Sentenza 10 maggio 2006
Massime • 1
In tema di infortuni sul lavoro, la disposizione di cui all'art. 181 del d.P.R. n. 547 del 1955 - che riguarda le operazioni di sollevamento di carichi che possano cadere o subire spostamento e oscillazioni - attiene ad un reato di pericolo: ne consegue che la norma deve ritenersi violata anche nel caso in cui il carico, come nella fattispecie, cada non durante il materiale spostamento da luogo a luogo, ma successivamente, a causa della sua precaria e colpevole insufficiente assicurazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/05/2006, n. 33578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33578 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 10/05/2006
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - N. 810
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - N. 027743/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GO ER, n. il 24/11/1946;
avverso SENTENZA del 24/03/2005 CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI LIONELLO;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. SALZANO Francesco, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore delle parti civili, Avv. CONDOLEO Franco, del Foro di Roma, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla p.c.;
udito il difensore dell'imputato ricorrente, Avv. FRAGASSO Emanuele, del Foro di Padova, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa il 28 aprile 2004 all'esito di giudizio abbreviato il GUP del Tribunale di Vicenza dichiarava GO EN responsabile del delitto di cui all'art. 113 c.p. e art. 589 c.p., commi 1 e 2 commesso il 3 marzo 2000 in danno di AR NO,
nonché della contravvenzione di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 118 e 389, lettera c), e - riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, lo condannava, con la diminuente del rito, alle pene di mesi 8 di reclusione per il delitto e di Euro 200,00 di ammenda per la contravvenzione, nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in favore delle parti civili costituite (moglie e figli della vittima), assegnando alle medesime distinte somme a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva. Il profilo di colpa contestato, e ritenuto, nei confronti dell'imputato era, oltre quello di negligenza, imprudenza ed imperizia, quello del non avere, nella qualità di legale rappresentante della ditta SC saldature carpenteria s.r.l. di Brendola, impartito ai propri dipendenti precise disposizioni per l'imbracatura dei carichi, nella specie costituiti da due pallets contenenti 80 lastre in ferro che erano state caricate dai predetti sul camion condotto dal AR (dipendente della ditta EN SO e figli di Vicenza, il cui direttore tecnico Pinotti Daniele era stato dichiarato responsabile di cooperazione colposa nel delitto) senza essere sufficientemente legate, con la conseguenza che il predetto AR, una volta raggiunto lo stabilimento della ditta Trevisan s.r.l. di NZ (ove doveva completare il carico) ed una volta aperto un lato della sponda del camion, era stato investito da circa 30 lastre che, a seguito della tranciatura delle reggette metalliche verificatasi durante il tragitto (il che era del tutto prevedibile), sì da avere riportato lesioni gravissime (sfondamento cranico e trauma toracico) le quali lo avevano condotto a morte immediata.
Proponeva appello il GO, evidenziando, tra l'altro, che la ditta OT aveva commissionato alla S.C. l'esecuzione delle piastre (ordinatele da NO SO, datore di lavoro della vittima) con la clausola "Resa franco vs. stabilimento, ritiro da parte di NO SO e figli", sicché il confezionamento mediante reggette non era destinato al trasporto, la cui esecuzione non competeva alla ditta dell'imputato.
Donde la duplice conseguenza che la norma antinfortunistica assunta come violata dal GO non si attagliava al caso di specie e che costui, una volta effettuato regolarmente il carico, era esente da ogni altra responsabilità inerente il trasporto, non sussistendo neppure profili di colpa generica, dovendosi escludere un dovere del GO di ingerirsi nell'attività altrui suggerendo misure di sicurezza che concernessero la fase del trasporto.
