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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/05/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4523/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Carmen Arcellaschi Giudice dr. Claudia Bonomi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4523/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. COMITE Parte_1 C.F._1
PATRIZIA ed elettivamente domiciliato presso la medesima come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SANTORO Controparte_1 C.F._2
ELISABETTA GIULIANA ed elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per Parte_1
1) confermare che il solo figlio ancora minorenne rimarrà affidato in via condivisa ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento presso la madre;
2) disporre che possa vedere il padre quando preferisce, tenuto conto dell'età anagrafica e delle sue Per_1 esigenze e volontà, nonché degli impegni/orari lavorativi del SI. Pt_1
3) accertare e dichiarare che la figlia per i motivi sovra indicati, è in grado di provvedere al Per_2 proprio sostentamento in quanto economicamente autosufficiente e, per l'effetto, a modifica di quanto stabilito con sentenza n. 1463 del 17.09.2019 – R.G. 3311/2019 emessa dal Tribunale di Monza – revocare la statuizione che prevede il contributo al mantenimento in favore della madre dell'importo di Euro 400,00
(Euro 200,00 a figlio), a decorrere dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, e disporre che il SI. corrisponda alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento ordinario per il solo figlio Pt_1 CP_1
pagina 1 di 6 , l'importo mensile di Euro 200,00=, a decorrere dal deposito del ricorso introduttivo del presente Per_1 giudizio, da versare entro il giorno 5 di ogni mese alle coordinate bancarie dalla stessa fornite;
disporre che le spese extra assegno che si dovessero rendere necessarie per il figlio siano ripartite nella misura del Per_1
50% tra i genitori, secondo i criteri dettati dalle Linee Guida del Tribunale di Monza, purchè richieste secondo le modalità da quest'ultima previste (ivi compresa la produzione di ricevuta di pagamento); quanto alla figlia revocare la statuizione che prevede il rimborso delle spese extra assegno sostenute Per_2 nell'interesse della medesima in considerazione della raggiunta indipendenza economica, a decorrere dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio,. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato riconoscimento dell'autosufficienza economica della figlia ridurre il contributo al mantenimento nella misura che verrà ritenuta più Per_2 adeguata e mantenere la ripartizione delle spese extra assegno nella misura del 50% a genitore;
4) rigettare ogni domanda avversa perché infondata in fatto ed in diritto;
5) con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
Con riserva di agire, in futuro ed eventuale giudizio, per la ripetizione della quota dell'assegno unico e della dote scuola, percepiti integralmente dalla SI.ra dal divorzio sino ad oggi, nonché per il risarcimento CP_1 del danno subito in conseguenza dell'inadempimento dell'obbligazione derivante dalla sentenza di divorzio n. 1463/2019, secondo cui la resistente avrebbe dovuto liberare il SI. dalla cointestazione del Pt_1 contratto di mutuo dell'abitazione familiare (cfr. punto 5 pag. 3 doc. n. 1 fascicolo di parte ricorrente). In via istruttoria: ordinare alla SI.ra l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., le ulteriori fonti di reddito non dichiarate CP_1 in precedenza, oltre alla documentazione attestante l'aumento degli assegni familiari, ora assegni unici, nonché quella relativa la dote scuola.
