Sentenza 21 febbraio 2001
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. nei confronti del provvedimento, pronunciato in sede di volontaria giurisdizione, con il quale la Corte d'appello decide sul reclamo proposto contro il decreto del tribunale di nomina di amministratore giudiziario di condominio ai sensi dell'art. 1129, primo comma, cod. civ., trattandosi di atto inidoneo alla formazione del giudicato e non destinato ad incidere su posizioni di diritto soggettivo perché modificabile e revocabile in ogni tempo anche con efficacia "ex tunc". Tale inammissibilità non subisce deroghe neanche nei casi in cui vengano denunciati vizi "in procedendo", ovvero difetto di giurisdizione o di competenza, in quanto il carattere non definitivo del decreto di cui si tratta si estende necessariamente alla definizione di ogni questione inerente al procedimento nel quale esso viene reso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/02/2001, n. 2517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2517 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO IANNOTTA - Presidente -
Dott. ROSARIO DE JULIO - Consigliere -
Dott. MATTEO IACUBINO - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - rel. Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NA AN AR NQ CONDOMINA E amministratrice in prorogazio del condominio di Via Norico 5 Roma, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE TRASTEVERE 203, presso lo studio dell'avvocato REBUFFAT FRANCESCO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OL MI, CC AR ZI, UF DR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA STRESA 60, presso lo studio dell'avvocato MODICA ANTONIO, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso il decreto della Corte d'Appello di ROMA, depositato il 28/05/98; (proc. n. R.G. 894/97) udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/00 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo e l'accoglimento del secondo motivo del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso del 2/3/1998 NA IA DI, condomina ed amministratrice "in prorogatio" del condominio di via Norico 5 in Roma, proponeva reclamo avverso il decreto 3/10/1997 con il quale il tribunale di Roma, su istanza dei condomini NO ND, IA RA UC e AN FF, aveva nominato un amministratore giudiziario del suddetto condominio, a norma del primo comma dell'articolo 1219 c.c., non avendo provveduto l'assemblea nelle sedute del 15/1/1997 e dell'11/6/1997 nonostante l'avvenuta scadenza del mandato dell'amministratore in carica. I resistenti si costituivano eccependo l'inammissibilità del reclamo e la sua infondatezza nel merito.
La corte di appello di Roma, con decreto 28/5/1998, dichiarava inammissibile il reclamo e condannava la reclamante al pagamento delle spese del giudizio. Osservava la corte di merito: che la disposizione normativa dettata dal primo comma dell'articolo 1129 c.c., non contenendo alcuna distinzione tra condominio di nuova formazione e condominio preesistente, andava applicata nel caso di scadenza del mandato dell'amministratore e di omessa riconferma (anche tacita) o di mancata ricostituzione dell'organo da parte dell'assemblea; che il regime di "prorogatio", costituendo una situazione anomala ed eccezionale inidonea a comportare la proroga del mandato immediatamente cessato per lo spirare del termine, doveva ritenersi giustificato dall'esigenza di assicurare interinalmente la continuità dell'ufficio; che tale situazione di provvisorietà poteva essere rimossa da parte dell'assemblea con la nomina di un nuovo amministratore o, in mancanza, da parte dell'autorità giudiziaria su ricorso di ciascun condomino ex articolo 1129, primo comma, c.c.; che pertanto il provvedimento di nomina dell'amministratore adottato dal tribunale ai sensi della citata norma, costituiva attività di carattere non giurisdizionale, ma amministrativo non essendo diretta a risolvere un conflitto di interessi, ma solo ad assicurare al condominio l'esistenza dell'organo necessario per l'espletamento delle incombenze ad esso demandate dalla legge;
che, di conseguenza, il provvedimento in esame non era reclamabile mancando una previsione normativa in tal senso a differenza del provvedimento di revoca dell'amministratore, adottato a norma del terzo comma dell'articolo 1129 c.c. nonché del comma ultimo dell'articolo 1131, per il quale il reclamo era previsto dall'articolo 64 disp. att. c.c.; che le spese di lite andavano poste a carico della reclamante.