Con sentenza emessa il 24 marzo 2005 la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato contravvenzionale perché estinto per prescrizione e, ritenuta la prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche, riduceva la pena per il delitto a mesi 4 di reclusione, sostituiti con Euro 4.560,00 di multa. Confermava le statuizioni risarcitorie e condannava l'appellante a rifondere alle parti civili le spese del giudizio di secondo grado. La Corte territoriale ha affermato, in punto di responsabilità, che - pacifica la dinamica produttiva del mortale evento, e pacifico altresì che l'imballaggio e il carico del mezzo erano stati effettuati dai dipendenti della ditta GO, con consegna delle 80 lastre in ferro accatastate su due cd. pallets, tenute assieme da reggette di metallo prive di protezioni angolari, reggette la cui rottura era stata sicuramente causata dalle sollecitazioni laterali subite dal carico durante il tragitto e dal conseguente contatto degli spigoli delle pesanti lastre metalliche con le reggette che le legavano - non era condivisibile la tesi difensiva secondo la quale, una volta consegnata la merce, nessun obbligo di sicurezza incombeva sulla ditta GO, non essendo questa incaricata del trasporto. Infatti, a prescindere dal contenuto del contratto stipulato dalle parti, era incontrovertibile il fatto che il personale della ditta aveva imballato, caricato e stivato la merce consegnata, e tali operazioni, al di là della sussistenza o meno di un'obbligazione civilistica in ordine alla loro esecuzione, furono poste in essere in modo errato ed inidoneo a garantire la sicurezza dei lavoratori, in violazione della norma antinfortunistica citata e di ogni comune norma di prudenza, diligenza e perizia (art. 43 c.p.), sì da configurare un comportamento colposo idoneo a cagionare (come avvenuto) un danno ingiusto ad altri (art. 2049 c.c.). In altri termini - hanno affermato i secondi giudici - la ditta GO si era inserita, di fatto, nella operazione di trasporto, compiendo la prima operazione necessaria allo stesso e fornendo il materiale non adeguatamente imballato e la rottura delle reggette (di per sè insufficienti, stante la pesantezza delle lastre metalliche) verificatasi durante il viaggio era stata favorita anche dall'assenza di "angolari", cioè di quei supporti che usualmente si frappongono, secondo una norma di elementare prudenza, per evitare il contatto diretto fra gli spigoli del materiale metallico ed il sottile nastro metallico di cui sono fatte le reggette.
Nè - ha ulteriormente rilevato la Corte territoriale - si potrebbe sostenere la imprevedibilità dell'evento, posto che il verificarsi di sollecitazioni laterali del carico a causa di tratti di strada curvilinei costituisce un fenomeno di immediata percezione e di notoria conoscenza, la pesantezza del carico era a tutti nota e l'insufficienza dell'imballaggio era percepibile. Inoltre era emerso dal concorde dato testimoniale (ed il fatto non era, comunque, contestato) che il GO non aveva impartito ai propri dipendenti, in violazione dell'obbligo a lui imposto dal D.P.R. n. 547 del 1955, art. 181, le necessarie disposizioni per l'imbracatura dei carichi onde renderne sicuro il trasporto, essendosi incautamente fidato dell'esperienza dei propri dipendenti.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi:
1) violazione della legge processuale penale, essendo l'impugnata sentenza viziata dall'inosservanza dell'art. 521 c.p.p. e nulla ai sensi dell'art. 521 c.p.p., comma 2, e art. 522 c.p.p., per avere il giudice a quo condannato l'imputato in relazione ad un fatto diverso da quello enunciato nell'imputazione;
2) violazione della legge penale in relazione all'art. 40 c.p., commi 1 e 2 e art. 113 c.p. quanto all'accertamento del rapporto di causalità, nonché del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 181 e della legge civile (artt. 1378 e 1477 c.c.). Con il primo motivo il ricorrente afferma che la Corte territoriale ha eluso il problema, sollevato con l'atto di appello, relativo alla configurabilità, nel caso in esame, della fattispecie contravvenzionale di cui al D.P.R. n. 547 del 1995, art. 181 e, quindi, della violazione della regola cautelare imposta dalla relativa norma posta a premessa dell'accusa contestata, avendo affermato la sussistenza di una nuova fattispecie accusatoria di tipo commissivo - del tutto diversa da quella contestata, di tipo omissivo, consistente nel "non aver impartito ai dipendenti precise disposizioni per l'imbracatura dei carichi, in modo tale da renderne sicuro il trasporto" - e precisamente quella di essersi l'imputato ingerito, di fatto, nella operazione di trasporto sì da aver posto in essere la causa dell'evento, così avendo cancellato il contestato profilo di colpa specifica ed avendo ritenuto sussistente un nesso causale diverso da quello ascritto sulla base della contestata violazione della citata norma contavvenzionale.
