CA
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 15/12/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRENTO
SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza riunita in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
LL MA Presidente
Thomas Weissteiner Consigliere
Silvia Rosà Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di II grado iscritta sub n. 40/2025 R.G. promossa
da
(C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. BASCIA' GIUSEPPA del foro di P.IVA_1
Lecce, presso la quale ha eletto domicilio;
appellante
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._1
LO GIUDICE AMALIA del foro di Siracusa, presso la quale ha eletto domicilio;
appellata
(C.F. Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. BAUER RAIMUND e dall'avv. P.IVA_2
1 NG UC, con domicilio eletto presso gli uffici dell'avvocatura di;
CP_2 Pt_1
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 116/2025 del Tribunale di Bolzano,
pubblicata in data 27/06/2025;
Causa decisa all'udienza del 10.12.2025 ex art. 437 c.p.c. con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
di parte appellante : Parte_2
“Accertata e dichiarata l'inammissibilità dell'azione di accertamento negativo
del credito nonché l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta decadenza,
rigettare l'opposizione promossa in primo grado dalla sig.ra ; CP_1
Accertata e dichiarata la sospensione dei termini di riscossione e di prescrizione
disposta dal Legislatore con la normativa emergenziale CO-19, dichiarare
l'esigibilità del credito portato dall'avviso di addebito
n.32120160000994622000, non essendo decorso il termine di prescrizione
dalla data di notifica (12.11.2018) dell'avviso di addebito
n.32120160000994622000, a quella di notifica (30.10.2024) dell'intimazione di
pagamento n.02120249001880102000;
Riformare la Sentenza anche in ordine alle spese, con condanna della
Contribuente al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di
giudizio, con distrazione in favore della sottoscritta procuratrice antistataria”
di parte appellata : CP_1
“nel merito, respingere l'appello proposto dall' Controparte_3
2
[...] di perché infondato in fatto e in diritto, di conseguenza confermare Pt_1
integralmente la sentenza gravata. Condannare l'appellante alla rifusione delle
spese di lite del grado da distrarsi a favore del procuratore antistatario
(compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato con i d.m. n. 37/2018
e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori”
di parte appellata : CP_2
“Voglia l'Ill.mo Collegio, in accoglimento dell'appello proposto dall'
[...]
, riformare la sentenza n.116/2025 emessa dal Tribunale Parte_2
di Bolzano sez. Lavoro, rigettando integralmente la domanda proposta dalla
ricorrente in primo grado;
CP_1
in ogni caso condannare controparte al pagamento di spese, diritti ed onorari
del doppio grado di giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'oggetto della controversia e l'iter del procedimento di primo grado sono delineati nella sentenza impugnata nei seguenti termini:
Con ricorso depositato il 7.1.2025 proponeva opposizione avverso CP_1
l'avviso di intimazione di pagamento N. 02120249001880102000 notificato il
05.11.2024 con cui le era stato ingiunto il pagamento di euro 31.565.93, peraltro
in questa sede limitatamente agli ava vertenti su crediti di natura contributiva,
rispettivamente nr 3212016000326032000 notificato il 21.02.2017 (contributi
IVS anno 2015 per euro 2789.58) e nr 32120160000994622000 notificato il
15.11.2018 (contributi IVS anno 2015 di euro per euro 2763,31). La ricorrente
eccepiva di non aver mai ricevuto le notifiche delle cartelle impugnate in
questione (di risiedere a Berlino dal 2014 e che nessuna cartella era stata
notificata a Berlino); eccepiva la prescrizione dei crediti oggetto delle cartelle di
3 pagamento sottese all'intimazione di pagamento;
deduceva che l'azione
promossa per accertare la nullità/inesistenza della notifica della cartella di
pagamento e per eccepire la prescrizione del credito non soggiace ad alcun
termine decadenziale. Rassegnava infine le conclusioni sopra riportate per
esteso.
Si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo in via preliminare Pt_1
l'inammissibilità dell'eccezione di omessa notifica degli ava per intervenuta
decadenza, avendo parte ricorrente impugnato l'intimazione di pagamento oltre
il termine perentorio di 20 gg. previsto dall'art.617 c.p.c. per far valere i vizi
formali; eccepiva la decadenza di parte ricorrente dall'azione avverso gli ava,
divenuti inoppugnabili per decorso del termine di 40 gg. di cui all'art. 24 co.5
d.lgs.46/1999; eccepiva di aver interrotto la prescrizione con intimazioni di
pagamento notificate il 19.05.2018, 26.09.2019, 30.11.2019; eccepiva infine il
proprio difetto di legittimazione passiva in relazione agli asseriti vizi di notifica
degli ava e rassegnava quindi le conclusioni sopra riportate per esteso.
