quale il procedimento cautelare sia stato definito.
Il ricorso in esame va, dunque, dichiarato inammissibile. Le parti intimate non avendo svolto attività difensiva, non v'ha luogo a provvedimento sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2001