Donde la nullità della sentenza impugnata per violazione del combinato disposto degli artt. 521 e 522 c.p.p.. Con il secondo motivo vengono dedotte la inosservanza del citato D.P.R. n. 547 del 1955, art. 181 e la conseguente insussistenza sia del suddetto reato contravvenzionale sia del delitto di omicidio colposo.
Afferma il ricorrente che il disposto del citato art. 181 - il quale prescrive, per l'imbracatura dei carichi, l'impiego di "mezzi idonei per evitare la caduta del carico o il suo spostamento dalla primitiva posizione di ammarraggio" riguarda soltanto il movimento delle gru e di altri simili strumenti di sollevamento, il cui impiego consente lo spostamento aereo, cioè la traslazione, verticale o orizzontale, nell'aere di carichi da un punto all'altro - non è applicabile al trasporto di merce mediante automezzi, che avviene non già "terra- aria-terra", bensì a contatto del suolo, con la conseguenza che tutte le operazioni compiute dai dipendenti del GO vanno ritenute estranee alla disciplina della norma in questione o, tutt'al più, assolutamente conformi ad essa, atteso che il carico non è mai sfuggito agli operatori nell'arco di spazio e tempo compreso tra il suo sollevamento ed il suo ricollocamento sul piano dell'automezzo. Inoltre, i secondi giudici non hanno motivato sulla sussistenza del nesso causale tra la condotta (omissiva impropria) e l'evento ed hanno violato gli artt. 1378 e 1477 c.c. in tema di obblighi del venditore all'atto della consegna delle cose vendute. Invero, atteso che il contratto di compravendita delle lastre in ferro de quibus prevedeva che le stesse venissero consegnate "Resa franco partenza trasporto nostri mezzi" (mezzi della ditta NO SO, acquirente), e considerato che il trasporto aveva ad oggetto beni "a vista su pallets" (così individuato l'oggetto della compravendita, ex art. 1378 c.c., che viene consegnato dal venditore nello stato in cui si trova, a norma dell'art. 1477 c.c.), con esclusione, quindi, di ogni obbligazione attinente ad un imballaggio funzionale al trasporto, una volta effettuata la consegna gravava sull'acquirente e sul trasportatore incaricato ad hoc l'adempimento di quelle regole cautelari - generiche e specifiche - invocabili per impedire la causazione di pericoli o di danni, senza alcuna possibilità, per il venditore, di sindacarne, o addirittura impedirne, la condotta, proprio perché la res era stata oggetto di una traditio in piena osservanza della disciplina contrattuale, dovendo inoltre operare, nella specie, il principio di affidamento in relazione ad un comportamento del trasportatore osservante delle regole cautelari che presidiano il neminem ledere, a fortiori nel caso di specie, caratterizzato da un'esplicita esclusione di obblighi a carico della ditta GO che concernessero il confezionamento in funzione del trasporto ovvero il trasporto stesso.
Erroneamente la Corte territoriale ha affermato che "l'imballaggio, il caricamento e lo stivaggio di un carico destinato al trasporto furono errati ed inidonei a garantire la sicurezza dei lavoratori", atteso che i dipendenti del GO non effettuarono alcuna operazione di trasporto, ne' imballarono o stivarono la merce venduta, con conseguente impossibilità di ravvisare nel comportamento di costoro quella forma di "inserimento di fatto" che i secondi giudici hanno costruito al fine di creare una nuova fattispecie accusatoria e, corrispondentemente, un anello causale del tutto privo di giustificazione storica e scientifica;
in definitiva, era del tutto assente, nella fattispecie concreta in questione, un obbligo di garanzia gravante sul GO EN.