Si costituiva in giudizio anche eccependo il difetto di interesse ad agire CP_2
della ricorrente, la decadenza per mancata opposizione entro 20 giorni ex art.
617 c.p.c., la correttezza delle notifiche degli AVA (avvenute rispettivamente una
prima dell'iscrizione ad AIRE e la seconda all'indirizzo di residenza in
Germania); l'inoppugnabilità degli AVA;
l'avvenuta interruzione della
prescrizione a mezzo intimazioni di pagamento notificate da nel 2018, Pt_1
2019, 2020; la sospensione dei termini di prescrizione (311 gg.) in relazione
all'emergenza CO (rispettivamente dal 23.02. al 30.06.2020 e dal
31.12.2020 al 30.06.2021). Rassegnava quindi le conclusioni sopra riportate
per esteso.
4 All'udienza dell'8.4.2025 i procuratori delle parti si riportavano ai propri atti
introduttivi e il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per
discussione l'udienza del 27.06.2025, concedendo termine per il deposito di
note conclusionali fino al 27.05.2025.
1.1. All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Bolzano, con la sentenza impugnata, ha accolto le domande formulate dalla parte ricorrente e dichiarato la prescrizione dei crediti contributivi oggetto di intimazione.
1.2. In particolare, il primo giudice ha:
- ritenuto infondata l'eccezione di decadenza formulata ex art. 617 c.p.c. dagli enti convenuti, rilevando che l'intimazione di pagamento non costituisce atto esecutivo, bensì presupposto dell'azione esecutiva, e che l'azione proposta dalla ricorrente è qualificabile come azione di accertamento negativo, non soggetta a termini decadenziali.
- ritenuto infondata l'eccezione di difetto di interesse ad agire in capo alla ricorrente, atteso che la ricezione di una richiesta di pagamento da parte dell'agente riscossore legittima il destinatario ad ottenere una pronuncia giudiziale sull'insussistenza del credito;
- nel merito, ha accertato la regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito:
il primo, notificato il 21.2.2017, è stato correttamente eseguito in Italia prima dell'iscrizione della ricorrente all'AIRE; il secondo, notificato il 12.11.2018, è
stato regolarmente notificato presso il domicilio estero della ricorrente in
Germania;
- ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente,
rilavando che, dalla data di notifica degli avvisi di addebito, non risultano ulteriori atti interruttivi validamente notificati entro il termine quinquennale
5 previsto dalla legge;
le intimazioni di pagamento successive, invocate dagli enti convenuti, sono state notificate ad indirizzi non corretti, in epoca successiva all'iscrizione all'AIRE della ricorrente, e pertanto non idonee ad interrompere validamente la prescrizione;
inoltre, anche tenendo conto della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale anti-covid, il termine prescrizionale risulta decorso;
- in conclusione, ha dichiarato la prescrizione dei crediti contributivi oggetto di intimazione e condannato le parti convenute, e CP_2 Parte_2
, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla
[...]
ricorrente, liquidate in complessivi € 2.716,50 per compensi, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.
2. Avverso la suddetta sentenza, l'odierna appellante
[...]
(di seguito anche solo “ ), ha interposto Parte_3 Pt_1
appello con ricorso articolato in tre motivi di impugnazione, depositato il
30.7.2025.
2.1. Con il primo motivo di appello, rubricato “Error in iudicando –
Inammissibilità dell'opposizione per tardività e erronea qualificazione
dell'azione”, l' censura la qualificazione Parte_3
dell'azione proposta dalla contribuente come azione di accertamento negativo,
in quanto tale non soggetta a termini decadenziali. Secondo l'appellante,
l'intimazione di pagamento costituirebbe atto prodromico all'esecuzione forzata e sarebbe, pertanto, assimilabile al precetto civilistico, soggiacendo alle regole dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Poiché l'intimazione di pagamento era stata notificata il 30.10.2024, e l'opposizione proposta solo il 7.1.2025, l'azione risulterebbe tardiva e, dunque,
6 inammissibile. Richiama la giurisprudenza di legittimità, secondo cui nell'ambito del procedimento della riscossione mediante ruolo, la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di impugnativa, non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di eccezioni che si sarebbero potute e dovute muovere in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato.
