Sentenza 29 aprile 2003
Massime • 8
In tema di infortuni sul lavoro, gli obblighi di informazione del costruttore-venditore di una macchina che presenti particolari e specifiche connotazioni di pericolo debbono essere adeguati e, pertanto, del tutto rispondenti alla natura e alla gravità della situazione concreta. Ne deriva che, nell'ipotesi di macchina rotoimballatrice, avente tali caratteristiche, i pittogrammi ed il manuale di istruzioni che si limitino a prevedere il divieto di avvicinarsi alla macchina in movimento ed il correlativo obbligo di intervenire su di essa a motore spento non costituisce informazione completa e sufficiente ad escludere la colpa del costruttore, posto che è necessario che tali prescrizioni siano accompagnate dalla specifica ed inequivocabile informazione sulle conseguenze di una eventuale inosservanza di tali istruzioni, quale possibile causa di pericolo mortale.(Nella specie si tratta di una macchina rotoimballatrice che per asserita impossibilità tecnica non viene dotata del dispositivo di sicurezza e che nell'ipotesi di ingolfamento parziale o mancato trascinamento della massa vegetale appare all'ignaro operatore bloccata, mentre è sufficiente che si tocchi con i piedi il pavimento della macchina per essere trascinati all'interno di essa).
In tema di infortuni sul lavoro, la macchina rotoimballatrice, in quanto avente le caratteristiche di afferrare, trascinare, schiacciare, rientra nella previsione dell'art. 71 d.P.R. n. 547 del 1955 - la quale disciplina i casi di organi lavoratori non protetti (art. 69) o non completamente protetti (art. 70), che possono afferrare, trascinare o schiacciare e sono dotati di notevole inerzia - e, pertanto, deve essere inderogabilmente dotata del dispositivo di arresto avente le caratteristiche previste dal medesimo art. 71, e cioè di un dispositivo che, oltre ad avere l'organo di comando a immediata portata delle mani o di altre parti del corpo del lavoratore, deve comprendere anche un efficace sistema di frenatura che ne consenta l'arresto nel più breve tempo possibile.
In tema di infortuni sul lavoro, l'imprenditore costruttore di una macchina industriale non può eccepire che l'infortunio si è verificato per un comportamento imprevedibile, abnorme, eccezionale dell'acquirente se egli non ha posto in essere le condotte di prudenza, comune o specifica, richieste dalla Legge, con la conseguenza che egli non può avvalersi di tale eccezione ove abbia omesso la dotazione della macchina dei presidi antinfortunistici o l'esatta e completa informazione sui rischi connessi all'uso di essa.
La conformità alla normativa tecnica di settore non esonera da responsabilità l'imprenditore costruttore - venditore, in quanto egli è destinatario delle norme antinfortunistiche ed, in quanto tale, deve attenersi innanzitutto a quanto stabilito dalla legge e solo successivamente anche dalla normativa di settore, con l'ovvia conseguenza che l'imprenditore non può adottare condotte consentite dalla normativa di settore ma vietate dalla legge.
In tema di infortuni sul lavoro, il principio dell'affidamento - in virtù del quale ogni consociato può confidare che ciascuno si comporti secondo le regole precauzionali normalmente riferibili al modello di agente proprio dell'attività che di volta in volta viene in questione - non opera allorché il mancato rispetto da parte di terzi delle norme precauzionali di prudenza abbia la sua prima causa nell'inosservanza di tali norme di prudenza da parte di colui che invoca il suddetto principio. Ne consegue che l'imprenditore-costruttore che costruisca una macchina industriale priva dei dispositivi di sicurezza, nella specie priva del dispositivo di arresto, non può invocare il principio dell'affidamento qualora l'acquirente utilizzi la macchina ponendo in essere una condotta imprudente, in quanto tale condotta sarebbe stata innocua o, comunque, avrebbe avuto conseguenze di ben diverso spessore qualora la macchina fosse stata dotata dei presidi antinfortunistici.
In tema di infortuni sul lavoro, la circostanza che le Autorità competenti al controllo abbiano ritenuto una macchina, cui sono addetti lavoratori(nella specie una rotoimballatrice), conforme alla legge, non esonera l'imprenditore da responsabilità, in quanto egli è in primis il destinatario delle norme antinfortunistiche, previste a tutela della sicurezza dei lavoratori, ed ha l'obbligo di conoscerle e di osservarle, indipendentemente da prescrizioni, suggerimenti ed eventuali carenze delle autorità di vigilanza, obbligo che costituisce la manifestazione piu significativa del dovere di solidarietà, previsto dall'art. 2 della Costituzione.
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'omissione dei dispositivi di sicurezza di cui all'art. 71 del d.P.R. n. 547 del 1955 non può trovare alcuna giustificazione deducendo l'impossibilità tecnica di adottare tali misure perché incompatibili con la funzionalità della macchina, posto che non può ammettersi e non sussiste - alla stregua dei principi generali di protezione delle macchine contenuti nel capo IV del titolo terzo del d.P.R. n. 547 del 1955 (articoli 7, 68, 69, 70 e 71)- alcuna impossibilità tecnica elusiva degli obblighi di prevenzione, in quanto una macchina alla quale non siano applicabili i dispositivi di sicurezza non può essere costruita, ne' venduta, ne' posta in uso.
In tema di violazione delle norme concernenti gli infortuni sul lavoro, la previsione dell'art. 68 d.P.R. n. 547 del 1955 - per la quale gli organi lavoratori delle macchine e le relative zone di operazione, quando possono costituire un pericolo per i lavoratori devono, per quanto possibile, essere protetti o segregati oppure provvisti di dispositivi di sicurezza - si riferisce, con l'espressione "per quanto possibile", esclusivamente alla protezione degli organi lavoratori della macchina e non ai dispositivi di sicurezza, la cui adozione è imposta in modo tassativo. Pertanto, l'ipotesi dell'effettiva impossibilità di segregare o proteggere efficacemente e totalmente gli organi lavoratori della macchina è disciplinata dall'ultima parte del medesimo art. 68 - il quale prevede che gli organi di lavorazione debbono essere provvisti di dispositivo di sicurezza - nonché dalle disposizioni immediatamente successive, con le quali il suddetto articolo 68 va messo in relazione (articoli 69, 70 e 71 medesimo d.P.R. n. 547 del 1955), che prescrivono ulteriori cautele. Ne deriva che l'impossibilità di protezione o segregazione degli organi e delle zone anzidette non giustifica alcuna omissione sulla sicurezza dei lavoratori, ma ha come conseguenza l'adozione del dispositivo di sicurezza alternativamente previsto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/04/2003, n. 41985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41985 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2003 |
Testo completo
ACR
419 85/03 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 29/04/2003
SENTENZA
666 N.
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. D'URSO GIOVANNI PRESIDENTE
CONSIGLIERE ut REGISTRO GENERALE 1. Dott. BATTISTI MARIANO
2. Dott. VISCONTI SERGIO It N. 030354/2002
3. Dott.BIANCHI LUISA 11
4. Dott. IACOPINO SILVANA 11
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE
STUDIO Rilasciata copia SENTENZA / ORDINANZA al Sig. Clot sul ricorso proposto da : per diritti € 22.33 197.11.03. PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO
IL CANCELLIERE CORTE APPELLO di TORINO
nei confronti di:
MORRA VALERIO;
N. IL 22/04/1946
2) MORRA PIERANGELO N. IL 12/08/1947
avverso SENTENZA del 11/03/2002
CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
BATTISTI MARIANO
ľ'inammissibilité che ha concluso per civilė M .Dato, bet ie peres chris, urais. OL AG & lupaus CE Udito, per l'Avv. Giovanni Arico de si rimble alle conclusion the deposite unitemente alle moke xpuse e alle note d'udiaid SKANDYDie fur le porti w ith LO CO e LO AR l'Avv. Claudio timouilli che i rijentie all invelusioni che diposita unibenente alle nikeryti;
Udto i difinice Avv. Rokuto Sutick for Mone balinio de muskel ju I'mnammissibilità die Nicuso die pur
TI difputine Avv. Roberts Bormio for More Picsapte chi midiste fu антимениов dille нитине ниsustente in plaquarter. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La corte di appello di Torino, con sentenza 1
cui dell'll marzo 2002, escludeva l'aggravante di all'art. 61, comma 5, c.p.p., dichiarava le atte- nuanti generiche prevalenti sulla residua aggra- in-vante e rideterminava, riducendola, la pena flitta dal tribunale di Torino a RR GE.
con sentenza del 15 marzo 2001, per il reato, ac-
certato in Occimiano il 6 luglio 1998, di omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche, in danno di GI AR. 2 Al RR al fratello ER assolto dal per non a-tribunale, dalla medesima imputazione, vere commesso il fatto, sentenza che, appellata,
per questo capo, anche dal p.m. : la corte confer-
mava era stato contestato "di avere cagionato,
dellanella loro qualità di legali rappresentanti ditta RR Macchine Agricole s.n.c.> corrente in
Cherasco', la morte del AR per schiaccia-
mento e scoppio della teca cranica, del torace,
degli arti inferiori e superiori', per negligenza,
imprudenza, imperizia e violazione di norme in ma-
teria di prevenzione degli infortuni sul lavoro:
1 tarzo, D.P.R. artt., 7, 68, 69, 70, 71, 52, comma n. 547 del 1955".
In particolare, la colpa dei due RR era con- sistita "nell'aver costruito e venduto a AR
GI una macchina rotoimballatrice priva dei re-
quisiti di sicurezza previsti dagli articoli di
legge dianzi citati 8, quindi, non dotata di ade-
guate protezioni a copertura degli organi lavora della zona d'accesso alla bocca di alimen tori -
tazione e della zona di raccolta del prodotto e.
priva di dispositivi supplementari per comunque,
di emergenza degli organi lavoratori l'arresto ovvero della macchina art. 52, comma art. 59
nonché nel non avere provveduto ad infor- terzo adeguatamente l'acquirente, in sede di col- mare laudo, dei rischi già ben noti connessi all'ingol-
famento parziale della macchina".