Fermo quanto sopra esposto, il ricorrente chiede altresì ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova, oltre a prova contraria sui capitoli di prova formulati da controparte ed eventualmente ammessi: 1. “Vero che le fotografie di cui al documento 24, che mi si rammostra, rappresentano Per_1 e;
Per_2
2. “Vero che nella pagina Instagram “eevee.beauty_nail”, di cui al documento 22 che mi si rammostra, viene richiamato il profilo personale di;
CP_2
3. “Vero che nelle fotografie di cui al documento 26, che mi si rammostra, è presente la SI.ra
”; Controparte_1
4. “Vero che, compatibilmente con gli impegni lavorativi e negli anni passati, io e il SI. siamo andati in vacanza con e ; Pt_1 Per_1 Per_2
5. “Vero che io e il SI. abbiamo portato in vacanza nel 2013 a Silvi Marina (TE) e nel Pt_1 2014 a Follonica (GR) e ”; Per_2 Per_1
6. “Vero che AT cena alla mia presenza con il SI. durante il weekend, quando il Pt_1 SI. non lavora”; Pt_1
7. “Vero che, quando non li vede, il SI. alla mia presenza, contatta spesso telefonicamente i Pt_1 figlioli”;
8. “Vero che, più di una volta, si è fermato a dormire presso l'abitazione del SI. alla mia Per_1 Pt_1 presenza, insieme agli amici”;
9. “Vero che ho accompagnato il SI. presso un istituto di credito per contrarre un mutuo ma che, Pt_1 risultando già cointestatario di un contratto precedente, è stato impossibilitato a stipularlo”;
10. “Vero che, in compagnia del SI. sono andata a mangiare al ristorante “Laus Cafè 26855, sito Pt_1 in Lodi Vecchio, al Viale Europa n. 36 e ho visto la SI.ra svolgere la mansione di cameriera e CP_1 servire ai tavoli”;
11. “Vero che, su richiesta del SI. preoccupato che la ex moglie lasciasse da soli i figli alla sera, Pt_1 mi sono recato al ristorante Black CR e ho visto, in più occasioni, la SI.ra servire ai tavoli”. CP_1
pagina 2 di 6 Si indicano come teste per i capitoli da 1 a 10: la SI.ra , residente in Testimone_1
Cologno Monzese (MI), alla Via Cesare Battisti n. 52.
Per i capitoli 1, 2, 3 e 11 il SI. , residente in [...]
Cervi n. 43.
Per Controparte_1
Nel merito
- Confermare l'affidamento congiunto del figlio ad entrambi i genitori, con dimora prevalente Per_1 del minore presso la casa della madre, già assegnatale.
- Stabilire che possa recarsi dal padre quando vorrà. Per_1
- Prevedere e disporre a carico del SI. un contributo al mantenimento del figlio Pt_1 Per_1 dell'importo mensile di € 350,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT costo vita;
prevedere e disporre a carico del padre un assegno di mantenimento di € 200,00 a favore della figlia da Per_2 aumentare ad € 350,00 oltre rivalutazione laddove la ragazza ritenga di lasciare il lavoro per iscriversi alla scuola di estetica.
- Confermare in capo al SI. il concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%, come da Pt_1
Protocollo del Tribunale di Monza. CP_
- Prevedere che l'assegno unico per il figlio a carico, erogato dall' venga corrisposto integralmente alla SI.ra . CP_1
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. In via istruttoria: si chiede che il Tribunale Voglia disporre le indagini tributarie sul sig. Pt_1
pagina 3 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il presente giudizio trae origine dalla richiesta di di modificare le condizioni Parte_1 della sentenza di divorzio n. 1463/19 del Tribunale di Monza sia in punto rapporti di frequentazione con il figlio ancora minorenne per poco tempo, prevedendo che le stesse avvengano liberamente e la revoca della quota dell'assegno di mantenimento in favore della figlia ormai ventitreenne che da tempo presta attività lavorativa come operaia con Per_2 una retribuzione di € 1000,00 mensili. non si è opposta alla modifica della regolamentazione dei rapporti di Controparte_1 frequentazione padre-figlio, attesa l'età di , ormai prossimo al compimento della Per_1 maggiore età, ma ha invece contestato la sussistenza dei presupposti per la revisione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia, che avrebbe manifestato l'intenzione di licenziarsi per riprendere gli studi e conseguire il diploma di estetista;
ha inoltre chiesto l'aumento dell'assegno di mantenimento per il figlio per tenere conto della Per_1 rivalutazione monetaria nel frattempo maturata e dei maggiori introiti del ricorrente derivanti dalla vendita di prodotti on line e l'erogazione in suo favore dell'intero importo dell'assegno unico ed universale per la prole.
Stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito in udienza, ove il ricorrente ha prestato il proprio assenso a che la resistente, in qualità di genitore collocataria del figlio minore, percepisca interamente l'assegno unico per la prole e gli altri benefici di cui fruisce o può fruire il minore (esemplificativamente dote scuola, indennità di frequenza), la causa è stata rimessa in decisione, previa acquisizione di ulteriore documentazione economica.
In merito alle richieste di modifica svolte dalle parti, nulla quaestio sulla previsione che i rapporti di frequentazione padre-figlio si svolgano liberamente secondo accordi diretti tra padre e figlio, attesa l'età del minore che a brevissimo conseguirà la maggiore età.
Vi è invece contrasto sui profili economici.
Quanto alla revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia a seguito del Per_2 conseguimento dell'indipendenza economica, è circostanza non contestata che la figlia, tuttora convivente con la madre, presti da oltre due anni attività lavorativa come operaia alle dipendenze di una società con una retribuzione di circa € 1000,00 netti mensili, ma la madre si è opposta alla revoca del mantenimento a suo favore, sostenendo che la figlia, in possesso di un diploma di grafica pubblicitaria, è intenzionata ad interrompere l'attività lavorativa per riprendere gli studi e conseguire il diploma di estetista, che è l'attività che vorrebbe esercitare in futuro.
Sul tema va osservato, in linea generale, che l'autosufficienza economica è legata all'ingresso dei figli nel mondo del lavoro, svolgendo attività in linea con le proprie capacità di lavoro e la preparazione acquisita durante il proprio percorso scolastico e formativo.
Rispetto al passato non è più considerato requisito essenziale la stabilità nel tempo dell'occupazione lavorativa reperita, purchè non eccessivamente limitata temporalmente, stante l'attuale tipologia del mercato del lavoro, contraddistinto da maggiore flessibilità. In tale quadro anche i contratti a termine segnano l'ingresso nel mondo del lavoro e, ove non eccessivamente brevi e retribuiti adeguatamente, sono ritenuti idonei a raggiungere l'indipendenza economica. (Cass. 40282/21). Similmente il contratto di apprendistato, diretto a favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e contemporaneamente a far acquisire al lavoratore, tramite l'attività formativa, le competenze professionali relative alle mansioni assegnate, deve ritenersi idoneo a far conseguire l'indipendenza economica ove abbia le medesime caratteristiche: durata prolungata nel tempo e retribuzione idonea a consentire al lavoratore di provvedere autonomamente alle proprie esigenze (Corte Appello Venezia n.91/20).
pagina 4 di 6 Per giurisprudenza consolidata, inoltre, non possono far rivivere l'obbligo a carico del genitore non convivente con i figli i periodi di disoccupazione tra un'attività lavorativa e l'altra, non comportando la cessazione di un rapporto lavorativo la reviviscenza del precedente obbligo (in senso conforme Cass. 8892/24, Cass.6509/17)
Nel caso di specie, relativamente alla figlia che ha completato gli studi da circa 3/4 Per_2 anni, sia la durata prolungata del contratto in base al quale la figlia maggiorenne presta attività lavorativa, sia la misura della retribuzione, in linea con la retribuzione media di un giovane all'ingresso nel mondo del lavoro (€1031,00 mensili), devono far ritenere che la stessa abbia conseguito l'indipendenza economica e che l'eventuale scelta di riprendere gli studi per conseguire un diploma maggiormente rispondente alle proprie aspirazioni non faccia rivivere gli obblighi di mantenimento ormai cessati.
Va pertanto revocata con decorrenza dalla data della domanda la corresponsione della quota dell'assegno di mantenimento riferibile a pari a € 200,00 mensili, fatta salva Per_2
l'irripetibilità delle somme eventualmente versate medio tempore, in ragione della natura alimentare dell'assegno. Nulla dovrà inoltre essere versato a titolo di spese straordinarie per la figlia.
Quanto a , pacificamente non indipendente economicamente, il contributo a carico Per_1 del padre, invariata sostanzialmente la condizione economica dei genitori -entrambi svolgono attività lavorativa subordinata con entrate reddituali simili (circa € 2000,00 mensili) ed entrambi imputano all'altro di svolgere una ulteriore attività lavorativa non regolarizzata, senza che però vi sia prova degli effettivi rilevanti maggiori introiti derivanti dalla stessa- il contributo al mantenimento del figlio va adeguato per tenere conto della rivalutazione monetaria nel frattempo maturata e quindi rideterminato in € 250,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal protocollo in uso presso il
Tribunale.
