Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/04/2003, n. 41985
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Sentenza 29 aprile 2003

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In tema di infortuni sul lavoro, gli obblighi di informazione del costruttore-venditore di una macchina che presenti particolari e specifiche connotazioni di pericolo debbono essere adeguati e, pertanto, del tutto rispondenti alla natura e alla gravità della situazione concreta. Ne deriva che, nell'ipotesi di macchina rotoimballatrice, avente tali caratteristiche, i pittogrammi ed il manuale di istruzioni che si limitino a prevedere il divieto di avvicinarsi alla macchina in movimento ed il correlativo obbligo di intervenire su di essa a motore spento non costituisce informazione completa e sufficiente ad escludere la colpa del costruttore, posto che è necessario che tali prescrizioni siano accompagnate dalla specifica ed inequivocabile informazione sulle conseguenze di una eventuale inosservanza di tali istruzioni, quale possibile causa di pericolo mortale.(Nella specie si tratta di una macchina rotoimballatrice che per asserita impossibilità tecnica non viene dotata del dispositivo di sicurezza e che nell'ipotesi di ingolfamento parziale o mancato trascinamento della massa vegetale appare all'ignaro operatore bloccata, mentre è sufficiente che si tocchi con i piedi il pavimento della macchina per essere trascinati all'interno di essa).

In tema di infortuni sul lavoro, la macchina rotoimballatrice, in quanto avente le caratteristiche di afferrare, trascinare, schiacciare, rientra nella previsione dell'art. 71 d.P.R. n. 547 del 1955 - la quale disciplina i casi di organi lavoratori non protetti (art. 69) o non completamente protetti (art. 70), che possono afferrare, trascinare o schiacciare e sono dotati di notevole inerzia - e, pertanto, deve essere inderogabilmente dotata del dispositivo di arresto avente le caratteristiche previste dal medesimo art. 71, e cioè di un dispositivo che, oltre ad avere l'organo di comando a immediata portata delle mani o di altre parti del corpo del lavoratore, deve comprendere anche un efficace sistema di frenatura che ne consenta l'arresto nel più breve tempo possibile.

In tema di infortuni sul lavoro, l'imprenditore costruttore di una macchina industriale non può eccepire che l'infortunio si è verificato per un comportamento imprevedibile, abnorme, eccezionale dell'acquirente se egli non ha posto in essere le condotte di prudenza, comune o specifica, richieste dalla Legge, con la conseguenza che egli non può avvalersi di tale eccezione ove abbia omesso la dotazione della macchina dei presidi antinfortunistici o l'esatta e completa informazione sui rischi connessi all'uso di essa.

La conformità alla normativa tecnica di settore non esonera da responsabilità l'imprenditore costruttore - venditore, in quanto egli è destinatario delle norme antinfortunistiche ed, in quanto tale, deve attenersi innanzitutto a quanto stabilito dalla legge e solo successivamente anche dalla normativa di settore, con l'ovvia conseguenza che l'imprenditore non può adottare condotte consentite dalla normativa di settore ma vietate dalla legge.

In tema di infortuni sul lavoro, il principio dell'affidamento - in virtù del quale ogni consociato può confidare che ciascuno si comporti secondo le regole precauzionali normalmente riferibili al modello di agente proprio dell'attività che di volta in volta viene in questione - non opera allorché il mancato rispetto da parte di terzi delle norme precauzionali di prudenza abbia la sua prima causa nell'inosservanza di tali norme di prudenza da parte di colui che invoca il suddetto principio. Ne consegue che l'imprenditore-costruttore che costruisca una macchina industriale priva dei dispositivi di sicurezza, nella specie priva del dispositivo di arresto, non può invocare il principio dell'affidamento qualora l'acquirente utilizzi la macchina ponendo in essere una condotta imprudente, in quanto tale condotta sarebbe stata innocua o, comunque, avrebbe avuto conseguenze di ben diverso spessore qualora la macchina fosse stata dotata dei presidi antinfortunistici.

In tema di infortuni sul lavoro, la circostanza che le Autorità competenti al controllo abbiano ritenuto una macchina, cui sono addetti lavoratori(nella specie una rotoimballatrice), conforme alla legge, non esonera l'imprenditore da responsabilità, in quanto egli è in primis il destinatario delle norme antinfortunistiche, previste a tutela della sicurezza dei lavoratori, ed ha l'obbligo di conoscerle e di osservarle, indipendentemente da prescrizioni, suggerimenti ed eventuali carenze delle autorità di vigilanza, obbligo che costituisce la manifestazione piu significativa del dovere di solidarietà, previsto dall'art. 2 della Costituzione.

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'omissione dei dispositivi di sicurezza di cui all'art. 71 del d.P.R. n. 547 del 1955 non può trovare alcuna giustificazione deducendo l'impossibilità tecnica di adottare tali misure perché incompatibili con la funzionalità della macchina, posto che non può ammettersi e non sussiste - alla stregua dei principi generali di protezione delle macchine contenuti nel capo IV del titolo terzo del d.P.R. n. 547 del 1955 (articoli 7, 68, 69, 70 e 71)- alcuna impossibilità tecnica elusiva degli obblighi di prevenzione, in quanto una macchina alla quale non siano applicabili i dispositivi di sicurezza non può essere costruita, ne' venduta, ne' posta in uso.

In tema di violazione delle norme concernenti gli infortuni sul lavoro, la previsione dell'art. 68 d.P.R. n. 547 del 1955 - per la quale gli organi lavoratori delle macchine e le relative zone di operazione, quando possono costituire un pericolo per i lavoratori devono, per quanto possibile, essere protetti o segregati oppure provvisti di dispositivi di sicurezza - si riferisce, con l'espressione "per quanto possibile", esclusivamente alla protezione degli organi lavoratori della macchina e non ai dispositivi di sicurezza, la cui adozione è imposta in modo tassativo. Pertanto, l'ipotesi dell'effettiva impossibilità di segregare o proteggere efficacemente e totalmente gli organi lavoratori della macchina è disciplinata dall'ultima parte del medesimo art. 68 - il quale prevede che gli organi di lavorazione debbono essere provvisti di dispositivo di sicurezza - nonché dalle disposizioni immediatamente successive, con le quali il suddetto articolo 68 va messo in relazione (articoli 69, 70 e 71 medesimo d.P.R. n. 547 del 1955), che prescrivono ulteriori cautele. Ne deriva che l'impossibilità di protezione o segregazione degli organi e delle zone anzidette non giustifica alcuna omissione sulla sicurezza dei lavoratori, ma ha come conseguenza l'adozione del dispositivo di sicurezza alternativamente previsto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/04/2003, n. 41985
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41985
    Data del deposito : 29 aprile 2003

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