La corte di merito, dopo avere citato, sulle
modalità dell'incidente, i pareri espressi, tenen-
do conto delle caratteristiche della macchina, da
NO OL, "impiegato, con funzioni tecniche in par- commerciali, della società RR, addetto,
ticolare, ai collaudi sul Campo delle
2 rotoimballatrici vendute da detta società, esami-
nato come teste indicato dalla difesa sulle cir-
costanze del sinistro", dal consulente del p.m. e
dal consulente della difesa, osservava che tutti
i testi e i consulenti tecnici avevano fatto rife-
rimeimento, indipendentemente dalla corretta defini- zione, ad una medesima tipologia di inconvenienti tecnici associata ad un ingolfamento parziale del-
la rotoimballatrice e ad una consequente situazio-
ne di grave pericolo per l'incolumità del lavora
pertanto, l'istruttoria dibattimentaletore e,
veva permesso di accertare l'intrinseca pericolo-
sità della macchina quando operava nella situazio-
ne descritta".
"Si doveva, quindi, argomentare
- secondo la che l'incidente si era svolto secondo la corte ricostruzione delineata dal giudice di prime cure;
si doveva, cioè, dare per provato che il Gasparo-
lo, trovandosi da solo a far fronte ad un acciden- tale difettoso funzionamento della macchina, SO-
stanzialmente assimilabile a quello che il tribu-
che nale aveva chiamato ingolfamento parziale altri preferisce chiamare mancato trascinamento,
era sceso dal trattore senza arrestare il motore e
3 si era avvicinato troppo al materiale vegetale che ostruiva il raccoglitore nell'intento di spingerlo all'interno operando in questa fase con i piedi".
""Aveva determinato, così, l'improvviso movimento della massa di materiale su cui incautamente aveva appoggiato il proprio equilibrio e questa, avvian-
repentino, lo aveva trascinato dosi in modo all'interno del meccanismo con le conseguenze le-
sive immediatamente mortali che sarebbero state
osservate all'atto dell'esame necroscopico".
in La corte, inoltre, disattesa l'eccezione 4
essendo relativa alla capacità del giudice, rito stato un giudice onorario il giudice di primo gra-
do, riteneva sia la colpa generica, per omissione di adeguata informazione agli acquirenti sui ri-
schi da ingolfamento parziale, sia la colpa speci-
per mancanza dei presidi antinfortunistici fica,
previsti dagli artt. 68, 69, 70, 71 e 52, comma 3,
D.P.R. n. 547/1955.
Escludeva, poi, che 1 la condotta imprudente iæ ! AR potesse avere costituito causa 50-
l'e- pravvenuta da sola sufficiente a determinare
4 vento ed infine, escludeva anche che non fossero
stati presi in esame gli argomenti della difesa, in particolare quanto era stato posto in rilievo
dal consulente della stessa.
5 Ricorrono per cassazione il procuratore gene-
dell'appello nei rale, relativamente al rigetto confronti di RR ER, e il difensore di Mor-
ra GE.
- Il procuratore generale denuncia, con un solo A
motivo, "nullità della sentenza a sensi dell'art. 606, lett. e), c.p.p., per mancanza di motivazione e manifesta illogicità della stessa risultante dal testo".
Premette che nell'atto di appello era stato po-
sto in evidenza che:
"la in nomeditta in questione è una società
collettivo e, pertanto, di persone, con consequen-
te rilevanza dell'apporto dei singoli soci"; due sono i soci, GE Valerio per dal'appunto, e 50 i dipendenti, a testimonianza,
S un lato, del necessario coinvolgimento di entrambi i soci amministratori, dall'altro della non neces-
sità di una ripartizione interna a fronte della non rilevantissima dimensione dell'azienda";
'entrambi gli imputati rivestivano all'interno
della compagine societaria la carica di socio am-
ministratore dalla stessa data del 29 novembre tra l'altro con poteri a volte disgiunti 1997
ed altre volte congiunti, a riprova sia della pos-
sibilità per ciascuno di prendere autonomamente decisioni, sia della necessità del coinvolgimento di entrambi in quelle più importanti";
""dall esame dei certificati penali dei fratelli
RR si evidenzia come gli stessi abbiano subito
le stesse condanne per reati collegati all'atti-
vità in questione";
"la visura camerale dà atto dell'incarico di re-
sponsabile tecnico in capo al RR GE, ma ciò solo a far data dall'8 febbraio 1999, cioè
successivamente ai fatti per cui è processo".
Deduce che, di fronte a questi rilievi, mani-
t festamente illogica la motivazione della sentenza
sia perché li definisce "chiaramente insufficien-
ordine ti poiché riposano sopra considerazioni di presuntivo", laddove non si tratta di presunzioni,
ma di dati di fatto, sia perché ritiene, invece,
risolutive le dichiarazioni di estraneità di RR
ER alla conduzione tecnica e commerciale del-
la società provenienti dal OL, dipendente della
senza sufficientemente riflettere che pro- stessa,
prio le modalità di costruzione della macchina rano originariamente non corrette, donde la re-
ammi- sponsabilità degli imputati perché entrambi nistratori della ditta, la quale aveva come 09-
getto sociale, tra l'altro, proprio l'attività di
costruzione e vendita di tali macchine agricole.
8 Il difensore chiede, con otto motivi, l'annul-
lamento della sentenza.
con il primo motivo, "violazione di Denuncia,
processuali stabilite a pena di nullità norme
(art. 606 c.p. p. ; lett. e) in relazione all'art. 416 C.p.p. e 43 bis Ordinamento Giudiziario". a Lamenta, anzitutto, 1 omessa celebrazione del-
7 l'udienza preliminare, deducendo che il processO chiamato, dinanzi al tribunale, per ara stato l'udienza del 23 marzo 2000 con decreto di citazione a giudizio emesso in data 20 ottobre 1999 e che, nel costituirsi, gli imputati avevano eccepito che, in applicazione del combinato dispo-
sto degli artt. 491-550 C.p-p- e 219 D. L.gvo 19
febbraio 1999, n. 51, gli atti dovevano essere re-
stituiti alla procura competente affinché proce-
desse all'esercizio dell'azione penale nelle for-
me previste dagli artt. 416 ss. c.p.p.: essendo l'
omicidio colposo un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e non essendovi dubbio che,
per il principio tempus regit actum, dovessero trovare applicazione le norme art. 550, comma 3,
-
in vigore ne momento in cui era statac.p.p.
formulata la richiesta.
b - Lamenta, in secondo luogo, nullità del proce-
dimento per violazione delle norme sulla capacità
del giudice", deducendo che attiene alla capacità del giudice e costituisce, quindi, nullità asso-
luta, ai sensi del combinato disposto degli artt.
l'essere178. lett. a), e 179, comma 1, c.p.p.
stato celebrato il processo da un giudice onorario
8 di tribunale, "pur concernendo un'ipotesi delit-
tuosa esorbitante dai limiti delle funzioni attri-
onorari, limiti fissatibuite ai magistrati dall'art. 43 bis dell'Ordinamento Giudiziario". II Denuncia, con il secondo motivo, "inosservan-
za ed erronea applicazione di norme giuridiche me-
cessarie per l'applicazione della legge penale:
individuazione delle regole di condottaerrata specifiche asseritamente violate;
mancanza e illo-
gicità della motivazione in ordine a specifico mo-
tivo di gravame". a Premette che, con specifico motivo di grava- me si era posto in evidenza che la macchina Fo
toimballatrice oggetto di giudizio era ampiamente conforme alla normativa di settore vigente all'e-
poca dei fatti e che in allora non esistevano €
per vero non esistono ritrovati tecnici in grado di commercializzare un prodotto dotato di maggiori
8/0 diversi requisiti di sicurezza e, a sostegno di questa tesi, era stata prodotta una memoria che illustrava la normativa che disciplinava la produ-
zione di macchine rotoimballatrici e le caratteri-
stiche di quella specificamente oggetto di giudi- zio e commercializzata dagli imputati, e di tutto
ciò la sentenza di secondo grado non ha tenuto al cun conto.
Deduce che la corte di merito ritiene che
"l'art. 68 del D.P.R. 547 del 1955, nell'affermare e le re- che gli organi lavoratori delle macchine lative zone di operazione, quando possono costi-
tuire pericolo per i lavoratori, devono, per quan- to possibile, essere protetti o segregati oppure
provvisti di dispositivo di sicurezza, lascia sus-
sistere la tassatività dell'obbligo di adottare ulteriori dispositivi di sicurezza di cui ai SUC-
cessivi artt. 69-70 D.P.R. 547", sicché, secondo
la corte, "l'obbligo di munire la macchina rotoim- ballatrice di un dispositivo di arresto si deve
ritenere ineludibile, tassativo appunto, specie in considerazione del rilievo che gli organi lavora-
tori della macchina non erano efficacemente pro-
tetti o segregati e in ciò ravvisando gli estremi della regola di condotta specifica asseritamente violata dall'imputato".
Eccepisce che questa conclusione della corte
. 0
errata in fatto e in diritto.
10 :
In fatto, perché "1'impossibilità di Commer
cializzare macchine rotoimballatrici più sicure di quella in esame impossibilità dimostrata dalla mancanza di prescrizioni normative al riguardo dalla conformità della macchina in esame a tutte quelle presenti sul mercato nazionale e interna-
attiene proprio alla progettabilità di zionale un aspo idoneo ad impedire in via assoluta la ca-
tegoria di incidenti cui è riconducibile quello per cui è giudizio".
Poiché è la stessa corte che afferma che "l'ap-
prestamento di protezioni più efficaci degli orga-
ni lavoratori della macchina rotoimballatrice non
è compatibile con la sua funzionalità, risulta di fatto errata oltre che illogica la conclusione che, comunque, ara onere del costruttore dotare la medesima macchina di un dispositivo che ne consen-
tisse in modo immediato e sicuro l'arresto in ogni caso in cui l'operatore si avvicinasse all'imbocco
" dell'infaldatore e ciò perché "l'aspetto della segregazione degli organi lavoratori e quello re-
lativo al dispositivo di arresto si confondono ri-
ducendosi ad un'unica realtà: gli organi lavorato-
sono, si, isolati dall'ambiente circari, infatti,
11 costante, ma non esiste www non esisteva alcun ac-
l'avvicina-corgimento tecnico idoneo ad impedire mento a siffatto guscio senza escludere la funzio-
nalità della rotopressa".
