Sentenza 23 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/07/2002, n. 10788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10788 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2002 |
Testo completo
MINORE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copią studio 11 B B L. A L dal Sig Sele 2રમ કો 3.40 NOME DEL POPOL ITALIANO per diritt 23 LUG. 2002 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE il oggetto IL CANCELLIERE ammissibilità azione di 1 sezione civile dichiarazione giudiziale c esta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Presidente paternità di minore. ar Rosario De Musis Consigliere R.G. N. 1901/02 dr. Giovanni Losavio Consigliere dr. Mario Adamo Cron. 20334 dr. Giuseppe Vito Antonio Magno Consigliere 363 Consigliere rel. Rep. dr. Fabrizio Forte Ud. 20.06.2002 ha pronunciato la seguente: S E NT E N Z A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso iscritto al n. 1901 del Ruolo Generale UFFICIO COPIE degli affari civili dell'anno 2002, proposto: Richiesta copia studic dal Sig. D'AMATI DA 310 NUBILA LEONARDO, elettivamente domiciliato in Roma, V. 24-07-02per diritti Nomentana 13. presso l'avy. Maurilio Piacenti, che lo i IL CANCELLIER rappresenta e difende per procura in calce al ricorso. RICORRENTE
CONTRO
IA DI, pure quale esercente la potestà genito- riale sul minore ES AN, elettivamente do- miciliata in Roma, V. Taro n. 35, presso l'avv. Claudio Mazzoni, che la rappresenta e difende, per procura a margine del controricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1409 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UFFICIO COPIE UFFICIO COPIE Richiesta copia studic Richiesta copia studio Richiesta copia studio 2002 Сей DNW dal Sig. dal Sig. dal Sig. per dirin 3.1 per diritu per diritu 23 LUG. 2002 # 23 LUG. 2002 2.3 LUG. 2002 IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE CONTRORICORRENTE NONCHE' PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA INTIMATO avverso il decreto della Sezione civile per i minoren- ni della Corte d'appello di Roma n. 5524, del 1° giu- ano 19 luglio 2001. all'udienza del 20 giugno 2002, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. ili gli avv.ti Piacenti, per il ricorrente, e Pari- ni, delegato dell'avv. Mazzoni, per la controricorren- te ciascuno dei quali ha insistito per l'accoglimento delle proprie istanze e difese, e il P.M. dr. Stefano Schirò, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con decreto del 12 ottobre 2000, il Tribunale per i mi- norenni di Roma ammetteva LI AN, madre d'Ales- sandro AN, nato il [...] a [...]- do, a esercitare l'azione ex art. 269 c.c. per far di- chiarare ON IL padre naturale del minore. La AN aveva dedotto di avere avuto una relazione con il IL da febbraio 1988 alla fine di quell'an- no avendo incontri con lui in due appartamenti dell' uomo in Roma, precisamente individuati nei loro indi- rizzi raramente a casa di lei in uno di tali Incontri era stato concepito ES. icorrente aveva deciso d'abortire presso l'Ospeda- le Nuovo "Regina Margherita" su richiesta del IL, che l'aveva accompagnata per l'intervento rifiutato da lei all'ultimo momento;
mentre riconduceva la donna a l'uomo aveva dato luogo in auto a una lite furi- casa, bonda interrotta per l'intervento dei C.C., ai quali nell'occasione la AN presentava un esposto. I] IL negava una relazione sessuale con la AN e ammetteva d'averla frequentata solo in discoteca con albel, accompagnandola per umanità all'aborto, da cui la donna aveva receduto in quanto le era stato detto che non avrebbe avuto altri figli, avendo poi la cri- si a base della lite con intervento dei C.C. Per primi giudici i fatti di cui al ricorso confer- mati dall'inchiesta sommaria rendevano possibile e ve- rosimile la paternità che si voleva accertata;
negata la natura vessatoria o ricattatoria della domanda giu- stificata dalle circostanze di cui al ricorso, confer- mate dai testimoni escussi (madre e cognata della don- na e un amico dell'uomo) oltre che dai documenti alle- gati (esposto ai C.C. della donna
contro
IL e te- legramma a questo d'annuncio della nascita), l'azione doveva dichiararsi ammissibile. 11 reclamo del IL contro questo decreto ex art. 732 P.D.C. negava i rapporti sessuali con la donna, trata poche volte in discoteca e accompagnata in v edale ad abortire solo per umanità. Esso é stato rigettato dalla sezione per i minorenni della Corte d'appello di Roma, con decreto del 19 lu- olio 2001, sul presupposto che il IL aveva ammesso d'aver frequentato la ricorrente nel periodo di conce- pimento del piccolo e di avere accompagnato la IA in Ospedale ad abortire, senza negare la lite con lei dopo la rinuncia all'aborto e l'esposto ai C.C. Per la Corte, il telegramma del 17 dicembre 1988 della AN al IL che comunicava la nascita d'Alessan- dro era indirizzato all'abitazione di lui di V. Pantel- leria in Roma, che, per il reclamante, era stato cono- scin o dalla donna solo in epoca di molto successiva a detta nascita. Pertanto l'ammissibilità dell'azione era palese per il carattere sommario e camerale dell'indagine di cui al- l'art. 274 c.c., fondandosi non sulla certezza o prova piena della paternità da accertare, ma sul c.d. fumus boni juris di essa e il reclamo era respinto con spe- se a carico del IL. Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricor- so con tre motivi il IL. 5 AN s'é difesa con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I tre motivi del ricorso ex art. 111 Cost. lamen- tano tutti violazione degli artt. 132 n. 4, 118 disp. att e 115-116 c.p.c., in relazione agli artt. 274, 2697, 2727-2729 c.c., anche per omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia e de- vono esaminarsi congiuntamente.