La cassazione del detto decreto della corte di appello di Roma è stata chiesta da NA IA DI con ricorso affidato a due motivi. ND NO, UC IA RA e FF AN hanno resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso, al contrario di quanto eccepito dai resistenti, è stato ritualmente e tempestivamente notificato entro l'anno dalla data dell'impugnato provvedimento non notificato alla DI. Trattandosi di ricorso proposto a norma dell'articolo 111 Costituzione assume carattere pregiudiziale la questione dell'ammissibilità con esclusivo riferimento al primo motivo con il quale la DI - denunciando violazione degli articoli 101, 739, 742 bis c.p.c. e 24 Costituzione - lamenta l'errore commesso dalla corte di appello nel ritenere inammissibile il reclamo proposto avverso il decreto con il quale il tribunale di Roma aveva nominato, ex primo comma dell'articolo 1129 c.c., un amministratore giudiziario del condominio di via Norico 5 in Roma. La detta questione è stata affrontata dalla stessa DI la quale ha sostenuto l'ammissibilità del ricorso sotto i seguenti profili: a) il provvedimento oggetto di reclamo (avente carattere giurisdizionale e non amministrativo) è stato emesso, in un procedimento di volontaria giurisdizione, da un giudice collegiale con il rito della camera di consiglio;
b) la reclamabilità è un attributo naturale di tutti i provvedimenti di volontaria giurisdizione presi in camera di consiglio a norma degli articoli 739 e 742 bis c.p.c.; c) la nomina giudiziaria dell'amministratore del condominio disposta con il provvedimento reclamato - in una fattispecie caratterizzata dal contrasto tra i condomini - ha comportato compressione di diritti soggettivi dei singoli condomini;
d) il reclamo è stato proposto per violazione di norme procedurali (mancato rispetto del principio del contraddittorio); e) l'impugnato provvedimento di inammissibilità del reclamo "nega il diritto soggettivo processuale di impugnazione e il diritto soggettivo al rispetto delle regole processuali che sono volte a garantire il doppio grado del giudizio".
La tesi della ricorrente non può essere condivisa.
Il motivo di ricorso in esame è inammissibile perché
l'impugnato provvedimento reso dalla corte di appello - sul reclamo avverso il decreto del tribunale di nomina dell'amministratore del condominio in questione a norma del primo comma dell'articolo 1129 c.c. - non ha attitudine a produrre effetti di giudicato sul piano sostanziale e processuale e ciò non solo nella parte che comporta (implicitamente) il mantener fermo il decreto reclamato (le stesse caratteristiche avrebbe comunque rivestito anche se avesse confermato, revocato o modificato tale decreto) sia anche nella parte in cui risolve questioni pregiudiziali sull'ammissibilità o proponibilità del reclamo: la pronuncia di inammissibilità del reclamo non differisce, quanto agli effetti, da una pronuncia di rigetto nel merito e non determina l'immodificabilità della statuizione di merito.
Il provvedimento reclamato dalla DI risulta essere stato richiesto da alcuni condomini con ricorso per volontaria giurisdizione.
Ciò posto occorre rilevare che il decreto della corte di appello - che pronuncia sul reclamo proposto avverso il decreto del tribunale emesso in sede di volontaria giurisdizione - non è in genere impugnabile neppure a norma dell'articolo 111 della Costituzione. I provvedimenti di volontaria giurisdizione, in quanto normalmente privi dei caratteri della contenziosità e definitività e, di conseguenza, dell'idoneità a costituire cosa giudicata in senso formale e sostanziale non essendo in alcun modo idonei ad incidere in via definitiva su posizioni di diritto soggettivo, non sono impugnabili in cassazione ex articolo 111 Costituzione essendo modificabili e revocabili in ogni tempo, secondo quanto disposto dall'articolo 742 c.p.c., non solo "ex nunc" per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche "ex tunc" a seguito di riesame di merito e di legittimità delle originarie istanze.
In linea generale l'attività di volontaria giurisdizione non costituisce l'espressione del potere-dovere del giudice di decidere controversie in cui si contrappongono opposte posizioni giuridiche diverse - l'una delle quali intende far accertare o applicare un proprio diritto soggettivo nei confronti dell'altra - ed è essenzialmente volta alla pronuncia di provvedimenti a tutela di interessi che l'ordinamento considera meritevoli e per i quali l'intervento dell'autorità giudiziaria è richiesto di regola per sopperire all'inerzia, o all'inefficiente attività, di privati titolari di un potere negoziale al riguardo) - ai soli fini - dell'attuazione del diritto obiettivo.