In diritto, perché "le disposizioni in mate-
ria di sicurezza sul lavoro non pretendono una
soppressione integrale della pericolosità, ma solo una riduzione al minimo della possibilità di danni all'integrità fisica del lavoratore, secondo quan-
to, in generale, previsto dagli artt. اینا دی e 70 del-
macchine 547 del 1955 per le lo stesso D.P.R. n.
si- operatrici, e riduzione al minimo non può non gnifica che riduzione al minimo del possibile e,
possibile nel caso in esame, non era tecnicamente fare altro". b www Deduce, inoltre, che 'è di tutta evidenza che
lo stato della tecnica, di cui si è dato conto,
rileva ai fini della esclusione della rilevanza penale del fatto oggetto di giudizio, dal momento
impedisce la stessa possibilità di ravvisare che un'omissione penalmente rilevante in capo al ri-
corrente". che "requisito ontologico dell'omissio-
ne é la possibilità di agire nel senso prescritto
12 dalla norma penale'
C Osserva ancora, Su questo tema, che "l'Auto-
rità competente, risolvendo in favore della solu-
zione affermativa l'alternativa costituita dal consentire 0 vietare la produzione delle rotoim-
ballatrici, ha determinato ipso facto l'iscrizione delle attività di utilizzo di Simili strumenti nell'ambito di quelle rischiose, ma consentite perché necessarie, sicché la l'eventuale rilevanza penale è connessa al superamento della soglia del
rischio consentito".
Deduce, insistendo sull'Autorità, che la mo- d
è parimenti errata nella parte in cui tivazione non considera che il costante atteggiamento assun-
to dalle predette autorità competenti, unitamente alla riscontrata impossibilità di produrre macchi- nari più sicuri di quello in oggetto, hanno di certo determinato la non rappresentabilità dell'e-
sistenza di una regola cautelare il cui rispetto avrebbe impedito il verificarsi dell'evento morte
oggetto del giudizio".
Aggiunge che, in ogni modo, la sentenza 2
13 i carente perché non individua la regola di condotta asseritamente violata.
F - Ricorda che tutte le iniziative volte ad in-
crementare la sicurezza delle rotoimballatrici ri-
salgono ad epoca successiva rispetto alla data im
cui fu venduta la macchina al AR, sicché
ragioni di logica argomentativa impongono di rite-
nere che alla riconosciuta 'regolarità' della ro-
toimballatrice e comunque all'accertamento che la
stessa è stata commercializzata con il benestare delle Autorità competenti in materia debba conse-
guire una pronuncia assolutoria per non avere COM-
messo il fatto".
"Il ragionamento esposto in sentenza conclude
presupporrebbe la necessità di assumere come in-
confutabile una regola di esperienza non solo ine- sistente, ma contraria all'assetto giuridico vi-
gente: bisognerebbe, infatti, poter accertare Come vera la massima per cui il quivis de populo ope-
rante in un determinato settore commerciale e/o produttivo sarebbe chiamato ad una maggiore prum denza e perizia non solo di quanto non gli venga
imposta dalla normativa tecnica del settore, ma
14 anche di quella richiesta dall'autorità competente in materia di controlli sulla regolarità dei pro-
dotti commercializzati".
III - 11Denuncia, con terzo motivo, inosservanza
in or ed erronea applicazione della legge penale dine all'individuazione delle regole di condotta generica asseritamente violate, mancanza e illo-
gicità della motivazione", deducendo che 1 affer
mazione della corte, secondo cui "*non risulta che gli utenti siano stati informati in modo adeguato della natura del pericolo', non ha tenuto conto
contenuto dei pittogrammi apposti sulla ro- del i quali riproducono inequivoca- toimballatrice,
bilmente il divieto di avvicinarsi alla macchina e
sono preceduti dalla scritta "divieto assoluto di dab avvicinarsi al raccoglitore con la macchina in funzione", pittogrammi riportatati anche nel ma-
nuale d'uso in dotazione alla macchina e preceduti da una serie dettagliata di divieti, quale il di-
visto di effettuare qualsiasi intervento sulla ro-
topressa prima di avere disinnestato la presa di
forza, di avere spento il motore del trattore, di
essersi accertati che il trattore sia frenato e di avere atteso che ogni organo in movimento si sia
15 arrestato, e quale l'obbligo di togliere le chiavi dal cruscotto".
E', pacifico, peraltro, aggiunge, che la regola che si assume violata deve essere in- cautelare trinsecamente idonea e funzionale ad evitare la realizzazione dell'evento ed è da escludere che la mera esplicazione della parola morte accanto ai
pittogrammi e alle indicazioni riferite avrebbe e vitato l'evento. Deduce che il AR era solito spegnere il prima di effettuare qualsiasi attività di motore manutenzione, sicché la corte avrebbe dovuto spie-
gare, visto il corretto comportamento del Gasparo-
lo in precedenza, perché debba essere rimproverato all'imputato di non avere esaustivamente informato 11 AR ed era stato provato testimonial- mante che il RR avesse informato l'acquirente sui rischi dovuti ad un utilizzo scorretto della macchina in ordine al pericolo insito in quelle violazioni di norme di prudenza.
- Denuncia, con il quarto motivo, inosservanza IV
d erronea applicazione della legge penale in rela
16 zione al principio dell'affidamento", deducendo il"avendo il RR adeguatamente informato che,
AR sui rischi specifici dovuti ad un uti-
lizzo scorretto della macchina, essendo risultato che la vittima in precedenza si era sempre attenu-
ta alle regole e non sussistendo alcun rapporto di subordinazione tra il venditore E 1'acquirente, non poteva non operare il principio dell'affida- mento che vuole che ogni consociato confidi che ciascuno si comporti adottando le regole precau-
zionali normalmente riferibili al modello di agen- te proprio dell'attività che di volta in volta viene in questione". کرا Denuncia, con il quinto motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in re-
deducendo che, lazione al rapporto di causalita", nel caso di specie, "ci si trova dinanzi non ad un comportamento imprudente della vittima, ma dinanzi
ad un comportamento scientemente realizzato al di fuori del normale utilizzo della macchina in violazione delle indicazioni in tal senso fornite del costruttore, sicché è evidente l'eccezionalità
della situazione verificatasi caratterizzata dalla mancanza di alcun potere di autonomo controllo in
17 capo all'odierno ricorrente rispetto alla situa-
zione di pericolo autonomamente creata dalla vit-
tima dell'infortunio". La corte, poi, non ha tenuto in aloun conto
dell'archiviazione, disposta dal g.i.p. presso la
pretura di Torino, relativamente ad un procedi-
mento analogo a carico del ricorrente.
VI Denuncia, con il sesto motivo, "erronea ap-
alla plicazione della legge processuale in ordine valutazione delle prove", deducendo che la corte
non ha valutato, come avrebbe dovuto, la consulen-
za del tecnico della difesa.
VII Denuncia, con il settimo motivo, Carenza
e/o illogicità della motivazione in odine al COM-
puto della pena in concreto irrogata".
VIIT "Denuncia, con l'ottavo motivo, carenza d illogicità della motivazione in odine al computo
della provvisionale riconosciuta alle parti civi-
و متاع Le parti civili hanno fatto pervenire note Hoto 11".
18 d'udienza' contestando, in termini articolati, le deduzioni dei motivi del ricorso del difensore del
RR quanto alle 'asserite violazioni delle nor-
me processuali, alla asserita erronea applicazione di legge e mancanza O manifesta illogicità della
motivazione sia in relazione all'addebito di colpa specifica, sia in relazione all'addebito di colpa generica".
bab
- Anche il difensore di ER RR ha prodot- 7
i -to una memoria, nella quale chiede dichiararsi nammissibile il ricorso del procuratore generale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A
Il ricorso proposto dal difensore dell'impu-
tato è infondato. I Il primo motivo è, nelle sue due articola-
zioni, manifestamente infondato. 2 Questa suprema corte, nel porsi il problema persollevato dal ricorrente, ha affermato che "
valutare la regolarità del decreto di citazione a
a giudizio emessO in base agli artt. 555 ES .
19 c.p.p. per i procedimenti da celebrarsi davanti al tribunale in composizione monocratica, nel testo
modificato dal D.lgvo 19 febbraio n. 15, ma prima dell'entrata in vigore della L. 16 dicembre 1999
n. 479 = in vigore dal 2 gennaio 2000 =, (la qua-
riformulato il libro VIII delle con l'art. 44 ha codice prevedendo nell'art. 550 la citazione di-
retta a giudizio per le contravvenzioni e per i
delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni e nel comma 3 dello stes-
la possibilità di eccepire, entro il termine30:
che è stata esercitatadi cui all'art. 491 c.p.p. >
l'azione penale con citazione diretta per un reato
per il quale è prevista l'udienza preliminare),
nel momen- deve essere applicata la norma vigente
Quanto si to in cui l'atto è stato compiuto in norme aventi tratta di successione nel tempo di soggette al natura esclusivamente processuale,
principio tempus regit actum e al principio di irretroattività della legge. di cui all'art. 11
comma 1, delle disposizioni sulla legge in genera-
le, disposizione, nella specie, non derogata stan-
ta l'assenza di un'apposita norma transitoria
(Cass., 22 settembre 2000, Pitzalis, rv. 217661; 7
dicembre 2000, Nurzia, FV. 218197).
20 E', dunque, manifestamente infondata la tesi del
ricorrente che il principio tempus regit actum sige che si applichi la norma in vigore nel momen-
to in cui è stata formulata la richiesta, norma che, nel momento in cui è stato emesso il decreto di citazione non era in vigore, momento, quindi,
in cui il p.m. ha legittimamente emesso non
od
-
il decreto di cita- teva certamente fare altro
-
zione per un reato di competenza del tribunale monocratico.
вор censura, oltre ad essere, nella sua b Chabry La seconda manifestamente infondata, anche formulazione,
priva del requisito della specificità: la corte di appello si è soffermata sulla questione, avvalen-
dosi della giurisprudenza di questa suprema corte,
in termini assolutamente ineccepibili;
il ricor-
renta, in questa sede, si è limitato alla semplice riproposizione della censura.
sul punto, La corte di merito aveva osservato,
3 norma dell'art. 33, comma 2, c.p.p., non si
.. che considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli
21
• uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sull'assegnazione dei processi a 32-
zioni, collegi e giudici", aggiungendo che "Ia giurisprudenza di legittimità, applicando puntual-
mente la norma ora richiamata alla fattispecie in-
vestita dal motivo di impugnazione, ha stabilito
che, in tema di capacità del giudice, la parteci-
pazione di un giudice onorario ad udienza del tri-
bunale, in assenza dei presupposti stabiliti dall'art. 43 bis Ord. Giud. impedimento o man-
canza di giudici ordinari costituisce mera irre-
golarità, in quanto non è sanzionata da alcuna nullità: né può ricondursi previsione alla dell'art. 178, comma 1, lett. a), c.p.p., non ri-
guardando le condizioni di capacità del giudice 0
di regolare costituzione del collegio, ma la de-
stinazione agli uffici giudiziari e la formazione
del collegio stesso, che, per espressa disposizio-
non attengono ne dell'art. 33, comma 2, c.p.p.,
menzionate condizioni" (Cass., 19 dicembre alle
2000, n. 12409, Barontini).
