TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/04/2025, n. 1935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1935 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta Sezione Civile
Il Presidente dott. Roberto Cordio, in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11133/2023 R.G. promossa da:
P. VA , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Catania, Via Villafranca n. 20 ed elettivamente domiciliata in Catania, Via Francesco Crispi n.247 presso lo studio dell'avv. Roberto Li Mura, dal quale è rappresentata e difesa per procura in atti. attrice – opponente
CONTRO
, nato a [...] il [...], (C.F. ), residente CP_1 C.F._1 in Aci Castello (CT), Via Cesare Battisti n. 21, , nata Controparte_2
a Catania il 31.12.1983, (C.F. ), residente in [...] del Re, e , nato ad [...], il [...], (C.F. Controparte_3
), residente in [...], tutti C.F._3 elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale dell'avv. Rossana Vaccarisi.
convenuti – opposti - contumaci
Avente ad oggetto: opposizione a precetto
All'udienza del 12.2.2025 parte attrice ha precisato le conclusioni – nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. - e la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 5.10.2023 la
[...] ha convenuto in giudizio , e Parte_2 CP_1 Controparte_2
promuovendo opposizione avverso l'atto di precetto da questi ultimi Controparte_3 notificatole in data 15.9.2023, chiedendo in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva e nel merito:
“…ritenere e dichiarare l'inesistenza del credito per cui i convenuti hanno intrapreso l'attività propedeutica all'esecuzione per la nullità del titolo esecutivo posto a base del diritto azionato in executivis;
per l'effetto dichiarare la nullità consequenziale dell'atto di precetto notificato in data 15 Settembre 2023;
… ritenere e dichiarare il diritto dell'attore all'accoglimento dell'eccezione riconvenzionale oggi formulata, di risarcimento danni e/o ripetizione d'indebito nella misura pari al credito per cui è stato atto di precetto con gli accessori di legge e consequenziale esecuzione;
… ritenere e dichiarare la violazione degli art.88 e 96 c.p.c. da parte dei convenuti e per l'effetto, in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale, condannarli al rimborso delle spese anche irripetibili, ex art.92 c.p.c., ed al risarcimento danni ex art.96 commi
1 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa, ed art.96 comma 3 c.p.c., da quantificarsi nella misura del doppio degli onorari liquidandi ex art.91 c.p.c. nello scaglione massimo per il valore della controversia;
”; L'attrice assume di essere terza pignorata, unitamente alla Regione Siciliana, alla
Regione Siciliana-Assessorato della Famiglia, Politiche Sociali e del Lavoro, alla
Regione Siciliana-Assessorato Regionale della Istruzione e Formazione Professionale nell'ambito della procedura di pignoramento presso terzi n. 2240/2019 (riunita ad altra procedura pendente tra le stesse parti e per lo stesso credito iscritta al n. 3030/2019) promossa dagli odierni convenuti nei confronti dell'associazione CEOFOR. A seguito della dichiarazione negativa dei terzi, il Giudice dell'esecuzione, in conseguenza della contestazione da parte del creditore, aveva disposto l'inizio del procedimento ex art. 549 c.p.c. con termine per notifica ai terzi almeno 60 giorni prima dell'udienza, fissata per il
30.3.2023.
Indi lamenta che tale termine non era stato rispettato da parte del creditore che aveva provveduto a notificare l'ordinanza del giudizio incidentale solamente in data 23.2.2023 anziché in data antecedente il 30.1.2023, determinando in tal modo l'estinzione della procedura ex art. 549 c.p.c.
Di conseguenza, sostiene che - anche a voler considerare il suddetto termine come ordinatorio - il procedimento si sarebbe estinto anche in assenza di rilievo da parte del
G.E. e di richiesta di concessione di un ulteriore termine per rinnovare la notifica, con la susseguente nullità dell'intero procedimento incidentale e della stessa ordinanza di assegnazione;
inoltre prospetta la violazione del principio dell'integrità del contraddittorio e del diritto di difesa del terzo.