Deduce pertanto che l'omessa impugnazione precluderebbe la possibilità nel caso di specie di sollevare vizi relativi agli atti presupposti.
Lamenta inoltre l'erroneità della decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'interesse ad agire in capo alla ricorrente. Richiama
l'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, che limita l'ammissibilità
dell'azione di accertamento negativo ai casi in cui il contribuente subisca un pregiudizio concreto, come la partecipazione a gare pubbliche o la riscossione di somme da parte di enti pubblici, circostanze che nella specie non sono state né dedotte né provate dalla contribuente.
Deduce che la contribuente non ha allegato né dimostrato un interesse concreto e attuale all'azione di accertamento negativo e che, in assenza di un procedimento esecutivo in corso, l'azione proposta non risponde ai requisiti di cui all'art. 100 c.p.c.
2.2. Con il secondo motivo di appello, rubricato “Erronea applicazione della
normativa emergenziale – Computo errato della sospensione dei termini”,
l'appellante contesta il computo effettuato dal Giudice di primo grado in relazione alla sospensione dei termini di prescrizione disposta dalla normativa emergenziale CO-19.
La sentenza impugnata ha ritenuto applicabile una sospensione di 311 giorni,
mentre, secondo l'appellante, il periodo corretto è di 542 giorni, decorrente
7 dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
A dire dell'appellante la sospensione prevista dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020
e dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 comporta infatti la proroga dei termini di prescrizione a favore dell'Agente della Riscossione. Pertanto, il credito portato dall'avviso di addebito n. 32120160000994622000, notificato il 12.11.2018,
non potrebbe ritenersi prescritto alla data di notifica dell'intimazione
(30.11.2024).
2.3. Con il terzo e ultimo motivo di appello, rubricato “Erroneità della condanna alle spese di lite”, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha disposto la condanna solidale di e alla rifusione delle spese di Pt_1 CP_2
lite in favore della contribuente. Chiede la riforma della pronuncia anche sotto tale profilo, con condanna della contribuente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore della procuratrice antistataria.
2.4. Conclude quindi per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per intervenuta decadenza, per l'accertamento della validità della pretesa contributiva, tenuto conto della sospensione dei termini prescrizionali, e per la riforma della sentenza anche in punto spese, con condanna della contribuente al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
3. Costituitasi in giudizio con comparsa depositata in data 8.10.2025,
l'appellata ha resistito all'impugnazione chiedendone la CP_1
reiezione.
3.1. L'appellata contesta l'assunto dell'appellante secondo cui l'opposizione proposta in primo grado sarebbe tardiva e inammissibile, per violazione del termine perentorio ex art. 617 c.p.c.
8 Evidenzia di non avere mai ricevuto le cartelle sottese all'intimazione di pagamento impugnata, e che i crediti in esse contenuti risultano in ogni caso prescritti.
Sottolinea inoltre che tutte le intimazioni di pagamento le sono state notificate in epoca successiva all'iscrizione all'AIRE, e che la modalità di notifica adottata
– mediante affissione all'albo pretorio – è illegittima, in quanto non preceduta dalla tentata notifica a mezzo raccomandata all'indirizzo estero risultante dall'AIRE, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
In merito all'eccezione di prescrizione, richiama la giurisprudenza che ribadisce la regola generale della prescrizione quinquennale dei crediti contributivi, in assenza di atti interruttivi validamente notificati.
Soggiunge che l'azione da lei spiegata è volta a contestare il diritto dell'ente impositore di procedere all'esecuzione forzata, e che tale azione – qualificabile come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. o come azione di accertamento negativo – non è soggetta a termini decadenziali, potendo essere proposta in qualsiasi momento successivo alla notifica del titolo esecutivo,
purché sussista l'interesse ad agire.
3.2. Contesta altresì l'interpretazione dell'appellante in merito alla sospensione dei termini di prescrizione disposta dalla normativa emergenziale
CO-19. Rileva che, secondo le circolari interpretative dell' , la CP_2
sospensione ha avuto effetto fino al 30.6.2021, e che dal 1.7.2021 il computo della prescrizione è tornato al regime ordinario previsto dalla legge n.
335/1995, essendo cessato l'effetto della sospensione previsto dal decreto-
legge Cura Italia. Pertanto, entrambi gli avviso di addebito risulterebbero caduti in prescrizione al momento della notifica dell'intimazione di pagamento
9 oggetto di impugnazione.
Contesta infine la censura dell'appellante relativa alla condanna alle spese di lite, rilevando la corretta applicazione da parte del Tribunale del principio di soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c.