II Il secondo motivo è infondato. tesi che è il tema del processo nell'ottica dell imputato è la tesi dell'impossibilità tec-
nica almeno all'epoca dei fatti di commercia-
-
-
lizzare macchine rotoimballatrici più sicure di
quella in questione, impossibilità di cui darebbe-
ro ampia testimonianza la mancanza di prescrizioni normative al riguardo e la conformità della mac-
nazio- china a tutte quelle presenti sul mercato nale e internazionale.
Impossibilità che, secondo il ricorrente, vuol dire che "l'apprestamento di protezioni più effi-
Caci degli organi lavoratori della macchina non era compatibile con la funzionalità della stessa,
sia nel senso che non era possibile, pena appunto la non funzionalità della rotoimballatrice, pro-
gettare un aspo raccoglitore idoneo ad impedire in assoluta la categoria di incidenti cui èvia ri-
conducibile quello per cui è giudizio, sia nel
era neppure possibile dotare la mac-senso che non china di un dispositivo che ne consentisse in modo immediatamente insicuro 1'arresto in ogni caso cui il lavoratore si fosse avvicinato all'imbocco dell'infaldatore".
23 Per accertare se questa tesi dell'impossibi-
lità, possa essere opposta, eccepita, iure. cioè
con fondamento giuridico, e se sia tale, quindi,
da condurre, come ritiene il ricorrente, al pro-
scioglimento, è doveroso riflettere come, del resto, ha già fatto la corta di appello sulle norme sulle quali i giudici di merito hanno basato della penale responsabilità l'affermazione trarre dalla riflessione le dovute dell'imputato,
consequenze e saggiare, alla luce delle stesse, lo spessore della tesi dell'impossibilità.
La prima norma, alla quale va prestata atten-
dell'art. 7 del D.P.R.zione, quella n.
Capo di imputa- 547/1955, la cui violazione, nel zione, è stata contestata per prima al ricorren-
te.
"La norma prevede, come è noto, che sono vieta- te; alla data di entrata in vigore del presente decreto, la costruzione, la vendita, il noleggio,
in uso di macchine, di parti cii concessionela attrezzature, di utensili e di macchine, di apparecchi in genere, destinati al mercato inter- no, nonché 1la installazione di impianti, che non
24 siano rispondenti alle norme del presante decreto.
La sanzione per la violazione di questo precetto prevista nell'art. 390 dello stesso D.P.R.
non è superfluo porre in evidenza che l'art 26 del
D. Lgvo. n. 758 del 1994 ha sostituito la sanzione
1.500.000, come aggiornata da L.. 250.000 a L.
113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, dall'art.
con quella dell'arresto da due a quattro mesi 0
con l'ammenda da L. un milione a L. sei milioni.
Il significato della norma dell'art. 7 è inequi-
VOCO: dalla data di entrata in vigore 1 gennaio
1956 del D.P.R. m. 547 del 1955 sarebbe stato
☑vietato. sarebbe stato considerato reato CO-
struire o vendere macchine non conformi alle norme sul-del decreto, significato le cui conseguenze,
le quali ci si soffermerà oltre, sono altrettanto
inequivoche.
Le altre norme, da tene re presenti, sono imputazionequelle le cui violazioni nel Capo di sono state contestate immediatamente dopo.
Si tratta delle norme degli artt. 68, 69, 70
25 71 del medesimo D.P.R..
Premesso che queste norme si trovano ne] capo che ha ad oggetto le "macchine operatriciIV -
- del titolo terzo nel quale si varie"
preannuncia che, negli articoli che seguono, 50-
dettate norme generali di protezione delle " no la-macchine" l'art. 68 dispone che "gli organi voratori delle macchine le relative zone di ope-
razione, quando possono costituire un pericolo per i lavoratori, devono, per quanto possibile, essere protetti o segregati oppure provvisti di disposi-
tivi di sicurezza".
I l ricorrente ha correttamente posto in risalto né la corte di appello ne aveva mai dubitato che la norma prevede la protezione o la segrega-
perzione degli organi lavoratori delle macchine quanto possibile, dando, quindi, per scontato che es-la segregazione 0 la protezione potrebbe non sere possibile per ragioni tecniche o per ragio-
ni di lavorazione, come, secondo il ricorrente,
si sarebbe avvenuto nel caso di specie, in cui segregazione o una mag- sostiene una maggiore raccoglitore avrebbe giore protezione dell'aspo
26 reso praticamente impossibile il funzionamento
della macchina.
Se nell'art. 68 si prevede l' impossibilità o la limitata possibilità di protezione di segregazione degli organi lavoratori è questo il
-
"risvolto logico della espressione per cuanto
possibile
- immediatamente dopo, nella stessa norma, si aggiunge che, in questi casi, gli OF-
gani di lavorazione debbono essere alternativa-
mente provvisti di dispositivo di sicurezza.
sof-Nell'art. 69 si approfondisce l'argomento fermandosi sull'ipotesi, sul caso, che, per ef- выб fettive e l'aggettivo non è poco rilevante ra-
possibi- gioni tecniche o di lavorazione, non sia
le conseguire una efficace protezione o segrega-
zione degli organi lavoratori o delle zone di ope-
razione pericolose delle macchine e disponendosi che, in questo caso, si devono adottare altre mi-
sure per eliminare o ridurre il pericolo. quali idonei attrezzi, alimentatori automatici, disposi-
tivi supplementari per l'arresto della macchina congegni di messa in marcia a comando multiplo si- multaneo e non può non sottolinearsi che l'espres-
27 sione "si devono adottare" non lascia davvero al-
ternative se non nell'ambito delle opzioni contem-
plate dal legislatore nella norma 0 nell'ambito di altre misure, ugualmente idonee ad eliminare 0 а
ridurre il pericolo, che la tecnica ponga 2
disposizione.
Nell'art, 70 si insiste sul tema della segre-
gazione interessandosi dell'ipotesi in cui la se-
gregazione, pur efficace, non possa essere, però,
per effettive esigenze della lavorazione, comple-
tay totale, e si prevede che, in questo caso,
"la parte di organo lavoratore o di zona di opera-
zione non protetta deve essere limitata al minimo indispensabile richiesto da tali esigenze e devono adottarsi, altresì, misure per ridurre al minimo il pericolo.
Nell'art. 71, infine, si puntualizza che, "nei casi previsti negli artt. 69 e 70, quando gli orm gani lavoratori non protetti è il caso dell'art.
تیا دنیته 0 non completamente protetti il caso dell'art. 70 - possono afferrare. trascinare schiacciare e sono dotati di notevole inerzia il dispositivo di arresto della macchina, oltre ad
28 avere l'organo di comando immediata portata del-
le mani o di altre parti del corpo del lavoratore deve comprendere anche un efficace sistema di fre-
natura che consenta l'arresto nel più breve tempo possibile".
Come può notarsi, se, nel caso dell'art. 69, le
alternative alla inefficace, cioè alla oggettiva-
mente non sicura, non totale, perché impossibile,
protezione o segregazione degli organi lavoratori possono essere diverse idonei attrezzi, alimen-
tatori automatici, ecc. > ulteriori misure suggeri-
te dalla tecnica, purché tutte ottengano il ri-
o della riduzione del sultato della eliminazione pericolo, Se l'art. 70 prevede, nel caso di efficace, ma non completa, segregazione che la parte di organo non protetta deve essere ridotta al debbono adot-minimo e che, contestualmente,
tarsi, per ridurre al minimo il pericolo, non me-
glio indicate misure che possono essere, ovviam
mente, quelle indicate nell'articolo precedente od altre, ancora una volta, consigliate dalla tec-
71; nell'ipotizzare nica la norma dell'art.
non completezza della se- che la inefficacia o la gregazione riguardi una macchina i cui organi 1a-
voratori possono afferrare, trascinare o schiac-
29 ciare e sono dotati di notevole inerzia, non la- scia altro spazio se non quello del dispositivo di arresto della macchina, il quale oltre ad avere l'organo di comando a immediata portata delle mani
0 di altre parti del corpo del lavoratore, deve comprendere anche un efficace sistema di frenatura possi- che consenta l'arresto nel più breve tempo bile.
D'altro canto, è davvero difficile pensare ad
altro presidio, se non ad un Siffatto dispositivo
si arresto, dinanzi ad una macchina che abbia le
caratteristiche descritte nella norma.
E' davvero superfluo porre in risalto che questa norma potrebbe dirsi scritta per la fattispecie in esame, in cui la rotoimballatrice aveva Come
peculiarità, poste in evidenza dai consulenti e
dai testi indicati nella sentenza impugnata, quel-
le di potere afferrare. trascinare, sia la massa vegetale, sia chiunque, in uno dei momenti di fun-
zionamento della macchina, fosse stato, impruden-
temente, a contatto di quella massa, e la pecu-
liarità, inoltre, di potere schiacciare.
30 dunque, ove, come si sostiene Questa macchina,
ricorrente, non fosse stato possibile segre- dal garne efficacemente, totalmente, gli organi lavo-
ratori, era macchina che doveva, necessariamente,
essere dotata di quel dispositivo di arresto nella norma minuziosamente delineato.
prevede,Il legislatore, in tutte queste norme,
come è agevole rendersene conto, un massimo e un
dallaminimo di sicurezza, costituito il massimo segregazione O protezione completa degli organi lavoratori 0 delle zone pericolose della macchina minimo, da dispositivi di sicurezza che,2, il
nell'art. 68, Sono indeterminati, ma che,
69, vengono elencati, anche se non im nell'art.
termini tassativi, nell'art. 70 vengono indicati
mettendosene in evidenza la finalità, che è quella di ridurre al minimo il pericolo, e che, nell'art. 71, consistono in quel particolare dispositivo di arresto.
S
Il legislatore, dunque, con queste norme ha det-
sanza possibilità di equivoci che cosa signifi- to casse, secondo lui, ridurre al minimo del possibi-
espressione usata nel motivo il pericolo e,le
31 quindi, quando possa dirsi di avere ridotto il pe- ricolo al minimo possibile conseguentemente,
quando possa affermarsi di non avere oltrepassato il limite del rischio consentito, rischio che quello che un lavoratore o una persona che si av-
vicini ad una rotoimballatrice per stare a
-
quest'ultima può correre soltanto dopo che que-
sta macchina sia stata provvista di quel "dispo-
sitivo di arresto che, oltre ad avere l'organo di comando a immediata portata delle mani o di altre
parti del corpo del lavoratore, deve comprendere anche un efficace sistema di frenatura che consen-
ta l'arresto nel più breve tempo possibile".
