Sentenza 17 dicembre 2001
Massime • 1
L'effetto estensivo previsto dall'art. 155, secondo comma, cod. pen. nel caso di remissione di querela in favore del coimputato, opera anche nel caso in cui quest'ultimo abbia precedentemente patteggiato la pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/12/2001, n. 31864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31864 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LACANNA Pasquale - Presidente - del 17/12/2001
1. Dott. CASINI Carlo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PERRONE Pasquale - Consigliere - N. 6323
3. Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DI POPOLO Angelo - rel. Consigliere - N. 015660/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul procedimento proposto da:
1) VE AN nato il [...];
avverso SENTENZA del 03/11/2000 TRIBUNALE di VARESE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI POPOLO ANGELO;
lette le conclusioni del P.G. designato, che ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
IN FATTO ED IN DIRITTO
che:
al ricorrente LI AN e a IA ER risulta contestato, come commesso in danno di ED DI, il reato di cui agli artt. 110 e 595 C.P.. E risulta che, a seguito di remissione di querela accertata e di separazione delle posizioni processuali, è stata dichiarata la correlativa estinzione del reato contestato al IA (sentenza del 3 novembre 2000). Per modo che si rende operativa la previsione estensiva di cui all'art. 155, secondo comma, C.P., in favore del ricorrente coimputato LI AN, che non ha ricusato la remissione e che, col secondo motivo di gravame, ha proposto proprio la correlativa fondata questione (e ciò esime dalla valutazione del primo motivo di gravame, peraltro manifestamente infondato). Nè l'operatività di tale previsione resta preclusa dalla natura del procedimento (come espletatosi ai sensi dell'art. 444 C.P.P.), in mancanza di divieto espresso ed in considerazione del risultato dell'effetto estensivo della sopravvenuta remissione (dichiarazione di immediata estinzione del reato), non difforme da quello disciplinato (seppure a regime differito) dall'art. 445/2 C.P.P. e, per ciò, di prevalente immediata applicazione ai sensi dell'art. 129 C.P.P.. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, restando il querelato LI AN condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla senza rinvio l'impugnata sentenza, perché il reato è estinto per remissione di querela ai sensi dell'art. 155, comma secondo, C.P.. Condanna il querelato LI AN al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2002