Stante l'assenso del padre alla percezione dell'intero importo dell'assegno unico ed universale per il figlio da parte della madre, si provvede in conformità. Alla madre, convivente con il figlio, spetteranno, inoltre, le ulteriori somme che il figlio ha o avrà in diritto in futuro a percepire, stante la loro destinazione al soddisfacimento delle esigenze del figlio. II. In considerazione della natura della controversia, degli interessi coinvolti e del parziale accordo su alcuni aspetti della controversia, le spese di lite vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Monza, IV^ sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di
[...] nei confronti di disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 Controparte_1 deduzione, così provvede:
1) Fermo restando l'affidamento di ad entrambi i genitori ed il suo collocamento Per_1 prevalente presso la madre, dispone che i rapporti di frequentazione padre-figlio si svolgano liberamente secondo accordi diretti tra loro;
2) Revoca con decorrenza dalla data della domanda l'assegno di mantenimento a carico di fatta salva l'irripetibilità delle somme eventualmente versate Parte_1 medio tempore;
3) Ridetermina in € 250,00 mensili l'importo dell'assegno di mantenimento che
[...] dovrà corrispondere con decorrenza dalla data della presente sentenza in Parte_1 favore di a titolo di concorso nel mantenimento del figlio , oltre Controparte_1 Per_1 il 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal protocollo in uso presso il
Tribunale;
pagina 5 di 6 4) Dispone che l'assegno unico ed universale per la prole corrisposto dall' ed CP_3 eventuali ulteriori benefici economici di cui il minore fruisca o abbia a fruire in futuro siano erogati a ed utilizzati per le esigenze del figlio. Controparte_1
5) compensa le spese di lite
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 17/04/25.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Laura Gaggiotti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Carmen Arcellaschi Giudice dr. Claudia Bonomi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4523/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. COMITE Parte_1 C.F._1
PATRIZIA ed elettivamente domiciliato presso la medesima come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SANTORO Controparte_1 C.F._2
ELISABETTA GIULIANA ed elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per Parte_1
1) confermare che il solo figlio ancora minorenne rimarrà affidato in via condivisa ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento presso la madre;
2) disporre che possa vedere il padre quando preferisce, tenuto conto dell'età anagrafica e delle sue Per_1 esigenze e volontà, nonché degli impegni/orari lavorativi del SI. Pt_1
3) accertare e dichiarare che la figlia per i motivi sovra indicati, è in grado di provvedere al Per_2 proprio sostentamento in quanto economicamente autosufficiente e, per l'effetto, a modifica di quanto stabilito con sentenza n. 1463 del 17.09.2019 – R.G. 3311/2019 emessa dal Tribunale di Monza – revocare la statuizione che prevede il contributo al mantenimento in favore della madre dell'importo di Euro 400,00
(Euro 200,00 a figlio), a decorrere dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, e disporre che il SI. corrisponda alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento ordinario per il solo figlio Pt_1 CP_1
pagina 1 di 6 , l'importo mensile di Euro 200,00=, a decorrere dal deposito del ricorso introduttivo del presente Per_1 giudizio, da versare entro il giorno 5 di ogni mese alle coordinate bancarie dalla stessa fornite;
disporre che le spese extra assegno che si dovessero rendere necessarie per il figlio siano ripartite nella misura del Per_1
50% tra i genitori, secondo i criteri dettati dalle Linee Guida del Tribunale di Monza, purchè richieste secondo le modalità da quest'ultima previste (ivi compresa la produzione di ricevuta di pagamento); quanto alla figlia revocare la statuizione che prevede il rimborso delle spese extra assegno sostenute Per_2 nell'interesse della medesima in considerazione della raggiunta indipendenza economica, a decorrere dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio,. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato riconoscimento dell'autosufficienza economica della figlia ridurre il contributo al mantenimento nella misura che verrà ritenuta più Per_2 adeguata e mantenere la ripartizione delle spese extra assegno nella misura del 50% a genitore;
4) rigettare ogni domanda avversa perché infondata in fatto ed in diritto;
5) con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
Con riserva di agire, in futuro ed eventuale giudizio, per la ripetizione della quota dell'assegno unico e della dote scuola, percepiti integralmente dalla SI.ra dal divorzio sino ad oggi, nonché per il risarcimento CP_1 del danno subito in conseguenza dell'inadempimento dell'obbligazione derivante dalla sentenza di divorzio n. 1463/2019, secondo cui la resistente avrebbe dovuto liberare il SI. dalla cointestazione del Pt_1 contratto di mutuo dell'abitazione familiare (cfr. punto 5 pag. 3 doc. n. 1 fascicolo di parte ricorrente). In via istruttoria: ordinare alla SI.ra l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., le ulteriori fonti di reddito non dichiarate CP_1 in precedenza, oltre alla documentazione attestante l'aumento degli assegni familiari, ora assegni unici, nonché quella relativa la dote scuola.
