Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 05/02/2026, n. 2226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2226 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02226/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12684/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12684 del 2025, proposto da
NO TA, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palestrina, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza, in parte qua,
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Tivoli – Sezione Civile, n. 386/2025 del 16/04/2025, non impugnata e divenuta cosa giudicata (come da esibita certificazione rilasciata dalla Cancelleria del predetto Tribunale in data 22/05/2025), notificata in copia - attestata conforme all’originale digitale presente nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta - presso la sede reale del Comune di Palestrina in data 23/05/2025, limitatamente alla parte recante la condanna del medesimo Comune al pagamento in favore dell’Avvocato odierno ricorrente: “ dichiaratosi procuratore antistatario, delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 2.500,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge ”;
nonché per la nomina
di un Commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’A.C. intimata, in caso di persistente inerzia di quest’ultima anche oltre il termine assegnatole.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa IN RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 112 e ss. c.p.a., notificato alla controparte il 23/10/2025 e tempestivamente depositato in giudizio in pari data, l’Avvocato ricorrente chiede l’ottemperanza in parte qua , anche attraverso la nomina di un Commissario ad acta che provveda in caso di persistente inottemperanza, del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Tivoli – Sezione Civile, n. 386/2025 del 16/04/2025, meglio specifica in epigrafe, lamentando la perdurante inerzia dell’ON comunale intimata, pur dopo la notificazione presso la sua sede reale della predetta sentenza.
2. Il Comune di Palestrina, pure regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
3. Alla Camera di Consiglio del 13 gennaio 2026 la causa è introitata per la decisione.
4. Il ricorso di ottemperanza è fondato e deve, pertanto, essere accolto nei sensi di seguito precisati.
5. Il Collegio osserva, in via preliminare, che la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a., statuente che il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario, tra cui rientra anche la sentenza del Tribunale di Tivoli – Sezione Civile, n. 386/2025 del 16/04/2025, divenuta cosa giudicata per infruttuosa decorrenza dei termini d’impugnazione, come risulta dalla certificazione rilasciata dalla Cancelleria del medesimo Tribunale in data 22/05/2025, ed esibita in giudizio in ossequio al disposto dell’art. 114, comma 2, c.p.a.
6. Sempre preliminarmente, il Collegio rileva poi la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza introduttivo del presente giudizio: debitamente notificato alla controparte il 23/10/2025 e depositato in giudizio in pari data, nell’osservanza del dimezzamento dei termini previsto per i giudizi di ottemperanza dall’art. 87, commi 2, lett. d), e 3, c.p.a.
7. Inoltre, essendo stata copia della sentenza della cui ottemperanza si tratta notificata – munita di attestazione di conformità all’originale ex art. 475 c.p.c., giusta esibita dichiarazione del 23/10/2025 dell’Avvocato odierno ricorrente - al Comune di Palestrina presso la sua sede reale a mezzo p.e.c. del 23/05/2025, sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30 e ss.mm., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della PU ON (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo.
7.1 Sul punto, ci si deve riferire all’orientamento da ultimo condiviso dal Consiglio di Stato, Sezione IV, 22 aprile 2024, n. 3632 (idem , 21 febbraio 2024, n. 1742, che richiama Consiglio di Stato, Sezione IV, 28 luglio 2023 n. 7401 e C.G.A. Sicilia 18 febbraio 2022 n. 219). Secondo queste sentenze: “ perché il giudizio di ottemperanza sia procedibile, sono necessari tre requisiti, che si desumono dal sistema. È infatti richiesto: a) in primo luogo che il titolo esecutivo esista e sia perfetto; b) in secondo luogo, che vi sia la prova che questo titolo è stato portato a conoscenza dell’ON, ed è stato da essa acquisito in forma autentica; c) in terzo luogo che sia rigorosamente provato che l’ON ha ricevuto la domanda volta ad ottenere l’esecuzione del provvedimento giudiziale ed è rimasta inerte. Ove sussistano questi requisiti, il giudizio di ottemperanza può essere promosso dopo decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla conoscenza del titolo previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. ”
7.2 Nel caso di specie, i predetti requisiti sussistono tutti, in quanto, come visto, non solo il titolo esecutivo esiste ed è perfetto, dato che consta il passaggio in giudicato della sentenza della cui ottemperanza si tratta, ma esso è stato, altresì, portato a conoscenza dell’A.C. intimata con p.e.c. del 23/05/2025, con la conseguenza che il termine dilatorio di 120 giorni è ormai ampiamente decorso.