Insiste in conclusione per la conferma integrale della sentenza di primo grado.
4. Si è costituito in giudizio anche con memoria depositata il 18.9.2025, CP_2
in cui dichiarava di condividere i motivi di appello svolti da di cui Pt_1
chiedeva l'accoglimento, ed in subordine riproponeva le deduzioni ed eccezioni già sollevate in primo grado.
5. All'esito della prima udienza del 22.10.2025, il Collegio fissava, ai sensi dell'art. 437 c.p.c. per la discussione, l'udienza del 10.12.2025, con termine per note difensive sino al 10.11.2025.
RAGIONI DI DIRITTO
1. Il primo motivo di impugnazione di è solo parzialmente fondato, nei Pt_1
termini che seguono.
1.1. Rileva il Collegio che la ricorrente ha esperito un ricorso in opposizione all'intimazione di pagamento n. 02120249001880102000, notificatale il
05.11.2024, sollevando, quali motivi di opposizione, da un lato la nullità/inesistenza della notifica dei due avvisi di pagamento n.
3212016000326032000 notificato il 21.2.2017, e n. 32120160000994622000
notificato il 12.11.2018, e dall'altro l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi vantati da ai sensi dell'art. art. 3 commi 9 e 10 L. 335/1995. CP_2
1.2. Giova allora premettere che, in materia di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali, la Corte Suprema di Cassazione ha chiarito che “Il
sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali prevede: la
10 possibilità di proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti
al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24,
comma 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di
pagamento; la proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ.
per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti
estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la
prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della
somma precettata) davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non
sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice
dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e
art. 618 bis cod. proc. civ.); la proposizione di una opposizione agli atti esecutivi
ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., ovverosia "nel termine perentorio di venti
giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo
ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice
dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già
iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1)” - Cass. n.
9238/2018). Pertanto, il debitore può azionare più di una opposizione con lo stesso ricorso, purché rispetti il termine perentorio per ciascuna previsto.
1.3. Ebbene, nel caso di specie l'opponente attuale appellata ha eccepito un vizio di nullità della notifica dei due avvisi di addebito in contestazione, in quanto ha addotto che la notifica sarebbe stata eseguita con la procedura di affissione all'albo pretorio del Comune di ultima residenza e non mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo risultante dall'A.I.R.E.
Con tale motivo di opposizione l'opponente ha eccepito un vizio formale della
11 cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento, che va fatto valere entro il termine di 20 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Poiché la notifica dell'intimazione di pagamento all'appellata è CP_1
avvenuta in data 5.11.2024, ed ella ha proposto ricorso in opposizione solo in data 14.1.2025, dunque ben oltre il termine di 20 giorni di cui all'art. 617
c.p.c., per tale parte l'opposizione è tardiva, essendo la ricorrente incorsa nella decadenza di cui all'art. 617 c.p.c.
1.4. Con il secondo motivo di opposizione la ricorrente in primo grado ha sollevato un vizio di illegittimità degli avvisi di addebito per fatto estintivo della pretesa contributiva (prescrizione), verificatosi dopo la notifica dell'avviso. Tale
vizio è deducibile con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. (si veda fra le tante: “In tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di
contributi previdenziali, l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre
fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso e
non per far valere vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito, per
i quali l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, riferibile anche all'avviso di
addebito ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, prevede il mezzo dell'opposizione
proponibile entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo.
(Cass. Sez. L., 22/03/2023, n. 8198, Rv. 667144 - 01).
Si tratta, pertanto, di un'opposizione proponibile senza limiti o preclusioni temporali (quanto meno fino al momento in cui sia disposta la vendita dei beni pignorati, ai sensi dell'attuale formulazione dell'art. 615, comma 2, c.p.c.).
La qualificazione, da parte del primo giudice, dell'opposizione della ricorrente quale accertamento negativo del diritto dell'agente di riscossione di procedere
12 ad esecuzione forzata (per la sopravvenuta estinzione della relativa ragione di credito), risulta pertanto corretta in relazione alla deduzione dell'intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali oggetto dell'intimazione, ed in tale parte l'opposizione della ricorrente risulta ammissibile (e, per quanto si dirà infra,
anche fondata).
