Sentenza 14 febbraio 2001
Massime • 1
I provvedimenti giurisdizionali emessi in forma diversa dalla sentenza sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., soltanto qualora presentino, per la loro disciplina ed il loro contenuto, i caratteri della definitività e della decisorietà, ossia quando non siano soggetti, per quanto attiene al primo profilo, ad alcun altro rimedio, e siano altresì diretti, con riferimento al secondo requisito, alla risoluzione di una controversia concernente diritti soggettivi o "status", con piena attitudine a produrre, con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale e processuale, così che la loro eventuale illegittimità od ingiustizia comporterebbe, per le parti, un pregiudizio definitivo ed irreparabile, ove non fosse loro consentito quel controllo di legittimità garantito dalla richiamata norma costituzionale. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso avverso il provvedimento con il quale il tribunale abbia rigettato il reclamo (proposto dal P.M.) avverso un decreto del giudice tutelare che autorizzava il genitore esercente potestà sul figlio minore al compimento degli atti necessari alla costituzione di una società cui il minore stesso avrebbe partecipato, non statuendo il detto provvedimento su posizioni di diritto soggettivo in conflitto, e non essendo idoneo ad incidere sullo "status" del minore stesso, bensì tendendo unicamente a tutelare, in sede amministrativa ed ordinatoria, l'interesse di quegli, accertandone l'opportunità dell'acquisto della qualità di imprenditore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2001, n. 2099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2099 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - rel. Consigliere -
Dott. MASSIMO BONOMO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
P.M. presso il TRIBUNALE di FORLÌ;
- ricorrente -
contro
NC TA;
- intimata -
avverso il provvedimento del Tribunale di FORLÌ, Sezione Minori, depositato il 29/12/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/2000 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9 dicembre 1999 IT CI, nella qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore IC Peri, chiedeva al giudice tutelare di Cesena di essere autorizzata ad intervenire, in nome e per conto della minore, "nell'atto o negli atti che si rendessero necessari per la costituzione di una società in accomandita semplice", alla quale la figlia avrebbe partecipato nella misura di un terzo del capitale sociale.
Con decreto del 14 dicembre 1999 il giudice tutelare autorizzava la CI a compiere tutti gli atti indicati nel ricorso. Il pubblico ministero proponeva reclamo avverso tale provvedimento e deduceva l'incompetenza del giudice tutelare, ravvisandosi nella specie un'ipotesi di continuazione in forma societaria di un'impresa individuale già facente capo al padre della minore e a questa pervenuta per successione legittima, sottoposta all'autorizzazione del tribunale ai sensi dell'art. 320 comma 5 c.c.; rilevava altresì nel merito la mancanza di qualunque elemento in base al quale l'organo giudicante potesse valutare la convenienza e l'utilità per la minore dell'attività in oggetto.
Con decreto del 29 dicembre 1999 il Tribunale di Forlì, ritenuta la propria competenza ad autorizzare lo svolgimento di impresa commerciale da parte della minore ed assunta l'autorizzazione del giudice tutelare quale parere favorevole al riguardo, rigettava il reclamo nel merito, rilevando che non sussisteva conflitto di interessi tra la minore e la madre, entrambe partecipanti alla costituzione della società nella quale la figlia avrebbe rivestito la posizione di socia accomandante, e che lo svolgimento dell'attività commerciale in oggetto appariva conveniente per la stessa.
Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Forlì deducendo un unico motivo. Non vi è controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, denunciando assoluta mancanza di motivazione e violazione dell'art. 320 c.c., si deduce che con l'affermare in termini apodittici la convenienza per la minore dello svolgimento dell'attività commerciale il Tribunale ha totalmente mancato di esaminare il motivo di reclamo con il quale si era prospettata l'assenza in atti di qualunque elemento dal quale potesse desumersi la necessità o l'utilità evidente per la minore ed ha al tempo stesso omesso ogni motivazione a sostegno della concessa autorizzazione.
Il ricorso è inammissibile.
Come è noto, i provvedimenti giurisdizionali emessi in forma diversa dalla sentenza sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., soltanto quando presentino, per la loro disciplina ed il loro contenuto, i caratteri della definitività e della decisorietà, ossia quando non siano soggetti, per quanto attiene al primo profilo, ad alcun altro rimedio, e siano altresì diretti, con riferimento al secondo requisito, alla risoluzione di una controversia concernente diritti soggettivi o "status", con piena attitudine a produrre, con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale e processuale, così che la loro eventuale ingiustizia comporterebbe per le parti un pregiudizio definitivo ed irreparabile ove non fosse loro consentito quel controllo di legittimità garantito dalla norma costituzionale richiamata (v. per tutte sul punto, più di recente, Cass. 2000 n. 2145). Tanto ritenuto in diritto, appare evidente la non ricorribilità del provvedimento autorizzatorio impugnato, che non statuisce su posizioni di diritto soggettivo in conflitto e non è idoneo ad incidere sullo "status" della minore, ma tende unicamente a tutelare in sede amministrativa ed ordinatoria l'interesse della stessa minore, accertando l'opportunità dell'acquisto da parte della medesima della qualità di imprenditrice, sulla base di una valutazione di convenienza circa la continuazione di un'impresa già ricompresa nel suo patrimonio. Il provvedimento stesso si caratterizza invero per l'efficacia meno intensa propria dei provvedimenti camerali di volontaria giurisdizione, i quali, come è noto, pur potendo riguardare posizioni di diritto soggettivo, chiudono un procedimento di tipo non contenzioso e sono soggetti a modifica o revoca da parte dello stesso giudice che li ha emessi sia per motivi sopravvenuti che per circostanze preesistenti (v., tra le tante, Cass. 2000 n. 8226; 1999 n. 2998; 1998 n. 2934; 1997 n. 420;
1995 n. 4039).
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di cassazione, stante la qualità della parte ricorrente.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione civile, il 23 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2001