Osserva la Corte quanto segue.
Il primo e principale motivo, in rito, con il quale si deduce la nullità della sentenza impugnata per difetto di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza (artt. 521 e 522 c.p.p.), è infondato.
Invero, per consolidata giurisprudenza di legittimità (vedasi, per tutte, Cass. Sez. 5^, 25/11/1998, n. 1842, Pagani), il principio di correlazione tra sentenza e accusa contestata è violato soltanto quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello ascritto nel capo di imputazione in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto così, a sorpresa, di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità di effettiva difesa.
Orbene, nel caso in esame si deve considerare che all'imputato GO era stato contestato - sia a titolo di colpa specifica (accompagnatesi a quella generica pure ascritta) in relazione al delitto di omicidio colposo di cui all'art. 113 c.p.p. e art. 589 c.p.p., commi 1 e 2, sia sub specie del distinto reato contravvenzionale di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 181 e art. 389, lettera c), - di "non avere impartito ai dipendenti precise disposizioni per l'imbracatura dei carichi in modo tale da renderne sicuro il trasporto", e che il primo giudice ha affermato che da parte del personale della ditta SC dell'imputato (provatamente non istruito da questi, in violazione del disposto del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4) era stata effettuata l'imbracatura dei carichi a mezzo di reggette metalliche rivelatesi in concreto insufficienti a contenere le pesanti lastre in ferro nella fase del trasporto;
pertanto, l'affermazione dei secondi giudici (fondata o meno) che - essendo la rottura delle reggette (di per sè insufficienti, stante la pesantezza delle lastre metalliche), verificatasi appunto in tale fase, stata favorita dall'assenza di protezioni angolari atte ad evitare il contatto diretto tra gli spigoli del materiale ferroso ed il sottile nastro metallico di cui sono fatte le reggette - sussisteva la violazione della norma antinfortunistica contestata, e l'imputato si era inserito, di fatto, nell'operazione di trasporto, compiendo la prima operazione necessaria allo stesso e fornendo il materiale non adeguatamente imballato, non costituisce, all'evidenza, sotto alcuno dei due cennati profili, quel novum assoluto, incompatibile con il tenore dell'accusa e tale da non consentire l'esercizio del diritto di difesa, soltanto in presenza del quale il principio di correlazione tra imputazione e sentenza, sancito nell'art. 521 c.p.p., può dirsi violato, con conseguente nullità ex art. 522 c.p.p. Resta infatti fermo, nella sentenza impugnata, l'addebito di non aver fornito ai dipendenti le istruzioni necessarie per evitare una operazione di carico ritenuta difettosa in funzione dell'eseguendo trasporto per erroneo "imballaggio ed inserimento" sul piano del camion della ditta acquirente, e si è in presenza, in definitiva, di una mera puntualizzazione, solo apparentemente tale da comportare una effettiva trasformazione del profilo di colpa contestato e di quanto affermato dal primo giudice, senza che si possa fondatamente distinguere, al fine di far valere il dedotto profilo di nullità, tra condotta omissiva (quanto al dovere di istruzione) e condotta "attiva" a tale omissione conseguita, e senza che il pieno esercizio del diritto di difesa possa dirsi, in concreto, vulnerato.
È infondato, pur se sviluppato mediante argomentazioni articolate e diffuse, anche il secondo motivo di ricorso, con il quale viene dedotta violazione di legge in ordine alla affermata sussistenza del reato contravvenzionale e del delitto di omicidio colposo, con deduzione altresì di omessa valutazione in ordine al nesso di causalità interessante il delitto.