Infine lamenta che all'udienza del 30.3.2023 gli odierni convenuti avevano insistito per l'accertamento dell'obbligo del terzo solo nei confronti dell'Assessorato Regionale della Istruzione e Formazione professionale, così implicitamente rinunciando alla medesima domanda nei confronti di essa attrice ma che l'ordinanza di assegnazione era stata pronunciata nei propri confronti.
Con ordinanza del 23.11.23 è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto opposto;
indi la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 25.9.2024 e posta in decisione.
Successivamente – con ordinanza del 24.10.2024 - la causa è stata rimessa sul ruolo in quanto non risultava depositato l'atto di precetto opposto (ma la sola relata di notifica dello stesso).
Pag. 2 di 6 Indi la causa veniva nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con l'assegnazione di termini per note in sostituzione dell'udienza sino al 12.2.2024 e, all'esito, posta in decisione.
* * *
1.) Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dei convenuti , CP_1 [...]
e non costituitisi in giudizio seppur ritualmente Controparte_2 Controparte_3 evocati presso il domicilio eletto.
2.) Secondo l'assunto dell'attrice il credito precettato non sussiste per la nullità del titolo esecutivo azionato, costituito dall'ordinanza di assegnazione somme emessa in data 24.7.2023 dal G.E. nell'ambito della procedura esecutiva n. 2240/2019 R.G.E, notificata all'attrice, unitamente al precetto. A ben vedere le doglianze svolte dall'odierna opponente attengono esclusivamente alle vicende processuali che hanno preceduto l'adozione della suddetta ordinanza di assegnazione, in quanto si prospetta il mancato rispetto del termine assegnato al creditore procedente per l'avvio della fase incidentale dell'accertamento dell'obbligo del terzo, la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa nonché la nullità dell'ordinanza stessa per violazione del principio di cui all'art.112 c.p.c., per avere il
G.E. adottato il provvedimento di assegnazione nei confronti di essa opponente se pure in assenza di domanda di accertamento del proprio obbligo nei confronti dell'esecutata.
Si assume – di conseguenza – la nullità di tale provvedimento, il che integra un'opposizione ex art. 615 comma 1^ c.p.c.
3.1) Come è noto, la giurisprudenza di legittimità è oramai uniforme nel ritenere che
“…l'ordinanza di assegnazione resa dal giudice dell'esecuzione all'esito di un procedimento di pignoramento presso terzi, sebbene non idonea al giudicato, costituisce comunque un titolo di formazione giudiziale, con le conseguenti limitazioni che ne derivano in tema di opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi”.
Ciò comporta, quindi, che nei casi in cui l'ordinanza di assegnazione sia portata in esecuzione dal creditore assegnatario contro il terzo pignorato, munita della relativa formula, il terzo - quale debitore esecutato - può avvalersi del rimedio dell'opposizione all'esecuzione ma con gli stessi limiti previsti dall'ordinamento in favore della generalità dei debitori al cospetto dei titoli di formazione giudiziale e, dunque, unicamente per far valere fatti impeditivi o estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo ovvero per contestare la pretesa azionata con il precetto, come la non debenza o le somme in esso portate (cfr. sul punto, Cass. n. 11404/2009 nonchè Cass. 11493/2015).
In particolare, è stato affermato che “l'ordinanza di assegnazione resa dal giudice dell'esecuzione all'esito di un procedimento di pignoramento presso terzi, anche se non idonea al giudicato costituisce titolo esecutivo di formazione giudiziale che, munito di formula esecutiva, può essere a sua volta portato in esecuzione dal creditore assegnatario nei confronti del terzo pignorato, sicché legittimamente quest'ultimo si avvale dell'opposizione all'esecuzione ove intenda opporre al creditore assegnatario
Pag. 3 di 6 fatti estintivi o impeditivi della sua pretesa sopravvenuti alla pronuncia del titolo esecutivo ovvero per contestare la pretesa azionata con il precetto” (cfr. Cass. n.
11493/2015).