Fermo quanto sopra esposto, il ricorrente chiede altresì ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova, oltre a prova contraria sui capitoli di prova formulati da controparte ed eventualmente ammessi: 1. “Vero che le fotografie di cui al documento 24, che mi si rammostra, rappresentano Per_1 e;
Per_2
2. “Vero che nella pagina Instagram “eevee.beauty_nail”, di cui al documento 22 che mi si rammostra, viene richiamato il profilo personale di;
CP_2
3. “Vero che nelle fotografie di cui al documento 26, che mi si rammostra, è presente la SI.ra
”; Controparte_1
4. “Vero che, compatibilmente con gli impegni lavorativi e negli anni passati, io e il SI. siamo andati in vacanza con e ; Pt_1 Per_1 Per_2
5. “Vero che io e il SI. abbiamo portato in vacanza nel 2013 a Silvi Marina (TE) e nel Pt_1 2014 a Follonica (GR) e ”; Per_2 Per_1
6. “Vero che AT cena alla mia presenza con il SI. durante il weekend, quando il Pt_1 SI. non lavora”; Pt_1
7. “Vero che, quando non li vede, il SI. alla mia presenza, contatta spesso telefonicamente i Pt_1 figlioli”;
8. “Vero che, più di una volta, si è fermato a dormire presso l'abitazione del SI. alla mia Per_1 Pt_1 presenza, insieme agli amici”;
9. “Vero che ho accompagnato il SI. presso un istituto di credito per contrarre un mutuo ma che, Pt_1 risultando già cointestatario di un contratto precedente, è stato impossibilitato a stipularlo”;
10. “Vero che, in compagnia del SI. sono andata a mangiare al ristorante “Laus Cafè 26855, sito Pt_1 in Lodi Vecchio, al Viale Europa n. 36 e ho visto la SI.ra svolgere la mansione di cameriera e CP_1 servire ai tavoli”;
11. “Vero che, su richiesta del SI. preoccupato che la ex moglie lasciasse da soli i figli alla sera, Pt_1 mi sono recato al ristorante Black CR e ho visto, in più occasioni, la SI.ra servire ai tavoli”. CP_1
pagina 2 di 6 Si indicano come teste per i capitoli da 1 a 10: la SI.ra , residente in Testimone_1
Cologno Monzese (MI), alla Via Cesare Battisti n. 52.
Per i capitoli 1, 2, 3 e 11 il SI. , residente in [...]
Cervi n. 43.
Per Controparte_1
Nel merito
- Confermare l'affidamento congiunto del figlio ad entrambi i genitori, con dimora prevalente Per_1 del minore presso la casa della madre, già assegnatale.
