Sentenza 14 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2002, n. 2112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2112 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
02 1 12 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL PO D CASS ZIONE LA CORTE SUB SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.04527/99 Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente Cons. Relatore Cron. 5153 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere 581 Dott. Giuseppe SALME' Rep. Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Ud. 17/10/99 GIULIANI Consigliere Dott. Paolo ha pronunciato la seguente: OGGETTO:edilizia sovvenzionata - SEN T ENZA assegnatario deceduto -subentro del figlio sul ricorso proposto da: ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA PTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE DI TRIESTE, in persona del direttore generale ing. Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE Gal Sig. ON Taccheo, elettivamente domiciliato in Roma, 155 per diritti 1.5 FEB 2002... piazza delle Muse 7, presso l'avv. Domenico Vicini, che IL CANCELLIERE -- lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Giorgio Ceria del foro di Trieste, giusta delega in atti;
€1,55 L.3000 CANCELLERIA
- ricorrente -
contro
Giorgio PI, elettivamente domiciliato in Roma, via DG720708 S. Pellico 44, presso l'avv. Antonio Abbadessa, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avv. Andrea 2428 1 2001 Frassini del foro di Trieste giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza del tribunale di Trieste n. 34 del 21.11.97/10.01.98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/01 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Udito l'avv. Vicini per il ricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo del ricorso e l'assorbimento del 2°; Svolgimento del processo Con decreto 9.8.93 il Presidente dell'IACP, nell'esercizio dei poteri di autotutela che, ai sensi della 1.r. 75/1982, gli competono, emetteva decreto di rilascio nei confronti di Giorgio IG, considerato occupante senza titolo dell'alloggio assegnato alla defunta AR DA IG, perché ospite soltanto provvisorio e non facente parte del nucleo familiare della madre assegnataria. Contro tale provvedimento il IG agiva dinanzi al Pretore di Trieste che accoglieva l'opposizione, ritenendo l'opponente, sulla base della documentazione prodotta, ospite definitivo della madre;
considerava tardive, in quanto sollevate solo in comparsa conclusionale, la ulteriori deduzioni dell'IACP relative alla mancanza, nel IG, degli ulteriori requisiti previsti dall'art. 24 1.r.75/1982 per l'assegnazione. 2 Caf Con sentenza 21.11.97/10.01.98 il Tribunale di Trieste rigettava l'appello proposto dall'I.A.C.P. della provincia di Trieste avverso la sentenza 16.10/06.11.95 del Pretore di Trieste, rilevando quanto alla dedotta assenza di provvedimento concessorio nei confronti del IG, che anche la nuova formulazione dell'art. 5 del regolamento Cambi ed Ospitalità non ne comportava la necessità; quanto agli altri requisiti richiesti per “subentrare nel rapporto di assegnazione”, che non potevano essere esaminati, perchè non erano stati dedotti né nel decreto di rilascio, né tempestivamente nelle difese di primo grado. Contro tale decisione ricorre per cassazione l'IACP avanzando, con atto notificato il 23.02.99, due motivi di censura. Resiste Giorgio IG con controricorso notificato il 23.03.99. Motivi della decisione Col primo motivo si assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 58.2 1.r. 75/82 e succ. mod., da 5 a 7 del regolamento Cambi ed Ospitalità approvato con delibera CRIACP dd.27.10.89, nonché dell' art.345 -vecchio testo del codice di procedura civile. La prova dei requisiti per il subentro nella posizione di asssegnatari di alloggio di edilizia sovvenzionata è a carico dell'aspirante e quindi era onere del IG fornir la prova della sussistenza dei requisiti di legge. L'eccezione dell'IACP poteva quindi, ai sensi dell'art.345 cpc,esser sollevata anche nel giudizio d'appello ed aveva errato la Corte di merito nel trascurarla (per l'esattezza, il riferimento alla Corte di merito costituisce un lapsus perché il giudizio si è articolato in un primo grado dinanzi al pretore ed in un secondo grado dinanzi al tribunale, senza che venisse o venga proposta questione di competenza). 