1.1. Fondando la decisione su deduzioni della AN di fatti che rendono verosimile la paternità del Nubi- la da questo non smentiti, la Corte ha imposto al re- sistente di contribuire alla indagine che va svolta su iniziativa di chi ricorre, ex art. 274 c.c. Si sono ritenute "precise" le affermazioni della donna che non ha indicato mezzi di prova nè fatti da provare nei successivo giudizio d'accertamento, così incorren- dosi nello stesso errore del decreto del tribunale re- clabato per aver qualificato "specifiche "le circostan- ze generiche e contraddittorie del ricorso, censurato le statuizioni sull'onere, sulla disponibilità e gulla valutazione delle prove. Il decreto impugnato é privo di motivazione o ha una motivazione apparente limitandosi a condividere quanto deciso in primo grado, senza rispondere alle censure. La Corte fonda la decisione sulle c.d. ammissioni del F che non ha ammesso nessuna relazione carnale o sessuale con la donna. La contraddittorietà dei fatti esposti dalla donna in ordine alla durata della relazione, secondo il ricorso cessata alla fine del 1998 e quindi a giugno di quello stesso anno con l'esposto ai Carabinieri, smentita dal teste AT, amico del ricorrente, e non confermata da cognata e madre della donna, escludevano l'esigenza per il IL d'indicare cause certe di esclusione del concepimento da parte di lui.
1.2. Il secondo motivo di ricorso insiste sulle con- traddizioni del ricorso della AN non rilevate dai giudici di merito che hanno ritenuto verosimili i fat- ti dedotti ripetendosi, in secondo grado, la identica motivazione del tribunale. La conferma di alcuni incontri in discoteca non rile- vava certo a rendere verosimile il concepimento. L'omessa comparizione di testi e le deposizioni assun- te non avevano confermato la relazione, negata dal Nu- bila, che per i giudici invece l'avrebbe ammessa. L'esistenza di incontri tra le parti, l'accompagnamen- to in Ospedale per l'aborto e il telegramma d'annuncio della nascita costituiscono i motivi dell'ammissibili- FA DUT non essendo elementi validi per accogliere il ricorso ex art. 274 c.c. ircostanze di fatto sui luoghi ove avvenivano gli tri tra le parti nella ricostruzione dei giudici allegazioni di controparte sono generiche e con- A ittorie e non davano luogo al fumus boni juris. L'azione si é dichiarata ammissibile in base a princi- pi giurisprudenziali astratti e non alle deduzioni di cui al ricorso e alle risultanze dell'indagine.
1.3. Il terzo motivo censura il provvedimento della Corte territoriale per avere condiviso la decisione del tribunale senza altre argomentazioni con mera ap- parenza di motivazione, mancando una risposta alle specifiche censure del reclamo. La IA non aveva fatto riferimento a incontri ses- suali con controparte, per cui era da negare che que- sti vi fossero stati, non essendo specificamente atte- stat dalla donna stessa. La Corte ha d'ufficio ritenuto che gli incontri cui la donna faceva riferimento fossero di natura sessuale ed ha giustificato l'azione con elementi non sufficienti a dichiarare la paternità naturale. Gli elementi di cui al ricorso della AN non pos- avere altri sviluppi per la genericità con cui sono sono descritti e posti a base delle istanze di lei. Il teste indicato dal ricorrente (AT) ha escluso la relazione tra le parti, confermando i soli incontri 8 - in discoteca e ciò rende impossibile altri accertamen- ti nel successivo giudizio contenzioso. Gli elementi a base del decreto della Corte di appello di Roma sono irrilevanti a provare i rapporti sessuali e il concepimento ex art. 269 c.c. nè sono provati dal- l'indagine camerale, perchè le deposizioni dei testi di controparte non sono credibili.