Il D.P.R. n. 547 del 1955, art. 181 disciplina le operazioni di amotio, mediante sollevamento, di carichi pesanti, finalizzate normalmente ad una abduetio dei medesimi dal luogo in cui giacciono ad altro luogo (costituito, nel caso di specie, dal pianale di un mezzo di trasporto), e le regole stabilite dalla suddetta norma sono dirette ad evitare il pericolo di "caduta" del carico, scongiurabile soltanto mediante la corretta assicurazione del medesimo, pericolo la cui valutazione comporta di necessità anche l'esame delle caratteristiche e delle funzioni del luogo in cui il carico viene depositato, atteso che la compiuta operazione di deposito su di un automezzo in vista di un trasporto integra, nel contempo, la fase finale della operazione di trasferimento previo sollevamento e la fase iniziale ed imprescindibile del trasporto stesso (come affermato dai secondi giudici), sicché le cautele adottande nel caso di specie da chi aveva eseguito il deposito sul mezzo non potevano non essere uniformate alla previsione che il materiale trasportando sarebbe stato soggetto, durante il trasporto sul veicolo, a sollecitazioni ed a pericolo di rottura, pericolo che doveva essere evitato, mediante l'uso di accorgimenti e cautele, non soltanto dal conducente (o dal datore di lavoro di questi, acquirente del pesante materiale ferroso de quo) ma anche da chi aveva materialmente eseguito il caricamento sul veicolo.
Nè può rilevare - tanto premesso - ad escludere la violazione della norma contravvenzionale in oggetto (ed il nesso causale tra questa e l'evento verificatosi) la circostanza che il pesante carico non cadde nella fase di sollevamento e di deposito, una volta che sia stata comunque ritenuto un difetto di assicurazione del suddetto carico espressosi successivamente a detta fase, con esito letale per il trasportatore, ed una volta considerato che la norma antinfortunistica de qua attiene ad un reato di pericolo, per la cui commissione non rileva in senso contrario il fatto che il materiale non sia caduto nel corso della sua abductio da luogo a luogo o non siasi spostato, nell'arco di tale operazione dalla "primitiva posizione di ammarraggio", bensì soltanto successivamente ma pur sempre a causa di una sua assicurazione mediante semplici reggette metalliche ben prevedibilmente inidonea - in relazione al peso rilevante del materiale stesso ed al luogo, per sua natura "mobile", di collocazione - ad evitarne la successiva, caduta. E se è vero che l'art. 181 più volte citato prevede una regola antinfortunistica per la fase di sollevamento e di traslazione dei pesi da luogo a luogo, è tuttavia anche vero che nella specie i giudici di merito hanno conformemente ricostruito, con argomentazioni che sfuggono, in quanto non manifestamente illogiche nonché in punto di fatto al sindacato di questa Corte, un episodio di difettosa assicurazione, nella fase di amotio e di caricamento del materiale ferroso sul pianale del camion, rimproverando all'imputato, in proposito, di essersi di fatto ingerito nella prima fase del trasporto nel depositare sul mezzo un pesante materiale non assicurato perché non adeguatamente imbracato. In sostanza, nella singolare fattispecie trattata, la violazione della norma antinfortunistica ha connotato essa stessa il modus dell'operazione di carico previo sollevamento, condotta per di più tenuta, secondo circostanza incontestata e pacifica in atti, in un contesto nel quale l'imputato aveva omesso di fornire ai "caricatori" qualsiasi istruzione idonea - e nel caso addirittura necessaria stante la carenza di assicurazione del carico - perché il materiale non subisse oscillazioni e movimenti traducibili in "caduta libera" una volta aperte le sponde del mezzo;
e, dunque, risulta correttamente apprezzata una colpevole negligenza della norma di tutela tale da giustificare la riconducibilità all'imputato dell'evento mortale eziologicamente connesso al disfacimento del carico una volta liberato dal vincolo dato dalla mera costrizione delle sponde (inidonee, come si è detto, le sole reggette).