Si richiamano in tal senso ripetuti arresti secondo cui: “Nei pignoramenti presso terzi cui si applicano le modifiche di cui alla l. 24 dicembre 2012, n. 228, e successive,
l'impugnazione prevista dall'art. 548 c.p.c., comma 2, e dall'art. 549 c.p.c., concernenti rispettivamente l'ordinanza pronunciata in caso mancata dichiarazione del terzo e quella con cui il giudice dell'esecuzione risolve le contestazioni sorte sulla dichiarazione, si deve proporre con ricorso al giudice dell'esecuzione, nelle forme e nei termini previsti dall'art. 617 c.p.c., comma 2” (cfr. Cass. n. 17663/2019) ovvero che
“l'ordinanza di assegnazione di un credito, costituendo l'atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata per espropriazione di crediti, ha natura di atto esecutivo. Pertanto, essa va impugnata con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi tutte le volte in cui si facciano valere vizi, ancorchè sostanziali, attinenti all'ordinanza di assegnazione oppure ai singoli atti esecutivi che l'hanno preceduta. Poiché tale ordinanza è di norma impugnabile esclusivamente per vizi suoi propri e soltanto con
l'opposizione prevista dall'art. 617 c.p.c., la contestazione del credito oggetto di assegnazione per fatti anteriori alla pronuncia dell'ordinanza e fondata sull'erroneità della qualificazione come positiva della dichiarazione del terzo può essere fatta valere soltanto con l'impugnazione dell'ordinanza stessa ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ed entro il termine di decadenza decorrente dalla conoscenza legale della medesima” (vedi Cass.
3712/2016).
Nel caso a mano la società opponente ha inteso valersi del detto strumento impugnatorio, proponendo l'opposizione ex art. 617 comma 2^ avverso l'ordinanza di assegnazione con ricorso al G.E. (titolare della procedura iscritta al n. 2240/2019) depositato il 29.9.2023 e la relativa fase di cognizione sommaria non risulta – ad oggi – definita, avendo il G.E. adottato in data 6.11.2023 – in via interinale – un provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione opposta (come detto posta a fondamento della minacciata esecuzione).
3.2) Ciò premesso, si osserva che tutte le contestazioni relative a fatti e circostanze che hanno portato alla formazione del titolo esecutivo de quo sono state fatte valere dall'odierna opponente con l'opposizione agli atti esecutivi ancora pendente.
Sul tema è appena il caso di ricordare il consolidato principio (di carattere generale) secondo cui tutti i fatti relativi al diritto consacrato nel titolo di formazione giudiziale anteriori alla sua formazione, vanno fatti valere esclusivamente con le impugnazioni ammesse contro di esso (v. per tutte Cass. Sez. Un., 23 gennaio 2015, n. 1238; Cass., ord. 18 febbraio 2015, n. 3277; Cass. 2 aprile 2015, n. 8480; Cass. 7 maggio 2015, n.
9247: Cass. 17 febbraio 2011, n. 3850)
Devono, pertanto, ritenersi non proponibili in questa sede le contestazioni avverso l'ordinanza di assegnazione posta a base dell'esecuzione - anche con riguardo ai pretesi
Pag. 4 di 6 vizi relativi alla sua formazione – mentre non vengono proposte in questa sede doglianze concernenti la radicale inesistenza del titolo esecutivo ovvero relative ad altri vizi del procedimento esecutivo o ancora all'esistenza di fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo (cfr. Cass. civ., sez. VI, 18.02.2015, n. 32776).
4.) A parere del decidente non assume rilevanza – ai fini della decisione – la circostanza che il G.E. abbia disposto (peraltro in via meramente provvisoria) la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a sostegno del precetto.
Giova richiamare – sul punto – il principio affermato dal Cass. sez. III - 03/09/2007, n.