- Stabilire che possa recarsi dal padre quando vorrà. Per_1
- Prevedere e disporre a carico del SI. un contributo al mantenimento del figlio Pt_1 Per_1 dell'importo mensile di € 350,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT costo vita;
prevedere e disporre a carico del padre un assegno di mantenimento di € 200,00 a favore della figlia da Per_2 aumentare ad € 350,00 oltre rivalutazione laddove la ragazza ritenga di lasciare il lavoro per iscriversi alla scuola di estetica.
- Confermare in capo al SI. il concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%, come da Pt_1
Protocollo del Tribunale di Monza. CP_
- Prevedere che l'assegno unico per il figlio a carico, erogato dall' venga corrisposto integralmente alla SI.ra . CP_1
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. In via istruttoria: si chiede che il Tribunale Voglia disporre le indagini tributarie sul sig. Pt_1
pagina 3 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il presente giudizio trae origine dalla richiesta di di modificare le condizioni Parte_1 della sentenza di divorzio n. 1463/19 del Tribunale di Monza sia in punto rapporti di frequentazione con il figlio ancora minorenne per poco tempo, prevedendo che le stesse avvengano liberamente e la revoca della quota dell'assegno di mantenimento in favore della figlia ormai ventitreenne che da tempo presta attività lavorativa come operaia con Per_2 una retribuzione di € 1000,00 mensili. non si è opposta alla modifica della regolamentazione dei rapporti di Controparte_1 frequentazione padre-figlio, attesa l'età di , ormai prossimo al compimento della Per_1 maggiore età, ma ha invece contestato la sussistenza dei presupposti per la revisione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia, che avrebbe manifestato l'intenzione di licenziarsi per riprendere gli studi e conseguire il diploma di estetista;
ha inoltre chiesto l'aumento dell'assegno di mantenimento per il figlio per tenere conto della Per_1 rivalutazione monetaria nel frattempo maturata e dei maggiori introiti del ricorrente derivanti dalla vendita di prodotti on line e l'erogazione in suo favore dell'intero importo dell'assegno unico ed universale per la prole.
Stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito in udienza, ove il ricorrente ha prestato il proprio assenso a che la resistente, in qualità di genitore collocataria del figlio minore, percepisca interamente l'assegno unico per la prole e gli altri benefici di cui fruisce o può fruire il minore (esemplificativamente dote scuola, indennità di frequenza), la causa è stata rimessa in decisione, previa acquisizione di ulteriore documentazione economica.
In merito alle richieste di modifica svolte dalle parti, nulla quaestio sulla previsione che i rapporti di frequentazione padre-figlio si svolgano liberamente secondo accordi diretti tra padre e figlio, attesa l'età del minore che a brevissimo conseguirà la maggiore età.
Vi è invece contrasto sui profili economici.
Quanto alla revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia a seguito del Per_2 conseguimento dell'indipendenza economica, è circostanza non contestata che la figlia, tuttora convivente con la madre, presti da oltre due anni attività lavorativa come operaia alle dipendenze di una società con una retribuzione di circa € 1000,00 netti mensili, ma la madre si è opposta alla revoca del mantenimento a suo favore, sostenendo che la figlia, in possesso di un diploma di grafica pubblicitaria, è intenzionata ad interrompere l'attività lavorativa per riprendere gli studi e conseguire il diploma di estetista, che è l'attività che vorrebbe esercitare in futuro.
Sul tema va osservato, in linea generale, che l'autosufficienza economica è legata all'ingresso dei figli nel mondo del lavoro, svolgendo attività in linea con le proprie capacità di lavoro e la preparazione acquisita durante il proprio percorso scolastico e formativo.
Rispetto al passato non è più considerato requisito essenziale la stabilità nel tempo dell'occupazione lavorativa reperita, purchè non eccessivamente limitata temporalmente, stante l'attuale tipologia del mercato del lavoro, contraddistinto da maggiore flessibilità. In tale quadro anche i contratti a termine segnano l'ingresso nel mondo del lavoro e, ove non eccessivamente brevi e retribuiti adeguatamente, sono ritenuti idonei a raggiungere l'indipendenza economica. (Cass. 40282/21). Similmente il contratto di apprendistato, diretto a favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e contemporaneamente a far acquisire al lavoratore, tramite l'attività formativa, le competenze professionali relative alle mansioni assegnate, deve ritenersi idoneo a far conseguire l'indipendenza economica ove abbia le medesime caratteristiche: durata prolungata nel tempo e retribuzione idonea a consentire al lavoratore di provvedere autonomamente alle proprie esigenze (Corte Appello Venezia n.91/20).