Come è noto, autorevole dottrina distingue, in tema di colpa, tra colpa comune, che riguarda le attività lecite perché non proibite, e colpa spe-
ciale © professionale, che riguarda le attività
giuridicamente autorizzate perché socialmente uti-
come la lavorazione con macchine che possono 11
fonte di pericoli
- anche se per natura essere rischiose.
La stessa dottrina chiarisce, poi, che la col-
pa specifica o professionale caratterizzata,
32 anzitutto, dalla inosservanza di regole di con-
dotta leges artis scritte o non scritte, aven-
ti per finalità la prevenzione non del rischio dall'ordinamento consentito, perché insito nella
stessa attività autorizzata, ma di un ulteriore dell'aumento del rischiorischio non consentito e per conseguente contenuto il dovere non di a-
stenersi dalla attività, ma di adozione di misure cautelari idonee ad evitare il superamento del ri-
schio consentito nell'esercizio dell'attività
stessa: e, in secondo luogo, dalla prevedibilità, non adottando tali misure, ed evitabilità. adot-
tandole, dell'evento e non dell'evento da rischio
consentito, ma dell'evento da superamento del +1-
i m schio consentito, che si ha appunto in caso di nosservanza di dette misure cautelari”. si pone an-La dottrina in questione, inoltre,
che il problema della misura del rischio consenti-
to, "volta a fissare il punto di equilibrio tra le opposte esigenze della tutela dei beni minacciati
ને lo svolgimento dell'attività utile" e Osserva
che "il problema è risolto nei casi di predetermi-
nazione legislativa delle regole cautelari or an-
cora meglio, di autorizzazioni amministrative SU-
3.3 bordinate al rispetto di precise norme precauzio-
mentre resta in tutta la Sua rilevanza Ove nali.
tali previsioni manchino o siano inadeguate".
Ebbene, le norme dianzi esaminate, ma special-
menta la norma dell'art. 71, non lasciano dubbi
sulla predeterminazione della misura del rischio consentito, il quale, giova ripeterlo, nella logi- dell'art. 71 è il rischio che si può correre ca dopo che sia stato posto in essere, nelle macchi-
ne che possono afferrare, trascinare, schiacciare,
quel presidio antinfortunistico che la norma ha
preso in considerazione nei dettagli.
C Le conseguenze da trarre da queste riflessio-
ni/puntualizzazioni non possono non essere le se-
quenti.
- La rotoimballatrice, come descritta dalla sen-
tenza impugnata avuto riguardo alle consulenze =
alle deposizioni raccolte in dibattimento, poteva ingolfarsi parzialmente e, nal caso in esame, si
era verificato proprio un ingolfamento parziale.
L'ingolfamento parziale doveva essere rimosso
34 !
:
per consentire alla macchina di operare.
L'ingolfamento andava eliminato dall'uomo, il quale - nella fattispecie, il AR prima di avvicinarsi alla macchina avrebbe dovuto spegnere il motore per evitare di essere afferrato. tra-
scinato, schiacciato.
L'art. 71 del D.P.R. n. 547 del 1955 prevede che, al fine di ridurre il pericolo al minimo pos-
sibile, la macchina descritta nella norma deve 3-
v e re senza riserve, inderogabilmente, il disposi- tivo di arresto con le caratteristiche ivi preci- sate, perché è questo dispositivo di arresto il
Mezzo, lo strumento, il presidio antinfortunisti-
CO. Se non per eliminare, per ridurre il perico-
lo, il rischio, al minimo possibile.
Ne discende, nel caso in esame, che o era pos-
dotare la macchina di quel dispositivo e.sibile in questo caso. il costruttore, il RR, avrebbe dovuto vendere la macchina solo dopo averla mu-
nita dello stesso, o non era assolutamente possi-
bile
- come ritiene il ricorrente - fornirne la rotoimballatrice, e in questo, diverso. caso. 11
3.5 1
RR si sarebbe dovuto astenere dal costruire dal vendere la macchina nel doveroso rispetto del-
la norma dell'art. 7 del citato D.P.R..
Le alternative dettate dalle norme prese in soltanto queste,considerazione sono queste sicché può veramente dirsi che tertium non datur.
La corte di appello, a pagina 13, si è espressa
negli stessi termini, affermando chepressoché
"discende dalle osservazioni ora annotate la corte aveva appena ripercorso le norme degli artt.
68, che,
69, 70, 71 del D.P.R. n. 547 del 1955
qualora si dovesse ritenere che non = possibile dotare di protezione © segregare in modo realmente
efficace gli organi lavoratori, allora si dovrebbe la per certo applicare con incondizionato rigore prescrizione che impone, quanto meno, di dotarli
di idonei dispositivi di sicurezza".
- così an- "Nel caso di cui si discute, quindi,
la prescrizione deve cora la corte di appello essere intesa nel senso che, ove si convenisse che
1'apprestamento di protezioni più efficaci degli organi lavoratori della macchina rotoimballatrice
36 non è compatibile con la funzionalità, un disposi-
tivo che ne consentisse in modo immediato e sicuro l'arresto, in ogni caso in cui l'operatore o altri do- si avvicinasse all'imbocco dell'infaldatore,
vrebbe ritersi inderogabilmente obbligatorio".
- ha concluso la corte l'inosservan "Pertanto
di tale obbligo non può in nessun modo essere za giustificata con l'intento di contemperare la pre-
venzione degli infortuni con la necessità di assi-
curare la funzionalità della macchina perché que-
st'ultima necessità deve essere sacrificata, senza
tollerare limiti o eccezioni, all'interesse a ga-
questa è la scelta delrantirne la sicurezza: le-
gislatore, alla quale non e consentito introdurre deroghe".
I l ricorrente ha tentato di dimostrare che "l'a-
spetto della segregazione o protezione degli OF-
gani di lavorazione e delle zone pericolose della macchina E quello relativo al dispositivo di arm
confondono riducendosi ad un'unica resto si ribadendo, subito dopo, che non esi- realtà
ste, non esisteva, alcun accorgimento tecnico ido-
Siffatto guscio neo ad impedire l'avvicinamento escludere la funzionalità della rotopressa' senza
37 proposizione il cui centro è la funzionalità
della 2 concludendo con la ripeti- rotopressa critica nei confronti zione dell'affermazione,
della sentenza, che "ciò che la corte ha ritenu-
to essere due aspetti distinti della realtà in e-
same sono in realtà nient'altro che la specifica-
zione di un'unica realtà rectius dell' impossi-
bilità di fatto attinente alla segregazione de-
gli organi lavoratori".
Queste proposizioni sono, come si è già accenna-
to, un semplice, non riuscito, tentativo di dimo-
strare che i due distinti aspetti segregazione degli organi e dispositivo di sicurezza1 sono la
specificazione di un'unica realtà, 'dell'impossi- bilità di fatto attinente alla segregazione degli organi lavoratori".
Se le cose stessero. tecnicamente, come le de-
scrive il ricorrente, ci si dovrebbe chiedere per-
che mai il legislatore, nell'ormai lontano 1955,
non abbia avuto il minimo tentennamento nel prave-
dere, nell'art. 71, un determinato dispositivo di
arresto nel momento in cui si rappresentato una
-
macchina con organi lavoratori non protetti o non
38 completamente protetti, perché impossibile la pro- tezione o la totale protezione, capaci di afferra-
re. trascinare, schiacciare e dotati di notevole inerzia, con la capacità, cioè, dimostrata dagli organi lavoratori non protetti della rotoimballa-
trice che ha ucciso il AR. мау a prescindere da ciò, anche se si tratta di
ri- una, ovvia, considerazione di obiettivamente levante peso logico si riporteranno tra poco significative pronunce di questa suprema corte
i l ricorrente non spiega affatto perché l'impossi-
bilità di segregare gli organi lavoratori si iden- tifichi con l'impossibilità di collocare il dispo-
sitivo di arresto previsto dalla legge, a meno che non intenda dire che, come la segregazione pregiu-
dica la funzionalità della rotopressa, così que-
sta funzionalità è pregiudicata dal dispositivo di arresto. Se il significato dell'affermazione fosse que-
rilevanza perché, suppo- Sto. non avrebbe alcuna che il dispositivo di arresto incida sulla sto funzionalità della macchina, @ il legislatore che,
in considerazione di un interesse superiore, l'in-
توانی tegrità dei lavoratori o di chi si avvicini alla macchina, avrebbe previsto, a buon diritto, que-
della sto limitato sacrificio della funzionalità
rotopressa.
Ma, questo sacrificio è da escludere, ove si tenga conto di ciò che lo stesso ricorrente affer-
merà, nel terzo motivo, essere il contenuto pre-
cettivo del manuale, con le istruzioni, consegnato all'acquirente nel momento della compravendita della macchina.
spegnere il motore, di fer- Se gli obblighi di
addirittura di togliere la mare la macchina chiave cal cruscotto prima di intervenire sono
gli obblighi di colui che deve disingolfare la Fom
toimballatrice, l'adempimento di questi obblighi non incide affatto sulla funzionalità per la sam-
plice ragione che la macchina in quel momento non funziona come dovrebbe funzionare perché ingolfa- ta per ragioni connesse alla lavorazione. ma
pericolosa perché in movimento, donde la necessità
di spegnere il motore. E il dispositivo di arresto fa esattamente ció
40 che imprudentemente non ha fatto colui che deve
provvedere a disingolfare la macchina: ne provoca l'immediato arresto senza pregiudicarne la funzio-
nalità perchè già interrotta dall'ingolfamento ne consente il disingolfamento senza pericolo riducendo i pericoli per l'operatore, il quale,
intervenendo, permette alla macchina di riprende-
re la lavorazione.
Può anche darsi, certo, che qualcuno si avvicini alla macchina prescindendo dall'ingolfamento e, in
questo caso, il dispositivo di arresto, fermando
la macchina, ne impedisce momentaneamente la lavo-
razione.
Ma, come si è detto dianzi, il legislatore ha
soppesato gli interessi in gioco attribuendo, co- munque 3 a ragione, maggiore valore alla integrità
dell'uomo.