18512 (in motivazione) secondo cui “…allorquando l'esecuzione inizi in forza di un titolo esecutivo giudiziale che, al momento di tale inizio abbia efficacia esecutiva e venga proposta opposizione all'esecuzione, la successiva sopravvenienza della sospensione della sua efficacia esecutiva da parte del giudice avanti al quale il titolo sia stato impugnato, non ha alcuna incidenza sull'oggetto del giudizio di opposizione, che concerne l'accertamento negativo della sussistenza del diritto di procedere all'esecuzione al momento in cui l'esecuzione è iniziata, ma assume rilievo come circostanza che può essere fatta constare al giudice dell'esecuzione nell'ambito del processo esecutivo perchè disponga direttamente la sospensione dell'esecuzione…” .
Nel caso in esame, la sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza posta a sostegno del precetto opposto - disposta dal G.E. adito con lo strumento dell'opposizione endoesecutiva - certamente determina la sospensione della esecuzione forzata promossa in base a quel titolo ma non incide sulla facoltà della parte intimata di fare accertare l'insussistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata.
Tuttavia, come osservato sub 2, le doglianze in concreto svolte avverso il precetto si appuntano esclusivamente sulle vicende processuali anteriori all'adozione della suddetta ordinanza di assegnazione (avverso la quale l'odierna opponente si è avvalsa del rimedio di cui all'art. 617 comma II c.p.c. sollevando le medesime doglianze poste a sostegno della presente opposizione) senza prospettare fatti impeditivi o modificativi successivi né vizi di notificazione del titolo o del precetto sicchè non sono suscettibili di scrutinio in questa sede.
5.) In conclusione, restando assorbita ogni altra questione tra cui il capo di domanda
(qualificato come riconvenzionale) volto al risarcimento danni ed alla ripetizione di indebito e restando esclusa la configurabilità di alcuna violazione dell'art. 88 cpc., va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione in esame
Nulla sulle spese stante la contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 11133/2023 R.G., così statuisce: dichiara inammissibile l'opposizione a precetto proposta da Parte_3
[...
Pag. 5 di 6 Così deciso in Catania, il 4.4.2025
Il Presidente dott. Roberto Cordio
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta Sezione Civile
Il Presidente dott. Roberto Cordio, in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11133/2023 R.G. promossa da:
P. VA , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Catania, Via Villafranca n. 20 ed elettivamente domiciliata in Catania, Via Francesco Crispi n.247 presso lo studio dell'avv. Roberto Li Mura, dal quale è rappresentata e difesa per procura in atti. attrice – opponente
CONTRO
, nato a [...] il [...], (C.F. ), residente CP_1 C.F._1 in Aci Castello (CT), Via Cesare Battisti n. 21, , nata Controparte_2
a Catania il 31.12.1983, (C.F. ), residente in [...] del Re, e , nato ad [...], il [...], (C.F. Controparte_3
), residente in [...], tutti C.F._3 elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale dell'avv. Rossana Vaccarisi.