In particolare il provvedimento dell'autorità giudiziaria relativo alla nomina del l'amministratore di condominio (di accoglimento o di reiezione dell'istanza di uno o più condomini) è privo di definitività - in quanto suscettibile di successiva modifica o revoca - e pur se coinvolge posizioni di diritto soggettivo non statuisce su di esse con la forza di un atto idoneo ad assumere autorità vincolante di giudicato. Identica natura deve essere attribuita al decreto di segno positivo o negativo, emesso dalla corte di appello sul reclamo, che si sostituisce al provvedimento reclamato con pari funzione e non si sottrae alle dette caratteristiche comportanti provvisorietà e revocabilità. La questione dell'ammissibilità o meno del ricorso per cassazione, ex articolo 111 Costituzione, avverso i provvedimenti con i quali la corte di appello decide sul reclamo proposto contro i decreti del tribunale - pronunciati in sede di volontaria giurisdizione di revoca dell'amministratore di condominio, è stata numerose volte affrontata da questa Corte e risolta prevalentemente nel senso negativo (che il Collegio condivide) trattandosi di atti inidonei al giudicato e non destinati ad incidere su posizioni di diritto soggettivo perché modificabili e revocabili in ogni tempo anche con efficacia "ex tunc" potendo gli interessati nuovamente ricorrere al giudice per ottenere un altro provvedimento difforme da quello precedente (sentenze 23/2/1999 n. 1493; 27/3/1998 n. 3246;
10/5/1997 n. 4090; 20/2/1992 n. 2085).
Le osservazioni che precedono sono ancor più valide e convincenti con riferimento al caso - che è quello in esame - di provvedimento di nomina dell'amministratore di condominio a norma del primo comma dell'articolo 1129 c.c.: ben possono i singoli condomini chiedere la revoca del provvedimento o proporre nei confronti del condominio un giudizio autonomo per far valere le loro ragioni. Del pari i condomini ben possono superare e rendere inoperativo il provvedimento del giudice deliberando - con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136 c.c. - la nomina di un amministratore o la conferma di quello eventualmente cessato dalla carica per scadenza del termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 1129 c.c. Il procedimento camerale di volontaria giurisdizione - relativo alla nomina o alla revoca dell'amministratore del condominio e di cui, rispettivamente, al primo e al terzo comma dell'articolo 1129 c.c. - non può considerarsi contenzioso in senso tecnico: anche se l'istanza di nomina (o di revoca) dell'amministratore del condominio si innesta in un vero e proprio contrasto tra i condomini o tra alcuni condomini e l'amministratore, è certo che il provvedimento a cui il predetto procedimento tende (privo del carattere della definitività) è strumentale solo alla gestione della cosa comune ed alla tutela, quindi, dell'interesse generale e collettivo del condominio ad una corretta amministrazione e non alla tutela di interessi particolari di alcuni condomini o dell'amministratore e, anche quando si inserisce in una situazione di conflitto tra i singoli condomini, si esaurisce in un intervento del giudice di tipo sostanzialmente amministrativo del tutto privo dei caratteri della decisione con attitudine a produrre gli affetti del giudicato su posizioni soggettive in contrasto.
È appena il caso di osservare poi che - contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente sulla base di alcune decisioni di questa Corte - avverso decreto con il quale, la corte di appello pronuncia in sede di reclamo, ex articolo 739 c.p.c., al decreto del tribunale (modificabile e revocabile) non è ammesso il ricorso per cassazione ex articolo 111 Costituzione neanche nel caso in cui vengano denunciati vizi in procedendo, o difetti di giurisdizione o competenza, dato che le disposizioni contenute nel decreto reclamato, o in quello pronunciato in sede di reclamo, sono sempre modificabili e revocabili dallo stesso giudice e non hanno quindi natura decisoria e definitiva: tale connotazione si estende necessariamente alla definizione di ogni questione inerente il procedimento nel quale il provvedimento viene reso. In particolare il decreto di inammissibilità del reclamo ha comunque la forza di chiudere il procedimento camerale: il provvedimento reclamato resta pertanto fermo con la dichiarata inammissibilità del reclamo ed è comunque modificabile e revocabile ex articolo 742 c.p.c. in quanto privo del requisito della definitività.