Inoltre, l'eccezione sollevata dall'appellante relativa al difetto di interesse ad agire in capo alla ricorrente, in quanto non ricorrerebbe nessuna delle ipotesi menzionate nell'art. 12 comma 4-bis d.p.r. 602/1973 (nella versione vigente
ratione temporis), non coglie nel segno: il richiamo a tale disposizione è del tutto inconferente nel caso di specie, in cui non si controverte dell'impugnazione immediata del ruolo e della cartella di pagamento non notificati in assenza di un successivo atto autonomamente impugnabile notificato. La ricorrente ha infatti impugnato direttamente l'intimazione di pagamento notificatale il 5.11.2024, atto questo autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 546/92 (da ultimo e per tutte, Cass. 20476/2025).
2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della decisione di prime cure nella parte in cui ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione del credito cui si riferisce l'avviso di addebito n.32120160000994622000,
notificato il 12.11.2018, in quanto al termine di prescrizione quinquennale andrebbero aggiunti ulteriori 542 giorni per effetto della sospensione del decorso dei termini prescrizionali disposto dalla normativa emergenziale anti-
CO.
Il motivo è infondato.
Si osservi che l'art. 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per
13 il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini
di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale
obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle
contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3,
comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23
febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo
di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
In forza di tale disposizione il periodo dal 23.2.2020 al 30.6.2020 (pari a 129
giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione.
L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31.12.2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30.6.2021
per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37,
comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, di cui al precedente paragrafo 2.
Così recita l'art. 11 comma 9 d.l. 183/2020 convertito dalla l. 21/2021: “I
termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale
obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30
giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove
il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito
alla fine del periodo”.
14 Tale disposizione determina a sua volta la sospensione del decorso della prescrizione ovvero il rinvio dell'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Gli effetti delle sospensioni disposte dalle due previsioni normative cessano in ogni caso per tutti i crediti per i quali la prescrizione ha iniziato a decorrere dal 1.7.2021: da tale data, infatti, il computo della prescrizione torna a essere effettuato secondo l'ordinario regime della prescrizione di cui all'art. 3, commi
9 e 10, della legge n. 8 agosto 1995, n. 335.
Nel caso di specie il termine quinquennale di prescrizione, cominciato a decorrere il 12.11.2018 per effetto della notifica del secondo avviso di addebito,
maturava successivamente al 31.12.2020, per cui il nuovo termine, per effetto della sospensione, si determina sommando per intero la sospensione di cui all'art. 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e la sospensione di cui all'art. 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 (129 giorni + 182 giorni =
311 giorni)
È quindi corretta la decisione del primo giudice, che ha ritenuto prescritto anche il secondo credito portato nell'avviso di addebito notificato il
12.11.2018, atteso che l'atto di intimazione di pagamento è stato notificato solo il 30.10.2024 (mentre il termine prescrizionale era già maturato il
18.9.2024, compreso l'effetto della sospensione).
3. Osserva altresì il primo giudice che “… tutte le intimazioni di pagamento
notificate da sono state notificate in epoca successiva all'iscrizione Pt_1
all'AIRE della ricorrente (cfr. Doc.4 di parte ricorrente) ad indirizzo non corretto.
15 Ad abundantiam si osserva che l'assunto di parte ed che non fosse Pt_1 CP_2
noto l'indirizzo di Berlino della ricorrente confligge con la notifica dell'ava
32120160000994622000 effettuata dall' il 12.11.2018 all'indirizzo di CP_2
Berlino della ricorrente”, ed ha quindi dedotto la conseguente assenza di atti interruttivi della prescrizione sino alla notifica, avvenuta il 31.10.2024,
dell'intimazione di pagamento impugnata.
Avverso tale statuizione l'appellante principale non ha sollevato appello Pt_1
e nulla ha dedotto.
ha invece dedotto, nella propria memoria di costituzione in appello, che CP_2
“Nel caso di specie la notificazione degli avvisi di addebito de quo e delle
intimazioni di pagamento sono avvenuti correttamente, in quanto all'epoca della
notificazione da nessun archivio emergeva il cambio indirizzo del contribuente”.
ha quindi riproposto tutte le eccezioni già sollevate in primo grado, fra CP_2
cui anche la ritenuta validità delle notifiche delle intimazioni di pagamento effettuate da negli anni 2018-2019, sull'assunto che la disciplina Pt_1
dell'art. 60 D.p.r. 600/1973 farebbe riferimento alla notifica degli atti fiscali e non degli avvisi di addebito degli enti previdenziali, che dovrebbe dunque effettuarsi direttamente con la procedura di affissione all'albo pretorio del e perché in ogni caso all'epoca delle dette notifiche da nessun Pt_4
archivio ufficiale emergeva il cambio indirizzo all'estero della contribuente.