Nel concludere sulla questione della impossibi-
lità tecnica, il riassunto di tutto ciò che si detto sulle norme la cui violazione è stata conte-
stata al RR e sulle conseguenze che dall esame
di quelle norme debbono trarsi può essere mutuato
41 da alcune preannunciate sentenze di questa suprs-
ma corte, dalle quali si ha l'ulteriore conferma
che, im materia antinfortunistica, la tesi dell'impossibilità tecnica, che è il centro della difesa del RR, è tesi giuridicamente insoste-
nibile.
"In tema di violazione delle norme concernenti gli infortuni sul lavoro, l'inciso per quanto possibile, contenuto nell'art. 68 D.P.R. n.
547/1955 si riferisce esclusivamente alla neces-
sità della protezione degli organi lavoratori del
-
macchina e non anche all'adozione, imposta inla
modo tassativo. di dispositivi di sicurezza
(Cass., 14 luglio 1986, in Cass. pen. 1988, 518).
casi in cui gliE, più recentemente: "In tutti organi lavoratori della macchina le zone di ope-
razioni possono costituire un pericolo per i lavo-
ratori, l'art. 68 del D.P.R. 547/1955 lascia al datore di lavoro la limitata libertà di optare tra sistemi di protezione o segregazione degli organi
e delle zone anzidette e dispositivo di sicurezza
(Cass., 30 marzo 1998, n. 3980).
42 E, in termini puntuali quanto alla impossibi-
lità tecnica: "In tema di infortuni sul lavoro non
Duò ammettersi una 'impossibilità tecnica' di
provvedere all'adozione delle misure di prevenzio-
ne, di tal che i costruttori agiscono illecitamen-
te nel momento stesso in cui costruiscono macchi-
ne nelle quali non siano applicabili i prescritti di sicurezza (Cass., 15 giugno 1990,dispositivi
Baretta).
E, infine, sullo stesso tema: "La finalità delle
disposizioni contenute negli artt. 7 e 68 D.P.R. n. 547/1955 è quella di imporre all'imprenditore l'adozione di macchine industriali nelle quali la
presenza di ripari o di dispositivi di sicurezza
in- renda materialmente impossibile al lavoratore serire le mani nelle parti mobili dell'apparecchio in funzione, seppure per imprudenza, disattenzio-
ne, temerarietà".
Pertanto qualora l'applicazione dei dispositivi di sicurezza ad una macchina determini 'l'impossi-
bilità tecnica del funzionamento della macchina stessa, tale impossibilità non esclude la illegit-
timità della sua utilizzazione senza i suddetti dispositivi e. di conseguenza, l'avere costruito,
43 venduto o tenuto in funzione una macchina indu-
striale sprovvista dei dispositivi di sicurezza integra anche in tal modo gli estremi della colpa nel caso di infortunio con evento lesivo dell'inco-
lumità personale dell'operaio addetto (Cass., 15
dicembre 1983, Zambelli).
. Se la tesi della impossibilità tecnica è inso- d 2
£
stenibile, non hanno maggiore spessore né l'obie-
zione che "la macchina era conforme alla normativa tecnica del settore", né la distinta, insistita,
obiezione che "le Autorità avevano ritenuto la macchina conforme alla legge.
In ordine alla prima obiezione non può non OS-
servarsi che è l'imprenditore-costruttore-vendito-
re il destinatario delle norme antinfortunistiche che, il che vuol dire che il primo punto di rife-.
rimento dell'imprenditore deve essere la legge non la normativa tecnica del settore, perché è la determinate, specifiche, legge che esige da lui condotte di prudenza.
L'imprenditore, quindi, può attenersi alla
normativa tecnica del settore soltanto dopo averne
44 accertato la totale conformità alla legge;
con
la conseguenza che non potrebbe non astenersi dal seguirla se la normativa affermasse 1'impossibi-
lità tecnica della collocazione sulla macchina di un presidio antinfortunistico previsto dalla leg-
ge. Quanto alla seconda obiezione, principio consolidato della giurisprudenza di questa suprema
- fondato proprio sulla considerazione che corte l'imprenditore è destinatario delle norme antin-
fortunistiche che lo riguardano, norme che non
può non conoscere, prescindendo dai suggerimenti o dalle prescrizioni delle Autorità cui spetta la vigilanza ai fini del rispetto di quelle norme che "la circostanza che in occasione di visite ispettive. non siano stati mossi rilievi in ordine alla sicurezza della macchina, non può essere in-
vocata per escludere la responsabilità dell'im-
prenditore (Cass., 26 giugno 2000, Mantero3 13
giugno 1989, Sgarigli).
Per poter cogliere meglio il valore di quest'ul- tima affermazione, va ricordato il principio che questa suprema corte ha enunciato da tempo
45 (per tutte cfr. Cass, & dicembre 1990, Bonetti ed
altri), secondo il quale la conoscenza il ri-
spetto delle norme antinfortunistiche costituisce per l'imprenditore la manifestazione più signifi-
cativa del rispetto del dovere di solidarietà im-
posto dall'art. 2 della Carta Costituzionale, il quale, dopo avere affermato che la Repubblica "ri- conosce = garantisce i diritti inviolabili del- SO-l'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni ciali in cui si sviluppa la sua personalità ag- ;
giunge che la Repubblica "richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà politica. economica e sociale", solidarietà che, per l'imprenditore, non può non consistere, anzitutto, nella non superfi- conoscenza e nel più scrupoloso rispetto ciale delle norme destinate a garantire la incolumità la integrità dei lavoratore e di coloro che, CO-
munque, possono avere a che fare con l'imprendito-
re; delle norme, cioè, che garantiscono, sotto l'aspetto della incolumità e dell'integrità, la persona, che è il valore per eccellenza della Car-
ta Costituzionale.
Non v'è alcun dubbio che il modello di agente.
l'homo ejusdem condicionis et professionis. 1'im-
46 prenditore modello. non aspetterebbe di essere
sollecitato dall'Autorità di vigilanza per ade-
guarsi alle norme antinfortunistiche.
- Il terzo motivo è, del pari, infondato. III
delIl motivo, nel quale si nega la sussistenza profilo di colpa generica ritenuto dalla sentenza
impugnata e ravvisato nel non avere il RR in-
dei formato adequatamente l'acquirente AR
rischi connessi con l'ingolfamento parziale della
ritcimballatrice, nel ricorso ha la seguente arti-
colazione:
rotopressa ripro-"i pittogrammi apposti sulla ducevano inequivocabilmente il divieto di avvici
raf-narsi alla macchina in movimento mediante la figurazione, tra l'atro, di un manichino che viene attirato all'interno della macchina compresso ingranaggi ed erano preceduti dalla tra due
Scritta di * divieto assoluto di avvicinarsi al raccoglitore con la macchina in funzio- pick-up ne""
"i medesimi pittogrammi erano riportati sul ma-
47 nuale d'uso in dotazione della macchina ed erano preceduti da una serie di divieti e di obblighi,
quali il divieto di avvicinarsi alla rotopressa prima di avere disinnestato la presa di forza, di
avere spento il motore del trattore e di essersi
accertati che fosse frenato e quale l'obbligo di togliere le chiavi dal cruscotto":
"da alcune dichiarazioni testimoniali le te-
stimonianze dei testi OL e RD era emersa
-
l'avvenuta previa informazione fornita alla vitti-
momento dell'acquisto della macchina in or- ma al ai pericoli insiti dine nell'utilizzo scorretto della medesima e, sul punto, devoluto alla corte
di merito con il secondo motivo di appello, i giu-
dici della impugnazione non hanno risposto:
'era stato accertato, infine, che, prima del sinistro, il AR, ogni qualvolta si fosse
verificato l'ingolfamento parziale, aveva sempre
fermato la rotoimballatrice e i giudici hanno ta-
ciuto totalmente su questa circostanza".
Ebbene, quanto ai "pittogrammi e al manuale con le istruzioni", la corte di appello ha osser-
48 vato che era vero che la macchina venduta al Ga-
sparolo era munita di un libretto di istruzioni e le di pittogrammi, ma era altrettanto vero che
contenute nel libretto, ed anche i informazioni pittogrammi, si limitavano a segnalare l'esistenza di una serie di divieti e nessuno di questi divie-
ti era accompagnato dall'ammonimento, chiaro e i-
nequivocabile, che la loro eventuale inosservanza
Sarebbe stata possibile causa dell'avverarsi di un pericolo mortale".
Il corrispondente giudizio del tribunale non era
stato meno severo, avendo detto il primo giudice che "il contributo della RR s.n.c. alla corret-
ta informazione dei clienti utilizzatori delle macchine agricole si era limitato alla generica prescrizione contenuta nell'opuscolo informativo,
la consegnato insieme alla macchina, riguardante necessità di intervenire sulla macchina а motore spento", donde aveva concluso il tribunale
-
comportamento gravemente lacunoso della ditta CO-
struttrice".
E: subito dopo, il tribunale aveva spiegato perché i pittogrammi e 11 manuale delle istruzioni
49 erano da ritenersi insufficienti.
"Si riferito così il tribunale come la macchina rotoimballatrice sia pericolosa per l'u-
tilizzatore soprattutto in caso di ingolfamento parziale ovvero di mancato trascinamento della
massa vegetale: si è visto come tale inconveniente particolarmente subdolo costituisca un pericolo dal momento che il bullone di per 1'operatore,
non si spezza, la macchina è ancora in tranciatura funzione, sebbene appaia all'ignaro operatore bloccata ed è sufficiente che l'utilizzatore too-
chi con i piedi il pavimento della macchina coper- to di materiale vegetale per rischiare di trascinato all'interno della stessa e di fronte a tali rischi, noti alla ditta costruttrice, non vi
è stata certamente Una informativa adeguata ai dell'in- schi specifici conness: con la tipologia golfamento parziale dell'aspo raccoglitore".
Anche 13 corte di appello ha i indugiato sulla
natura insidiosa della macchina, rilevando che
"l'obiezione dei motivi di appello che il pericolo facilmente intuibile che s i d ov e va p re v en i re e ra da chiunque e perciò non necessitava di un'infor
50 mazione più comprensibile di quella realizzata dal costruttore non poneva nel giusto risalto la natu-
ra insidiosa del rischio connesso Con un avvicina-
mento imprudente alla macchina in moto, rischio che derivava dall'apprezzabile possibilità che fosse trascurato dall'operatore 0 comunque non
fosse da costui valutato con sufficiente timore il pericolo a cui avrebbe potuto esporsi chi aves-
se deciso di rimuovere l'impedimento vegetale, che
avesse ostacolato il funzionamento della macchina,
senza usare la necessaria circospezione, stante
l'elevata probabilità di essere trascinato all'im-
provviso all'interno del raccoglitore con conse-
guenze certamente mortali e ciò quasi senza avere
la possibilità di sottrarsi a siffatto disastroso
sviluppo".