Alla luce dei rilievi che precedono - non fondata la censura di omessa motivazione sul nesso causale tra la condotta rimproverata, e ritenuta dai giudici di merito, e l'evento morte (invero i secondi giudici hanno identificato, sia pur discorsivamente, nella condotta, specificamente e genericamente colposa dell'odierno imputato la (con) causa dell'evento laddove hanno affermato che il trasportatore AR LV è deceduto perché investito, all'atto di aprire le sponde del rimorchio per effettuare lo scarico, dalle lastre di ferro male imballate (in quanto tenute assieme soltanto da reggette di metallo, prive di protezioni angolari, e rottesi sicuramente per effetto delle sollecitazioni laterali subite dal carico durante il tragitto e del conseguente contatto delle lastre ferrose con le citate reggette) dai non "istruiti" dipendenti dell'imputato - non possono trovare accoglimento le argomentazioni del ricorrente, di natura squisitamente civilistica in un contesto di attribuita responsabilità per fatto illecito, sull'oggetto e sul tenore del contratto di compravendita e sui conseguenti obblighi del venditore, argomentazioni atte a dimostrare una concorrente responsabilità dell'acquirente ma non ad escludere quella dell'imputato. Nè vale nel caso concreto in esame il richiamo, operato in ricorso, al principio del cd. "affidamento" in tema di infortuni sul lavoro - principio in virtù del quale ciascun consociato può confidare che ciascuno si comporti secondo le regole precauzionali normalmente riferibili al modello di agente proprio dell'attività che di volta in volta viene in questione - posto che, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 4^, 29/4/2003, n. 41985, P.G. in proc. Morrà ed altro;
Cass, Sez. 4^, 3/6/1999, n. 12115; Cass. Sez. 4^, 6/12/1990, n. 4793, Bonetti ed altri), detto principio non opera allorché il mancato rispetto da parte di terzi delle norme precauzionali di prudenza abbia la sua prima causa nell'inosservanza di tali norme da parte di colui che invoca il suddetto principio, così come, per le ragioni sin qui illustrate, si deve ritenere essersi verificato nel caso in esame;
va qui specificato che l'imputato non potrebbe utilmente richiamare tale principio ne' con riferimento all'operato dei suoi dipendenti, da lui non istruiti sulle corrette modalità di esecuzione dell'operazione di trasferimento sul veicolo condotto dalla vittima del carico ferroso da lui venduto (mancata istruzione integrante violazione di norma antinfortunistica, ritenuta causalmente connessa con la verificazione dell'evento), ne' con riferimento alla condotta della vittima, attesa proprio la pregressa violazione rimproverata al GO, a parte la considerazione, ovvia, che non si vede come lo sfortunato AR avrebbe mai potuto materialmente, una volta che l'operazione di carico era stata effettuata dai dipendenti dall'imputato assicurando il pesante materiale ferroso mediante le semplici, inidonee, reggette, provvedere ad inserire i necessari elementi angolari protettivi, onde evitare quanto verificatosi, e precisamente la rottura delle reggette durante il tragitto e la conseguita liberazione delle 30 circa pesanti lastre di ferro, precipitategli addosso all'atto iniziale (apertura delle sponde del veicolo) della operazione di scarico presso la ditta destinataria. Nè rileva, infine, l'affermazione, pur esatta, del ricorrente che le (sole) reggette non erano state applicate in vista del trasporto, bensì unicamente per assicurare il pesante carico ferroso nella fase di sollevamento e traslazione sull'automezzo, sicché i dipendenti dell'imputato non hanno "imballato" alcunché; invero, come già si è rilevato, l'operazione interessata dal disposto del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 181 comprendeva anche la fase del deposito sul camion con quella flebile assicurazione, operazione costituente la prima imprescindibile fase del trasporto ed eseguita con una modalità di assicurazione tale da scongiurare il pericolo di verificazione di una, sia pur successiva, caduta - conseguente al movimento del mezzo, del materiale così "imbracato" o "imballato" e così depositato sul mezzo medesimo in una condizione di non sicurezza ben difficilmente ovviabile da parte del trasportatore, vittima della tragica conseguenza della ritenuta violazione ascritta all'imputato. Per le ragioni che precedono il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, nonché alla rifusione delle spese - liquidate come in dispositivo - sostenute dalle parti civili nel giudizio medesimo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Lo condanna altresì alla rifusione di quelle del giudizio di cassazione in favore della parte civile costituita, che liquida in complessivi Euro 1.600,00 più I.V.A. e C.P.A. (12,5%). Così deciso in Roma, il 10 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2006