Ebbene, il Collegio rileva che l'eccezione di interruzione della prescrizione,
quale eccezione in senso lato, deve in ogni caso essere esaminata d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi,
nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei
16 poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c. (per tutte v. Cass.
14755/2018).
Tanto premesso, ad avviso del Collegio le notifiche delle intimazioni di pagamento effettuate all'indirizzo della contribuente in Italia ( , via Pt_1
Mendola n. 59 o 59/B) negli anni 2018-2019 (segnatamente intimazione di pagamento n. 02120189000736110000 notificata in data 19/5/2018,
intimazione di pagamento n. 02120199000702327000 notificata in data
26/9/2019 e intimazione di pagamento n. 02120199002828585000 notificata in data 30/11/2019) non risultano ritualmente eseguite.
Posto che la notifica dell'intimazione di pagamento per crediti di natura previdenziale è atto soggetto all'ambito di applicazione dell'art. 60 d.p.r.
600/1973 per effetto del rinvio operato dall'art. 26 d.p.r. 602/1973, è indirizzo costante della Suprema Corte (tra le più recenti, Cass. 13753/2023 e Cass.
22838/2025, indirizzo affermatosi dopo la pronuncia della Corte
Costituzionale n. 366/2007 e dopo la novella dell'art. 60 d.p.r. 600/1973 per effetto del d.l. 25 marzo 2010, conv. con mod. in l. 73/2010), quello per cui la prima parte del quarto comma dell'art. 60 cit. precisa che la notifica al cittadino residente all'estero deve essere effettuata, in primo luogo, presso l'indirizzo estero che risulti dall'A.I.R.E.; in mancanza, l'indirizzo estero rilevante diventa quello già indicato dal contribuente nelle svariate ipotesi di domande e/o variazioni anagrafiche precisate al terzo comma;
solamente in caso di esito negativo della notifica ai suddetti indirizzi, quindi, diviene applicabile la modalità prevista per la notificazione in caso di irreperibilità
assoluta.
Poiché nel caso di specie è pacifico che la contribuente fosse iscritta all'A.I.R.E.
17 quantomeno dal 24.2.2017 (come risulta dall'estratto dell'Ufficio Anagrafe del
Comune di Egna, depositato dalla ricorrente in primo grado, e come attesta la stessa notifica dell'ava n. 32120160000994622000, effettuata in data
12.11.2018 tramite raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo di residenza all'estero della contribuente), le intimazioni di pagamento degli anni
2018-2019, notificate in Italia, sono irrituali in quanto eseguite ad indirizzo non corretto, pur risultando la contribuente già iscritta all'A.I.R.E.
Per conseguenza, esse non valgono ad interrompere il decorso del termine prescrizionale.
Anche su tale punto l'impugnata sentenza merita dunque conferma.
4. Alla luce dell'esito della lite, le spese del presente grado gravano, in solido fra loro, sull'appellante e sull'appellato , che ha proposto appello Pt_1 CP_2
incidentale adesivo (Cass. 6154/2024), e vengono liquidate in complessivi €
1.984,00 (tab. n. 12 – scaglione di valore: da € 5.200,01 a € 26.000,00 – valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, stante la non particolare complessità delle questioni di fatto e diritto trattate, e senza riconoscimento della fase istruttoria, dato che alla prima udienza la causa è stata rinviata al solo fine della discussione), oltre 15% per spese forfettarie, oltre IVA e CPA
come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1
quater, del D.P.R.30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di , definitivamente Pt_1
pronunciando sull'appello proposto da Parte_2
nei confronti di , avverso la sentenza
[...] CP_1
18 del Tribunale di Bolzano n. 116/2025, pubblicata in data 27/06/2025, così
provvede:
1. disattende l'appello principale e l'appello incidentale adesivo e conferma
per l'effetto l'impugnata sentenza;
2. condanna e Parte_2 [...]
, in solido fra loro, a Controparte_2
rifondere a le spese del presente grado di giudizio, che si CP_1
liquidano nell'importo complessivo di € 1.984,00, oltre 15% spese generali,
oltre IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Amalia Lo Giudice ex art. 93 c.p.c.;
3. dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante e Parte_2
dell'appellante incidentale adesivo , ai sensi del co. 1-quater dell'art. CP_2
13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto, se dovuto.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento,
l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi di a CP_1
norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
10.12.2025
La Presidente Dr. LL MA
La Consigliera est. Dr. Silvia Rosà
Il Funzionario Giudiziario
19