convenuti – opposti - contumaci
Avente ad oggetto: opposizione a precetto
All'udienza del 12.2.2025 parte attrice ha precisato le conclusioni – nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. - e la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 5.10.2023 la
[...] ha convenuto in giudizio , e Parte_2 CP_1 Controparte_2
promuovendo opposizione avverso l'atto di precetto da questi ultimi Controparte_3 notificatole in data 15.9.2023, chiedendo in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva e nel merito:
“…ritenere e dichiarare l'inesistenza del credito per cui i convenuti hanno intrapreso l'attività propedeutica all'esecuzione per la nullità del titolo esecutivo posto a base del diritto azionato in executivis;
per l'effetto dichiarare la nullità consequenziale dell'atto di precetto notificato in data 15 Settembre 2023;
… ritenere e dichiarare il diritto dell'attore all'accoglimento dell'eccezione riconvenzionale oggi formulata, di risarcimento danni e/o ripetizione d'indebito nella misura pari al credito per cui è stato atto di precetto con gli accessori di legge e consequenziale esecuzione;
… ritenere e dichiarare la violazione degli art.88 e 96 c.p.c. da parte dei convenuti e per l'effetto, in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale, condannarli al rimborso delle spese anche irripetibili, ex art.92 c.p.c., ed al risarcimento danni ex art.96 commi
1 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa, ed art.96 comma 3 c.p.c., da quantificarsi nella misura del doppio degli onorari liquidandi ex art.91 c.p.c. nello scaglione massimo per il valore della controversia;
”; L'attrice assume di essere terza pignorata, unitamente alla Regione Siciliana, alla
Regione Siciliana-Assessorato della Famiglia, Politiche Sociali e del Lavoro, alla
Regione Siciliana-Assessorato Regionale della Istruzione e Formazione Professionale nell'ambito della procedura di pignoramento presso terzi n. 2240/2019 (riunita ad altra procedura pendente tra le stesse parti e per lo stesso credito iscritta al n. 3030/2019) promossa dagli odierni convenuti nei confronti dell'associazione CEOFOR. A seguito della dichiarazione negativa dei terzi, il Giudice dell'esecuzione, in conseguenza della contestazione da parte del creditore, aveva disposto l'inizio del procedimento ex art. 549 c.p.c. con termine per notifica ai terzi almeno 60 giorni prima dell'udienza, fissata per il
30.3.2023.
Indi lamenta che tale termine non era stato rispettato da parte del creditore che aveva provveduto a notificare l'ordinanza del giudizio incidentale solamente in data 23.2.2023 anziché in data antecedente il 30.1.2023, determinando in tal modo l'estinzione della procedura ex art. 549 c.p.c.
Di conseguenza, sostiene che - anche a voler considerare il suddetto termine come ordinatorio - il procedimento si sarebbe estinto anche in assenza di rilievo da parte del
G.E. e di richiesta di concessione di un ulteriore termine per rinnovare la notifica, con la susseguente nullità dell'intero procedimento incidentale e della stessa ordinanza di assegnazione;
inoltre prospetta la violazione del principio dell'integrità del contraddittorio e del diritto di difesa del terzo.
Infine lamenta che all'udienza del 30.3.2023 gli odierni convenuti avevano insistito per l'accertamento dell'obbligo del terzo solo nei confronti dell'Assessorato Regionale della Istruzione e Formazione professionale, così implicitamente rinunciando alla medesima domanda nei confronti di essa attrice ma che l'ordinanza di assegnazione era stata pronunciata nei propri confronti.
Con ordinanza del 23.11.23 è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto opposto;
indi la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 25.9.2024 e posta in decisione.
Successivamente – con ordinanza del 24.10.2024 - la causa è stata rimessa sul ruolo in quanto non risultava depositato l'atto di precetto opposto (ma la sola relata di notifica dello stesso).
Pag. 2 di 6 Indi la causa veniva nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con l'assegnazione di termini per note in sostituzione dell'udienza sino al 12.2.2024 e, all'esito, posta in decisione.
* * *
1.) Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dei convenuti , CP_1 [...]
e non costituitisi in giudizio seppur ritualmente Controparte_2 Controparte_3 evocati presso il domicilio eletto.
2.) Secondo l'assunto dell'attrice il credito precettato non sussiste per la nullità del titolo esecutivo azionato, costituito dall'ordinanza di assegnazione somme emessa in data 24.7.2023 dal G.E. nell'ambito della procedura esecutiva n. 2240/2019 R.G.E, notificata all'attrice, unitamente al precetto. A ben vedere le doglianze svolte dall'odierna opponente attengono esclusivamente alle vicende processuali che hanno preceduto l'adozione della suddetta ordinanza di assegnazione, in quanto si prospetta il mancato rispetto del termine assegnato al creditore procedente per l'avvio della fase incidentale dell'accertamento dell'obbligo del terzo, la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa nonché la nullità dell'ordinanza stessa per violazione del principio di cui all'art.112 c.p.c., per avere il
G.E. adottato il provvedimento di assegnazione nei confronti di essa opponente se pure in assenza di domanda di accertamento del proprio obbligo nei confronti dell'esecutata.