3 Caf Sostiene l'istituto ricorrente che il diritto all'assegnazione del IG sussisteva solo in presenza della convivenza al momento della morte, della inclusione nello stato di famiglia e del possesso dei requisiti previsti per gli assegnatari di alloggi di edilizia sovvenzionata (art. 24 1.r. 75/82); che era perciò onere del IG fornir la prova dei requisiti, onde le eccezioni del Consorzio, non qualificabili eccezioni in senso stretto, dovevano essere esaminate in primo grado e, comunque, dovevano essere esaminate in grado d'appello. La censura è fondata. Ritiene la Corte che spettasse al IG, che intendeva far valere il proprio diritto a rimanere nell'alloggio, dimostrare la sussistenza di tale diritto e, poiché il giudice è tenuto ad accertare i fatti costitutivi del diritto (anche se il convenuto, per esempio rimanendo contumace, non si difende) era onere del IG allegare e provare che il diritto al subentro, sussistendone tutte le condizioni, era venuto ad esistenza. In conseguenza, è incorsa in errore la sentenza impugnata nel ritenere che le deduzioni dell'IACP costituissero eccezioni in senso proprio anziché semplici difese e ricadessero quindi sotto la duplice censura di tardività perché formulate nella comparsa conclusionale in primo grado- e perché inammissibili, secondo il nuovo testo dell'art. 345 cpc, in appello. Non si può interpretare come riconoscimento della sussistenza degli altri requisiti il fatto che il provvedimento di rilascio era basato esclusivamente sulla carenza, nel IG, della qualità di ospite definitivo in quanto "non facente parte del nucleo familiare originario della madre assegnataria”. L' interesse pubblico che l'IACP persegue non consente all'istituto di disporre 4 Caf del diritto all'assegnazione contro le previsioni di legge e, nel caso, dell'art. 58 1.r. 75/82 che al secondo comma dispone: "chi subentra nella domanda, nell'assegnazione, o nella locazione al posto del defunto, deve dimostrare che conviveva con lo stesso al momento della sua morte e che era incluso nel suo stato di famiglia, e deve inoltre possedere i requisiti prescritti per l'edilizia convenzionata"; ed al successivo comma 5 ribadisce che "nel caso di ospitalita' con carattere definitivo e' consentito il subentro" ove sussistano i requisiti di legge. L'accoglimento del primo motivo del ricorso determina l'assorbimento del secondo motivo, volto a dedurre la violazione o falsa applicazione dello stesso art. 58.2 1.r. 75/82 e succ. mod., del regolamento Cambi ed Ospitalità nonché corrispondente vizio di motivazione. Sostiene l'istituto ricorrente che la sentenza impugnata ha citato precedenti giurisprudenziali non più pertinenti perché basati sull'art.5 del regolamento 18.07.83 n.468 non più vigente all'epoca, perché sostituito dall'art. 5 del regolamento 27.10.89; che tale nuova norma ha disposto che il procedimento di ospitalità si attiva sempre ad istanza di parte, nel caso non intervenuta. La mancata prova degli altri requisiti rende infatti inutile l'indagine sulle modalità che la legislazione regionale ela disciplina regolamentare richiedono per riconoscere la qualità di ospite definitivo. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti i rimanenti, cassa e rinvia ad altra sezione del Tribunale di Trieste, anche: per le spese. Roma, 17 ottobre 2001 Il Cons. est. CORTE SUPA Prima Sezione ( Depositato in Cancelleria 14 FEB 2002 IL CANCELLIERE Cal R.G.4524/el Il Presidente, rosair IL C Luisa Pass, 2666 2 APR. 200 4 1 AGENZIA DI 55 Registran 1 T 9 EN Jin 1 (euro.C 2 UPPO) Gludiziari P. (Do.. CN) Respon