Il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità (condiviso da questa Corte) è nel senso che la pronuncia sull'osservanza o meno delle norme che regolano il processo, ove inserita in un procedimento non decisorio sul rapporto sostanziale, non può avere separata consistenza di statuizione sul diritto soggettivo della parte al rispetto di dette norme procedurali perché queste ultime, di natura strumentale, non sono suscettibili di un dibattito distinto ed astratto e, quindi, se attinenti ad un atto non decisorio (nè impugnabile) su quel rapporto, non possono essere autonomamente oggetto di impugnazione e di ulteriore discussione. La pronuncia sull'osservanza delle norme che regolano il procedimento - disciplinando i presupposti, i modi ed i tempi con i quali la domanda può essere portata all'esame del giudice - ha necessariamente la medesima natura dell'atto per cui il procedimento è predisposto, di modo che, se tale atto sia privo di decisorietà, non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio, alla stregua della strumentalità della problematica processuale.
In definitiva il provvedimento di inammissibilità o improponibilità del reclamo non differisce dal rigetto nel merito quanto a definitività perché la non assoggettabilità ad ulteriore impugnativa è comune alle due ipotesi: le posizioni processuali non possono essere assistite da una tutela più forte di quella prevista per le inerenti situazioni sostanziali. Pertanto nei confronti dei provvedimenti resi in sede di volontaria giurisdizione privi della decisività e della definitività è inammissibile il ricorso per cassazione ex articolo 111 Costituzione neanche per denunciare irritualità del procedimento (nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze 20/4/1999 n. 6241; 3/3/1999 n. 1766; 2/10/1997 n. 9636;
11/6/1997 n. 5226; 18/3/1997 n. 2399).
È invece ammissibile la seconda censura contenuta in ricorso con la quale la DI - denunciando violazione degli articoli 91 e 132 n. 4 c.p.c. nonché assenza di motivazione - contesta la legittimità della condanna alle spese deducendo al riguardo un solo motivo di doglianza e, precisamente, perché tale condanna è stata "fatta globalmente senza le liquidazioni separate delle spese e degli onorari".
Al riguardo questa Corte ha più volte affermato che la statuizione relativa alla condanna alle spese, in quanto inerisce a posizioni di credito e di debito, costituendo un rapporto obbligatorio autonomo rispetto a quello in esito al cui esame è stata adottata, ha i connotati della decisione giurisdizionale e l'attitudine al passaggio in giudicato - in quanto destinato a risolvere un contrasto in tema di diritto soggettivo concernente l'onere delle spese - indipendentemente dalle caratteristiche del provvedimento al quale accede, sicché, in assenza di altri mezzi di impugnazione, non si sottrae al rimedio contemplato dall'articolo 111 della Costituzione (sentenze 27/3/1998; 2/10/1997 n. 9636; 16/1/1997
n. 420). Il motivo, oltre che ammissibile, è anche fondato atteso che, come è pacifico nella giurisprudenza di legittimità, la liquidazione delle spese giudiziali non può essere compiuta globalmente per spese, competenze ed onorari, perché ciò non consentirebbe alla parte di controllare il rispetto dei minimi tariffari e di denunciare le eventuali violazioni, anche alla luce dell'onere gravante sulla parte, che intende impugnare per cassazione, dell'analitica specificazione delle voci e degli importi considerata necessaria per consentire il controllo di legittimità. Nella specie le spese del giudizio, poste a carico della DI, sono state liquidate dalla corte di appello nella somma complessiva di L.
1.500.000 senza alcuna distinzione in relazione alle singole voci delle spese, dei diritti e degli onorari e senza alcun richiamo ad eventuale nota specifica di parte Che non risulta - nè è stato dedotto - essere stata prodotta.
Entro i limiti indicati il ricorso va accolto.
Il decreto impugnato deve pertanto essere cassato in relazione al motivo accolto con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Roma che provvederà al governo delle spese alla luce del principio sopra esposto. Allo stesso giudice va rimessa la statuizione relativa alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia. anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della corte di appello di Roma. Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2001