pagina 4 di 6 Per giurisprudenza consolidata, inoltre, non possono far rivivere l'obbligo a carico del genitore non convivente con i figli i periodi di disoccupazione tra un'attività lavorativa e l'altra, non comportando la cessazione di un rapporto lavorativo la reviviscenza del precedente obbligo (in senso conforme Cass. 8892/24, Cass.6509/17)
Nel caso di specie, relativamente alla figlia che ha completato gli studi da circa 3/4 Per_2 anni, sia la durata prolungata del contratto in base al quale la figlia maggiorenne presta attività lavorativa, sia la misura della retribuzione, in linea con la retribuzione media di un giovane all'ingresso nel mondo del lavoro (€1031,00 mensili), devono far ritenere che la stessa abbia conseguito l'indipendenza economica e che l'eventuale scelta di riprendere gli studi per conseguire un diploma maggiormente rispondente alle proprie aspirazioni non faccia rivivere gli obblighi di mantenimento ormai cessati.
Va pertanto revocata con decorrenza dalla data della domanda la corresponsione della quota dell'assegno di mantenimento riferibile a pari a € 200,00 mensili, fatta salva Per_2
l'irripetibilità delle somme eventualmente versate medio tempore, in ragione della natura alimentare dell'assegno. Nulla dovrà inoltre essere versato a titolo di spese straordinarie per la figlia.
Quanto a , pacificamente non indipendente economicamente, il contributo a carico Per_1 del padre, invariata sostanzialmente la condizione economica dei genitori -entrambi svolgono attività lavorativa subordinata con entrate reddituali simili (circa € 2000,00 mensili) ed entrambi imputano all'altro di svolgere una ulteriore attività lavorativa non regolarizzata, senza che però vi sia prova degli effettivi rilevanti maggiori introiti derivanti dalla stessa- il contributo al mantenimento del figlio va adeguato per tenere conto della rivalutazione monetaria nel frattempo maturata e quindi rideterminato in € 250,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal protocollo in uso presso il
Tribunale.
Stante l'assenso del padre alla percezione dell'intero importo dell'assegno unico ed universale per il figlio da parte della madre, si provvede in conformità. Alla madre, convivente con il figlio, spetteranno, inoltre, le ulteriori somme che il figlio ha o avrà in diritto in futuro a percepire, stante la loro destinazione al soddisfacimento delle esigenze del figlio. II. In considerazione della natura della controversia, degli interessi coinvolti e del parziale accordo su alcuni aspetti della controversia, le spese di lite vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Monza, IV^ sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di
[...] nei confronti di disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 Controparte_1 deduzione, così provvede:
1) Fermo restando l'affidamento di ad entrambi i genitori ed il suo collocamento Per_1 prevalente presso la madre, dispone che i rapporti di frequentazione padre-figlio si svolgano liberamente secondo accordi diretti tra loro;
2) Revoca con decorrenza dalla data della domanda l'assegno di mantenimento a carico di fatta salva l'irripetibilità delle somme eventualmente versate Parte_1 medio tempore;
3) Ridetermina in € 250,00 mensili l'importo dell'assegno di mantenimento che
[...] dovrà corrispondere con decorrenza dalla data della presente sentenza in Parte_1 favore di a titolo di concorso nel mantenimento del figlio , oltre Controparte_1 Per_1 il 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal protocollo in uso presso il
Tribunale;
pagina 5 di 6 4) Dispone che l'assegno unico ed universale per la prole corrisposto dall' ed CP_3 eventuali ulteriori benefici economici di cui il minore fruisca o abbia a fruire in futuro siano erogati a ed utilizzati per le esigenze del figlio. Controparte_1
5) compensa le spese di lite
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 17/04/25.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Laura Gaggiotti
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