Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2001, n. 2099
CASS
Sentenza 14 febbraio 2001

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I provvedimenti giurisdizionali emessi in forma diversa dalla sentenza sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., soltanto qualora presentino, per la loro disciplina ed il loro contenuto, i caratteri della definitività e della decisorietà, ossia quando non siano soggetti, per quanto attiene al primo profilo, ad alcun altro rimedio, e siano altresì diretti, con riferimento al secondo requisito, alla risoluzione di una controversia concernente diritti soggettivi o "status", con piena attitudine a produrre, con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale e processuale, così che la loro eventuale illegittimità od ingiustizia comporterebbe, per le parti, un pregiudizio definitivo ed irreparabile, ove non fosse loro consentito quel controllo di legittimità garantito dalla richiamata norma costituzionale. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso avverso il provvedimento con il quale il tribunale abbia rigettato il reclamo (proposto dal P.M.) avverso un decreto del giudice tutelare che autorizzava il genitore esercente potestà sul figlio minore al compimento degli atti necessari alla costituzione di una società cui il minore stesso avrebbe partecipato, non statuendo il detto provvedimento su posizioni di diritto soggettivo in conflitto, e non essendo idoneo ad incidere sullo "status" del minore stesso, bensì tendendo unicamente a tutelare, in sede amministrativa ed ordinatoria, l'interesse di quegli, accertandone l'opportunità dell'acquisto della qualità di imprenditore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2001, n. 2099
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2099
    Data del deposito : 14 febbraio 2001

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