La corte, poi, come già il tribunale ha fatto discendere da questi rilievi la conclusione
"l'omissione evidenziata integrava la viola- che zione della regola generale di diligenza e di pru-
gli denza che impone al costruttore di informare acquirenti e gli utenti della macchina in modo del tutto rispondente alla natura e alla gravità della situazione concreta che occorrs fronteggiare e del
51 pericolo particolarmente subdolo che i divisti mi-
rano appunto, a scoraggiare.
L'iter logico-giuridico dei giudici di merito evidente.
La macchina era particolarmente insidiosa: il
costruttore-venditore, nell'alienarla, avrebbe do-
vuto richiamare espressamente l'attenzione dell'acquirente sulla natura dell'insidia di que] prodotto industriale, non confidando più di tanto nella sufficienza dei pur doverosi pitto-
grammi e delle più che opportune istruzioni, con
la indicazione dei divieti, contenute nel manua-
le d'uso consegnato all'acquirente.
I l principio non può non condividersi special-
in un fattispecie in cui mente è da aggiungere mancava,la macchina oggetto della compravendita per ritenuta impossibilità tecnica. di qualunque dispositivo che, nel caso di inosservanza dei di-
vieti elencati nel manuale delle istruzioni, eli-
minasse 0 riducesse il pericolo, per chi fosse in-
di esserne afferrati, tervento per disingolfarla,
trascinati e schiacciati.
52 Macchina, pertanto, il cui eventuale ingolfamen- to avrebbe dovuto imporre all'operatore donde
l'obbligo di un'accuratissima informazione da par-
te del costruttore di non essere mai imprudente perché il prezzo dell'eventuale imprudenza sarebbe la stato, quasi sicuramente o molto probabilmente,
perdita della vita.
Tutt'altro, quindi, che priva di motivazione 0
manifestamente illogica la sentenza sul punto.
Ma, si obietta, risulta dalle prove testimonia-
li che il AR era stato debitamente inform mato al momento dell'acquisto.
Per l'esattezza, il ricorrente, a pag. 23 del
ricorso, si esprime, al riguardo, in termini al-
quanto diversi, eccependo che 'con il secondo mo- "
tivo di gravame avverso la sentenza di primo grado ci si doleva della mancata considerazione ai Fini
del giudizio delle risultanze probatorie emerse
nel dibattimento e segnatamente delle dichiarazio-
mi testimoniali del OL e del RD circa l'av-
venuta previa informazione fornita alla vittima al momento dell'acquisto della macchina in ordine ai
53 pericoli insiti nell'utilizzo scorretto della mac-
china".
E' certo che la corte di merito non ha detto nulla su questo tema di innegabile rilevanza.
I l silenzio della corte non meraviglia, però,
più di tanto, perché, come hanno posto in eviden-
za le parti civili nelle loro note d'udienza come ha affermato la sentenza di primo grado,
tribunale, i non è affatto vero che, dinanzi al testi OL e RD si siano espressi nel senso
dell'avvenuta previa informazione.
Il tribunale, invero, nell'occuparsi della colpa generica, ha anche rilevato che, a precisa e pun-
tuale domanda del p.m. il teste OL, incaricato
dalla ditta RR di effettuare il collaudo tecni- CO; sul campo, della macchina venduta ai sigg. Ga-
sparolo, ha categoricaments escluso di avere illu- strato la problematica del mancato trascinamento del prodotto, vale a dire della situazione in 25- soluto più rischiosa connessa all'utilizzo delle macchine in oggetto".
54 "Del tutto inconferente, inoltre, e priva di rilevanza ha aggiunto il tribunale risulta-
ta, in punto, la testimonianza resa dal sig. Bo-
nardo, chiamato a deporre su istanza della difesa a seguito della deposizione OL e della contesta-
zione suppletiva conseguente a detta deposizione: egli non ha certamente informato gli acquirenti connessi della macchina circa i rischi specifici raccoglitore all'ingolfamento parziale dell'aspo della rotoimballatrice, nulla aggiungendo in meri-
to rispetto a quanto già dichiarato dal OL".
scritto, hannoLe parti civili, nel loro riportato testualmente parte delle dichiarazioni del OL, il quale "ha ammesso di avere spiegato all'acquirente il problema dell'ingolfamento sotto l'esclusivo profilo del blocco di funzionamento
della macchina, a causa del tranciamento dei bul-
loni e ha 'categoricamente escluso di avere "
illustrato la problematica del mancato trascina-
mento del prodotto", aggiungendo che: "viene con-
segnato il libratto d'uso e manutenzione che giu-
stamente non sto a leggere, ma è compito dell'ope-
ratore leggersalo, eventualmente".
55 Si spiega, allora, il silenzio della corte di appello, la quale, essendo questo il contenuto delle dichiarazioni dei testi, non avrebbe potuto fare altro che riproporlo nei termini di cui alla sentenza del tribunale e delle note d'udienza delle parti civili.
Obietta, infine, il ricorrente che, però, il
AR in precedenza aveva sempre fermato la
macchina.
Può darsi che cosi sia stato nel passato. Ma: le dettagliate, doverose, omesse, informa-
zioni sulla natura particolarmente pericolosa di quella macchina avrebbero dovuto impedire l'ecce-
zione, avrebbero dovuto impedire che i1 AR
facesse ciò che non avrebbe dovuto mai fare: por-
tarsi con i piedi sulla massa vegetale, per spin-
gerla nell'aspo, mentre la macchina era in funzio-
ne.
e ri-da ritenere. concludendo sul punto spondendo anche al rilievo del ricorrente, secondo
il quale, supposta la colpa generica, occorre pur
56 sempre dimostrare la rilevanza causale della stes- sa che, ove l'imputato, il quale ben conosceva,
per averla costruita, la natura, insidiosa, del-
la macchina E ben sapeva che per ritenuta impossi- bilità tecnica non l'aveva potuta munire di un de-
terminato dispositivo di arresto, avesse espressa-
mente insistito, nel venderla, su questo profilo di altissimo pericolo, il AR si Sarebbe a-
stenuto, con quasi assoluta certezza, dal commet-
tere un'imprudenza che ne avrebbe potuto determi-
nare, con quasi altrettanta certezza, date le ca-
ratteristiche della macchina, la morte.
IV Il quarto motivo è infondato.
In questo motivo il ricorrente pone la questione dell'affidamento, affermando che, avendo egli ade-
guatamente informato il AR sui rischi spa-
era,essendo risultato che la vittima si cifici,
in precedenza, sempre astenuta dall'intervenire con la macchina in movimento e. in particolare, non sussistendo un rapporto di subordinazione tra la ditta RR il AR, deve ritenersi che
"tra le parti acquirente e venditrice sia ravvisa-
bile un'autonoma ripartizione del rischio derivan-
57 te dall'utilizzo della rotoimballatrice, con con-
sequente operatività del principio dell'affidamen-
to.
Come questa suprema corte ha avuto già occasione di porre in rilievo anche nella sentenza citata ricorrente (Cass., 3 giugno 1999, n. 12115, dal
Grande), autorevola dottrina tratta del problema dell'affidamento subito dopo avere posto in evi-
denza che connotati, caratteristiche della colpa,
Sono la prevedibilità e l'evitabilità dell'evento,
senso che "alla base delle norme precauzionali nel tratti di norme di diligenza, prudenza o si pe- tendenti a scongiurare i pericoli connessi rizia allo svolgimento delle diverse attività umane,
stanno 'regole di esperienza' ricavate da giudizi ripetuti nel tempo sulla pericolosità di determi-
nati comportamenti @ sui mezzi più adatti ad evi-
tarne le consequenze", sicché "le regole di dili-
genza vigenti nei vari contesti sociali di riferi mento rappresentano la cristallizzazione di giudi-
ripetuti nel zi di prevedibilità ed evitabilità
tempo.
La responsabilità per colpa viene esclusa, però,
58 nonostante la prevedibilità ed evitabilità dell'e-
vento, allorché, tra l'altro, possa farsi valere
nome di quella aspettativa sociale che va sotto il principio dell'affidamento.
Il principio dell'affidamento www secondo il quale ogni consociato può confidare che ciascuno si com-
porti adottando la regole precauzionali normalmen-
riferibili al modello di agente proprio della te attività che di volta in volta viene in questione e in virtù del quale ognuno deve evitare unicamen-
te i pericoli scaturenti dalla propria condotta esclude, invero, che "la semplice circostanza di prevedere o poter prevedere che una nostra condot- ta agevola il comportamento colposo di un'altra
persona sia sufficiente a fare incorrere in re-
sponsabilità" e ciò proprio perché ogni consociato può e deve confidare che ciascuno si comporti a-
dottando le regole precauzionali normalmente rife-
ribili al modello di agente proprio dell'attività
che di volta in volta viene in questione. Ma: il principio non certamente invocabile al-
lorché la altrui condotta imprudente, il non ri-
spetto da parte di altri delle norme precauzionali
59 normalmente riferibili al modello di agente. si innesti sull'inosservanza di una regola precauzio-
nale - a maggior ragione se regola dettata dal le-
gislatore - da parte di chi invoca il principio:
allorché la altrui condotta imprudente abbia la sua causa, oltre che, e prima che in questa im-
prudenza, nel non rispetto delle norme di pruden-
0 come nel caso in esame, an-za, o specifiche che comuni, da parte di chi vorrebbe che quel principio operasse.
L'imprenditore/costruttore, che costruisca una macchina industriale priva dei presidi antinfortu-
nistici previsti dalla legge nel caso di specie priva del dispositivo di arresto previsto dagli artt. 7, 68, 69, 70 e, in modo particolare, 71 del D.P.R. n. 547 del 1955 non può invocare il prin--
cipio dell'affidamento qualora 1'acquirente fac-
uso della macchina ponendo in essere una con- cia dotta imprudente, condotta che, ove la macchina fosse stata munita dei presidi antinfortunistici
richiesti dalla legge, sarebbe stata resa innocua quelle date 0 quanto meno, non avrebbe avuto consequenze.
60 In altre parole, non può confidare che ogni con-
sociato si comporti adottando le regole precauzio-
nali che deve adottare chi, rispetto a quel conso-
ciato e alla imprudente inosservanza delle regole da quest'ultimo posta in essere, non si è compor-
tato come gli imponevano le regole precauzionali normalmente riferibili al suo modello di agente.
certa la violazione, da Nel caso di specie,
parte del RR, delle norme di legge contestate nel capo di imputazione, oltre che la violazione della norma di prudenza che voleva che, special-
mente in quel contesto, egli informasse adeguata-
mente il AR del rischio connesso all'ingol-
famento parziale della macchina.