Si assume – di conseguenza – la nullità di tale provvedimento, il che integra un'opposizione ex art. 615 comma 1^ c.p.c.
3.1) Come è noto, la giurisprudenza di legittimità è oramai uniforme nel ritenere che
“…l'ordinanza di assegnazione resa dal giudice dell'esecuzione all'esito di un procedimento di pignoramento presso terzi, sebbene non idonea al giudicato, costituisce comunque un titolo di formazione giudiziale, con le conseguenti limitazioni che ne derivano in tema di opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi”.
Ciò comporta, quindi, che nei casi in cui l'ordinanza di assegnazione sia portata in esecuzione dal creditore assegnatario contro il terzo pignorato, munita della relativa formula, il terzo - quale debitore esecutato - può avvalersi del rimedio dell'opposizione all'esecuzione ma con gli stessi limiti previsti dall'ordinamento in favore della generalità dei debitori al cospetto dei titoli di formazione giudiziale e, dunque, unicamente per far valere fatti impeditivi o estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo ovvero per contestare la pretesa azionata con il precetto, come la non debenza o le somme in esso portate (cfr. sul punto, Cass. n. 11404/2009 nonchè Cass. 11493/2015).
In particolare, è stato affermato che “l'ordinanza di assegnazione resa dal giudice dell'esecuzione all'esito di un procedimento di pignoramento presso terzi, anche se non idonea al giudicato costituisce titolo esecutivo di formazione giudiziale che, munito di formula esecutiva, può essere a sua volta portato in esecuzione dal creditore assegnatario nei confronti del terzo pignorato, sicché legittimamente quest'ultimo si avvale dell'opposizione all'esecuzione ove intenda opporre al creditore assegnatario
Pag. 3 di 6 fatti estintivi o impeditivi della sua pretesa sopravvenuti alla pronuncia del titolo esecutivo ovvero per contestare la pretesa azionata con il precetto” (cfr. Cass. n.
11493/2015).
Si richiamano in tal senso ripetuti arresti secondo cui: “Nei pignoramenti presso terzi cui si applicano le modifiche di cui alla l. 24 dicembre 2012, n. 228, e successive,
l'impugnazione prevista dall'art. 548 c.p.c., comma 2, e dall'art. 549 c.p.c., concernenti rispettivamente l'ordinanza pronunciata in caso mancata dichiarazione del terzo e quella con cui il giudice dell'esecuzione risolve le contestazioni sorte sulla dichiarazione, si deve proporre con ricorso al giudice dell'esecuzione, nelle forme e nei termini previsti dall'art. 617 c.p.c., comma 2” (cfr. Cass. n. 17663/2019) ovvero che
“l'ordinanza di assegnazione di un credito, costituendo l'atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata per espropriazione di crediti, ha natura di atto esecutivo. Pertanto, essa va impugnata con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi tutte le volte in cui si facciano valere vizi, ancorchè sostanziali, attinenti all'ordinanza di assegnazione oppure ai singoli atti esecutivi che l'hanno preceduta. Poiché tale ordinanza è di norma impugnabile esclusivamente per vizi suoi propri e soltanto con
l'opposizione prevista dall'art. 617 c.p.c., la contestazione del credito oggetto di assegnazione per fatti anteriori alla pronuncia dell'ordinanza e fondata sull'erroneità della qualificazione come positiva della dichiarazione del terzo può essere fatta valere soltanto con l'impugnazione dell'ordinanza stessa ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ed entro il termine di decadenza decorrente dalla conoscenza legale della medesima” (vedi Cass.
3712/2016).
Nel caso a mano la società opponente ha inteso valersi del detto strumento impugnatorio, proponendo l'opposizione ex art. 617 comma 2^ avverso l'ordinanza di assegnazione con ricorso al G.E. (titolare della procedura iscritta al n. 2240/2019) depositato il 29.9.2023 e la relativa fase di cognizione sommaria non risulta – ad oggi – definita, avendo il G.E. adottato in data 6.11.2023 – in via interinale – un provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione opposta (come detto posta a fondamento della minacciata esecuzione).