8. Tutto ciò premesso, rilevato che non risulta che il Comune di Palestrina, peraltro non costituito (ma non per questo non tenuto a produrre in giudizio gli atti ed i documenti attinenti la controversia, ex art. 42 c.p.a.: cfr. T.A.R. Lazio, Roma, ord. nr. 08281/2016 del 19 luglio 2016; Reggio Calabria, ord. nr. 399 del 7 giugno 2013), abbia corrisposto le somme riconosciute nella sentenza de qua agitur in favore dell’Avvocato distrattario, odierno ricorrente, il ricorso di ottemperanza deve essere accolto.
9. Conseguentemente, deve ordinarsi al Comune di Palestrina, in persona del Sindaco pro tempore , di provvedere, ove nelle more non abbia ancora provveduto, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza, al pagamento in favore del predetto Avvocato delle somme di denaro indicate nella sentenza ottemperanda , quali: “ Euro 2.500,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge ”.
10. Per il caso di persistente inottemperanza dell’A.C. intimata, il Collegio accoglie la domanda di parte ricorrente e nomina sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Capo pro tempore del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, che dovrà provvedere, personalmente o tramite un funzionario dipendente - appositamente delegato con atto formale da assumersi entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della presente sentenza o sua notificazione a cura di parte -, che sia in possesso di idonea qualifica, competenza ed esperienza in materia, precisandosi quanto segue.
11. Il Commissario ad acta si insedierà tempestivamente alla scadenza del primo termine a provvedere (di 60 giorni), laddove non pervenga presso il suo ufficio comunicazione di avvenuta completa esecuzione del giudicato, che pertanto dovrà essergli indirizzata a cura dell’Ente locale intimato, e avrà 60 (sessanta) giorni dall’insediamento per adempiere l’incarico conferitogli.
11.1 Il Commissario ad acta ha piena facoltà di adottare tutti gli atti ritenuti necessari e utili per dare completa esecuzione al giudicato; all’atto del suo insediamento il Commissario terrà conto degli atti e delle attività eventualmente poste in essere dall’ON intimata in esecuzione solo parziale del giudicato e ne farà salvi gli effetti, se utili ai fini della compiuta esecuzione del giudicato stesso.
11.2 Il compenso e i rimborsi dovuti Commissario ad acta sono posti, sin d’ora, a carico del Comune di Palestrina, nella misura che sarà liquidata da questo Collegio su apposita istanza del medesimo ausiliario corredata della relazione conclusiva, redatta al termine del mandato e recante l’analitica indicazione delle attività svolte e delle spese eventualmente sostenute.
11.3 Si precisa, a quest’ultimo proposito, che costituisce danno erariale patrimoniale il compenso che la P.A. corrisponde al Commissario ad acta nominato dal Giudice amministrativo per effetto dell’inerzia dei soggetti preposti all’attuazione delle decisioni giudiziali (Corte dei Conti, Sez. I giurisd. centrale d’appello, 2 ottobre 2020, n. 255).
12. Le spese processuali del presente giudizio di ottemperanza, ex art. 26 c.p.a. e art. 91 c.p.c., seguendo la soccombenza, vanno poste a carico del Comune di Palestrina, in persona del Sindaco pro tempore , e sono liquidate come da dispositivo in € 750,00 (Settecentocinquanta/00).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina al Comune di Palestrina, in persona del Sindaco pro tempore , di dare esecuzione ( in parte qua, come sopra precisato ) al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Tivoli – Sezione Civile, n. 386/2025 del 16/04/2025, nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte, della presente decisione;
- nomina sin d’ora, ove l’ON intimata non ottemperi al giudicato di che trattasi neppure nel predetto termine di 60 (sessanta) giorni, il Commissario ad acta - con facoltà di delega da esercitarsi nelle forme e nel termine di cui in motivazione – nella persona del Capo pro tempore del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, che provvederà entro l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni;
- condanna il Comune di Palestrina, in persona del Sindaco pro tempore , al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in € 750,00 (Settecentocinquanta/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
EL AN, Presidente
Giuseppe Licheri, Primo Referendario
IN RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN RO | EL AN |
IL SEGRETARIO