Ne consegue la non applicabilità dell'invocato principio dell'affidamento.
V Il quinto motivo è infondato. la que-Il ricorrente. in questo motivo, solleva stione del rapporto di causalità, sostenendo che comportamento scientemente realizzato dal Ga- il sparolo 31 di Fuori del normale utilizzo della
61 macchina e in violazione delle indicazioni in tal senso fornite dal costruttore, e comportamento ec-
cezionale, abnorme, sicché è causa sopravvenuta da
sola sufficiente a cagionare l'evento.
Ebbene, secondo la costante giurisprudenza di
suprema corte, formatasi nello studio del questa rapporto di causalità nel lavoro subordinato, giu-
risprudenza che, per le sue enunciazioni di prin-
cipio, può trovare applicazione anche nel caso in
esame in cui manca un rapporto di subordinazio-
'un comportamento imprudente del lavoratore ne,
in questo caso, dell'acquirente di una macchina
per acquisire, nel caso in cui vi industriale sia anche una violazione di norme di prudenza 00
muni 0 specifiche del datore di lavoro il valore di dell'imprenditore/costruttore causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento deve essere imprevedibile e, quindi, ab- norme, eccezionale, cioè assolutamente estraneo al processo produttivo - e dunque. anche al proces-
macchina can de- so produttivo proprio di quella caratteristiche - 0 alle mansioni at- terminate tribuite al lavoratore e pertanto. anche alle mansioni proprie di colui che. acquistata una
62 macchina industriale, la usi dirattamente.
(Cass. sez. IV, 24 settembre 1996, n. 8676, Ieri-
tano; 5 febbraio 1997, n. 952, Maestrini;
ecc.). Ne consegue che, così come si è affermato per il datore di lavoro, anche l'imprenditore-costrut-
tore non può eccepire che l'infortunio si è ve-
rificato per un comportamento imprevedibile, ab-
dell'acquirente della macchi- norme, eccezionale,
na, quando ali si possa rimproverare di non aver posto in essere quelle condotte di prudenza, comu- ne 0 specifica, richieste dalle legge, come la dotazione della macchina di determinati presidi antinfortunistici 0 come l'esatta informazione rischi connessi all'uso di quella macchina, dei che tendono ad evitare infortuni o eventi come quello in concreto verificatosi, condotte, conse-
guentemente, che hanno determinato l'evento, che sono state certamente antecedenti dell'evento, an-
del concorso di col- che se può porsi il problema po dell'acquirente.
Non può, inoltre, non disattendersi, sempre sul tema del rapporto di causalità, la tesi, ripropo-
sta in questo motivo, secondo la quale il rapporto
63 di Causalità dovrebbe essere escluso tenendosi conto del decreto di archiviazione cui si già
disposto dal tribunale di Torino in accennato relazione ad un del tutto analogo infortunio mor-
tale per il quale il RR era stato indagato.
Come, infatti, ha posto bene in rilievo la cor-
te di appello, "il decreto di archiviazione, emes-
So in ordine ad un fatto storico assolutamente di-
stinto rispetto a quello di cui si occupa il pre-
giudizio non può in alcun modo costituiresente un precedente giudiziario autorevole 0 comunque significativo, specie se di riflette che si tratta
di un provvedimento che non ha natura definitiva che non contiene statuizioni
O accertamenti pro-
cessualmente certi".
VI Il sesto motivo è infondato. La corte di merito, replicando alla doglianza secondo cui il primo giudice, nel motivare, avreb-
be omesso di prendere in considerazione la rela-
zione di consulenza tecnica disposta dalla difesa
in relazione alle tematiche su cui si era soffer- mata ia consulenza tecnica disposta dal p.m., ha
64 osservato che 'la doglianza non investe un profilo fondamentale della motivazione della sentenza im-
pugnata, poiché è evidente che il tribunale ha ri-
tenuto che fosse sufficiente giustificare la deci-
sione adottata richiamando i punti essenziali del-
relazione di consulenza tecnica disposta dalla p.m. : oltre che le deposizioni dei testimoni, 8,
dl'altra parte, la relazione di consulenza tecnica
della difesa si doveva intendere implicitamente richiamata e disattesa, laddove il primo giudice aveva ritenuto di attribuire esclusivo rilievo al-
le divergenti considerazioni esposte nella rela-
zione di consulenza tecnica confezionata SU ri-
chiesta del p.m.". Questa proposizione, nella quale la corte ha affermato, sostanzialmente, che il giudice di pri-
mo grado ha criticamente selezionato il materiale sul quale ha fondato la propria decisione impli-
citamente disattendendo la relazione di consulenza tecnica della difesa, non si presta ad alcuna censura in questa sede.
rilie- войTanto più se si riflette che quella consulenza non avrebbe potuto avere alcun particolare
65 vo, se si vuole sostenere come parrebbe da alcu-
ne affermazioni, esaminate a suo tempo, contenute
che la stessa, secondo il nel secondo motivo ricorrente non valorizzata dai giudici di merito
Come si sarebbe dovuto, concerneva specialmente la ritenuta impossibilità tecnica di munire la ro-
toimballatrice del dispositivo di arresto previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 547 del 1955.
Si è, invero, ampiamente posto nel dovuto ri-
salto che, anche per costante e risalente giuri-
sprudenza, la tesi della impossibilità tecnica tesi giuridicamente insostenibile.
VII Il settimo motivo è manifestamente infondato.
mesi Il primo giudice aveva inflitto la pena di nove di reclusione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti. diLa corte di appello ha escluso l'aggravante avere agito, l'imputato, per colpa, con previsio-
ne dell'evento art. 61, n. 3 C.P
. ha dichia rato le attenuanti generiche prevalenti sulla re- Waggravante violazione delle norme antin- sidua
66 fortunistiche ha inflitto la pena di mesi quattro di reclusione, che corrisponde al minimo
edittale, essendo prevista, per il reato di omici-
dio colposo, la pena base di mesi sei di reclusio-
attenuanti, ne ed essendo state fatte incidere le nella misura grazie al giudizio di prevalenza,
massima di un terzo.
La censura di difetto di motivazione in ordine alla sanzione irrogata è, quindi, del tutto priva di fondamento giuridico.
"VIII L'ottavo motivo, nel quale si denuncia ca-
renza e/o illogicità della provvisionale ricono-
sciuta alle parti civili, è, anch'esso, manifesta-
mente infondato, essendo giurisprudenza consolida-
ta di questa suprema corte che "il provvedimento di assegnazione di una provvisionale in sede pena-
le ha carattere meramente delibativo e non acqui-
perché sta efficacia di giudicato in sede civile,
ad essere travolto in detta sede destinato risar-dall'effettiva liquidazione dell'integrale cimento, sicché non è impugnabile per cassazione
(Cass., 4 marzo 1999, Pirani, rv. 213701; 18 otto-
bre 1999, Cucinotta, rv. 215770; 24 ottobre 1997;
67 Todini: 12 dicembre 1975, Grifoni, ecc.).
Il ricorso del procuratore generale è fonda- B
to.
L'errore logico della sentenza sta, Come Osserva
il ricorrente, nell'avere la stessa ritenuto ele-
menti presuntivi l'essere la s.n.c. Morra una SO- но cietà in nome collettivo, di persone, con conse-
quente rilevanza dell'apporto dei singoli soci, 1
essere i due, RR GE e ER, soci il non essere la società, con soli 50 dipendenti,
di dimensioni tali da imporre Una ripartizione interna dei compiti, l'avere entrambi i soci rive-
stito la carica di socio amministratore dal 29 no-
vembre 1997 con poteri a volte disgiunti e a volte congiunti a riprova sia della possibilità di pren-
dere decisioni autonome, sia della necessità di coinvolgimento di entrambi in quelle importanti,
l'essere risultato che l'incarico di responsabile tecnico in capo a RR GE risaliva all'8
febbraio 1999 e infine, l'essere Stati entrambi :
raggiunti da affermazioni di responsabilità per reati collegati all'attività in questione.
68 Questo è, innegabilmente, un elenco di dati di
fatto dai quali si traggono o è possibile trarre,
logicamente, determinate consequenze, dati che possono anche essere sottostimati rispetto ad una
purché se me riconosca, anzitutto,deposizione,
la esatta natura e purché si dimostri, in secondo
luogo, perché a questi dati di fatto numerosi dal possibile inequivoco significato debba prafe-
rirsi la deposizione di un teste, secondo il quale tecnica della gestione dellala responsabilità
ditta spettava a RR GE, mentre risulta
dagli atti che RR GE e responsabile tecnico soltanto dall'8 febbraio 1999, successiva-
mente ai fatti di cui è causa.
C ciò premesso, la sentenza impugnata va annullata con rinvio nei confronti di RR ER;
il ri-
corso di RR GE va rigettato e il ricor-
rente va condannato al pagamento delle spese pro-
cessuali nonché a rifondere le spese relative al
presente giudizio sostenute dalle parti civili%3B al giudice di rinvio viene riservato il regolamento tra ia parti delle spese processuali nei rapporti civili e l'imputato RR ER.
P.M.Q.
تمانی La corte di cassazione annulla
la sentenza impugnata nei confronti di RR Vale-
rio e rinvia
per nuovo esame ad altra sazione della corte di appello di Torino:
rigetta il ricorso di RR GE e lo condanna
ri-al pagamento delle spese processuali nonché a fondere le spese relative al presente giudizio al- le parti civili AR LO e UP Franca "
duemi- che liquida in complessivi euro 2000,00
la/00 - di cui euro 1800,00 milleottocento/00
-
per onorari, oltre IVA e CPA, e alle parti civili
AR RC e AR CO, che liquida in complessivi euro 2680,00
- duemila seicentoot-
milleottocento tanta/00 -, di cui euro 1800,00
per onorari, oltre IVA e CPA:
risarva al giudice di rinvio il regolamento delle spese
processuali relative al presente giudizio nei rap-
porti tra le parti civili e l'imputato RR Vale-
rio.
70 Così deciso i
L'estensore sent 666/03 u.p.
n Roma il 29 aprile 2003.
Il presidente
CORTE SUPREMA DI CASSAZION
ry Sesione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI - 5 NOV. 2003
CANCELLERIA
Marie Angeiilli
71 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
22 лого a La tesi di fondo, SU cui insiste il II motivo