3.2) Ciò premesso, si osserva che tutte le contestazioni relative a fatti e circostanze che hanno portato alla formazione del titolo esecutivo de quo sono state fatte valere dall'odierna opponente con l'opposizione agli atti esecutivi ancora pendente.
Sul tema è appena il caso di ricordare il consolidato principio (di carattere generale) secondo cui tutti i fatti relativi al diritto consacrato nel titolo di formazione giudiziale anteriori alla sua formazione, vanno fatti valere esclusivamente con le impugnazioni ammesse contro di esso (v. per tutte Cass. Sez. Un., 23 gennaio 2015, n. 1238; Cass., ord. 18 febbraio 2015, n. 3277; Cass. 2 aprile 2015, n. 8480; Cass. 7 maggio 2015, n.
9247: Cass. 17 febbraio 2011, n. 3850)
Devono, pertanto, ritenersi non proponibili in questa sede le contestazioni avverso l'ordinanza di assegnazione posta a base dell'esecuzione - anche con riguardo ai pretesi
Pag. 4 di 6 vizi relativi alla sua formazione – mentre non vengono proposte in questa sede doglianze concernenti la radicale inesistenza del titolo esecutivo ovvero relative ad altri vizi del procedimento esecutivo o ancora all'esistenza di fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo (cfr. Cass. civ., sez. VI, 18.02.2015, n. 32776).
4.) A parere del decidente non assume rilevanza – ai fini della decisione – la circostanza che il G.E. abbia disposto (peraltro in via meramente provvisoria) la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a sostegno del precetto.
Giova richiamare – sul punto – il principio affermato dal Cass. sez. III - 03/09/2007, n.
18512 (in motivazione) secondo cui “…allorquando l'esecuzione inizi in forza di un titolo esecutivo giudiziale che, al momento di tale inizio abbia efficacia esecutiva e venga proposta opposizione all'esecuzione, la successiva sopravvenienza della sospensione della sua efficacia esecutiva da parte del giudice avanti al quale il titolo sia stato impugnato, non ha alcuna incidenza sull'oggetto del giudizio di opposizione, che concerne l'accertamento negativo della sussistenza del diritto di procedere all'esecuzione al momento in cui l'esecuzione è iniziata, ma assume rilievo come circostanza che può essere fatta constare al giudice dell'esecuzione nell'ambito del processo esecutivo perchè disponga direttamente la sospensione dell'esecuzione…” .
Nel caso in esame, la sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza posta a sostegno del precetto opposto - disposta dal G.E. adito con lo strumento dell'opposizione endoesecutiva - certamente determina la sospensione della esecuzione forzata promossa in base a quel titolo ma non incide sulla facoltà della parte intimata di fare accertare l'insussistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata.
Tuttavia, come osservato sub 2, le doglianze in concreto svolte avverso il precetto si appuntano esclusivamente sulle vicende processuali anteriori all'adozione della suddetta ordinanza di assegnazione (avverso la quale l'odierna opponente si è avvalsa del rimedio di cui all'art. 617 comma II c.p.c. sollevando le medesime doglianze poste a sostegno della presente opposizione) senza prospettare fatti impeditivi o modificativi successivi né vizi di notificazione del titolo o del precetto sicchè non sono suscettibili di scrutinio in questa sede.
5.) In conclusione, restando assorbita ogni altra questione tra cui il capo di domanda
(qualificato come riconvenzionale) volto al risarcimento danni ed alla ripetizione di indebito e restando esclusa la configurabilità di alcuna violazione dell'art. 88 cpc., va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione in esame
Nulla sulle spese stante la contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 11133/2023 R.G., così statuisce: dichiara inammissibile l'opposizione a precetto proposta da Parte_3
[...
Pag. 5 di 6 Così deciso in Catania, il 4.4.2025
Il Presidente dott. Roberto Cordio
Pag. 6 di 6