2. Il ricorso é inammissibile per la parte in cui de- nuncia l'insufficiente motivazione che non é prospet- tabile nell'impugnazione ex art. 111 Cost., non confi- gurando una violazione di legge;
altrettanto é a dirsi in rapporto all'impugnazione del decreto per la diver- sa valutazione data dal ricorrente degli elementi di prova scaturiti dalla inchiesta camerale rispetto a quella della Corte, in rapporto all'onere, all'acqui- sizione e alla valutazione delle prove. E infondata invece la deduzione d'una motivazione solo apparente, risultando dallo stesso ricorso le ragioni che giustificano l'ammissibilità dell'azione. Contrastano la dedotta apparenza di motivazione gli e- lementi rilevabili dal ricorso e quelli dell'inchiesta riportati in decreto, come gli incontri della AN col IL nelle case di pertinenza di lui o della fa- miglia di lui, delle quali ella conosceva l'indirizzo, 1'accompagnamento della AN ad abortire, per moti- Q tari non creduti dai giudici di merito, il te- di comunicazione della nascita all'indirizzo della casa di lui che conferma all'epoca la conoscenza Malla donna del luogo ove la stessa era in Roma. Gli elementi ritenuti provati e specifici e precisi si sono ritenuti confermati dalle parziali ammissioni del IL e su tale logico assunto é fuorviante ritenere si siano violati principi in materia d'onere di prova. Il primo motivo di ricorso é quindi infondato, a nulla rilevando l'incidenza della fase sommaria, che ha giu- stificato l'azione pur senza indicazione dei mezzi di prova eventualmente da ammettere e assumere nel giudi- zio contenzioso, non risultando violate le norme cita- ll'indagine correttamente svolta dai giudici, inte base alle deduzioni della ricorrente e all'ammissioni del IL, alle deposizioni orali e ai documenti.
2.2. Anche il secondo motivo di ricorso per il quale 11 decreto impugnato non avrebbe tenuto conto delle censure e delle richieste del reclamo, è infondato. Dal decreto stesso si riporta il contenuto del reclamo contro il decreto del tribunale dal IL, secondo il quale nessun rapporto sessuale v'era stato tra le par- ti che avevano avuto solo incontri in discoteca e la richiesta d'aiuti economici della donna aveva indotto l'uomo ad accompagnarla ad abortire. 10 - Sui punti del gravame la Corte risponde, ritenendo ve- rosimile il concepimento del piccolo, pur con la con- estazione della relazione sessuale da parte del Nubi- considerata la conoscenza tra le parti, i loro in- contri in discoteca, l'accompagnamento della donna ad abortire da parte del reclamante e la lite tra loro. La Corte aggiunge il particolare del telegramma invia- to alla residenza del IL, che aveva negato contro l'evidenza che la donna conoscesse, alla data dell'in- vio di esso, nel dicembre 1988, l'indirizzo della casa dove a dire di lei vi erano stati incontri tra loro. Anche il secondo motivo di ricorso é infondato, basan- dosi la decisione della Corte su precisa motivazione, che si rifà all'indagine espletata in primo grado in modo logico, congruo e concreto, per cui il richiamo 411'astrattezza del decreto é del tutto immotivato. Deve negarsi vi sia stata violazione del principio de- volutivo del reclamo di merito, avendo la Corte dato risposte specifiche ai motivi di gravame, richiamando i fatti accertati o desunti in base ai quali, pur non essendo certa la fondatezza della chiesta dichiarazio- ne giudiziale di paternità, essa é però giustificata. La mancata indicazione delle future prove da artico- lare in sede di giudizio contenzioso é superata dallo sviluppo delle scienze genetiche che consentono un ac- 11 certamento positivo della paternità con margini di dubbio in percentuale irrilevante. Sul piano processuale, accertati fatti indizianti di particolare posizione del IL rispetto alla gestazione iniziata dalla IA nella primavera del 1988 quando le parti si incontravano incontestatamen- te almeno in discoteca e rilevato che l'uomo accompa- qu mel giugno di quell'anno la donna ad abortire, la AN è stata correttamente ammessa all'azione.
2.3. Il terzo motivo di ricorso censura la decisione del tribunale di ritenere di natura sessuale gli in- contri che neppure la donna aveva definito tali, con una statuizione ripetuta anche dalla Corte, è inammis- sibile in ordine alla decreto di primo grado e infon- dato per quanto attiene il provvedimento impugnato. Del tutto logica è l'affermazione sul carattere ses- suale di tutti o alcuni degli indicati incontri, in o del mali la donna sin dall'inizio ha detto essere avvenuto il concepimento del bambino e di conseguenza 1] terzo motivo di ricorso è infondato.
3. Il ricorso ex art. 111 Cost. è quindi complessiva- mente da rigettare. Le spese della presente fase devono porsi a carico del ricorrente per il principio della soccombenza.
P.Q.M.
- 12 - La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese della presente fase del giudizio che liquida in Є. 2500,00 per onorari e in €.94,97-per spese. Così deciso nella camera di consiglio del 20 giugno 2002. Il presidente Fetey Mit uns liere estensore 11. CANCELLIERI Maria DuzZO ATA C Have блого 23 LUG. 2002 Oggi, IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzɔ 129.11 -3089 [TOT 168,101 2009MA 36800